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La vera differenza (potremmo individuarne molte), quella piu’ importante tra il diritto antico

ed il diritto medievale, è la forte presenza della componente religiosa nel Medioevo, la forte

componente, la decisiva influenza della religione cristiana. Questo elemento subentra,

volendo individuare una data cerchiamo all'inizio del IV secolo d.C. Volendo trovare un

riferimento ancor più preciso, nel 313 d.C., l'imperatore Costantino, uno degli ultimi grandi

e totalitari imperatori, tentò di riunificare l’intero impero romano d'Occidente e d'Oriente. In

seguito alla sua personale conversione alla religione cristiana, egli pubblicò il noto “Editto

di tolleranza” del 313, definito anche “editto di Milano”. Esso fu il provvedimento con il

quale l'imperatore Costantino rese tollerata la religione Cristiana, che, ricordiamo essere

fino a pochi anni prima oggetto di persecuzioni, nei circhi, da parte dei precedenti

imperatori.

Questa svolta così importante culturalmente quale ricaduta, quale influenza giuridica, avrà

nel mondo del diritto? Le conseguenze sul piano giuridico la avvertiamo nel giro di pochi

anni nell'ambito della Giustizia, nell’ambito dei processi. E’ importante ricordare che la

storia del diritto non è soltanto storia delle leggi, ma anche storia della giustizia, storia del

processo. Come può la religione cristiana, subentrata da poco nel diritto, influenzarlo?

Come può la religione cristiana cambiare il modo in cui si fa giustizia? Innanzitutto, la

religione diventa un elemento in grado di influire sul diritto e sulla giustizia: Es. Io mi

rivolgo al giudice per chiedergli giustizia, nel senso religioso del termine. Se Tizio mi ha

rubato la legna che ho messo da parte per il prossimo inverno, mi rivolgo al giudice che, a

questo punto, immagino essere un prete. In base alla giustizia religiosa, Tizio ha violato il

settimo comandamento (non rubare). E’ facile, a questo punto, notere come i contenuti della

Giustizia, se essa diventa una giustizia religiosa, sono diversi. Ci sarà anche la legge dello

Stato, legge civile che vieta di rubare, ma nell'ambito religioso prevarrà la fonte normativa

del comandamento. Ad interessarci però, maggiormente, è l'aspetto organizzativo, ovvero

cercare di capire quali sono gli elementi che interesseranno al giudice, quali moduli bisogna

compilare per parlare attraverso un linguaggio attuale, ad interessarci, perciò, diremo, sarà

l’aspetto procedimentale. Costantino, a suo tempo, intervenne proprio su questo. Il suo

intervento ci dimostra come la religione possa realmente modificare, anche concretamente,

le regole delle procedure, le modalità con le quali si chiede giustizia. La giustizia del

Vescovo (in latino ‘episcopalis audientia’ rispettivamente episcopus sta per vescovile e

audentia significa tribunale), la episcopalis audientia è il Tribunale del vescovo, cos'è questa

episcopalis audientia? La radice di questo Istituto può essere definita, addirittura, biblica,

all’interno gli Atti degli Apostoli, che, come noto, sono i tanti documenti, le tante

testimonianze della vita di Gesù. All’interno degli atti degli apostoli si racconta dell'apostolo

Paolo, colui che si convertì sulla via di Damasco (Paolo perché mi perseguiti Paolo) insieme

con Pietro, considerato il fondatore della Chiesa di Roma, della chiesa cattolica. Nella

chiesa, spesso è utilizzata una dicotomia, ovvero, Pietro è quello che si è occupato della

fondazione spirituale della chiesa e Paolo è l'organizzatore pratico. Proprio per questo

motivo, a Roma si festeggiano, nello stesso giorno, 29 giugno, San Pietro e San Paolo,

considerati i due padroni di Roma. Cosa aveva detto Paolo di così fondamentale per la

istituzione di episcopalis audientia? Dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi per esempio, egli

riferendosi al suo popolo, raccomandò loro di mantenere un determinato comportamento

semmai avessero litigato tra loro, raccomandò loro di rivolgersi ad un arbitro, cioè uno

giudice, chiaramente non facente parte della struttura ufficiale della Giustizia. Un arbitro

che fosse in grado di trovare una soluzione alla controversia dentro un sistema ‘separato’,

all’interno di un altro ordinamento. Molti giuristi, tra cui uno tra i più famosi, di cui

parleremo, che si chiama Santi Romano. Egli affermava che questi sistemi chiusi erano

degli ordinamenti, poiché hanno delle loro regole. Costantino, arrivato 250 anni dopo San

Paolo, convertendosi e trascinando con sé l'Impero Romano, rende tollerato la religione

cristiana, si avvicina all’ideologia di San Paolo di istituzionalizzare, cioè, di formalizzare la

figura dell'arbitro anticipata da San Paolo. Bisogna, a questo punto, tenere presente che

Paolo, nella lettera ai Corinzi, aveva rivolto loro un invito ancor più specifico: avevo

richiesto loro di rivolgersi alla figura più nota della società di quel tempo, la più rispettata, il

Vescovo. Ecco perché ‘episcopalis audientia’. Nel 318, quindi cinque anni Dopo l'editto di

Milano, l’Imperatore Costantino emana la prima Costituzione, La Costituzione dell'

imperatore è la legge dell'imperatore. Emana la prima Costituzione, attraverso la quale

disciplina la episcopalis audientia. Egli stabilisce che quando due parti litigheranno, quindi

in una causa, se uno, dice ‘si quis’ (se qualucuno in latino) dei due litiganti deciderà di

ricorrere al vescovo, il giudice ordinario dovrà sospendere il processo e la decisione del

Vescovo, sarà tenuta per sacra, sarà considerata indiscutibile.

Ci fu quindi un’importante rivoluzione dall' epoca in cui i cristiani venivano perseguitati al

Circo Massimo nel Colosseo. La rivoluzione nasce dal fatto che ora il vescovo diventa una

figura riconosciuta dall'ordinamento laico a tal punto che le sue decisioni vengono

considerate definitive dalla giustizia laica. Questa novità creò probabilmente delle

incertezze (stiamo parlando di epoche di cui non sappiamo quasi nulla, parliamo di periodi

storici sui quali abbiamo pochissimi documenti), 15 anni dopo il 333, quindi 318 la prima,

333 la seconda, Costantino emana una seconda Costituzione sull’episcopalis audientia, è

quella che gli storici ma anche i giuristi definiscono una interpretazione autentica. I Giuristi

dicono che è autentica quell’interpretazione che proviene dallo stesso soggetto che ha

emanato la prima norma, Esempio: se il professore dice che l'esame da corsista si può fare

sino all'estate e qualcuno chiede cosa vuol dire ciò che ha detto il professore, cosa ha inteso

il professore, rivolgendosi al professore e chiedendo lui che vuol dire ‘estate’, il professore

chiarià che per estate intende anche il mese di settembre, per interpretazione autentica

possiamo ritenere soltanto quella fornita dal professore. Se invece ci fossimo rivolti al

rettore, chiedendo che cosa ha voluto dire il professore con quello che ha detto, il rettore

avrebbe dato la sua risposta in termini giudiziari, quella non sarebbe un interpretazione

autentica ma un'interpretazione ovviamente giudiziaria.

Nella seconda Costituzione, Costantino afferma che la validità della regola in base alla

quale, la causa si sospende necessariamente e viene trasferita dinanzi all’episcopalis

audientia, varrà anche nel caso in cui fosse stata una sola delle due parti a richiedere il

trasferimento.

Cosa si intende dire con “una sola parte”?

Esempio: Se io, cristiano, litigo col mio vicino che fa cadere gli alberi nel mio campo,

quando fa la potatura, ammettendo che lui non sia Cristiano, se io, Cristiano, mi rivolgo ad

un giudice affermando di voler trasferire la causa davanti al Vasceovo, posso trascinare

dinanzi a quest’ultimo anche il mio vicino, pur non essendo Cristiano. Viene meno, perciò,

ancor di più, con questa precisazione, la regola tipica dell'arbitrato (Istituto che già

conosceva il diritto Romano), e cioè la regola dell'accordo, dell'aspetto convenzionale.

Questo è un grande favore che Costantino fa alla chiesa, poiché non soltanto ha elevato, già

con la prima Costituzione, il Vescovo al rango di giudice, rendendo decisive le sue

decisioni, che in quanto tali devono essere rispettate come sacre dal giudice laico, Ma

addirittura ha concesso con questa elevazione al vescovo, di poter essere adito (andare

presso, “ad Ire”, recarsi presso il giudice) anche su richiesta di una sola parte, che

presumibilmente è la parte Cristiana. Volendo ricercare un'altra motivazione un po' più

nobile per tale gesto, potremmo dire che il vescovo ragionerà in termini più consoni alla

visione Cristiana della vita. Questa è la disciplina della episcopalis audientia, al tempo di

Costantino nel IV secolo d.C.

Con Costantino, la religione cristiana diviene religione di Stato, nel 380 con l’editto di

Tessalonica.

Gli imperatori successivi a Costantino invertiranno la marcia, affermando la necessità che

perché la causa si trasferisca dal giudice ordinario, al giudice ecclesiastico, cioè al vescovo,

sarà necessario il consenso di entrambe le parti. Assisteremo, perciò, al ritorno di una

dimensione arbitrale per la figura del Vescovo.

Nella prima metà del VI secolo d.C. arriva un grande Imperatore, Giustiniano.

Egli elabora un Corpus normativo gigantesco, il “Corpus Iuris Civilis”, racchiudendo

all’interno di quest’ultimo anche la grande compilazione di norme ad opera di altri

Imperatori, suoi predecessori.

A proposito del episcopalis audientia, Giustiniano dovette prendere un’importante

decisione: se il processo potesse essere trasferito al Vescovo, su richiesta di una sola parte, o

se si potesse trasferire la causa al giudice vescovile, soltanto dopo aver sviluppato un

consenso tra le parti.

Egli optò per la necessità tra le parti di stabilire un accordo.

Una tale scelta, ovvero quella di preferire la seconda opzione, e cioè la necessità che per

trasferire la causa dalla Giustizia ordinaria a quella vescovile, ci fosse bisogno del consenso

di entrambe le parti litiganti, sviluppo non pochi dubbi, poiché ricordiamo Giustiniano

essere un imperatore molto religioso (per quanto ci è stato detto).

Giustiniano all’interno delle “novelle Costitutiones” afferma che è consentito ai cittadini

rivolgersi al Vescovo per la risoluzione di controversie, soltanto se entrambe le parti della

controversia stessa sono d’accordo. All’interno delle novelle Giustiniano, al contempo,

stabilisce che il vescovo possa intervenire con una funzione sollecitatoria, cioè può scuotere

il giudice ordinario, soltanto quando questo giudice sia inerte, assente o corrotto.

Analizzando queste tre ipotesi, partendo dalla più banale, ovvero quella secondo la quale il

giudice è corrotto e favoreggia una delle due parti della controversia, il vescovo viene

informato e si procede con la sostituzione del giudice corrotto. È un potere molto invasivo

rispetto alla giustizia ordinaria, poiché attraverso questa azione, seppur non ci sia bisogno

del consenso per adire il vescovo, quest’ultimo diventa detentore di un bel potere.

La seconda ipotesi, secondo la quale ci troviamo dinanzi ad un giudice inerte. Ci troviamo

dinanzi ad una sollecitazione di un giudizio accaduta molto tempo, motivo per cui, una delle

due parti può ricorrere al Vescovo, richiedendo a quest’ultimo di sollecitare o addirittura;

rimuovere il giudice ordinario. Terza ipotesi, in base alla quale ci troviamo dinanzi ad un

giudice assente; se una delle due parti subisce un torto a Roma, sa che devo rivolgersi al

Tribunale di Roma. Poteva, invece, capitare in periodi di guerra, in periodi di pestilenza e

carestia, che il giudice fosse completamente assente. Seppur esso possa essere considerato

un caso non raro, nel VI secolo d.C. era piuttosto frequente. Era, a questo punto, possibile

rivolgersi al vescovo. Si ricorreva, perciò, direttamente all’episcopalis audientia.

Tale fenomeno non finisce con Costantino e con Giustiniano, tra i quali passano 200 anni.

Dopo Giustiniano, con l'arrivo dei Barbari e con tutte le conseguenze che il loro arrivo

comportò in Europa, la episcopalis audientia continuò a funzionare come una Roccaforte

della Giustizia Cristiana. Essa fu l’unica notizia che veramente funzionasse nel Medioevo

(maggiormente nell’Alto Medioevo) per molti secoli.

La giustizia del Vescovo era un baluardo per il povero cittadino suddito di quei secoli, che

se non fosse stato aiutato dal vescovo a farsi giustizia, probabilmente la giustizia non

l’avrebbe mai avuta. Quando parliamo di “vescovo”, stiamo facendo riferimento non alla

persona fisica del vescovo, ma a tutto coloro che gli stavano accanto, come diremmo oggi al

suo “ufficio”. Il vescovo era di solito attorniato da giuristi, consiglieri 1 o 2 o più consiglieri

giuridici. Nell'alto Medioevo il Vescovo fu una figura particolarmente importante poiché la

chiesa altomedievale era imperniata sui Vescovi, più che sui Papi.

Essi furono figure notissime, capaci di lasciare veramente un'impronta forte sulla chiesa

dell'alto medioevo.

Un’altra notazione sull’episcopate audientia, durante il medioevo e ancora nell'età moderna,

il Vescovo si occupava di faccende eclissiastiche, se oggi dovessimo affidargli una materia

di riferimento, diremmo il diritto ecclesiastico ed il diritto Canonico (i rapporti con le

autorità laiche, diritto ecclesiastico, i rapporti interni alla chiesa, diritto canonico).

La Chiesa aveva un ruolo fondamentale nella società, molte regole della vita civile, della

vita di tutti i giorni della società, erano disciplinate dal diritto canonico.

L’episcopalis audientia veniva utilizzata, ad esempio, nelle piccole comunità, nei villaggi,

qualora qualcuno voelva sposarsi. Essa ricopriva un ruolo fondamentale in molte materie,

tra le quali, le successioni, la filiazione, il riconoscimento del figlio naturale.

Ciò ci fa capire, al meglio, la potenza di questa istituzione chiave nella storia dell'Occidente.

Giustiniano, ancor meglio che Costantino, attribuisce alla figura del vescovo quella di un

vero e proprio

ispettore dell'impero. Se qualcosa non funziona, all’interno dell’organizzazione Imperiale, i

vescovi intervengono.

Giustiniano fa rivivere all'impero romano un breve sogno, la riunificazione dell’impero

romano d’Oriente e l’impero romano d’Occidente.

L'impero romano d’Occidente crolla sotto gli attacchi dei barbari; in Italia arrivano i Goti

con Odoacre, ed invadono la nostra penisola portando diversi cambiamenti, alcuni dei quali

riguardanti l’aspettò giuridico. I barbari portano con loro un ordinamento molto più

arretrato, basato su consuetudini. La grande maggioranza dei Barbari era analfabeta.

Il diritto barbarico è un diritto che parte da un presupposto diverso rispetto a quello del

diritto romano, basato, quest’ultimo su un criterio applicativo, che si applicava, cioè, su base

territoriale (Es. io sto qui e devo rispettare il Diritto Italiano).

I barbari, invece, partono dal presupposto di un diritto personale, non inteso nel senso che

ognuno avesse il proprio diritto, questo poiché essi erano un popolo nomade, perciò ognuno

doveva rispettare il diritto della propria etnia.

Il popolo barbarico che si insediò nella penisola italica furono i Longobardi, la più arretrata

tra le popolazioni barbariche.

Nel 476 d.C. assistiamo al crollo dell'Impero Romano d'Occidente e all’arrivo, in tutta

l'Europa del Sud, dalla Germania le popolazioni barbariche, tra le quali in Italia i Goti.

Nella prima metà del 500 d.C. assistiamo alla caduta di Giustiniano e dei Bizantini;

Giustiniano è un personaggio gigantesco, uomo di molte luci e molte ombre. I medievali

dicevano “Giustiniano giustissimo”, dal nome Iustinianus traevano la radice “iustum”,

ovvero giustizia. Erano convinti che proprio perché dotato di un tale nome, Giustiniano non

potesse che essere uomo assolutamente probo (giusto).

Alcune recenti analisi degli storici hanno dimostrato che, invece, egli fu un “soldataccio”,

un uomo molto Rozzo e crudele.

Giustiniano attua un'operazione che nella storia del diritto non ha eguali, effettua una

selezione delle leggi appartenenti al diritto romano. Egli ricerca il troppo ed il vano, la

sovrabbondanza e le ripetizioni.

Egli nasce come imperatore d'Oriente, l'impero d'Oriente aveva come capitale L'Antica

Costantinopoli, fondata appunto da Costantino, corrispondente dall'attuale Instambul. Essa

verrà denominata anche Bisanzio, è da quest'altro nome deriva il nome del dell'impero

d'Oriente o del popolo appartenente a questo territorio: “bizantino”.

Il regno di Giustiniano, detto Impero bizantino, nasce nel 552.

Alla fine di questo suo percorso Giustiniano, conquista anzi, riconquista la penisola italiana.

Ricordiamo, però, che non esisteva esisteva l'Italia come vero e proprio regno ne tantomeno

come Repubblica. Essa esisteva come conformazione geografica, era considerata il boccone

prelibato del Mediterraneo, per la sua fertilità. Gli abitanti della penisola italiana erano

popoli che vivevano di agricoltura. L’intento di Giustiniano di riconquistare questo paese,

però, era dovuto soprattutto quindi ad una questione simbolica. L'Italia era stata il cuore

dell'Impero Romano, Roma era chiaramente ancora, benché distrutta dalle invasioni

barbariche, una grande città, insieme con Bisanzio, grande metropoli di quel tempo.

Per Giustiniano, riconquistare Roma, significava proporsi come successore degli Imperatori

della Roma antica.

Nel 568 (Gi

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marikasonnessa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Miletti Marco.
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