Appunti di scienza delle finanze – Prof. M. Ambrosanio
Introduzione per lo studente
La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti della seconda parte del corso di scienza delle finanze relativi all'insegnamento della prof. Ambrosanio. Costruita sulla base di un'assidua frequenza alle lezioni, tale dispensa costituisce il naturale proseguimento di quanto contenuto nella dispensa relativa al primo parziale e tratta tre grandi macroargomenti: la tassazione delle attività finanziarie detenute da persone fisiche; gli effetti delle imposte societarie sulle scelte delle imprese; e i concetti di CEN, CIN, e tassazione delle multinazionali in relazione alla concorrenza fiscale.
La completezza del lavoro, il rimando a questioni citate in precedenza ed i numerosi collegamenti permettono di individuare, anche con sole poche letture, gli aspetti più volte richiamati dalla docente. La spiegazione delle formule di principale rilievo ed il rinvio ai materiali caricati sulla pagina personale della docente consentono inoltre di rendere chiaro e concreto anche quanto apparentemente piuttosto astratto e di difficile comprensione.
Parte integrante della dispensa sono inoltre due appendici finali: nella prima sono riportati tutti i grafici a cui viene fatto riferimento durante la trattazione, e le note di commento agli stessi; la seconda riporta invece alcuni esempi di domande d'esame (prova di completamento), sia a risposta breve che a risposta strutturata, proposte e risolte dalla stessa docente in occasione dell'ultima lezione del corso.
Indice analitico della dispensa
- La tassazione delle attività finanziarie detenute da persone fisiche
- Le problematiche di tassazione
- La tassazione post riforma Visco
- La tassazione dei proventi rientranti nei redditi di capitale
- La tassazione dei proventi rientranti nei redditi diversi
- La canalizzazione del risparmio verso gli intermediari finanziari
- Conclusioni sulla riforma Visco
- Effetti delle imposte societarie sulle scelte delle imprese
- Ipotesi di economia chiusa
- Ipotesi di economia aperta
- Problemi di efficienza e di equità nella tassazione internazionale del capitale
- Problemi di tassazione delle multinazionali con riferimento agli investimenti diretti
- CEN, CIN, e tassazione delle multinazionali: la concorrenza fiscale
- Concorrenza fiscale: le politiche
- Politiche in tema di tassazione delle imprese
- Politiche in tema di tassazione del risparmio
- Concorrenza fiscale: le politiche
- Appendice 1 – Grafici
- Appendice 2 – Possibili domande relative al secondo parziale
- Possibili domande a risposta breve
- Possibili domande a risposta aperta
Scienza delle finanze
La tassazione delle attività finanziarie detenute da persone fisiche
Le problematiche di tassazione
Volendo valutare la tassazione delle attività finanziarie è innanzitutto necessario chiedersi se i redditi e proventi delle stesse debbano o meno essere inclusi nella base imponibile dell'imposta personale sul reddito. La risposta a tale quesito dipende dalla nozione di reddito di cui si tiene conto nel definire la base imponibile: come visto tempo fa, utilizzando la nozione di reddito-entrata, redditi e proventi da attività finanziarie dovrebbero rientrare nella base imponibile dell'imposta personale sul reddito, ma ciò non vale considerando le nozioni di reddito-prodotto, e reddito-spesa.
Tali nozioni di reddito, tuttavia, sono soltanto punti di riferimento nella definizione della base imponibile, ed osservando la realtà pratica va detto che solitamente i redditi e proventi delle attività finanziarie sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta personale sul reddito, e soggetti dunque ad altre forme di tassazione. In Italia, a partire dalla riforma del 1974, tali redditi e proventi sono sempre stati esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF, e soggetti ai cosiddetti regimi sostitutivi.
Si è assistito dunque ad una tassazione non uniforme di tali tipologie di redditi, nell'ambito di un sistema molto disorganico e frammentario; si pensi ad esempio che i titoli di Stato erano inizialmente definiti esenti, poi sono assoggettati ad un'aliquota del 6,25%, successivamente innalzata al 12,5%, ed ancora diverso era il trattamento degli interessi sulle obbligazioni a lungo termine, e delle altre tipologie di proventi.
Ciò derivava dall'assenza di una definizione unitaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, categorie in cui rientrano i redditi e proventi derivanti dalle attività finanziarie, con conseguente possibilità di indicare gli stessi solo attraverso elenchi, cui corrispondevano, per ogni punto, determinate aliquote, giungendo così alla coesistenza anche di 12 aliquote per categorie (redditi di capitale o diversi).
Una tassazione così disomogenea creò parecchi problemi, in primo luogo poiché incentivava gli individui a rivolgersi alle attività finanziarie soggette a minor tassazione, con conseguente discriminazione tra le stesse; in secondo luogo poiché le imposte alterano i prezzi relativi, e dunque una differente (plurisfaccettata) tassazione delle attività finanziarie comportava differenze nei prezzi relativi delle stesse, che riflettevano non solo diversi profili di rischio derivanti dalle caratteristiche stesse delle diverse attività finanziarie, ma anche, appunto, diverse condizioni di tassazione; ed infine poiché, nel corso del tempo, la globalizzazione dei mercati finanziari portò alla nascita di nuovi prodotti e strumenti finanziari, inizialmente non assoggettati a tassazione poiché non inseriti negli elenchi che definivano i redditi di capitale e diversi, con necessità del legislatore di modificare ad hoc la legislazione vigente in modo periodico.
La tassazione post riforma Visco
Tutte le considerazioni riportate hanno portato ad una forte richiesta per la riforma dell'intero sistema, soprattutto a partire dalla metà degli anni '90. Nel 1998 entrò dunque in vigore una riforma relativa alla tassazione delle attività finanziarie che prese il nome di riforma Visco (ministro che ha introdotto anche l'IRAP e la DIT italiana), alla quale sono state apportate modifiche nel 2004, 2011, e 2014.
Con tale riforma del sistema si volevano perseguire fondamentalmente tre obiettivi generali: efficienza, equità, e prevenzione dei fenomeni elusivi (dove per elusione fiscale si intende un comportamento legale, distinto dall'evasione), dunque, nel concreto, la riforma Visco si prefissò di:
- Realizzare un modello omni-comprensivo di tassazione delle attività finanziarie
- Ridurre il numero delle aliquote
- Introdurre regimi di tassazione per "canalizzare" il risparmio delle famiglie presso gli intermediari finanziari
Per raggiungere tali obiettivi si dovette innanzitutto ridefinire le nozioni di redditi di capitale e redditi diversi, introdurre norme di chiusura anti-elusive, ed infine assoggettare a tassazione tutte le forme di plusvalenze (non solo capital gains).
Con riferimento alla specificazione delle definizioni di redditi di capitale e diversi va detto che la riforma Visco, superando almeno in parte la definizione "per elencazione", indicò come redditi da capitale tutti i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale (es. interessi, dividendi, ecc.), compresi i proventi variabili (nel quale il rendimento non è noto a priori). Tale definizione unitaria coincide per altro con la norma di chiusura relativamente ai redditi di capitale, poiché sentenzia che ogni qualvolta l'impiego di capitali frutti proventi, questi devono essere soggetti a tassazione.
Si definirono invece redditi diversi i cosiddetti proventi aleatori, ed essi comprendono una parte dei redditi derivanti dalle attività finanziarie, esclusi dai redditi di capitale in quanto incerti non solo sul quantum, ma anche sull'an.
La tassazione dei proventi rientranti nei redditi di capitale
Considerando per prima la tassazione dei redditi e proventi derivanti da attività finanziarie che (i quali, proventi e ricavi) rientrano tra i redditi da capitale, va innanzitutto detto che essi si distinguono fondamentalmente in interessi e dividendi.
Con riferimento agli interessi (derivanti da attività finanziarie detenute da persone fisiche), ricordato che prima della riforma era in vigore un articolato sistema di aliquote che rendeva la tassazione disomogenea, va detto che la riforma Visco del 1998, per ridurre il ventaglio delle aliquote, stabilì due livelli di aliquote (più una): un'aliquota ordinaria del 27%, ed un'aliquota ridotta, o agevolata, del 12,5%, da applicare a titoli di Stato ed interessi sugli investimenti a lungo termine, cui si aggiungeva una terza aliquota, dell'11%, da applicare ai fondi pensione, introdotta per incentivare il risparmio previdenziale.
Dal 1/01/2012 tale struttura venne modificata, con la previsione di un'aliquota unica del 20%, cui sfuggivano solo i titoli di Stato, tassati al 12,5%, ed i fondi pensione all'11,5%.
Un'ulteriore modifica risale al recente 1/07/2014, con cui l'aliquota unica è stata portata al 26%, quella sui fondi pensione al 20%, ed i soli titoli di Stato sono rimasti tassati al 12,5%.
Un simile sistema è migliore del precedente, in quanto è ovviamente preferibile avere tre aliquote ("due più una") piuttosto che dodici, come succedeva prima della riforma, ma la previsione di aliquote diverse realizza comunque un modello non uniforme di tassazione.
In effetti il ministro Visco già nel '98 avrebbe voluto introdurre un'unica aliquota per tutti i redditi di capitale riconducibili ad interessi derivanti da attività finanziarie (al 19%), ma così non accadde, poiché l'ostacolo percepito dal legislatore alla realizzazione di tale uniformità riguarda (è evidente dal quadro esposto) la tassazione dei titoli di Stato acquistati da parte delle famiglie (l'acquisto degli stessi titoli da parte delle imprese, infatti, porta a proventi rientranti nella tassazione d'impresa, che non scontano dunque alcuna agevolazione).
Con riferimento ai dividendi percepiti da persone fisiche derivanti da attività finanziarie, invece, la riforma del 1998 introdusse un modello oggi non più in vigore, in quanto "stravolto" nel 2004. In tale anno venne infatti introdotto un nuovo sistema di tassazione dei dividendi che distingue tra dividendi da partecipazioni qualificate, e dividendi da partecipazioni non qualificate.
I dividendi da partecipazioni non qualificate risultano assoggettati al sistema "classico", cosiddetto della doppia tassazione dei dividendi (una prima volta in capo alla società, in Italia secondo le regole dell'IRES, con un'aliquota del 27,5% ed una seconda volta in capo all'azionista persona fisica, con una cosiddetta cedolare secca); i dividendi da partecipazioni qualificate, sono invece fatti rientrare per una parte del loro ammontare pari al 49,5% nella base imponibile IRPEF.
Prima del 2004 esistevano invece meccanismi di integrazione dell'imposta societaria con l'imposta personale che permettevano di limitare la doppia tassazione derivante dal sistema classico, ed il più frequente di tali meccanismi (in vigore in Italia) era quello del credito d'imposta, che attribuiva appunto un credito d'imposta ad ogni azionista persona fisica, secondo la logica per cui l'imposta pagata dalla società rappresentasse una sorta di acconto dell'imposta personale che egli avrebbe dovuto pagare a titolo di IRPEF.
Altri Paesi utilizzavano meccanismi quali sistemi di differenziazione delle aliquote dell'imposta societaria (es. aliquota t sugli utili ritenuti, ed aliquota t più bassa sugli utili distribuiti), ecc.
Introducendo un esempio per chiarire con maggiore concretezza la differenza tra sistema classico ed un sistema in cui sia applicato il meccanismo del credito d'imposta, si ipotizzi che U siano gli utili di una determinata società; t sia l'aliquota dell'imposta societaria (es. IRES); t sia l'aliquota dell'imposta personale progressiva (es. IRPEF), e che D siano i dividendi distribuiti dalla società considerata.
Ipotizzando che i dividendi siano integralmente distribuiti, e che si voglia calcolare l'imposta complessiva sugli stessi (quindi sia nella parte pagata dalla società, che nella parte pagata dall'azionista persona fisica), si ha: T = tsU + tpD
I dividendi possono anche essere indicati come gli utili al netto dell'imposta societaria: D = U – tsU = U(1 – ts)
L'imposta complessiva risulta dunque: T = tsU + tpU(1 – ts)
L'aliquota complessiva è data dal rapporto tra debito d'imposta e base imponibile, dunque dal rapporto T/U. Si può dunque scrivere: T/U = ts + tp(1 – ts)
N.B.: Si tenga conto che d'ora innanzi il rapporto T/U potrà essere indicato senza ulteriori segnalazioni con t*, aliquota complessiva sui dividendi.
Immaginando di non distribuire dividendi (D = 0), si avrebbe: t* = ts.
Distribuendo dividendi, invece, T cresce al crescere di D; le due grandezze hanno dunque una relazione di proporzionalità diretta, poiché variano nello stesso senso. Fatte tali premesse, ci concentriamo sul meccanismo del credito d'imposta, come detto in vigore in Italia prima del 2004, per cercare di capirne il funzionamento e le differenze con il sistema attuale, che è invece di doppia tassazione attraverso cedolare secca.
Ricordato che D = U(1 – ts), ipotizziamo che la misura del credito d'imposta sia aD, che risulta dunque essere una quota percentuale dei dividendi. In presenza di credito d'imposta, l'imposta dovuta dal socio è: Tsocio = tp(D + aD) – aD
Il credito d'imposta entra cioè nella base imponibile dell'imposta personale, ma viene poi sottratto dall'imposta. Sostituendo D con U(1 – ts) il debito d'imposta del socio si sviluppa come:
Tsocio = tpU(1 – ts) + atpU(1 – ts) – aU(1 – ts)
Tsocio = U(1 – ts)[tp + atp – a]
Tsocio = U(1 – ts) [tp(1 + a) – a]
L'imposta totale, intesa come somma di Tsocietà e Tsocio sarà dunque: Ttot = tsU + U(1 – ts) [tp(1 + a) – a]
L'aliquota totale, di conseguenza, sarà: Ttot/U = ts + (1 – ts)[tp(1 + a) – a]
In assenza di credito d'imposta, ossia per a = 0, l'aliquota totale è: Ttot/U = ts + (1 – ts)tp, dunque tale è l'aliquota d'imposta con il sistema classico, di doppia tassazione dei dividendi.
Vogliamo invece ora individuare l'ammontare del credito d'imposta "a" necessario per garantire la piena integrazione dell'imposta personale e dell'imposta societaria. Poiché in caso di piena integrazione è come se sull'ammontare di dividendi considerato non ci fosse l'imposta societaria, ma gravasse solo l'imposta personale progressiva, e si avrebbe quindi D = U, con conseguente pagamento di imposte per T' = tpU, dobbiamo calcolare la misura del credito d'imposta che assicuri tale risultato.
Per farlo occorre porre T' = Ttot: T' = Ttot tpU = tsU + U(1 – ts) [tp(1 + a) – a]
Evitando di riportare i passaggi intermedi di mero calcolo (disponibili nella traccia della lezione caricata sulla pagina personale della docente), ricavando "a" da tale espressione si ottiene: a = ts / (1 – ts)
Posto che tale è il credito d'imposta totale, va detto che il credito d'imposta può anche essere parziale, ossia più basso di quello che garantirebbe la piena integrazione. In caso di piena integrazione, dunque se vale la formula appena riportata, la doppia tassazione dei dividendi è eliminata; per valori di "a" più bassi, invece, la doppia tassazione è attenuata, ma non completamente eliminata.
Il credito d'imposta avvantaggia, rispetto alla cedolare secca, quei contribuenti la cui aliquota marginale dell'imposta personale è inferiore all'aliquota dell'imposta societaria (ossia quei contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse), poiché con la cedolare secca rilevano l'aliquota societaria ts, e l'aliquota della cedolare secca, mentre con il meccanismo del credito d'imposta rileva la sola aliquota marginale tp da applicare alla base imponibile dell'imposta personale.
Un vantaggio della cedolare secca rispetto al credito d'imposta è invece la facilità d'applicazione, poiché il dividendo viene percepito già al netto dell'imposta societaria, e su di esso va solo pagata la cedolare secca, senza dover fare tutti i conti relativi al credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
La tassazione dei proventi rientranti nei redditi diversi
Ricordato che i redditi diversi sono i proventi aleatori, a doppio profilo d'incertezza, va detto che essi, con riferimento alle attività finanziarie, sono sostanzialmente i guadagni di capitale. Anche in questo caso si ha differenza tra plusvalenze da partecipazioni qualificate, e plusvalenze da partecipazioni non qualificate.
Nel primo caso, ossia in corrispondenza di plusvalenze su partecipazioni qualificate, i relativi redditi concorrono alla determinazione della base imponibile IRPEF per il 49,72% del loro ammontare.
Nel secondo caso invece, ossia per plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, i relativi redditi scontano un'imposta sostitutiva al 26%.
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