Diritto dei contratti di impresa
Dal Codice del Commercio del 1882 agli scenari normativi del terzo millennio
L'attività di impresa si risolve in una serie di atti tra loro collegati in funzione dello scopo economico perseguito. Alcuni di essi rivestono il carattere di atti materiali, cioè privi di effetti giuridici propri, altri di atti o negozi giuridici. Tra questi ultimi rivestono particolare importanza i contratti stipulati dall’imprenditore per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività economica.
A differenza del sistema previgente, il Codice Civile del 1942 non detta un’apposita disciplina per i contratti dell’imprenditore. Il Codice del Commercio del 1882 regolava, al contrario, gli atti compiuti dai commercianti nell’esercizio della loro attività e, in particolare, i contratti che venivano chiamati “commerciali”, in contrapposizione a quelli disciplinati dal Codice Civile, denominati “contratti civili”. Il sopraggiungere della nuova codificazione ha segnato l’unificazione dei codici con la scomparsa della distinzione tra contratti civili e contratti commerciali.
Con tale unificazione si è assistito al cosiddetto fenomeno della “commercializzazione del diritto civile” piuttosto che a una “privatizzazione del diritto commerciale”. Questo perché, in realtà, è il diritto privato che si è dovuto “piegare” alle esigenze imposte dal diritto commerciale, dovendo oltretutto seguire lo sviluppo economico del paese. Nonostante ciò, il legislatore non si è mai preoccupato di dare un Capo (all’interno del Codice) ai contratti di impresa.
La dottrina formatasi sul vigente codice civile si è, da subito, interrogata sulla possibilità di ammettere una categoria di contratti “di impresa”. Una parte della dottrina ha individuato dei caratteri comuni tra i contratti stipulati dall’imprenditore per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di impresa. I contratti di impresa sono unificati da un aspetto fondamentale: quello di essere posti in essere da un imprenditore (art. 2082 c.c) che ha come scopo, appunto, l’esercizio dell’attività di impresa.
Per quanto riguarda le caratteristiche generali e comuni dei contratti di impresa, oltre al fatto che devono essere posti in essere da un imprenditore, tali contratti devono essere inerenti all’impresa. Inoltre, sono state rilevate un gruppo di disposizioni di carattere generale (artt. 1330, 1368, 1370, 2112, 2558, 2610, 1824, 1341 e 1342) che, facendo riferimento ai contratti dell’imprenditore, paiono delineare più fattispecie collegate. Tuttavia, molti sostenevano la non rilevanza giuridica dei contratti di impresa perché non fanno discendere conseguenze particolari dal fatto che uno dei contraenti sia un imprenditore o che la prestazione dedotta in contratto sia inerente all’esercizio di un’impresa.
Evoluzione legislativa e fonti normative
A partire dagli anni Ottanta, fonti di diritto interno e diritto internazionale consentono di delineare i contorni e i contenuti di un diritto speciale dei contratti di impresa. Un diritto speciale costituito da regole che riservano uno specifico trattamento ai contratti di cui sia parte un imprenditore. Ad oggi il diritto speciale dei contratti di impresa, insieme alle disposizioni che impongono o consentono uno specifico trattamento per i contratti cui partecipi un imprenditore, si offre dunque con molte fonti e contenuti. È possibile, infatti, distinguere tra fonti di diritto interno e fonti di diritto internazionale.
Fonti di diritto interno
- Il Codice Civile (in seguito all’unificazione, dal quale è possibile ricavare regole generali sui contratti);
- I Codici di settore (i più importanti sono il Codice del Consumo, il Codice dell’Appalto, il Codice di Assicurazioni Private, il TUB);
- Prassi commerciali e usi (sono di rango inferiore rispetto alle leggi ordinarie. Gli usi di commercio hanno una importanza strategica nell’ambito dei contratti di impresa anche se non possono sovrapporsi alla fonte di grado superiore);
- Direttive e regolamenti interni;
- Usi mercantili;
- Leggi speciali (che prevalgono sulla legge generale);
- Codici associativi di comportamento.
Fonti di diritto internazionale
- Convenzioni internazionali (ad esempio la Convenzione di Vienna dell’11/04/1980 che disciplina la compravendita internazionale dei beni mobili);
- Direttive e regolamenti comunitari;
- La lex mercatoria (si tratta di un insieme di regole di diritto internazionale. La legge dei mercanti, traducendo il termine in italiano. Essa comprende una serie di regole che all’inizio non erano scritte e che tuttora sono fondate su dei comportamenti di prassi che seguono gli attori del mercato. Sono regole uniformi che permettono dunque di agevolare i mercati su scala internazionale);
- Incoterms (clausole speciali usate nel commercio internazionale sono state codificate/scritte, e che consentono di stabilire delle regole circa gli obblighi del compratore, del venditore, gli obblighi di consegna delle merci, l’obbligo di pagare il prezzo eccetera);
Protezione del contraente debole
Ad oggi la tendenza è quella di dare rilievo allo status del contraente e, in particolare, di assicurare una speciale protezione al consumatore considerato dalla legge “contraente debole”, nonché di conferire tutela anche alla piccola impresa nei rapporti con la grande impresa. Questo perché il contratto di impresa deve essere necessariamente posto in essere da parte di un imprenditore, il quale si configura non solo come figura necessaria, ma partecipa al contenuto del contratto (ad esempio lo redige materialmente). Egli, dunque, si configura come contraente forte che ha tutti gli strumenti giuridici, economici e le abilità per redigere un contratto, anche a suo favore. Per questo motivo vi è la tendenza da parte del legislatore di proteggere la cosiddetta “parte debole” del contratto.
Il diritto speciale dei contratti di impresa
Per quanto riguarda i contenuti del diritto speciale dei contratti di impresa (delle fonti si è già parlato in precedenza), occorre osservare che le disposizioni che interessano, disciplinano sia i profili generali dei contratti di impresa sia i profili generali della contrattazione di impresa. I contratti di impresa possono dividersi in:
- Contratti necessariamente di impresa: si tratta di contratti che includono espressamente nella descrizione del tipo la partecipazione di un imprenditore o, meglio ancora, l’inserzione del contratto nell’attività di impresa in genere o in una specifica attività imprenditoriale. Ne sono esempio: rapporto di lavoro subordinato, il deposito in albergo o in altri locali dell’impresa, contratti di assicurazione e bancari, contratti di investimento, contratti di appalto, contratti di subfornitura industriale, la vendita di beni di consumo, il franchising;
- Contratti naturalmente di impresa: contratti che non menzionano esplicitamente quale presupposto tecnico o elemento della fattispecie contrattuale, l’esistenza dell’organizzazione contrattuale, ma che tuttavia sono state pensate per l’imprenditore. Ne sono esempio: l’agenzia, la mediazione, la commissione, la spedizione, il trasporto, la somministrazione (in misura più contenuta).
Nuovi modelli contrattuali
Un altro segmento del diritto speciale dei contratti di impresa è costituito da nuovi modelli contrattuali legalmente atipici come il leasing, il factoring, futures eccetera. Passando dalle regole relative a singole figure contrattuali alle disposizioni di ordine generale valevoli per tutti i contratti in cui una delle parti è un imprenditore, si deve segnalare l’esistenza di regole speciali che si applicano ai soli contratti di impresa. Si tratta di un ricco materiale normativo che deroga alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni. In questo caso, appare utile segnalare che gran parte delle previgenti discipline introdotte a difesa del consumatore sono state di recente raccolte nel codice del consumo (approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 e modificato con d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21).
Contenuto dei contratti di impresa
Nell’ambito dei contratti di impresa, vi è la stipulazione attiva del contratto da parte del contraente forte (imprenditore) che ha i mezzi adeguati per dettare le regole del gioco. Si assiste, dunque, alla presenza importante dell’imprenditore che si inserisce nel testo contrattuale anche provando ad imporre condizioni a suo favore, approfittandosi del suo status di contraente forte. In tale ambito, sia il Codice Civile che il Codice del Consumo, prevedono una tutela nei confronti del contraente debole.
Clausole vessatorie
In primo luogo, si può fare riferimento alle cosiddette clausole vessatorie ossia delle clausole inserite nel regolamento contrattuale che, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti ed obblighi a danno di una parte e a favore dell’altra. Cominciando dalla disciplina codicistica, le clausole vessatorie vengono disciplinate all'art. 1469 bis il quale rinvia alla disciplina del Codice del Consumo se si tratta di contratti in cui uno dei contraenti è un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore (art. 33-38). Al contrario si rinvia alla normativa codicistica e, in particolare agli artt. 1341 (rubricato “condizioni generali di contratto”) e 1342 (rubricato “contratto concluso mediante moduli e formulari”), nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori o tra consumatori.
Per completezza, si ricorda che l’art. 3 del Codice del Consumo dà una definizione di consumatore e professionista. Il consumatore viene definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il professionista viene definito come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Normative sulle clausole vessatorie
L’art. 33 del Codice del Consumo, intitolato clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, stabilisce quanto segue: Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Al secondo comma poi recita: 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
- Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- Escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- Escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- ... (poi elenco continua).
La presunzione di vessatorietà comporta che, in difetto di prova contraria da parte dell’imprenditore o del professionista, le suddette clausole sono nulle. Si può parlare di vessatorietà iuris tantum, ossia presunta sino a prova contraria. Tuttavia non è detto che una clausola sia sicuramente vessatoria e, per questo motivo, essa va accertata di volta in volta.
Accertamento della vessatorietà delle clausole
A tal proposito l’art. 34, comma 1, ci parla dell’accertamento della vessatorietà delle clausole. Essa è valutata, ad esempio, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che non sono vessatorie:
- Le clausole che riproducono disposizioni di legge;
- Le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale (il legislatore vuole incoraggiare il professionista a trattare individualmente con il consumatore). L’art. 34 dice qualcosa in più con riguardo ai contratti conclusi con moduli e formulari cioè che incombe sul professionista l’obbligo di provare che i singoli elementi siano stati oggetto di trattativa individuale.
Sanzioni per clausole vessatorie
Qual è la sanzione prevista per la vessatorietà? Il Codice Civile, al secondo comma dell’art. 1342, considera inefficaci le clausole vessatorie (elencate al primo comma dell’art. 1341) non dotate di doppia sottoscrizione. La giurisprudenza ritiene la mancata specifica approvazione come causa di nullità. Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto.
Il Codice del Consumo (art. 36) prevede una nullità di protezione per le clausole considerate vessatorie ai sensi dell’art. 33 e 34. Tale forma di nullità opera solo a favore del consumatore ed è rilevabile d’ufficio. Si tratta di una nullità che non è eccepibile da chiunque vi abbia interesse, come prevede la regola generale (art. 1421 c.c.), ma la sua deducibilità opera solo a favore della parte tutelata (il consumatore). Tale nullità non comporta la nullità dell’intero contratto. Il legislatore si preoccupa anche di ravvisare delle ipotesi di nullità assoluta, cioè clausole che indipendentemente dalla prova contraria che può fornire il professionista, vengono considerate nulle dalla legge.
Clausole considerate nulle
Quali sono? Sono quelle clausole che abbiano per oggetto o effetto (art. 36 comma 2):
- Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- Escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- Prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Azioni legali e tutela
Come si rileva la nullità? Quali sono le azioni che possono essere poste in essere quando il professionista pone in essere comportamenti a danno del consumatore? Viene concessa l’azione inibitoria ovvero un’azione processuale che può essere posta in essere, normalmente, dalle associazioni di professionisti o camere di commercio per convenire in giudizio il professionista. Si chiama inibitoria perché il fine di questa azione è quella di scoraggiare questo comportamento fuoriero di conseguenze negative per il consumatore. È possibile altresì instaurare la cosiddetta tutela amministrativa (AGCOM). Essa su denuncia delle associazioni rappresentative di categoria può dichiarare la vessatorietà delle clausole (art. 37bis).
Tutela delle piccole e medie imprese
In secondo luogo, di recente, con la l. 18 giugno 1998 n.192 è stata introdotta una speciale disciplina volta a regolare i rapporti tra grande impresa e piccola/media impresa che, nel porre a carico delle imprese il divieto di abusare della “situazione di dipendenza economica” nella quale si trovi un’altra impresa, sancisce la nullità dei patti attraverso i quali si realizzi l’abuso. Inoltre vi è stata una modifica introdotta con la l. 11 novembre 2011 n.180 che ha esteso i poteri di intervento amministrativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a tutela delle piccole e medie imprese, in caso di violazioni diffuse della normativa, a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica (si vedrà poi in seguito il tema dell’abuso di dipendenza economica).
Contenuti obbligatori del contratto
In terzo luogo, sono da segnalare anche le disposizioni che impongono contenuti obbligatori del contratto a protezione del contraente debole, sia cliente-consumatore (in materia di contratti bancari ad esempio) sia piccolo o medio imprenditore (ad esempio nella subfornitura industriale).
Infine, di notevole portata appare anche la l. 21 febbraio 1991 n. 52 che detta una particolare disciplina per la cessione a titolo oneroso dei crediti di impresa; disciplina che deroga vistosamente a quella codicistica sulla cessione dei crediti. È utile ricordare il particolare regime di opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.) stabilito dal codice per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2256 c.c.) e, inoltre, per il trasferimento dei crediti relativi ad una azienda che abbia formato oggetto di cessione o di costituzione di usufrutto (art. 2559 c.c).
Fase precontrattuale
Nell’ambito della contrattazione con gli imprenditori, la tutela nei confronti del contraente debole è pervasiva ed estesa a tutte le fasi del rapporto contrattuale. Infatti, nella fase precontrattuale, vi è l’esigenza di trasparenza e correttezza da parte del contraente forte (imprenditore o professionista) in ordine alla veridicità delle informazioni, alle pratiche commerciali corrette e chiare con riguardo ai prodotti offerti e all’adempimento di specifici obblighi di informazione circa i possibili termini dei contratti da concludere e dei loro effetti.
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