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DIRITTO DI PRELAZIONE E INDENNITA’ NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE
Il conduttore al termine della locazione di un immobile ad uso commerciale, per causa a lui non imputabile,
avrà diritto a percepire un’indennità per la perdita di avviamento. Si tratta di un multiplo dell’ultimo canone
percepito (normalmente 18 mensilità; 21 per le attività alberghiere. Il conduttore otterrà l’indennità solo in
presenza di due presupposti ossia:
1) l’att. tà d’impresa esercitata nei locali in oggetto della locazione comporta un contratto con il
pubblico degli utenti e dei consumatori
2) la cessazione del rapporto di locazione consegua ad una iniziativa del locatore e non dovuta ad
un fatto del conduttore (es. inadempimento del conduttore)
Qualora il locatore intenda vendere l’immobile, il conduttore ha un diritto di prelazione e quindi può acquistare
l’immobile in via preferenziale e a parità di condizioni. Dal momento che si tratta di una prelazione cd reale,
nell’ipotesi in cui il conduttore non sia messo in condizione di esercitare il proprio diritto, potrà proporre l’azione
di riscatto del bene dai terzi acquirenti.
10.2) CONTRATTO DI AFFITTO
Art 1615 cc “Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile,
l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della
produzione.
A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”
Contratto con cui una parte (affittante) si obbliga, a fronte di un corrispettivo e per un periodo di tempo
determinato, a far godere all’altra parte (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile
Il godimento di una cosa produttiva distingue l’affitto dalla locazione (es. fondo rustico, azienda, cava)
L’affitto costituisce una species del genus locazione: l'affitto è una categoria specifica (species) all'interno di un
concetto più ampio (genus), che è la locazione.
Si distingue per il fatto che all’affittuario spettano i frutti della cosa produttiva, mentre nella locazione il
conduttore può solo utilizzare il bene senza trarne utilità economiche dirette. L’affittuario è anche tenuto alla
gestione produttiva della cosa (≠ dalla locazione) 42
Si tratta di un contratto:
◦ consensuale
◦ ad effetti obbligatori
◦ oneroso
◦ di durata, in quanto la gestione produttiva della cosa deve prolungarsi nel tempo. Se le parti non hanno
predeterminato la durata, ciascuna parte può recedere dal contratto dando all’altra parte congruo preavviso
◦ non solenne, in quanto non è richiesta alcuna forma particolare, se non nel caso di affitti ultranovennali, in cui
è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
OGGETTO dell’affitto può essere una cosa ex se produttiva o un complesso di beni coordinati e organizzati per
una funzione produttiva.
Non viene rilevata l’improduttività della cosa al momento di conclusione del contratto in quanto è sufficiente
che il bene sia idoneo a produrre e non venga affittato per un uso differente.
Per quanto riguarda LA DURATA, anche se in questo caso NON è previsto un termine, esso non può comunque
superare la durata massima dei 30 anni salvo alcune eccezioni per l’affitto dei fondi rustici.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
• LOCATORE
Consegnare la cosa con gli accessori e le pertinenze in stato da servire all’uso e alla produzione
o a cui è destinata
Sostenere spese di riparazione straordinarie mentre le altre sono a carico dell’affittuario
o Ha diritto di controllo in quanto può accertarsi sull’osservanza da parte dell’affittuario dei suoi
o obblighi
Ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto se la controparte:
o -non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la sua gestione
-non osserva le regole della buona tecnica
-muta la destinazione economica della cosa
• AFFITTUARIO
Tenuto oltre al pagamento del canone e alle riparazioni ordinarie, a curare la gestione del bene in
o conformità della destinazione economica
Diritto di godere del bene e facoltà di appropriarsi dei frutti e delle altre utilità
o Potere di iniziativa ossia a svolgere atti in modo da produrre un aumento di reddito della cosa
o (salvo che non comportino obblighi al locatore e non gli arrechino pregiudizio)
NON può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore
o
In caso di modificazioni sopravvenute l’affittuario può richiedere una riduzione del canone o, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto.
Inoltre, si può chiedere lo scioglimento del contratto o un aumento/riduzione del canone nel caso in cui una
legge o un provvedimento modifichi il rapporto in modo significativo.
Il rapporto si scioglie:
-in caso di alienazione 43
-se le parti hanno stipulato un’apposita clausola di scioglimento
-per scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato o recesso nei contratti a tempo
indeterminato
-per incapacità sopravvenuta o insolvenza dell’affittuario
-per morte dell’affittuario (seguita entro 3 mesi dal recesso del locatore o degli eredi dell’affittuario
AFFITTO DI AZIENDA
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.): l’affitto
ha quindi ad oggetto l’intero complesso dei beni. Si tratta quindi di una universalità di beni (beni mobili,
immobili e immateriali) funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività di impresa. Richiede una forma scritta
ad probationem (non per validità)
Tra questi beni rientra l’avviamento, che costituisce l’attitudine dell’azienda, anche solo potenziale, a creare
nuova ricchezza.
Gli elementi caratteristici di questa tipologia potrebbero fare pensare anche ad una locazione con pertinenze
invece ha ad un affitto di un’azienda. Nel primo caso, l’immobile concesso in godimento viene considerato
nell’economia del contratto come oggetto principale della stipulazione, con funzione rilevante rispetto agli altri
elementi aziendale, i quali assumono carattere di accessorietà.
Nel secondo caso invece, l’immobile NON viene inteso nella sua individualità giuridica, MA come uno degli
elementi costitutivi del complesso dei beni legati da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il
conseguimento di un determinato fine produttivo.
Potrebbe essere che si decida di stipulare un contratto di affitto di azienda per non tutelare la parte debole del
contratto che invece è prevista dal contratto di locazione. In particolare, per l’affitto dell’azienda, le parti sono
libere di decidere la sua durata mentre per il contratto di locazione, non può essere inferiore a 6 anni.
Anche per quanto riguarda il canone, nel primo caso viene liberamente deciso dalle parti e in aggiunta non sarà
dovuta neanche l’indennità di avviamento alla cessazione del contratto.
Art 2562 cc disciplina l’affitto dell’azienda e fa riferimento alla norma precedente in materia di usufrutto di
azienda. Si fa riferimento in questo caso all’obbligazione principale dell’affittuario nell’ esercitare l’azienda sotto
la ditta (nome) che la contraddistingue e di gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti e mantenendo le normali dotazioni di scorte.
L’obiettivo è quello di preservare l’integrità ed efficienza dell’azienda, che quindi costituisce un complesso
unitario e autonomo di beni che non può essere alterato nei suoi tratti essenziali dall’affittuario, modificandone
l’identità o incidendo sul suo valore di avviamento o sulla sua attitudine produttiva.
L’affittuario ha la facoltà di disporre dei beni costituenti il capitale circolante e talvolta anche del capitale fisso.
In caso di concessione in godimento dell’azienda, a carico del concedente locatore, vige un divieto di
concorrenza per tutta la durata del rapporto. Tale divieto consiste nell’impossibilità di iniziare una nuova impresa
che per l’oggetto e altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Questa disciplina ha l’obiettivo di tutelare l’interesse dell’affittuario.
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SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Salva diversa volontà delle parti, l’affittuario subentra automaticamente all’affittante in tutti i rapporti
contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale (art. 2558).
Questa forma di successione è valida per i contratti cd contratti di azienda che hanno per oggetto il godimento
di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore. E’ valida inoltre, per i contratti di impresa che non hanno
per oggetto diretto beni dell’azienda MA sono comunque attinenti all’organizzazione.
Il terzo contraente può recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa notizia dell’affitto d’azienda.
La successione dell’affittuario nei contratti dell’azienda ha luogo solo per la durata del contratto d’affitto: ciò
implica che, una volta terminato il contratto di affitto,
• i contratti stipulati prima del contratto di affitto tornano nuovamente in capo all’affittante
• ai contratti stipulati dall’affittuario in costanza del contratto di affitto subentrerà l’affittante
Per quanto riguarda i contratti di lavoro continuano in capo all’affittuario una volta stipulato il contratto di affitto
e il lavoratore mantiene gli stessi diritti (art. 2112 c.c.).
Il concedente e l’affittuario diventano responsabili in solido per i crediti che il lavoratore vanta nei confronti
dell’azienda. Il dipendente può rinunciare ai diritti a lui attribuiti nei confronti dell'affittuario solamente secondo
le procedure previste dalla legge e con l'assistenza delle associazioni sindacali. Per quanto riguarda la disciplina
generale dell'istituto si applicano una serie di norme per l'affitto, in particolare si stabilisce che, l'inosservanza
da parte dell'affittuario degli obblighi relativi alla gestione dell'azienda conferisce al locatore il diritto di
chiedere la risoluzione del contratto.
L'affittuario inoltre non può sub affittare l'azienda senza il consenso del locatore mentre in caso di interdizione
inabilitazione o insolvenza dell'affittuario il contratto si scioglie a meno che allocator non venga prestata garanzia
per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
L’affittuario non risponde dei debiti contratti dall’affittante prima del contratto di affitto e, viceversa, l’affitta