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APPUNTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI D’IMPRESA
- Imprenditore “colui che esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art
2082 c.c.);
- Azienda 2555 cc;
- Stretto rapporto tra attività economica e contenuto patrimoniale del contratto;
- La vita dell’impresa è resa possibile dall’esistenza dei contratti;
- Contratto come strumento tramite il quale un imprenditore:
Organizza la propria attività economica;
o Produce e scambia beni o servizi;
o
- Distinzione tra contratti civili e contratti commerciali possiedono alcuni
caratteri comuni che li distinguono da quelli civili;
Caratteri comuni dei contratti d’impresa:
- Perdita di centralità del c.c. a favore di norme specifiche del settore,
derogatorie rispetto a quelle codicistiche, anch’esse improntate ad esigenze
di uniformità e di standardizzazione;
- Proliferazione delle norme comunitarie;
- Importanza della fase pre-contrattuale delle trattative e obblighi
informativi a carico dell’imprenditore e a vantaggio della
controparte debole;
- Importanza dello status quale presupposto soggettivo per l’applicazione di
norme speciali e talora anche codicistiche;
- Permanenza del contratto anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale
che lo ha generato;
- Standardizzazione di alcuni contratti (art 1341- 42 cc);
- Finalità descrittiva dei contratti d’impresa;
- Finalità operativa dei contratti d’impresail fine delle norme è quello di
regolare il mercato, disciplinando i rapporti di forza tra diversi operatori.
Ciò avviene grazie a:
La creazione di gruppi di contratti retti da regole e principi propri;
o La disciplina di specifiche attività;
o L’attenzione alla parte contrattuale debole, attraverso la creazione di
o principi a loro tutela;
La creazione di nuovi tipi contrattuali;
o
Evoluzione dei contratti in prospettiva storica:
- Passaggio dal contratto civile (le parti operano allo stesso livello di forza
[cc]) a quello d’impresa (codice del consumo, tutela del consumatore);
- Attualmente (ultimo stadio) anche tra imprenditori vi può essere uno squilibrio
di forze;
Contratto quale oggetto di termini diversi:
- Differenza tra:
Accordo reciproco consenso tra e parti;
o Testo complesso dei segni con cui le parti manifestano il loro accordo;
o Documento il testo può essere incorporato in uno o più documenti
o (strumenti materiali che incorporano il testo);
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Dichiarazione espressione delle singole decisioni delle parti
o comunicate durante la contrattazione;
Regolamento contratto nella sua dimensione funzionale, come
o regolamento di interessi;
Componenti di un contratto:
- Premesse disposizioni preliminari al contenuto del contratto vero e
proprio devo le parti esprimono una pluralità di elementi, come:
Premesse di fatto;
o Preambolo;
o Collegamenti ad altri contratti;
o Ragioni personali alla base del contratto;
o NB: possibile carattere precettivo o di supporto interpretativo
o delle premesse;
- Clausole:
Si tratta di proposizioni che dettano parte del regolamento
o contrattuale (es: durata, individuazione della cosa, obbligo di
custodia, ecc…);
Normalmente sono organizzate in articoli ed ogni articolo riporta
o una rubrica, che ne disegna l’oggetto;
Le clausole individuano quindi comportamenti che le parti si obbligano a
o tenere o gli effetti che le parti convengono scaturiscano dal contratto;
Esistono vari tipi di clausole:
o Differenza tra clausole principali (obbligatorie, pena nullità) e
clausole accessorie;
Vi sono poi clausole autosufficienti, che permangono anche
nel caso in cui il contratto venga meno (es: patto di non
concorrenza, ecc…);
Esistono anche clausole dette “di completezza”, che stabiliscono
che il documento contrattuale contiene l’accordo per la sua
interezza, invalidando eventuali accordi esterni/preesistenti;
- Allegati documenti aggiunti al contratto (foto, planimetrie, procure,
ecc…). In alcuni casi è obbligatorio inserire degli allegati. La funzione di
questi documenti è quella di integrare il contenuto del contratto. Possono:
Essere parte integrante del contratto;
o Fornire esclusivamente un supporto interpretativo;
o
Le trattative:
Per trattative si intendono le “negoziazioni che precedono la formazione del contratto e
che sono dirette a determinarne il contenuto”;
Nel Codice civile è prevista una norma che obbliga alla buona fede durante le trattative;
Fasi della negoziazione:
- Prime fasi;
- Puntualizzazione e minute;
- Bozza di accordo; 3
Tecniche di redazione del contratto diverse modalità:
- Elaborazione comune tutte le parti partecipano alla predisposizione del testo
(premesse, clausole, allegati). Può dare luogo a documenti intermedi (minute,
puntuazioni, ecc…), il cui valore dipende dalla loro completezza;
- Elaborazione unilaterale ipotesi più frequente di redazione, tramite cui una
parte predispone da sola il contratto e lo sottopone per approvazione alla
controparte. Problema: possibili squilibri (asimmetrie informative o di potere)
a cui vi sono vari rimedi (anticipo…):
Contratti in generale: art 1341-2 c.c.
o Contratti con i consumatori: clausole vessatorie;
o
- Elaborazione ad opera di un terzo predisposizione del testo contrattuale ad
opera di un terzo:
Ricorso a modelli predisposti da associazioni di categoria, contenuti
o formulari, ecc;
Attività di un terzo che interviene ad hoc per predisporre il testo di
o quello specifico contratto;
Intervento del notaio:
o Una delle più rilevanti ipotesi di intervento del terzo nella
predisposizione del testo contrattuale;
Funzione dell’intervento controllo di legalità e funzione di
adeguamento;
Funzione di adeguamento individuazione del mezzo giuridico idoneo alla realizzazione
dell’intento manifesto dalle parti;
Art 1341 e 1342 c.c.:
- 1341 si applica nel caso di condizioni generali predisposte unilateralmente
da una parte, tali condizioni:
Sono efficaci se, nel momento della conclusione del contratto, la
o controparte le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
(ordinaria diligenza);
Obbligo di doppia sottoscrizione (in alcuni casi);
o
- 1342 si applica nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari;
Clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del
o modulo/formulario, se incompatibili;
Si applica la doppia sottoscrizione;
o
Clausole vessatorie:
- Codice del consumo, art 33 clausole che determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal
contratto (elenco clausole vessatorie in art 33, co. 2);
- Non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di specifica
contrattazione (eccezione art 36, co. 2 Cod. consumo);
- Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari spetta al
professionista provare la non vessatorietà della clausola (inversione
onere della prova);
Lingua del contratto:
- Quando un contratto intercorre tra le parti di diversa nazionalità si può
porre un problema linguistico;
- Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di lingua;
- Le parti possono inserire in un contratto una clausola in cui specificano la lingua
del contratto;
- Funzione: prevenire sul nascere controversie linguistiche;
Chiarezza e comprensibilità del contratto:
- Il problema non viene affrontato nel c.c. (anche se vi sono riferimenti alla buona
fede);
- Nel Cod. consumo è trattato all’art. 35 (clausole per iscritto “leggibili e
comprensibili”);
- In caso di dubbi prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;
Interpretazione del contratto:
- Scopo individuare il regolamento di interessi voluto dalle parti, con
riferimento in particolare ai loro diritti e obblighi;
- Interpretazione come processo ricostruire il significato giuridicamente rilevante
dell’accordo;
- Tale processo è guidato da regole di natura precettiva;
Regole generali di interpretazione del contratto:
- Art. 1362 ss. c.c. i criteri di interpretazione generali:
La comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale
o delle parole tenendo conto anche del comportamento complessivo
delle parti;
Il contratto deve essere interpretato nel suo complesso, ossia facendo
o riferimento a tutte le clausole nel loro complesso;
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (oggettiva);
o Nell’interpretare una clausola dal significato in base al quale può avere
o qualche effetto;
Regole particolari di interpretazione, l’impresa:
- Il c.c. detta alcune norme specifiche per interpretare contratti in cui
una delle parti è un imprenditore:
1368: le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che
o generalmente si pratica nel luogo in cui è la sede dell’imprenditore;
1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto
o (art. 1341) o moduli formulari (art. 1342);
La gerarchia tra i criteri interpretativi:
- Criteri soggettivi:
Comune intenzione delle parti;
o Interpretazione complessiva;
o
- Criteri oggettivi:
Buona fede;
o Interpretazione che salvi l’effetto;
o Contratto dell’imprenditore;
o
- NB: prevalenza dei criteri soggettivi su quelli oggettivi;
Regole particolari d’interpretazione il consumatore:
- Art. 35 Cod. consumo:
Le clausole contrattuali devono sempre essere chiare e comprensibili;
o In caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;
o
Regole particolari d’interpretazione le convenzioni:
- Libertà per le parti di stabilire regole ad hoc in base alle quali interpretare il
contratto;
- Le parti possono derogare anche ad alcune norme (dispositive) dal c.c. in
materia di interpretazione generale del contratto norme inderogabili possono
essere considerate quelle in materia di buona fede, di protezione dei
consumatori, di comune intenzione delle parti;
La Vendita
Nozione: “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di
- Art 1470 c.c.:
una cosa o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo”;
- La funzione della vendita è rappresentata dallo scambio (della proprietà o di
un altro diritto) verso un corrispettivo pecuniario: la vendita è quindi un
contratto di scambio a titolo oneroso;
- Essa costituisce l’archetipo dei contratti si tratta dello strumento
principe che il nostro ordinamento prende in considerazione per
collocare e far circolare la ricchezza;
Effetti essenziali:
- Trasferimento della proprietà/diritto e pagamento del prezzo;
- A questi due effetti se ne aggiungono altri:
Perché previsti da norme per determinati tipi di vendita (es: vendita di
o beni di consumo, vendita eredità: 1546 c.c.);
Perché previsti convenzionalmente dalle parti (es: obblighi di
o assistenza post-vendita, montaggio della cosa venduta, ecc…);
Tipi di vendita:
- Oggetto:
Proprietà di beni mobili;
o Proprietà di beni immobili;
o Proprietà di universalità di mobili;
o Diritti diversi dalla proprietà:
o Proprietà di beni di consumo;
o
- Può essere:
Nazionale;
o Internazionale;
o
- Ad ogni sottotipo di vendita corrispondono regole diverse;
Efficacia traslativa:
- La funzione traslativa della proprietà sottesa alla vendita si realizza per
effetto del consenso
non è necessaria la consegna del bene;
- Consegna è quindi una vicenda eventuale e distinta (rectius: è oggetto di
un’obbligazione che nasce dalla vendita);
- Ciò significa che la vendita è un contratto ad effetti reali (principio
consensualistico);
- L’effetto traslativo non sempre è immediato, ma può essere posticipato es:
vendita di cosa futura, vendita sottoposta a condizione sospensiva, alcune
vendite immobiliari (quali la vendita di cose generiche l’effetto traslativo si
verifica con l’individuazione della cosa specifica oggetto dell’accordo);
Prezzo:
- Controvalore in denaro dell’oggetto della vendita: non è esso stesso l’oggetto;
- Il mancato pagamento del prezzo non impedisce il trasferimento del diritto/bene;
- Il prezzo deve essere costituito da denaro, altrimenti si avrebbe un altro
tipo di contratto (es: permuta [1552 ss. c.c.]);
Determinazione del prezzo:
- Può essere liberamente determinato, quindi può essere anche sproporzionato
rispetto all’oggetto del contratto in casi estremi sono possibili rimedi, come
la rescissione o la trasformazione del contratto di vendita in un altro di tipo
diverso;
- Il prezzo può anche essere determinato da un terzo, indicato normalmente
dalle parti nel contratto o successivamente (art. 1473 c.c.);
- Qualora le parti non abbiano individuato né il prezzo, né il modo di determinarlo
(art. 1474 c.c.):
Se esiste un prezzo di borsa o di mercato, si applicherà quello;
o Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
o abitualmente, si applicherà il prezzo normalmente utilizzato;
Il pagamento del prezzo:
“il prezzo deve essere pagato nel termine e nel luogo indicati nel contratto”
- (art.
1498 c.c.);
- Se mancano determinazioni in tal senso nel contratto:
Il prezzo si paga al momento della consegna e nel luogo in cui questa
o avviene;
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, verrà
o pagato al domicilio del venditore;
- Recentemente (D. lgs. 231/2002, modificato in via mediata, dalla direttiva
7/2011) sono state introdotte nuove misure per la lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, a tutela in special modo
dei piccoli creditori interessi moratori (=legali) decorrenti dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento o, se vi è fattura o
richiesta di pagamento, 30 gg dalla data di ricevimento della fattura o
richiesta;
Spese:
- Se non diversamente stabilito, le spese di vendita e altre spese
accessorie sono a carico del compratore (art. 1475);
- Nella prassi dei contratti tra imprese sono diffuso formule varie:
CIF (cost insurance and freight) prezzi di trasporto e assicurazione
o già compresi nel prezzo;
FOB (free on board) il compratore deve sostenere tutte le spese per
o il trasporto della merce fino al porto di partenza;
Nonostante queste formule il venditore si accolla alcuni costi e anche il
o rischio di
deperimento della merce al momento del caricamento;
o
Forma:
- Il contratto di vendita è a forma libera, salvo ove non sia diversamente stabilito
dalla legge si può quindi perfezionare anche per comportamenti concludenti;
- Eccezioni (es):
Vendite traslative di diritti reali minori atto pubblico;
o
- La forma può assolvere:
Fini probatori;
o Fini di trascrizione atto pubblico o scrittura privata autenticata;
o richieste per la validità delle vendite immobiliari, possono essere
trascritte al fine di rendere la vendita opponibile a terzi;
Forma scritta nei contratti tra imprese:
- Nella prassi:
Ordini d’acquisto documenti spesso sintetici in cui sono specificati i
o beni oggetto di scambio, il prezzo e il modo di pagamento;
Capovolgimento di proposta-accettazione (invito a proporre)
o la parte forte dell’operazione economica formalmente è
l’accettante;
- Forma come requisito di validità nei casi in cui vi sia uno squilibrio economico
tra le parti, a tutela della più debole:
Subfornitura obbligo di forma scritta a pena di nullità;
o Settore agroalimentare obbligo di forma scritta a pena di nullità;
o
Forma scritta nei contratti tra impresa e consumatore:
- Alcuni contratti con i consumatori devono essere redatti per iscritto, pena nullità;
- Si parla di nullità di protezione, in quanto poste a tutela della parte debole, il
consumatore. Es:
Pacchetti turistici;
o Multiproprietà;
o Prodotti finanziari;
o
Obbligazioni del venditore:
- Art. 1476 c.c. elenco delle principali obbligazioni a carico del venditore:
Consegnare la cosa al compratore;
o Far acquistare al compratore la proprietà o un altro diritto, se
o l’effetto traslativo non è effetto diretto de contratto;
Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa;
o
Consegna:
- La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della
vendita ciò comporta un’obbligazione di custodia, se la consegna della cosa
non avviene contestualmente alla conclusione del contratto;
- La consegna deve avvenire nel tempo convenuto dai contraenti e secondo gli
usi: se il tempo non è stato indicato, essa deve avvenire immediatamente;
- La consegna deve comprendere accessori, pertinenze e frutti;
- Il venditore deve consegnare all’acquirente i titoli e i documenti relativi alla
proprietà o altro diritto oggetto del contratto;
Obbligo di far acquistare:
- Normalmente l’acquisto della proprietà o altro diritto si verifica quale
effetto immediato della conclusione del contratto. In alcuni casi, tuttavia,
vi può essere un differimento nel tempo tra conclusione del contratto e
acquisto della proprietà es:
Vendita di cose generiche e individuazione di cosa specifica (art.
o 1378 c.c.): il venditore deve attivarsi per far giungere
all’individuazione della cosa specifica: la proprietà/altro diritto si
trasferisce solo nel momento
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