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APPUNTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI D’IMPRESA

- Imprenditore “colui che esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art

2082 c.c.);

- Azienda 2555 cc;

- Stretto rapporto tra attività economica e contenuto patrimoniale del contratto;

- La vita dell’impresa è resa possibile dall’esistenza dei contratti;

- Contratto come strumento tramite il quale un imprenditore:

Organizza la propria attività economica;

o Produce e scambia beni o servizi;

o

- Distinzione tra contratti civili e contratti commerciali possiedono alcuni

caratteri comuni che li distinguono da quelli civili;

Caratteri comuni dei contratti d’impresa:

- Perdita di centralità del c.c. a favore di norme specifiche del settore,

derogatorie rispetto a quelle codicistiche, anch’esse improntate ad esigenze

di uniformità e di standardizzazione;

- Proliferazione delle norme comunitarie;

- Importanza della fase pre-contrattuale delle trattative e obblighi

informativi a carico dell’imprenditore e a vantaggio della

controparte debole;

- Importanza dello status quale presupposto soggettivo per l’applicazione di

norme speciali e talora anche codicistiche;

- Permanenza del contratto anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale

che lo ha generato;

- Standardizzazione di alcuni contratti (art 1341- 42 cc);

- Finalità descrittiva dei contratti d’impresa;

- Finalità operativa dei contratti d’impresail fine delle norme è quello di

regolare il mercato, disciplinando i rapporti di forza tra diversi operatori.

Ciò avviene grazie a:

La creazione di gruppi di contratti retti da regole e principi propri;

o La disciplina di specifiche attività;

o L’attenzione alla parte contrattuale debole, attraverso la creazione di

o principi a loro tutela;

La creazione di nuovi tipi contrattuali;

o

Evoluzione dei contratti in prospettiva storica:

- Passaggio dal contratto civile (le parti operano allo stesso livello di forza

[cc]) a quello d’impresa (codice del consumo, tutela del consumatore);

- Attualmente (ultimo stadio)  anche tra imprenditori vi può essere uno squilibrio

di forze;

Contratto quale oggetto di termini diversi:

- Differenza tra:

Accordo reciproco consenso tra e parti;

o Testo complesso dei segni con cui le parti manifestano il loro accordo;

o Documento il testo può essere incorporato in uno o più documenti

o (strumenti materiali che incorporano il testo);

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Dichiarazione espressione delle singole decisioni delle parti

o comunicate durante la contrattazione;

Regolamento contratto nella sua dimensione funzionale, come

o regolamento di interessi;

Componenti di un contratto:

- Premesse disposizioni preliminari al contenuto del contratto vero e

proprio devo le parti esprimono una pluralità di elementi, come:

Premesse di fatto;

o Preambolo;

o Collegamenti ad altri contratti;

o Ragioni personali alla base del contratto;

o NB: possibile carattere precettivo o di supporto interpretativo

o delle premesse;

- Clausole:

Si tratta di proposizioni che dettano parte del regolamento

o contrattuale (es: durata, individuazione della cosa, obbligo di

custodia, ecc…);

Normalmente sono organizzate in articoli ed ogni articolo riporta

o una rubrica, che ne disegna l’oggetto;

Le clausole individuano quindi comportamenti che le parti si obbligano a

o tenere o gli effetti che le parti convengono scaturiscano dal contratto;

Esistono vari tipi di clausole:

o Differenza tra clausole principali (obbligatorie, pena nullità) e

 clausole accessorie;

Vi sono poi clausole autosufficienti, che permangono anche

 nel caso in cui il contratto venga meno (es: patto di non

concorrenza, ecc…);

Esistono anche clausole dette “di completezza”, che stabiliscono

 che il documento contrattuale contiene l’accordo per la sua

interezza, invalidando eventuali accordi esterni/preesistenti;

- Allegati documenti aggiunti al contratto (foto, planimetrie, procure,

ecc…). In alcuni casi è obbligatorio inserire degli allegati. La funzione di

questi documenti è quella di integrare il contenuto del contratto. Possono:

Essere parte integrante del contratto;

o Fornire esclusivamente un supporto interpretativo;

o

Le trattative:

Per trattative si intendono le “negoziazioni che precedono la formazione del contratto e

che sono dirette a determinarne il contenuto”;

Nel Codice civile è prevista una norma che obbliga alla buona fede durante le trattative;

Fasi della negoziazione:

- Prime fasi;

- Puntualizzazione e minute;

- Bozza di accordo; 3

Tecniche di redazione del contratto diverse modalità:

- Elaborazione comune tutte le parti partecipano alla predisposizione del testo

(premesse, clausole, allegati). Può dare luogo a documenti intermedi (minute,

puntuazioni, ecc…), il cui valore dipende dalla loro completezza;

- Elaborazione unilaterale ipotesi più frequente di redazione, tramite cui una

parte predispone da sola il contratto e lo sottopone per approvazione alla

controparte. Problema: possibili squilibri (asimmetrie informative o di potere)

a cui vi sono vari rimedi (anticipo…):

Contratti in generale: art 1341-2 c.c.

o Contratti con i consumatori: clausole vessatorie;

o

- Elaborazione ad opera di un terzo predisposizione del testo contrattuale ad

opera di un terzo:

Ricorso a modelli predisposti da associazioni di categoria, contenuti

o formulari, ecc;

Attività di un terzo che interviene ad hoc per predisporre il testo di

o quello specifico contratto;

Intervento del notaio:

o Una delle più rilevanti ipotesi di intervento del terzo nella

 predisposizione del testo contrattuale;

Funzione dell’intervento controllo di legalità e funzione di

 adeguamento;

Funzione di adeguamento individuazione del mezzo giuridico idoneo alla realizzazione

dell’intento manifesto dalle parti;

Art 1341 e 1342 c.c.:

- 1341 si applica nel caso di condizioni generali predisposte unilateralmente

da una parte, tali condizioni:

Sono efficaci se, nel momento della conclusione del contratto, la

o controparte le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle

(ordinaria diligenza);

Obbligo di doppia sottoscrizione (in alcuni casi);

o

- 1342 si applica nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari;

Clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del

o modulo/formulario, se incompatibili;

Si applica la doppia sottoscrizione;

o

Clausole vessatorie:

- Codice del consumo, art 33 clausole che determinano a carico del

consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal

contratto (elenco clausole vessatorie in art 33, co. 2);

- Non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di specifica

contrattazione (eccezione art 36, co. 2 Cod. consumo);

- Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari spetta al

professionista provare la non vessatorietà della clausola (inversione

onere della prova);

Lingua del contratto:

- Quando un contratto intercorre tra le parti di diversa nazionalità si può

porre un problema linguistico;

- Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di lingua;

- Le parti possono inserire in un contratto una clausola in cui specificano la lingua

del contratto;

- Funzione: prevenire sul nascere controversie linguistiche;

Chiarezza e comprensibilità del contratto:

- Il problema non viene affrontato nel c.c. (anche se vi sono riferimenti alla buona

fede);

- Nel Cod. consumo è trattato all’art. 35 (clausole per iscritto “leggibili e

comprensibili”);

- In caso di dubbi prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;

Interpretazione del contratto:

- Scopo individuare il regolamento di interessi voluto dalle parti, con

riferimento in particolare ai loro diritti e obblighi;

- Interpretazione come processo ricostruire il significato giuridicamente rilevante

dell’accordo;

- Tale processo è guidato da regole di natura precettiva;

Regole generali di interpretazione del contratto:

- Art. 1362 ss. c.c.  i criteri di interpretazione generali:

La comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale

o delle parole tenendo conto anche del comportamento complessivo

delle parti;

Il contratto deve essere interpretato nel suo complesso, ossia facendo

o riferimento a tutte le clausole nel loro complesso;

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (oggettiva);

o Nell’interpretare una clausola dal significato in base al quale può avere

o qualche effetto;

Regole particolari di interpretazione, l’impresa:

- Il c.c. detta alcune norme specifiche per interpretare contratti in cui

una delle parti è un imprenditore:

1368: le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che

o generalmente si pratica nel luogo in cui è la sede dell’imprenditore;

1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto

o (art. 1341) o moduli formulari (art. 1342);

La gerarchia tra i criteri interpretativi:

- Criteri soggettivi:

Comune intenzione delle parti;

o Interpretazione complessiva;

o

- Criteri oggettivi:

Buona fede;

o Interpretazione che salvi l’effetto;

o Contratto dell’imprenditore;

o

- NB: prevalenza dei criteri soggettivi su quelli oggettivi;

Regole particolari d’interpretazione il consumatore:

- Art. 35 Cod. consumo:

Le clausole contrattuali devono sempre essere chiare e comprensibili;

o In caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;

o

Regole particolari d’interpretazione le convenzioni:

- Libertà per le parti di stabilire regole ad hoc in base alle quali interpretare il

contratto;

- Le parti possono derogare anche ad alcune norme (dispositive) dal c.c. in

materia di interpretazione generale del contratto norme inderogabili possono

essere considerate quelle in materia di buona fede, di protezione dei

consumatori, di comune intenzione delle parti;

La Vendita

Nozione: “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di

- Art 1470 c.c.:

una cosa o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo”;

- La funzione della vendita è rappresentata dallo scambio (della proprietà o di

un altro diritto) verso un corrispettivo pecuniario: la vendita è quindi un

contratto di scambio a titolo oneroso;

- Essa costituisce l’archetipo dei contratti si tratta dello strumento

principe che il nostro ordinamento prende in considerazione per

collocare e far circolare la ricchezza;

Effetti essenziali:

- Trasferimento della proprietà/diritto e pagamento del prezzo;

- A questi due effetti se ne aggiungono altri:

Perché previsti da norme per determinati tipi di vendita (es: vendita di

o beni di consumo, vendita eredità: 1546 c.c.);

Perché previsti convenzionalmente dalle parti (es: obblighi di

o assistenza post-vendita, montaggio della cosa venduta, ecc…);

Tipi di vendita:

- Oggetto:

Proprietà di beni mobili;

o Proprietà di beni immobili;

o Proprietà di universalità di mobili;

o Diritti diversi dalla proprietà:

o Proprietà di beni di consumo;

o

- Può essere:

Nazionale;

o Internazionale;

o

- Ad ogni sottotipo di vendita corrispondono regole diverse;

Efficacia traslativa:

- La funzione traslativa della proprietà sottesa alla vendita si realizza per

effetto del consenso

non è necessaria la consegna del bene;

- Consegna è quindi una vicenda eventuale e distinta (rectius: è oggetto di

un’obbligazione che nasce dalla vendita);

- Ciò significa che la vendita è un contratto ad effetti reali (principio

consensualistico);

- L’effetto traslativo non sempre è immediato, ma può essere posticipato es:

vendita di cosa futura, vendita sottoposta a condizione sospensiva, alcune

vendite immobiliari (quali la vendita di cose generiche l’effetto traslativo si

verifica con l’individuazione della cosa specifica oggetto dell’accordo);

Prezzo:

- Controvalore in denaro dell’oggetto della vendita: non è esso stesso l’oggetto;

- Il mancato pagamento del prezzo non impedisce il trasferimento del diritto/bene;

- Il prezzo deve essere costituito da denaro, altrimenti si avrebbe un altro

tipo di contratto (es: permuta [1552 ss. c.c.]);

Determinazione del prezzo:

- Può essere liberamente determinato, quindi può essere anche sproporzionato

rispetto all’oggetto del contratto in casi estremi sono possibili rimedi, come

la rescissione o la trasformazione del contratto di vendita in un altro di tipo

diverso;

- Il prezzo può anche essere determinato da un terzo, indicato normalmente

dalle parti nel contratto o successivamente (art. 1473 c.c.);

- Qualora le parti non abbiano individuato né il prezzo, né il modo di determinarlo

(art. 1474 c.c.):

Se esiste un prezzo di borsa o di mercato, si applicherà quello;

o Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende

o abitualmente, si applicherà il prezzo normalmente utilizzato;

Il pagamento del prezzo:

“il prezzo deve essere pagato nel termine e nel luogo indicati nel contratto”

- (art.

1498 c.c.);

- Se mancano determinazioni in tal senso nel contratto:

Il prezzo si paga al momento della consegna e nel luogo in cui questa

o avviene;

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, verrà

o pagato al domicilio del venditore;

- Recentemente (D. lgs. 231/2002, modificato in via mediata, dalla direttiva

7/2011) sono state introdotte nuove misure per la lotta contro i ritardi di

pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, a tutela in special modo

dei piccoli creditori interessi moratori (=legali) decorrenti dal giorno

successivo alla scadenza del termine per il pagamento o, se vi è fattura o

richiesta di pagamento, 30 gg dalla data di ricevimento della fattura o

richiesta;

Spese:

- Se non diversamente stabilito, le spese di vendita e altre spese

accessorie sono a carico del compratore (art. 1475);

- Nella prassi dei contratti tra imprese sono diffuso formule varie:

CIF (cost insurance and freight) prezzi di trasporto e assicurazione

o già compresi nel prezzo;

FOB (free on board)  il compratore deve sostenere tutte le spese per

o il trasporto della merce fino al porto di partenza;

Nonostante queste formule il venditore si accolla alcuni costi e anche il

o rischio di

deperimento della merce al momento del caricamento;

o

Forma:

- Il contratto di vendita è a forma libera, salvo ove non sia diversamente stabilito

dalla legge si può quindi perfezionare anche per comportamenti concludenti;

- Eccezioni (es):

Vendite traslative di diritti reali minori atto pubblico;

o

- La forma può assolvere:

Fini probatori;

o Fini di trascrizione atto pubblico o scrittura privata autenticata;

o richieste per la validità delle vendite immobiliari, possono essere

trascritte al fine di rendere la vendita opponibile a terzi;

Forma scritta nei contratti tra imprese:

- Nella prassi:

Ordini d’acquisto documenti spesso sintetici in cui sono specificati i

o beni oggetto di scambio, il prezzo e il modo di pagamento;

Capovolgimento di proposta-accettazione (invito a proporre)

o la parte forte dell’operazione economica formalmente è

l’accettante;

- Forma come requisito di validità nei casi in cui vi sia uno squilibrio economico

tra le parti, a tutela della più debole:

Subfornitura obbligo di forma scritta a pena di nullità;

o Settore agroalimentare obbligo di forma scritta a pena di nullità;

o

Forma scritta nei contratti tra impresa e consumatore:

- Alcuni contratti con i consumatori devono essere redatti per iscritto, pena nullità;

- Si parla di nullità di protezione, in quanto poste a tutela della parte debole, il

consumatore. Es:

Pacchetti turistici;

o Multiproprietà;

o Prodotti finanziari;

o

Obbligazioni del venditore:

- Art. 1476 c.c. elenco delle principali obbligazioni a carico del venditore:

Consegnare la cosa al compratore;

o Far acquistare al compratore la proprietà o un altro diritto, se

o l’effetto traslativo non è effetto diretto de contratto;

Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa;

o

Consegna:

- La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della

vendita ciò comporta un’obbligazione di custodia, se la consegna della cosa

non avviene contestualmente alla conclusione del contratto;

- La consegna deve avvenire nel tempo convenuto dai contraenti e secondo gli

usi: se il tempo non è stato indicato, essa deve avvenire immediatamente;

- La consegna deve comprendere accessori, pertinenze e frutti;

- Il venditore deve consegnare all’acquirente i titoli e i documenti relativi alla

proprietà o altro diritto oggetto del contratto;

Obbligo di far acquistare:

- Normalmente l’acquisto della proprietà o altro diritto si verifica quale

effetto immediato della conclusione del contratto. In alcuni casi, tuttavia,

vi può essere un differimento nel tempo tra conclusione del contratto e

acquisto della proprietà es:

Vendita di cose generiche e individuazione di cosa specifica (art.

o 1378 c.c.): il venditore deve attivarsi per far giungere

all’individuazione della cosa specifica: la proprietà/altro diritto si

trasferisce solo nel momento

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Chiara.
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