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I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE

L'intermediazione: La commercializzazione di prodotti o servizi non sempre avviene direttamente ad opera dell'imprenditore, vi sono casi in cui interviene un terzo, che agevola la trattativa. I contratti di intermediazione sono quei contratti che disciplinano l'interposizione di un terzo nel processo di commercializzazione di un bene.

Tipi di contratti di intermediazione: Tale opera di intermediazione può avere diversi contenuti, oggetto, modalità di esplicazione: per questa ragione vi sono una pluralità di contratti di intermediazione, i quali peraltro traggono tutti la loro origine dal contratto di mandato. Essi sono:

  • Mandato
  • Commissione
  • Agenzia
  • Mediazione

Mandato: Contratti con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra. Il mandante è colui che conferisce l'incarico di compiere gli atti, mentre il mandatario è colui che compie tali atti.

- Con il mandato si compie una sostituzione giuridica, per cui il soggetto (mandatario) agisce in sostituzione di un altro (mandante);

- Proprio la natura della sostituzione mette in rilievo come elemento caratteristico del mandato la relazione di fiducia tra mandante e mandatario (intuitus personae);

- Oggetto del mandato è il compimento di atti giuridici, i cui effetti ricadono, direttamente o indirettamente, sul mandante;

Esempi di mandato:

- Gli atti giuridici che il mandatario può compiere possono essere i più vari, ma con alcune limitazioni: atti personalissimi, quali il testamento, ecc;

- Il mandato comprende non solo gli atti che il mandante ha conferito al mandatario, ma anche quelli necessari al loro compimento (atti ausiliari);

- In tal senso, il contenuto specifico del mandato è variabile, dipende dal tipo di atto che il mandatario è chiamato a compiere. Due esempi: Intermediazione finanziaria (acquisto di titoli),

obbligazioni e altro, o compiuti da un istituto bancario in sostituzione di un cliente;

Gestione di patrimoni– concessione in locazione di uno appartamento del mandante tramite un contratto di locazione stipulato dal mandatario;

Tipi di mandato:

  • Con rappresentanza– il mandatario può spendere il nome del mandante, ciò implica che gli atti giuridici compiuti dal mandatario producano effetti giuridici direttamente nella sfera giuridica del mandante (es: la compravendita vincola direttamente il mandante, per cui il terzo acquirente può rifarsi direttamente sul mandante stesso);
  • Senza rappresentanza– il mandatario non può spendere il nome del mandante, ciò implica che gli effetti dell’atto compiuto cadono in prima battuta sul mandatario, ma questi ha l’obbligo di ritrasferire tali effetti nella sfera giuridica del mandante (es: la compravendita vincola direttamente il mandatario, ma questi deve poi, con un atto successivo, trasferire la
proprietà del bene acquistato al mandante); Mandato e terzi: - Il contratto di mandato è un contratto che ha effetti di per sé solo tra mandante e mandatario (i.e. puramente interni) e non verso i terzi; - Perché abbia effetto verso i terzi, deve essere un mandato con rappresentanza, ossia un mandato accompagnato da una procura (NB mandato ≠ procura→ la procura è un atto unilaterale, rivolto ai terzi, con cui si rende edotto che il procuratore può agire in nome e per conto del rappresentato. Egli potrà quindi produrre direttamente in suo capo effetti giuridici); Mandato senza rappresentanza: - Se la regola generale nel mandato senza rappresentanza è che il mandatario deve trasferire gli effetti prodotti dal suo atto nella sfera del mandante con un atto successivo, tale regola trova alcune eccezioni: - I diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato possono essere esercitati direttamente dal mandante; - Il mandanteessere dimostrata;- Il mandatario deve rendere conto al mandante dell'esecuzione del mandato e dei risultati ottenuti;- Il mandatario deve agire nell'interesse del mandante e nel rispetto delle istruzioni ricevute;- Il mandatario deve mantenere la riservatezza sulle informazioni ricevute durante l'esecuzione del mandato;- Il mandatario deve restituire al mandante tutte le somme di denaro o i beni ricevuti in esecuzione del mandato;- Il mandatario deve risarcire il mandante per eventuali danni causati da inadempimento o colpa nell'esecuzione del mandato;- Il mandatario deve restituire al mandante tutti i documenti e gli atti relativi all'esecuzione del mandato.essere valutata con minor rigore; - Il mandatario è tenuto ad una serie di obblighi di informazione verso il mandante: Deve comunicare circostanze che possano determinare la sua revoca (es conflitto di interessi) o la modifica del mandato (es. particolare onerosità in un'operazione di cambio: Cass. 12647/1995 - approfondimento); Deve comunicare prontamente l'esecuzione del mandato; Deve iniziare il rendiconto del proprio operato; - Il mandatario è tenuto a custodire le cose che abbia ricevuto per conto del mandante; - Il mandatario è tenuto a rispondere delle persone che lo hanno sostituito nell'esecuzione del mandato mentre non risponde, salvo patto contrario (c.d. star del credere), per le obbligazioni assunte da terzi a favore del mandante (es. non risponde se l'acquirente non paga il prezzo nella vendita di un immobile); L'adempimento con diligenza: - Art 1710 c.c. nell'esecuzione dell'incarico il mandatario deve
  1. operare con ladiligenza del buon padre di famiglia;
  2. La disposizione riguarda un duplice profilo:Non solo tale diligenza costituisce misura dell’esattoo adempimento, da parte del mandatario, dell’incaricoaffidatogli…… ma essa rappresenta anche criterio di determinazione delleo modalità di esecuzione dell’incarico affidato al mandatario, in ragionedella discrezionalità di cui questo gode e dell’obbligo che ha dieseguire l’incarico ai fini di realizzare l’interesse del mandante:Ciò riguarda anche le operazioni preliminari e/o integrative che, seppur non indicate espressamente, costituiscono delle vere eproprie obbligazioni in capo al mandatario ad es. la banca,mandataria incaricata di riscuotere una vincita al lotto,deve rendere edotto il mandante della procedurapreliminare necessaria per riscuotere tale vincita [Cass.588/1982];
  3. Obblighi del mandante:- Il mandante deve:Fornire al mandatario, salvo patto contrario,
le informazioni e i mezzi necessari per eseguire il mandato e per adempiere alle obbligazioni che il mandatario ha contratto per suo conto (obbligo di cooperazione);
Pagare un corrispettivo (tranne nel caso di mandato gratuito);
Rifondere le spese sostenute dal mandatario nell'esercizio del suo incarico (anche se il mandato è a titolo gratuito);
Il mandatario può poi soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso per conto del mandante con precedenza rispetto al mandante stesso e ai suoi (altri) creditori;
Eccesso di mandato:
Nel caso in cui il mandatario ecceda i limiti del mandato conferitogli dal mandante, l'atto che ha ecceduto i limiti rimane a carico del mandatario, tuttavia il mandante può ratificare l'atto eccedente;
Quando si ha eccesso di mandato? - per la giurisprudenza integra eccesso (o abuso) di mandato qualsiasi atto compiuto dal mandatario che risulti in contrasto con l'interesse o scopo del mandato.mandante;- Distinzione tra: Mandato generico -> istruzioni di massima; Mandato specifico -> istruzioni specifiche; Forma: - Il mandato è un contratto si per sé a forma libera -> può anche essere concluso per fatti concludenti; - Discusso è se il mandato debba avere la stessa forma dell'atto che si richiede venga compiuto dal mandatario -> es. mandato per la vendita di un immobile: scrittura privata autenticata o atto pubblico; - La giurisprudenza dominante richiede la forma scritta per il mandato che abbia ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni immobili; Estinzione del mandato: - Il mandato si estingue per: Compimento dell'atto oggetto del mandato; Per morte, interdizione, inabilitazione del mandatario (vd.o personae); Per revoca o rinunzia; - Una regola peculiare è prevista nel caso di mandato che ha ad oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa: la morte o incapacità del mandante non

favenir meno il mandato (salvo il diritto di recesso del mandatario o deglieredi);

Revoca rinunzia del mandato:

- Se a recedere dal mandato è il mandante, si parla di revoca (tacita o espressa):

Il mandante può sempre revocare il mandato, ma:

o Se il mandato era irrevocabile deve risarcire i danni;

 Se il mandato era oneroso e la revoca avviene prima del termine di scadenza del mandato o del compimento dell'affarespecificato, il mandante deve risarcire i danni al mandatario;

Se il mandato era stato conferito anche nell'interesse del mandatario, può essere revocato solo per giusta causa (salvo che non sia previsto diversamente da apposito patto);

- Se a recedere dal mandato è il mandatario, si parla di rinunzia:

Il mandatario può rinunziare al mandato solo per giusta causa, mao se il mandato era a tempo indeterminato, può rinunziare liberamente previo congruo preavviso;

Contratto di commissione

Oggetto:

- Si tratta di un sotto-tipo di

mandato senza rappresentanza in forza del quale il commissionario (mandatario) acquista e vende beni in nome proprio, ma per conto del committente (mandante);

- Il commissionario deve essere un soggetto imprenditoriale - la commissione non si applica a privati non imprenditori, rispetto ai quali si applicherà il mandato generale;

- Il pagamento del corrispettivo per il commissario è a provvigione, ergo in misura percentuale rispetto al prezzo dei beni comprati/venditi:

NB: se non è stato stabilito dalle parti si determina secondo gli usi del luogo in cui viene compiuto l'affare, se mancano gli usi vi provvede il giudice secondo equità;

- Nella prassi sono diffusi contratti di commissione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
185 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Chiara.