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CRISI D’IMPRESA

Il 15 luglio del 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza → D.Lgs 14/2019

Tale codice ha rinnovato la materia disciplinata in precedenza dal R.D.

267/1942 che dettava uno schema rigido, organizzato secondo modelli

procedimentali tassativi, incentrato sull’azione dell’autorità giudiziaria e con

scopo liquidatorio volto a tirar fuori dal mercato l’impresa inefficiente.

LIMITI DELLA LEGGE FALLIMENTARE:

• I creditori chirografari venivano soddisfatti in maniera irrisoria;

• I tempi delle procedure erano molto lunghi;

• La natura liquidatoria della procedura trascurava la ricollocazione

dell’azienda nel mercato.

Si è attivata la riforma della disciplina volta alla salvaguardia del valore delle

imprese, ad un efficiente tutela dei crediti e del sistema economico nel suo

complesso. Con la riforma si da molto più spazio all’autonomia privata, ovvero

intese tra imprenditore e creditori volte a prevenire l’apertura della procedura

liquidatoria, cioè cercare una soluzione in modo non traumatico attraverso un

processo di ristrutturazione dell’azienda in modo da conservarne il valore e

garantire la continuità per evitare la procedura liquidatoria che porterebbe alla

disgregazione del patrimonio aziendale.

Si è avuto un riordino complessivo della disciplina e i passi salienti sono:

- scomparsa del termine FALLITO ribattezzato con LIQUIDAZIONE

GIUDIZIALE;

- L’accordo di composizione della crisi viene definito CONCORDATO

MINORE;

- Il piano del consumatore diventa PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI

DEBITI;

- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti vengono diversificati in ACCORDI

AGEVOLATI e ACCORDI AD EFFICACIA ESTESA;

Il legislatore ha disciplinato contestualmente sia la crisi dell’impresa che quella

del debitore civile, unificando in un unico procedimento la fase iniziale delle

procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza.

Introduce una serie di misure volte ad evitare il fallimento e laddove ciò non

sia possibile ad alleggerire le conseguenze sanzionatorie.

Viene superata la concezione negativa della procedura concorsuale,

privilegiando l’idea del risanamento dell’impresa. Viene abbandonata

l’impostazione della necessaria eliminazione dell’impresa dal mercato e il

fallimento e l’insolvenza non sono più concepiti come illeciti da sanzionare ma

come eventi naturali, inquadrabili nel normale rischio dell’attività d’impresa.

Il tutto tramite:

• MECCANISMI DI PREVENZIONE DELLA CRISI;

• DIAGNOSI TEMPESTIVA PER IL RECUPERO DELLE IMPRESE

SANE;

• GARANZIA DI RAPIDE LIQUIDAZIONI;

• ELIMINAZIONE DEL DISVALORE LEGATO AL FALLIMENTO;

STRUMENTI DEL CODICE

PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI:

1. Inserimento delle misure di allerta;

2. Doveri dell’imprenditore e degli organi sociali ed assetti organizzativi,

amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione della crisi;

3. Composizione negoziata come mezzo volontario e stragiudiziale per il

superamento della crisi;

4. Doveri di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici;

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CRISI:

1. Mantenimento dei vecchi istituti anche se rivisti e inserimento di nuovi

(PRO e ristrutturazione ad efficacia estesa e agevolata)

2. Valorizzazione dell’autonomia negoziale delle parti;

PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CRISI:

1. Maggiore efficienza in termini di riduzione dei tempi e maggiore

soddisfazione dei creditori;

2. Semplificazione della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo

liquidatorio;

3. Concordato semplificato con regole snelle;

4. Esdebitazione estesa a tutti i debitori decorsi al massimo 3 anni

dall’apertura della liquidazione giudiziale;

STADI DI DIFFICOLTÀ DELL’IMPRESA

• PRECRISI: la condizione di squilibrio economico-finanziario e

patrimoniale che rende probabile la crisi o l’insolvenza (non tale da

determinare la mancata copertura delle obbligazioni nei 12 mesi successivi con

i flussi di cassa) → COMPOSIZIONE NEGOZIATA

• CRISI: è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si

manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle

obbligazioni nei 12 mesi successivi; → ACCORDI IN ESECUZIONE DEI

PIANI ATTESTATI; ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI;

CONVENZIONI IN MORATORIA; CONCORDATO PREVENTIVO; PRO;

• INSOLVENZA: è lo stato del debitore che si manifesta con

inadempimenti i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; → CONCORDATO

LIQUIDATORIO; CONCORDATO SEMPLIFICATO; LIQUIDAZIONE

GIUDIZIALE; PRINCIPI GENERALI

ART. 3 CCII:

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare

tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative

necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato al fine di rilevare tempestivamente lo

stato di crisi e il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di trovare una

soluzione (art. 2086 cc)

Al fine di prevenire tempestivamente l’emersione della crisi le misure e gli

adeguati assetti devono consentire:

- rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari;

- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale

almeno per i 12 mesi successivi;

- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo

particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole

perseguibilità del risanamento;

Sono segnali di crisi:

• l’esistenza di debiti per le retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a

oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

• L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di

ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

• l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche/intermediari

finanzieri che siano scadute da più di 60 giorni;

DOVERI DELLE PARTI

DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Il debitore deve:

 Illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente

fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

 Adottare tempestivamente le misure idonee a rilevare le situazioni di

difficoltà e assumere tempestivamente le iniziative per farvi fronte;

 Gestire l’impresa e il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori;

I creditori devono:

• Rispettare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute

dall’imprenditore;

• Collaborare lealmente con l’imprenditore e con i soggetti preposti e con

gli organi nominati dall’autorità giudiziale;

Anche gli ORGANI SOCIALI hanno doveri di prevenzione e di immediata

attuazione al fine di superare la crisi.

Infatti se ci sono i presupposti per la composizione negoziata della crisi

l’ORGANO DI CONTROLLO deve segnalare per iscritto all’organo

amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza

alla composizione negoziata, in quanto vi è la presenza di una situazione di

squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che rende probabile la crisi o

l’insolvenza. La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la

fissazione di un congruo termine (30 gg) entro il quale l’organo amministrativo

deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In caso di inerzia o inadeguata

risposta da parte dell’organo amministrativo non c’è obbligo di segnalazione a

soggetti esterni da parte dell’organo di controllo ma la condotta omissiva avrà

rilevanza in sede di responsabilità.

Inoltre ci sono gli obblighi di segnalazione dei CREDITORI PUBBLICI

QUALIFICATI al superamento di determinate soglie di indebitamento

contributivo e previdenziale. La segnalazione è rivolta solo al debitore e

all’organo di controllo con l’invito di valutare se ricorrono i presupposti per

l’apertura della composizione negoziata.

Le soglie sono:

- INPS: la segnalazione del ritardo di oltre 90 gg nel versamento dei contributi

previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno

precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati, mentre

per le imprese senza lavoratori subordinati al superamento di 5.000,00 euro;

- INAIL: l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg

e non versato superiore a 5.000,00 euro;

- AGENZIA DELLE ENTRATE: l’esistenza di un debito scaduto e non

versato relativo all’IVA superiore a 5.000,00 e comunque non inferire a 10%

del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta

precedente, ma la segnalazione va in ogni caso inviata al superamento dei

20.000,00 euro.

- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: l’esistenza di crediti

affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 gg, superiori all’importo di euro

100.000 per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone, 500.000

per le altre società. COMPOSIZIONE NEGOZIATA

L’imprenditore commerciale o agricolo (compreso il sovraindebitato) che si

trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale

da determinare una situazione di crisi o di insolvenza, può chiedere la nomina

di un ESPERTO, la cui funzione è quella di agevolare le trattative tra

l’imprenditore e i creditori o altri eventuali soggetti interessati, al fine di

individuare una soluzione atta a ripristinare le condizioni di equilibro

gestionale, anche ricorrendo alla cessione dell’azienda o rami di essa.

È uno strumento che permette di anticipare l’emersione della crisi e di

intervenire prima che gli effetti negativi della gestione coinvolgano l’intero

sistema aziendale ponendo a rischio l’equilibrio generale dell’azienda.

L’ammissione alla procedura presuppone una concreta prospettiva di

risanamento, ossia la presenza di concrete e dimostrabili condizioni volte a

ristabilire di equilibri aziendali.

La composizione negoziata si apre su base volontaria, dunque è attivabile

unilateralmente solo su iniziativa del debitore. L’istanza di accesso viene

presentata tramite una piattaforma unica nazionale accessibile da sito della

CCIAA del capoluogo di Regione in cui a sede l’azienda. Attraverso la

piattaforma l’imprenditore assume tutte le informazioni utili sulla

composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui

documenti da produrre con l’istanza con la quale si richiede la nomina

dell’esperto.

Nella piattaforma è disponibile un test pratico, con funzione di autodiagnosi,

utilizzabile preventivamente rispetto al deposito dell’istanza, atto a consentire

all’imprenditore di verificare lo stato in cui si trova l’impresa e l’effettiva

perseguibilità del risanamento.

L'istanza di accesso presup

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia-gaggio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Innocenti Federica.
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