CRISI D’IMPRESA
Il 15 luglio del 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza → D.Lgs 14/2019
Tale codice ha rinnovato la materia disciplinata in precedenza dal R.D.
267/1942 che dettava uno schema rigido, organizzato secondo modelli
procedimentali tassativi, incentrato sull’azione dell’autorità giudiziaria e con
scopo liquidatorio volto a tirar fuori dal mercato l’impresa inefficiente.
LIMITI DELLA LEGGE FALLIMENTARE:
• I creditori chirografari venivano soddisfatti in maniera irrisoria;
• I tempi delle procedure erano molto lunghi;
• La natura liquidatoria della procedura trascurava la ricollocazione
dell’azienda nel mercato.
Si è attivata la riforma della disciplina volta alla salvaguardia del valore delle
imprese, ad un efficiente tutela dei crediti e del sistema economico nel suo
complesso. Con la riforma si da molto più spazio all’autonomia privata, ovvero
intese tra imprenditore e creditori volte a prevenire l’apertura della procedura
liquidatoria, cioè cercare una soluzione in modo non traumatico attraverso un
processo di ristrutturazione dell’azienda in modo da conservarne il valore e
garantire la continuità per evitare la procedura liquidatoria che porterebbe alla
disgregazione del patrimonio aziendale.
Si è avuto un riordino complessivo della disciplina e i passi salienti sono:
- scomparsa del termine FALLITO ribattezzato con LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE;
- L’accordo di composizione della crisi viene definito CONCORDATO
MINORE;
- Il piano del consumatore diventa PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI;
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti vengono diversificati in ACCORDI
AGEVOLATI e ACCORDI AD EFFICACIA ESTESA;
Il legislatore ha disciplinato contestualmente sia la crisi dell’impresa che quella
del debitore civile, unificando in un unico procedimento la fase iniziale delle
procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza.
Introduce una serie di misure volte ad evitare il fallimento e laddove ciò non
sia possibile ad alleggerire le conseguenze sanzionatorie.
Viene superata la concezione negativa della procedura concorsuale,
privilegiando l’idea del risanamento dell’impresa. Viene abbandonata
l’impostazione della necessaria eliminazione dell’impresa dal mercato e il
fallimento e l’insolvenza non sono più concepiti come illeciti da sanzionare ma
come eventi naturali, inquadrabili nel normale rischio dell’attività d’impresa.
Il tutto tramite:
• MECCANISMI DI PREVENZIONE DELLA CRISI;
• DIAGNOSI TEMPESTIVA PER IL RECUPERO DELLE IMPRESE
SANE;
• GARANZIA DI RAPIDE LIQUIDAZIONI;
• ELIMINAZIONE DEL DISVALORE LEGATO AL FALLIMENTO;
STRUMENTI DEL CODICE
PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI:
1. Inserimento delle misure di allerta;
2. Doveri dell’imprenditore e degli organi sociali ed assetti organizzativi,
amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione della crisi;
3. Composizione negoziata come mezzo volontario e stragiudiziale per il
superamento della crisi;
4. Doveri di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici;
PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CRISI:
1. Mantenimento dei vecchi istituti anche se rivisti e inserimento di nuovi
(PRO e ristrutturazione ad efficacia estesa e agevolata)
2. Valorizzazione dell’autonomia negoziale delle parti;
PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CRISI:
1. Maggiore efficienza in termini di riduzione dei tempi e maggiore
soddisfazione dei creditori;
2. Semplificazione della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo
liquidatorio;
3. Concordato semplificato con regole snelle;
4. Esdebitazione estesa a tutti i debitori decorsi al massimo 3 anni
dall’apertura della liquidazione giudiziale;
STADI DI DIFFICOLTÀ DELL’IMPRESA
• PRECRISI: la condizione di squilibrio economico-finanziario e
patrimoniale che rende probabile la crisi o l’insolvenza (non tale da
determinare la mancata copertura delle obbligazioni nei 12 mesi successivi con
i flussi di cassa) → COMPOSIZIONE NEGOZIATA
• CRISI: è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si
manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei 12 mesi successivi; → ACCORDI IN ESECUZIONE DEI
PIANI ATTESTATI; ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI;
CONVENZIONI IN MORATORIA; CONCORDATO PREVENTIVO; PRO;
• INSOLVENZA: è lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; → CONCORDATO
LIQUIDATORIO; CONCORDATO SEMPLIFICATO; LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE; PRINCIPI GENERALI
ART. 3 CCII:
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato al fine di rilevare tempestivamente lo
stato di crisi e il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di trovare una
soluzione (art. 2086 cc)
Al fine di prevenire tempestivamente l’emersione della crisi le misure e gli
adeguati assetti devono consentire:
- rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale
almeno per i 12 mesi successivi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo
particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento;
Sono segnali di crisi:
• l’esistenza di debiti per le retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a
oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
• L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
• l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche/intermediari
finanzieri che siano scadute da più di 60 giorni;
DOVERI DELLE PARTI
DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
Il debitore deve:
Illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente
fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Adottare tempestivamente le misure idonee a rilevare le situazioni di
difficoltà e assumere tempestivamente le iniziative per farvi fronte;
Gestire l’impresa e il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori;
I creditori devono:
• Rispettare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute
dall’imprenditore;
• Collaborare lealmente con l’imprenditore e con i soggetti preposti e con
gli organi nominati dall’autorità giudiziale;
Anche gli ORGANI SOCIALI hanno doveri di prevenzione e di immediata
attuazione al fine di superare la crisi.
Infatti se ci sono i presupposti per la composizione negoziata della crisi
l’ORGANO DI CONTROLLO deve segnalare per iscritto all’organo
amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza
alla composizione negoziata, in quanto vi è la presenza di una situazione di
squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che rende probabile la crisi o
l’insolvenza. La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la
fissazione di un congruo termine (30 gg) entro il quale l’organo amministrativo
deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In caso di inerzia o inadeguata
risposta da parte dell’organo amministrativo non c’è obbligo di segnalazione a
soggetti esterni da parte dell’organo di controllo ma la condotta omissiva avrà
rilevanza in sede di responsabilità.
Inoltre ci sono gli obblighi di segnalazione dei CREDITORI PUBBLICI
QUALIFICATI al superamento di determinate soglie di indebitamento
contributivo e previdenziale. La segnalazione è rivolta solo al debitore e
all’organo di controllo con l’invito di valutare se ricorrono i presupposti per
l’apertura della composizione negoziata.
Le soglie sono:
- INPS: la segnalazione del ritardo di oltre 90 gg nel versamento dei contributi
previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno
precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati, mentre
per le imprese senza lavoratori subordinati al superamento di 5.000,00 euro;
- INAIL: l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg
e non versato superiore a 5.000,00 euro;
- AGENZIA DELLE ENTRATE: l’esistenza di un debito scaduto e non
versato relativo all’IVA superiore a 5.000,00 e comunque non inferire a 10%
del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta
precedente, ma la segnalazione va in ogni caso inviata al superamento dei
20.000,00 euro.
- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: l’esistenza di crediti
affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 gg, superiori all’importo di euro
100.000 per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone, 500.000
per le altre società. COMPOSIZIONE NEGOZIATA
L’imprenditore commerciale o agricolo (compreso il sovraindebitato) che si
trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale
da determinare una situazione di crisi o di insolvenza, può chiedere la nomina
di un ESPERTO, la cui funzione è quella di agevolare le trattative tra
l’imprenditore e i creditori o altri eventuali soggetti interessati, al fine di
individuare una soluzione atta a ripristinare le condizioni di equilibro
gestionale, anche ricorrendo alla cessione dell’azienda o rami di essa.
È uno strumento che permette di anticipare l’emersione della crisi e di
intervenire prima che gli effetti negativi della gestione coinvolgano l’intero
sistema aziendale ponendo a rischio l’equilibrio generale dell’azienda.
L’ammissione alla procedura presuppone una concreta prospettiva di
risanamento, ossia la presenza di concrete e dimostrabili condizioni volte a
ristabilire di equilibri aziendali.
La composizione negoziata si apre su base volontaria, dunque è attivabile
unilateralmente solo su iniziativa del debitore. L’istanza di accesso viene
presentata tramite una piattaforma unica nazionale accessibile da sito della
CCIAA del capoluogo di Regione in cui a sede l’azienda. Attraverso la
piattaforma l’imprenditore assume tutte le informazioni utili sulla
composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui
documenti da produrre con l’istanza con la quale si richiede la nomina
dell’esperto.
Nella piattaforma è disponibile un test pratico, con funzione di autodiagnosi,
utilizzabile preventivamente rispetto al deposito dell’istanza, atto a consentire
all’imprenditore di verificare lo stato in cui si trova l’impresa e l’effettiva
perseguibilità del risanamento.
L'istanza di accesso presup
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