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Contratti

Art. 1321: definizione di contratto

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (es. acquisto di un giornale). Il contratto è un accordo, non è qualcosa di formale.

Tipi di contratti

Si hanno due tipi di contratti:

  • Tipici, cioè contratti di cui la legge parla espressamente.
  • Atipici, cioè contratti di cui la legge e il codice civile non parlano, stipulati per perseguire scopi specifici.

Principio di tipicità nelle società

Nelle società vige il principio di tipicità. Contratti necessariamente d’impresa: almeno uno dei contraenti è un imprenditore. Esistono perché:

  • Il contratto è in grado di realizzare la sua causa (scopo economico e sociale del contratto) solo se inserito in un’attività d’impresa (es. assicurazione).
  • Per politica legislativa quando ci vogliono dei controlli.

Contratti normalmente d’impresa possono essere stipulati anche da non imprenditori.

Elementi del contratto

Gli elementi di un contratto sono:

  • Essenziali, cioè quegli elementi che ci sono e non possono mancare.
  • Accidentali, cioè quegli elementi che non ci sono ma possono esserci e se ci sono devono essere rispettati.
  • Naturali, cioè quegli elementi che ci sono ma possono essere rimossi.

(o requisiti) Secondo la legge gli elementi essenziali del contratto sono quattro:

  • Accordo tra le parti: se manca questo non esiste il contratto.
  • Causa: non esiste una causa comune a tutte le parti, ma si ha una causa dal lato di ciascuna parte.
  • Oggetto: si riferisce al contenuto del contratto.
  • Forma quando è richiesta dalla legge sotto pena di nullità: la forma non è un requisito necessario del contratto ma lo diventa solo se è richiesta dalla legge, quindi di norma il contratto è a forma libera.

Elementi accidentali del contratto

Gli elementi accidentali del contratto sono tre:

  • Condizione, ossia l’evento futuro ed incerto.
  • Termine, ossia l’evento futuro e certo.
  • Modo, ossia il peso apposto al contratto affinché una parte possa beneficiare dei frutti del contratto.

Recesso e invalidità del contratto

Una volta stipulato, il contratto il recesso unilaterale non è possibile a meno che:

  • Sia pattuito.
  • Il contratto sia a tempo indeterminato.

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. L’invalidità del contratto comprende due categorie:

  • Nullità: la patologia più grave in quanto il contratto è assolutamente incapace di produrre effetti. Se il contratto viene dichiarato nullo ci si deve comportare come se questo non esistesse e, nel caso in cui il contratto abbia già prodotto effetti, tutto ciò che ha prodotto deve essere restituito per riportare la situazione a com’era prima. Le cause di nullità sono: contrarietà a qualunque norma imperativa, mancanza di elementi essenziali, mancanza di requisiti previsti dalla legge per gli elementi essenziali.
  • Annullabilità: invalidità meno grave in quanto è relativa ad una sola parte del contratto. Il contratto è annullabile quando: è concluso dall’incapace legale, si parla di vizi del volere.

Contratti d'impresa

Cosa accomuna tutti i contratti d’impresa? Salvaguardare la continuità aziendale (capacità di stare sul mercato per un periodo di almeno 12 mesi). Come? La parola data sopravvive alla morte dell’imprenditore; questo per salvaguardare la continuità. Il contratto d’appalto non si scioglie per morte dell’appaltatore, salvo che quell’appalto sia stato fatto proprio per quell’appaltatore (eccezione: per considerazione della persona).

Diritto di recesso e trasferimento dell'impresa

Diritto di recesso per il committente. Art 1722: cause di estinzione del mandato: per morte, interdizione. Correttivo: si può recedere. Art 2558: trasferire l’impresa: se vendo l’impresa, che fine fanno i contratti? Continuano. Si trasferiscono all’acquirente, a meno che non sia importante la persona.

Deroga alle regole di diritto comune

Art 1564: il contratto si può risolvere se c’è un inadempimento importante (di scarsa intensità). Occorre un inadempimento di notevole importanza, tale da compromettere la fiducia nei successivi inadempimenti (per salvaguardare la continuità). Art 1565: se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dargli un congruo preavviso; può sospenderlo solo dopo di esso per permettere di trovare un altro fornitore. Art 1460: all’inadempiente non devo adempiere, mezzo di autotutela.

Revisione del corrispettivo dell'appalto

Art 1664 (appalto): consente di rivedere il corrispettivo dell’appalto a certe condizioni: ci sia stata un’oscillazione nel costo di materiali o manodopera; all’appaltatore viene garantita la possibilità di salvaguardare la continuità.

Interpretazione delle clausole

Ci sono due criteri d’interpretazione:

  • Per le clausole ambigue contenute nei contratti d’impresa, si interpretano secondo ciò che si pratica normalmente nel luogo in cui l’impresa ha sede (registro imprese).
  • Art 1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto nei moduli e formulari, si interpretano a favore del contraente debole.

Condizioni generali ed efficacia delle clausole

Art 1341: le condizioni generali sono efficaci se al momento della conclusione del contratto questo le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle. Clausole vessatorie che richiedono la doppia firma. Non hanno effetto se... Art 1342: le clausole aggiuntive prevalgono su quelle del formulario, qualora siano incompatibili con esse, anche se quelle stampate non sono state cancellate.

Articolo del codice del consumo

Art 33: vessatorie sono le clausole non specificatamente negoziate, clausole tra professionista e consumatore che determinano a carico del consumatore uno squilibrio significativo di diritti e obblighi, malgrado la buona fede.

Contratto di vendita

È quello che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto, tramite un corrispettivo (prezzo). Le parti che costituiscono questo contratto sono l’alienante e l’acquirente. Il contratto di compravendita non è sempre e necessariamente un contratto d’impresa in quanto può essere stipulato anche tra due privati, tra un imprenditore e un privato e al di fuori di un rapporto di impresa.

Caratteristiche del contratto di vendita

Ci troviamo di fronte ad un contratto in cui:

  • L’accordo tra le parti è dato dall’accordo di scambio.
  • La causa è data dallo scambio.
  • L’oggetto è un diritto di proprietà o un altro diritto.
  • Non si ha alcun riferimento alla forma, quindi la forma è libera ma diventa forma solenne in funzione della tipologia dell’oggetto.

La vendita consensuale non si perfeziona con la consegna, ma con lo scambio dei consensi. La vendita a effetti reali (immediati) il consenso delle parti è sufficiente perché si trasferisca la proprietà. Anche i rischi vengono trasferiti.

Vendita obbligatoria a effetti reali differiti

Ci sono alcune eccezioni di casi di vendita obbligatoria a effetti reali differiti. Gli effetti del contratto di compravendita normalmente sono reali ed immediati ma possono anche essere reali e differiti, ciò vuol dire che il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo.

Tipologie di contratti con effetti reali e differiti

Le quattro tipologie di contratti con effetti reali e differiti sono:

  • Vendita di cose generiche.
  • Vendita di cose altrui.
  • Vendita di cose future.

Questi tre sono contratti nei quali la proprietà viene trasferita in un momento successivo e seguono la regola generale "res perit domino", ciò vuol dire che con il trasferimento della proprietà si trasferisce su colui che acquista la proprietà anche il rischio del perimento del bene. La vendita con riserva di proprietà fa eccezione rispetto alla regola generale in quanto la proprietà verrà attribuita al momento del pagamento dell’ultima rata ma il bene viene consegnato immediatamente e con esso viene trasferito anche il rischio del perimento del bene.

Vendita di cose generiche

Le cose generiche sono le cose determinate solo nel genere, ossia i beni in serie, e il passaggio della proprietà avviene con l’individuazione delle merci (l’individuazione è fatta di comune accordo). Si parla di genere limitato quando i beni hanno una determinata fonte di vendita mentre si parla di genere illimitato quando i beni sono reperibili in una serie più ampia di mercati (es. grano). In caso di impossibilità sopravvenuta si distingue:

  • Nel caso di genere limitato l’impossibilità di consegnare il bene per caso fortuito ha efficacia liberatoria per il venditore, ciò vuol dire che il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta.
  • Nel caso di genere illimitato il venditore non è liberato neanche di fronte al caso fortuito.

Occorre fare una distinzione tra la vendita di cose generiche e l’appalto in quanto in entrambe le ipotesi c’è un soggetto che produce un bene e che lo trasferisce ma si applicherà la disciplina dell’appalto quando la prestazione di fare (costruire il bene) è più rilevante rispetto alla prestazione di dare.

Vendita di cose altrui

La proprietà passa quando chi la vende acquista la proprietà. La vendita di cosa altrui è valida ma non può determinare l’effetto reale perché essendo un bene altrui il venditore non ha il diritto reale e il legislatore prevede l’obbligo per il venditore di procurarsi il diritto al fine di trasferirlo al compratore.

Se il compratore era a conoscenza del fatto che il bene che stava comprando dal venditore in realtà, in quel momento, non era ancora di proprietà del venditore potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento solo una volta che sia scaduto il termine entro il quale avrebbe dovuto acquistare il bene.

Se invece il compratore era in buonafede, quindi non lo sapeva, può chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto al risarcimento dei danni. Per quanto riguarda la vendita di cosa parzialmente altrui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quando si può ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Vendita di cose future

La proprietà della cosa non può costituirsi in capo al compratore prima della sua esistenza ma, nel momento in cui questa verrà all’esistenza, sarà di proprietà del compratore e il venditore ha l’obbligo di far in modo che la cosa venga all’esistenza.

Se la cosa che deve essere costruita è una produzione del venditore il contratto ha natura obbligatoria e se la cosa non viene all’esistenza il contratto potrà essere risolto per inadempimento del venditore. Se la cosa invece è svincolata dal comportamento del venditore e questa non viene all’esistenza la vendita è nulla.

Occorre distinguere la vendita di cosa futura dalla vendita di speranza in quanto quest’ultimo è un contratto aleatorio perché il compratore si impegna a pagare in ogni caso, quindi anche se la cosa non viene all’esistenza.

Vendita con riserva della proprietà o vendita a rate

La proprietà rimane in capo al venditore. Il compratore diventa proprietario pagando l’ultima rata del prezzo. La vendita con riserva della proprietà è un contratto di compravendita con una clausola di riserva della proprietà, ciò vuol dire che il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo; il compratore però ottiene subito la disponibilità del bene e, con essa, il rischio del perimento di questo.

La clausola di riserva della proprietà deve essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita, con questa il venditore si libera del rischio di perimento del bene ed è tutelato dalle norme. Per avere la risoluzione del contratto occorre che non sia stata pagata una rata che supera l’ottava parte del prezzo; questo viene interpretato in senso restrittivo in quanto il mancato pagamento di più rate che complessivamente supera l’ottava parte del prezzo comporta la risoluzione del contratto.

Gli effetti della risoluzione del contratto possono essere: il venditore deve restituire le rate riscosse e il compratore deve restituire il bene; il compratore restituisce il bene e il venditore ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa più il risarcimento del danno.

Obblighi del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

  • Quella di consegnare la cosa al compratore: il venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore nel luogo, entro il termine convenuto e nello stato in cui si trova al momento della vendita. Il venditore è tenuto inoltre a consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta. Nel caso di vendita con trasporto, le spese di trasporto vanno al compratore. Se distruggo la cosa durante il trasporto, è il compratore a pagare perché è il proprietario. La vendita su documenti si perfeziona con la consegna dei documenti. È qui che pago. Cose in viaggio: nei documenti c’è la polizza di assicurazione.
  • Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto.
  • Quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa: il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata. La perdita può essere totale, parziale o limitativa.

Garanzia

Le garanzie sono:

  • Garanzia per evizione.
  • Garanzia per vizi.
  • Garanzia di buon funzionamento.
  • Garanzia per mancanza di qualità.

Garanzia per evizione

L’evizione è una situazione nella quale il compratore rischia o perde, in tutto o in parte, la proprietà della cosa che ha acquistato dal venditore oppure rischia di subire una limitazione nel godimento della stessa cosa. Nella vendita mobiliare esiste una deroga rispetto al problema dell’evizione, la quale viene definita "possesso di buonafede vale titolo" e secondo cui chi acquista un bene mobile in buonafede acquista la proprietà mediante il possesso dello stesso.

Regola: il compratore può sospendere il pagamento del prezzo se ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi. Eccezioni: a meno che il venditore presti un’idonea garanzia, quindi garantisce il compratore dall’evizione; a meno che il pericolo di evizione era già noto al compratore al tempo della vendita.

Primo stadio pericolo di evizione: il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto, quando una cosa o una parte può essere rivendicata da terzi, salvo una garanzia del venditore.

Secondo stadio: il compratore viene citato in giudizio da un terzo; deve chiamare il venditore. Se non lo fa perde il diritto alla garanzia, se il venditore dimostra (art 1485) che esistevano ragioni per respingere la domanda.

Terzo stadio: il compratore ha diritto al rimborso di prezzo e spese sostenute, anche se non è colpa del venditore. Se era in malafede, ha il diritto però al risarcimento dei danni.

Evizione totale: il compratore ha diritto al rimborso di prezzo e spese sostenute.

Evizione parziale: il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno; può chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte.

Evizione limitativa: è una situazione nella quale il compratore ha acquistato una cosa gravata da oneri o diritti reali o personali non apparenti e non dichiarati che ne diminuiscono il libero godimento (es. usufrutto); in questo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo.

Art 1487: è nullo il patto che esclude la garanzia per l’evizione che deriva da un fatto proprio del venditore.

Art 1488: in caso di valida esclusione della garanzia non ha diritto ai danni. Es: vendita stipulata con aleatorietà (a rischio del compratore).

Garanzia per vizi

Le tipologie per cui si ha la garanzia per vizi sono:

  • Vizi, si intende ciò che rende la cosa inidonea all’uso a cui è destinata oppure ne riducono in modo apprezzabile il valore.
  • Mancanza di qualità, si intende quando la cosa non ha le qualità promesse o essenziali per l’uso a cui è destinata.

In presenza di vizi o di mancanza di qualità il compratore può:

  • Denunciare il vizio o la mancanza di qualità entro 8 giorni dalla scoperta a pena di decadenza, a meno che le parti non abbiano stabilito un termine differente o lo stabilisca la legge.
  • Agire in giudizio entro 1 anno dalla consegna del bene, dopodiché non si può più far valere la garanzia. Se il compratore è stato citato in giudizio (es. perché non paga) dal venditore può far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e che la denuncia sia avvenuta entro l’anno dalla consegna.

In presenza di vizi il compratore può: (azione redibitoria);

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosatallia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.
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