Diritto dei contratti d'impresa
Capitolo I
La dignità della disciplina dei contratti di impresa
La dignità della disciplina dei diritti dei contratti di impresa nasce nel 1942 quando si fondono insieme il codice civile e il codice del commercio. Quest’ultimo regolava principalmente gli atti posti in essere tra due commercianti. Da tale unificazione codicistica si è assistito a una “commercializzazione del diritto civile” piuttosto che a una “privatizzazione del diritto commerciale” perché in realtà è il diritto privato che ha subito i peggiori scossoni, piegandosi alle esigenze imposte dal diritto commerciale, dovendo oltretutto seguire lo sviluppo economico del paese.
Nonostante ciò il legislatore non si è mai preoccupato di dare un Capo (all’interno del codice) ai contratti d’impresa. Nel 1942 ha portato alla soppressione della categoria di contratti civili e contratti commerciali. La definizione generale di contratti d’impresa: una ricostruzione che ha individuato dei caratteri comuni dottrina tra i contratti stipulati dall’imprenditore per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività d’impresa.
Questo orientamento è dominante oggi più che mai, e sono pochi coloro che non sostengono i contratti d’impresa come categoria dogmatica. Fino agli anni ’80, però, molti sostenevano la non rilevanza giuridica dei contratti d’impresa perché non fanno discendere conseguenze particolari dal fatto che uno dei contraenti sia un imprenditore o che la prestazione dedotta in contratto sia inerente all’esercizio di un’impresa.
Dopo gli anni ’80 fonti di diritto interno e diritto internazionale consentono di delineare i contorni e i contenuti di un diritto speciale dei contratti di impresa. Un diritto speciale costituito da regole che riservano uno specifico trattamento ai contratti di cui sia parte un imprenditore.
Ora la tendenza è quella di dare rilievo agli status dei contraenti e di assicurare una speciale protezione al consumatore, considerato contraente debole, nonché di conferire tutela anche alla piccola impresa nei rapporti con la grande impresa. L’essenza dei contratti di impresa è quella di agevolare l’imprenditore per l’esercizio della sua attività. Si mantiene sempre un occhio di riguardo per la parte debole (in linea con la teoria dell’abuso di posizione dominante). I contratti pensati per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività d’impresa sono sottoposti a una disciplina comune che devia in parte dal diritto civile.
L’importanza che oggi rivestono i contratti d’impresa è visibile anche dall’emanazione dei codici specifici di categorie. La concezione di imprenditore, comunque è quella definita dall’art. 2082 del c.c.
Il diritto speciale dei contratti d’impresa
Il diritto speciale dei contratti d’impresa (insieme delle disposizioni che impongono o consentono uno specifico trattamento per i contratti cui partecipi un imprenditore) si offre con molte fonti e contenuti.
Fonti del diritto dei contratti d’impresa
- Il codice civile (in seguito all’unificazione)
- I codici di settore (i più importanti sono: il codice del consumo, il codice dell’appalto, il codice di assicurazione private, il TUB)
- La lex mercatoria (diritti dei mercanti, usi e consuetudini dei mercanti, risale al 1400). Con quest’ultima si deroga ad alcune regole del diritto privato. È una legge consuetudinaria che può derogare a una legge ordinaria.
- Il diritto internazionale (norme di diritto europeo che possono disciplinare dei contratti). Quando si emettono direttive hanno un valore maggiore dei contratti d’impresa. Oltre alle direttive rientra in questa categoria anche la Convenzione di Vienna dell’11/04/1980 in cui si disciplina la compravendita internazionale dei beni mobili.
- I contratti atipici come il leasing e il franchising ecc.
Quanto ai contenuti occorre osservare che le disposizioni che interessano disciplinano quanto profili generali di contratti d’impresa quanto profili generali della contrattazione d’impresa.
I contratti di impresa possono dividersi tra:
- Contratti necessariamente d’impresa
- Contratti che non menzionano esplicitamente quale presupposto tecnico naturalmente d’impresa: o elemento della fattispecie contrattuale, l’esistenza dell’organizzazione contrattuale ma che tuttavia sono state pensate per l’imprenditore e si spiegano in quanto riferibili ad esso.
La vastità delle leggi speciali serve per regolare direttamente singole figure contrattuali o figure professionali. Queste appaiono ispirate ad alcuni principi generali comuni intesi ad assicurare maggiore trasparenza nella contrattazione e adeguata protezione all’altra parte considerata contraente debole.
Regole speciali per i contratti di impresa
Passando dalle regole relative a singole figure contrattuali alle disposizioni di ordine generale valevoli per tutti i contratti in cui una delle parti è un imprenditore si deve segnalare l’esistenza di regole speciali che si applicano ai soli contratti d’impresa.
Gli scopi dei contratti d’impresa
- Procurarsi fattori produttivi, come il capitale e lavoro (es: contratti con i fornitori, di lavoro ecc).
- Offrire beni e servizi prodotti (es: contratti di distribuzione integrata, contratti bancari e assicurativi, atipici – imprenditori servizi alberghieri, catering ecc). Le regole infatti, si modellano sulle esigenze del cliente per questo troviamo sia contratti con il consumatore e contratti bancari e assicurativi. Sono regole che salvaguardano l’integrità del sistema anche con regole imposte dall’attività di vigilanza.
Inoltre mentre nel ’42 si desiderava l’unificazione dei due codici perché rispecchiava il senso di unità e il desiderio di unificazione dell’epoca, oggi (negli ultimi 15 anni) si è assistito al fenomeno opposto. Ci sono delle regole comuni, ma si assiste a una iper specializzazione. Si tende, cioè, a segmentare la disciplina dei contratti. Si dà rilievo allo status soggettivo dei contraenti e la legislazione di settore sovrasta quella civilistica.
Deviazioni rispetto alla disciplina civilistica
Quali sono le più importanti deviazioni rispetto alla disciplina civilistica e perché si riscontrano? Si riscontrano perché c’è un’esigenza di un’uniformità dei traffici giuridici, richiede che vengano preservati gli effetti dei contratti di impresa per propiziare lo sviluppo economico.
Peculiarità contratti d’impresa rispetto a quelli civilistici
Contenuto dei contratti d'impresa
Nell’ambito dei contratti d’impresa vi è la stipulazione attiva da parte del contraente forte che ha mezzi adeguati per dettare le regole del gioco. Assistiamo alla presenza importante dell’imprenditore e naturalmente nella stesura del contratto prova ad imporre condizioni a suo favore, ma interviene la legge che tutela oltre il contraente debole (nello specifico il consumatore) con il codice del consumo (art. 3: definizione di consumatore).
Norme a difesa del contraente
- Articoli 1469 bis – sexies c.c., che sono applicati quando non vengono derogati dal codice del consumo e dettano delle regole generali e si applicano quando c’è una parte debole.
- Articoli 33 – 38 codice del consumo, si occupano della protezione del consumatore e sanciscono una presunzione di nullità per le clausole che presentano squilibri rispetto alle prestazioni dovute.
L’art. 33 del codice del consumo clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, indica molte clausole considerate vessatorie. Il legislatore per stabilire quali sono vessatorie le clausole opera per presunzione di vessatorietà delle stesse imponendo una presunzione relativa con la possibilità di prova contraria. Tra le più importanti: quelle che hanno per oggetto o per effetto la limitazione di responsabilità del professionista; la decadenza o di porre eccezioni al ricorso da parte del consumatore; consentire al professionista – in un contratto a tempo indeterminato – di ricedere senza preavviso. La sanzione per la vessatorietà consiste nella nullità di protezione e tra le sanzioni si individuano le clausole che sono comunque nulle anche se fossero oggetto di trattativa individuale. Disposizioni comunque contenute negli articoli seguenti il 33.
La DIRETTIVA CE 93/2013: prevede di regolare in maniera importante le clausole “abusive”. In sede di ricezione della direttiva, però, il legislatore italiano ha individuato il gruppo di clausole affette da nullità relativa e cioè quelle ex lege vessatorie. Sono quelle che non sono state oggetto di trattativa individuale oltre a determinare squilibri tra diritti e obblighi delle parti. La novità introdotta dalla direttiva è la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agicom) può stabilirne anche altre perché ha il potere di imperio per stabilire la vessatorietà.
Le altre disposizioni per la formazione del contratto d’impresa che fanno capire la tutela dello squilibrio giuridico (oltre al c.c., il codice del consumo e le direttive) sono legate alla tutela di una particolare categorie di contraenti deboli che possono esistere come, per esempio, l’imprenditore.
Infatti oltre alle disposizioni che aiutano l’imprenditore in caso di difficoltà e servono a fargli evitare il fallimento ci sono anche altro procedure più a monte: il legislatore tutela l’imprenditore piccolo (che non rispecchia necessariamente la definizione data dall’art. 2082 c.c.) che ha un rapporto di subalternità con un’impresa più grande. Si vuole difendere il fenomeno dell’ABUSO DELLA DIPENDENZA ECONOMICA.
Anche la L. 18/06/1998 n. 192 prevedeva già la situazione di abuso della dipendenza economica. Si ha una situazione di abuso della dipendenza economica quando (alcuni casi):
- I contratti sono sfavorevoli
- Ci sono ritardi nei pagamenti
- Attività che gravano sulle imprese piccole sono imposte da quelle grandi.
La dipendenza economica può essere fisiologica, mentre l’ABUSO no. È previsto anche in questo caso l’intervento dell’Agicom (i cui poteri sono stati estesi con la l. 180/2011).
Ci sono anche disposizioni che tutelano lo squilibrio economico: quando le parti al punto di vista economico non possiedono gli stessi mezzi.
Disposizioni
- Revocatoria fallimentare, contro gli atti compiuti nella disposizione del patrimonio)
- Disciplina dei viaggi e dei circuiti tutto compreso
- Contratti bancari (art. 116 s.s. TUB, prevedono contenuti obbligatori del contratto)
- Disciplina immobili civili, dlgs 122/2005 a tutela dell’acquirente.
Fase precontrattuale
Un’altra peculiarità è la fase precontrattuale o fase delle trattative. Le informazioni nella fase precontrattuale devono essere:
- Veritiere
- Non ingannevoli
- Redatte secondo il principio della trasparenza.
Questi principi sono stati imposti dal legislatore e sono stati irrobustiti dalle direttive:
- 8450: vietata pubblicità ingannevole
- CE 2005/65 regolamenta la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Quest’ultima direttiva ha assunto una rilevanza importante soprattutto negli ultimi anni perché si vuole garantire la protezione del consumatore e la sua corretta informazioni, in un settore che si sta sviluppando velocemente. Discipline a protezione del consumatore nel tema della trasparenza nella contrattazione si trovano:
- Art. 20 – 30 (21,23,30) TUF
- Art. 19 – 28 cod. consumo (art. 18 anche)
- 115 – 126 TUB
La tutela nasce dal fatto che manca totalmente il contatto fisico e visivo. Altro segmento molto disciplinato riguarda i soggetti e i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali.
Norme sui contratti fuori dai locali commerciali
- 18 – 27 quarter cod. consumo: pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
- 49 – 59 cod cons: contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.
- 67 bis – 67 vicies bis cod cons: commercializzazione a distanza dei servizi finanziari
Forma dei contratti d’impresa
L’atto più appariscente è la deroga al principio consensualistico.
Es: l’accordo telematico, c’è un riconoscimento legislativo del documento elettronico. Si riconosce, quindi, il commercio elettronico. La Direttiva 2000/31 recepita con il dlgs 70/2003 regolamenta il commercio elettronico e l’accordo telematico. Il legislatore, inoltre, riconosce validità e rilevanza al documento informatico (dlgs 82/2005) e attribuisce validità ed efficacia ai contratti stipulati con strumenti informatici per via telematica. Contratti che, ove siano muniti di firma digitale sotto il profilo formale hanno lo stesso valore della scrittura privata e soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c.
Inoltre c’è lo scambio senza accordi. In deroga al principio consensualistico: lo scambio di prestazioni senza consenso verbale grazie all’eccezione che si pongono al diritto civile. La peculiarità è il contratto a distanza, la volontà a distanza al di fuori del locale commerciale.
Interpretazione del contratto
Ulteriore peculiarità è l’interpretazione del contratto stesso:
- Art. 1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto ovvero in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano a favore dell’altro.
- Art. 1368 c.2: nei contratti in cui una delle due parti riveste la qualità d’imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
L’art. 64 ss cod cons prevede che il consumatore possa recedere nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dell’ordine o dalla ricezione della merce; in caso di omessa informazione sul diritto di recesso; entro 60 o 90 giorni. Il recesso è di 14 giorni se il contratto ha per oggetto servizi finanziari. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni entro cui l’investitore può recedere senza spese né corrispettivo al promotore finanziario. In materia di assicurazione sulla vita è previsto dall’art. 177 cod ass. il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione e l’obbligo dell’assicuratore di informare preventivamente il cliente. Le clausole di ripensamento avviene in caso di acquisto o vendita di servizi di risparmio, senza corrispettivi e spese. Il termine di 5 o 7 giorni, nei quali il contratto viene sospeso.
Il dlgs 231/2002 fa decorrere automaticamente gli interessi moratori alla scadenza del termine pattizio e del 30esimo giorno successivo al ricevimento della merce e della fattura. Le clausole al termine del pagamento, al saggio di interessi, al risarcimento per costi di recupero sono nulle quando risultano gravemente inique ai danni del creditore.
Il codice del consumo nella parte che disciplina i contratti del consumatore e i contratti di subforniture industriale prevede un filtro conciliativo che deve precedere l’instaurazione delle relative controversie davanti al giudice. Si intende risolvere le controversie, soprattutto tra imprenditori e quelle tra imprese e consumatori, attraverso strumenti alternativi alla giurisdizione, tendenza che negli USA ha portato alla creazione del ADR (alternative dispute resolution) e che ne nostro ordinamento ha condotto all’introduzione di una procedura di mediazione per la conciliazione generalizzata di controversie civili e commerciali.
L’abuso di dipendenza economica è stato introdotto dalla l. 192/1998 art. 9 (legge che ha introdotto la subfornitura industriale). Tale disciplina viene applicata a qualunque relazione o situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Secondo l’ottica del legislatore la dipendenza economica è uno stato o situazione in cui un’impresa si trova rispetto ad un’altra che di per sé non riveste caratteri di illeceità.
Esemplificazione dell’art. 9:
- Rifiuto di vendere o comprare
- Imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie
- Interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Vi è il divieto di abuso di dipendenza economica sanzionando la violazione del divieto in modo espresso mediante una comminatoria testuale di nullità del patto contrattuale attraverso il quale venga realizzato l’abuso.
Caratteri comuni dei contratti d’impresa
Gli articoli del c.c. che danno ragione sul fatto che esistano categorie di contratti d’impresa sono:
- 1330 c.c.: morte o incapacità dell’imprenditore. Nel diritto dei contratti gli atti di impresa non perdono di efficacia a differenza di ciò che accade nel diritto civile in cui il contratto si scioglieva. Si tutela l’acquirente perché è la parte debole, ma soprattutto ancor prima si vogliono tutelare i traffici economici (importante nei contratti d’impresa) altrimenti si incepperebbe la macchina economica. Permette, quindi al sistema economico di svilupparsi. Salvo che non siano piccoli imprenditori oppure che diversamente risultino dalla natura dell’affare (in quest’ultima frase vi rientra in modo marcato la lex mercatoria nella parte del comma facendo un’eccezione alla regola generale).
- 1368 c.c.: pratiche generali interpretative. La lex mercatoria in questo caso fa da padrona (comma 1) in caso di dubbio si seguono gli usi del luogo (gli usi mercantili), il comma 2 evidenzia come in caso di dubbio si utilizzino gli usi del...
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