Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Mentre nelle società di persone ogni mutamento dei soci si riflette sul contratto sociale,
imponendone la modificazione, non altrettanto accade nella S.p.a., caratterizzata dalla natura
anonima della partecipazione, nella quale decisivi sono i conferimenti dei soci, non la
fisionomia soggettiva della compagine sociale, né tanto meno il cambiamento di coloro che
ricoprono la carica di amministratori e di sindaci.
È irrilevante, quindi, il profilo personale, mentre quel che conta è
l’organizzazione, consacrata nello statuto al momento della costituzione della
società.
Lo statuto, parte integrante dell’atto costitutivo, può essere modificato dalla società nel corso
della sua esistenza per adeguarsi alle nuove esigenze produttive o ai nuovi assetti proprietari
che, tramite tali modificazioni trovano attuazione. La disciplina delle modificazioni dello
statuto è contenuta negli artt. 2436 e ss., che regola, sostanzialmente, il procedimento.
Se un atto si redige in un certo modo, per modificarlo è necessario seguire le stesse modalità.
Se per la costituzione di una società di capitali è necessario un atto costitutivo redatto in
forma di atto pubblico da parte di un notaio, per modificare lo statuto, è necessario agire
secondo la stessa forma.
Essendo in gioco le posizioni soggettive dei soci, consacrate nell’atto costitutivo e, quindi,
nello statuto, il principio di fondo è che lo statuto viene modificato durante
un’assemblea straordinaria, il cui verbale viene redatto per atto pubblico dal notaio.
Tant’è vero che nelle assemblee straordinarie, il notaio è obbligatoriamente il segretario.
NB Nelle quotate, per semplicità, si nomina sempre come segretario il notaio tanto
nell’assemblee ordinarie quanto in quelle straordinarie.
Tuttavia, lo statuto può stabilire che gli amministratori abbiano la competenza a deliberare
sulle seguenti materie:
- fusione e scissione;
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l’indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l’aumento del capitale sociale a pagamento.
Inoltre, nel caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori al terzo, questa può
essere deliberata anche dall’assemblea straordinaria o dal consiglio di sorveglianza che
approva il bilancio nel sistema dualistico. In mancanza, la riduzione del capitale è disposta dal
tribunale, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo.
Non sono ammissibili modificazioni di fatto dello statuto, ossia risultanti per implicito dal
comportamento degli organi sociali.
La competenza dell’assemblea straordinaria, in materia di modificazioni dello statuto,
comporta il rispetto dei relativi quorum qualificati, indicati agli artt. 2368 e 2369.
—> Il meccanismo è lo stesso: in assemblea straordinarie vengono approvate con le
maggioranze di legge le delibere che hanno per oggetto la modificazione dello statuto.
Dopodiché, la delibera contenente le modificazioni dello statuto devono essere iscritte al
registro delle imprese.
L’efficacia delle modifiche, approvate dall’assemblea, scatta nel momento di iscrizione della
delibera nel registro delle imprese.
Quando viene approvata in assemblea straordinaria, la delibera è valida ma non efficace.
Questo è tanto vero che ci sono dei casi in cui si è costretti a fare delle modifiche statutarie
prima e, sulla base di quelle modifiche statutarie, convocare poi l’assemblea ordinaria.
Es. introduzione nello statuto di nuovi requisiti per la nomina degli amministratori.
—> Per nominare un consiglio di amministrazione già rispettoso dei nuovi requisiti dati, è
necessario convocare prima l’assemblea straordinaria, che approva la nuova disciplina
statutaria recante questi nuovi requisiti.
Successivamente, si celebra l’assemblea ordinaria, con la quale si rinnova il consiglio di
amministrazione, eleggendo quelle persone che presentano i nuovi requisiti. Il tutto viene
subordinato all’iscrizione della delibera dell’assemblea straordinaria nel registro delle imprese.
—> Vengono adottate delibere la cui efficacia è del tutto subordinata al completamento di
questo passaggio formale.
2. Controllo della deliberazione
Quando abbiamo parlato della nascita della società, abbiamo parlato del cosiddetto controllo
di legalità, da parte del notaio. Il tutore della legalità è il notaio.
Che cosa succede nella fase di eventuale modifica dell’atto costitutivo, ad esito dell’adozione
di una delibera da parte dell’assemblea straordinaria? Succede lo stesso, con una aggiunta
che è eventuale.
Il notaio che redige, nella forma di atto pubblico, il verbale della relativa assemblea accerta
l’adempimento delle condizioni di legge, vale a dire la conformità della deliberazione con la
normativa legale e statutaria. Dunque, il controllo è successivo rispetto alla delibera.
Se l’esito della verifica è positivo, nei 30 giorni successivi alla riunione dei soci,
contestualmente al deposito della deliberazione, presso il registro delle imprese, il notaio ne
chiede l’iscrizione, allegando le eventuali autorizzazioni.
L’ufficio delle imprese, riscontrata la regolarità formale della documentazione, provvede
all’iscrizione.
Nel caso in cui il notaio rilevi il mancato rispetto delle condizioni di legge, ne informa
tempestivamente, non oltre 30 giorni, gli amministratori.
A questo punto, gli amministratori hanno due possibilità:
1. risolvere il contrasto in tribunale;
2. a fronte alle indicazioni del notaio, convocare una nuova assemblea e seguire quanto
stabilito dal notaio.
In mancanza, la delibera è definitivamente inefficace.
Quella omologazione, presente fino al 2000 ma eliminata in sede di costituzione della società,
è presente in maniera eventuale (laddove vi sia questo ipotetico contrasto fra notaio e
società) in sede di modifica dell’atto costitutivo.
—> Nel caso in cui il contrasto venga risolto dal tribunale, non si instaura un contenzioso.
Gli amministratori si rivolgono al tribunale affinché, tramite un procedimento di volontaria
giurisdizione, (è un procedimento para-amministrativo giudiziale che completa il percorso di
iscrizione al registro delle imprese), questo vagli la legittimità o meno delle modifiche
proposte e approvate dall’assemblea.
Nel caso in cui il tribunale stabilisca che la modificazione è legittima, nulla quaestio.
Altrimenti, l’assemblea sarà costretta a deliberare qualcosa di diverso da quanto approvato, ai
sensi dell’art. 2436.
L’art. 2436, comma 5, stabilisce che la deliberazione non produce effetti se non dopo
l’iscrizione al registro dell’imprese. Tuttavia, l’efficacia può essere condizionata o differita,
come nei casi di riduzione reale del capitale sociale, di fusione e scissione.
Successivamente alla modifica, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione
aggiornata deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Segnalazione pratica.
La clausola che viene validata dal tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, è una clausola
più forte.
Per prevenire l’ipotesi di contenzioso fra i soci e la società, alle volte si crea artificialmente
questo contrasto, per sottoporre preventivamente la clausola in questione al tribunale.
Per un motivo: quando si costituisce una società, l’atto costitutivo è un atto che deve essere
iscritto al registro delle imprese.
Prima di tale momento, la legittimità di quell’atto viene valutata solo in termini teorici.
Quando ci troviamo di fronte un organismo vivo che cambia le proprie regole, potrebbe
esserci qualcuno che la contesta.
—> Il vaglio del tribunale, in via preventiva, è qualcosa che serve a blindare meglio la
clausola.
Nella pratica, il ricorso a questo tipo di consuetudine deve essere attivata solo quando il
notaio non è convinto.
Nella pratica è ben difficile che venga fatta deliberare qualcosa contro il volere del notaio.
Le modifiche dell’atto costitutivo hanno delle conseguenze in tema di recesso e di
modificazioni del capitale.
Il diritto di recesso
Le modificazioni dello statuto determinano un mutamento delle situazioni soggettive dei soci
acquisite in sede di costituzione della società o in sede di acquisto della partecipazione
sociale. Esse possono realizzarsi con delibere assunte dalla maggioranza dei soci, che
incidono comunque sulla minoranza dei soci dissenziente. Di qui, il riconoscimento ai soci
dissenzienti del diritto di recesso.
Il diritto di recesso è un diritto a contenuto misto, organizzativo e patrimoniale.
È un diritto di natura organizzativa, perché tramite l’esercizio di questo diritto, il socio
manifesta la sua volontà di andarsene in occasione di determinati eventi.
NB La scelta del legislatore della riforma è stata una scelta volta alla frustrazione del
contenzioso. Il contenzioso è un evento patologico per una società.
—> È per questo che tutte quelle norme viste sul contenzioso hanno stretto molto.
Se il legislatore da meno spunti per incentivare il contenzioso, allo stesso tempo da maggiore
libertà in questo campo.
Nel passato, il recesso del socio era un evento quasi straordinario, ristretto a determinati
ambiti.
Con la riforma del diritto societario il recesso è stato di molto ampliato, con un corollario.
Le cause di recesso vengono regolate dall’art.2437.
“Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno
concorso alle deliberazioni riguardanti:
a. la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando consente un
cambiamento significativo dell'attività della società;
b. la trasformazione della società;
c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma
ovvero dallo statuto;
f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che
non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
1. la proroga del termine;
2. l'intro