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PARTE SECONDA – LE SOCIETÀ

CAPITOLO 10 - LE SOCIETÀ

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dalla tua non mia privata per l’esercizio incomune di un’attività produttiva; costituiscono la categoria di imprese collettive allo stesso tempo più numerosa e più importante.

Possiamo distinguere otto tipi di società: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, mutue assicuratrici. Società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice sono definite come società di persone; società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata sono invece definite società di capitali.

A) NOZIONE DI SOCIETÀ

Tutte

Le società seguono la stessa nozione legislativa: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. (Art 2247)

C'è una contemporanea presenza di tre elementi: conferimenti dei soci; esercizio in comune di un'attività economica (scopo-mezzo); lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine).

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano; costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Essi possono essere costituiti da beni e dei servizi: denaro, beni in natura, prestazioni di attività lavorative manuali o intellettuali.

Il patrimonio sociale è il complesso di rapporti

giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dei soci e subisce variazioni qualitative e quantitative nel tempo. La consistenza è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio: patrimonio netto e la differenza positiva fra attività e passività.

L'attivo patrimoniale costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società: principale se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio; esclusiva se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.

Il capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta all'atto costitutivo della società; rimane immutato nel corso della vita della società a meno che non venga modificato; è un valore

Il capitale sociale svolge due funzioni fondamentali:

  1. Funzione vincolistica: indica la frazione del patrimonio netto nondistribuibile fra i soci e si risolve per i creditori in un margine di garanzia patrimoniale supplementare.
  2. Funzione organizzativa: è il termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili o subito perdite.

Il capitale sociale nominale svolge ulteriore e più accentuato ruolo organizzativo nelle società di capitali in quanto funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, come il diritto di voto, il diritto agli utili e alla quota di liquidazione. Tali diritti spettano infatti a ciascun socio in maniera proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.

L'esercizio in comune di un'attività economica è denominato scopo-mezzo del contratto di società, ed è l'oggetto sociale: esso specifica l'attività economica che i soci si propongono.

di svolgere; questa attività deve essere predeterminata nell'atto costitutivo, è modificabile nel corso della vita dell'impresa. L'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un'attività produttiva e di un'attività economica. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento di beni conferiti dai soci; però non vi è incompatibilità fra godimento dei beni e attività produttiva, quindi i due possono coesistere. L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata un'attività di impresa. La società fra professionisti va tenuta distinta da alcuni fenomeni contigui: la società di mezzi tra professionisti, Società costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuali dellerispettive professioni; la società di servizi imprenditoriali, società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi, prestazioni che hanno però carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società. In base all'articolo 10 della legge 12-11-2011, n° 183 è oggi consentita la costituzione in società per l'esercizio di attività professionali il cui esercizio è riservato agli iscritti in albi professionali. La denominazione deve contenere l'indicazione di società tra professionisti; è ammesso che alla società possano partecipare anche soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento (soci capitalisti): i professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; se vienemeno questa condizione, la prevalenza dei sociprofessionisti deve essere ristabilita nel termine di sei mesi, altrimenti la società si scioglie. L'atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; può trattarsi anche di più attività professionali sei soci svolgono professioni diverse (società multi professionali). La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti per il principio di esclusività della partecipazione. La cancellazione del socio professionista dall'albo di appartenenza comporta anche l'esclusione dalla società. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in aggiunta all'iscrizione richiesta dalladisciplinadel tipo societario prescelto.In particolare, la società tra avvocati può essere costituita in forma di società di persone, di capitali o cooperative. Possono diventare soci anche gli iscritti negli albi di altre professioni o soggetti privi di requisiti professionali (soci capitalisti). Essa è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati ed alla stessa si applicano le norme professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.La sospensione, cancellazione o radiazione del socio professionista dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione società tra avvocati o società tra professionisti. Essa non è soggetta a fallimento in quanto non svolge attività di impresa.L'ultimo elemento che caratterizza le società è costituito dallo scopo perseguito dalle parti:- scopo lucrativo: lo scopo di

conseguire utili (lucro oggettivo), destinati ad essere successivamente divisi frai soci (lucro soggettivo), questo lo scopo tipico;- scopo mutualistico: è lo scopo delle società cooperative, consiste nel fornire direttamente ai soci beni,servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato;si tratta di un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione, quindi si produce direttamente nelle sfere individuali dei singoli soci;- scopo consortile: possono averlo tutti i tipi di società tranne la società semplice; consiste in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati, cioè la sopportazione di minori costi o realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese.Qualsiasi tipologia di scopo va a creare un risultato economico a favore esclusivo dei soci.Nella legislazione speciale si rinvengono

anche i casi di società istituzionalmente senza scopo di lucro oggettivo o soggettivo: sono società per azioni prevalentemente pubbliche, che per legge devono perseguire scopi esclusivamente pubblici e palesemente incompatibili con la causa lucrativa o economica. Una società benefit invece è una società che, oltre allo scopo lucrativo o mutualistico previsto in base al tipo di appartenenza, persegue anche uno o più finalità di beneficio comune nei confronti di comunità, ambiente, cultura, società civile, ed in generale verso coloro su cui l'attività esercitata può avere un impatto. B) TIPI DI SOCIETÀ Gli otto tipi di società previsti dalla legislazione possono essere aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione. Una prima distinzione è quella basata sullo scopo istituzionale perseguibile e abbiamo una contrapposizione fra società mutualistiche,ossia cooperative e mutue assicuratrici, e tutti gli altri tipi di società definite come società lucrative. Una seconda distinzione si basa sulla natura dell'attività esercitabile. La società semplice non può esercitare attività commerciale; tutte le altre società possono esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e sono sempre soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, si parla perciò di società commerciali. Altra distinzione legislativa è quella fra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le società di capitali e le società cooperative, ed hanno particolari caratteristiche: - è legislativamente prevista ed è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo, basata sulla necessaria presenza di una

pluralità di organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze;

il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario;

il singolo socio, in quanto tale, non ha alcun potere diretto.

Dettagli
A.A. 2022-2023
127 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alexsantillo1999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristiana.