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PATRIMONIALI O ECONOMICI
a. (spettano indistintamente a tutti i soci e in misura
proporzionale ai conferimenti):
: spetta se e quando vi sia un utile. Può essere compresso ma mai
eliminato (divieto del Patto leonino). quando avviene lo
Diritto alla liquidazione della quota: scioglimento unilaterale del
in caso di morte, recesso, esclusione, e corrisponde all'ottenimento da
rapporto,
parte del socio del controvalore della quota.
quando avviene ad
Diritto alla quota di liquidazione: lo scioglimento della società,
esempio per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale o per il raggiungimento di
questo, si pagano i debiti sociali ed il residuo viene redistribuito tra i sociho diritto
ad una quota della liquidazione della società.
ORGANIZZATIVI O AMMINISTRATIVI E SOCIALI
b. (sono i diritti che consentono di
partecipare alla vita sociale):
Diritto di esprimere il proprio parere o diritto di voto
Diritto di opporsi quando l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci e un
socio ancora non abbia compiuto l'azione.
Diritto di opporsi alla propria esclusione.
Diritto di chiedere giudizialmente la revoca del socio quando ricorra giusta causa.
Diritto di recesso.
Diritto di controllo, in caso di soci non amministratori.
Utili
L'utile è il risultato dell'attività economica.
Principio generale “Ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte degli utili dopo
l'approvazione del rendiconto.”
- Nelle quindi, è automatica la distribuzione degli utili dopo
società di persone,
l'approvazione del rendiconto. Ogni deviazione da questo principio richiede il consenso
degli altri soci.
- Nelle vi sono due delibere distinte e in sequenza: approvazione del
società di capitali,
bilancio e approvazione della distribuzione dei dividendi.
Come si distribuiscono gli utili? Solitamente è stabilito dal contratto, ma l'articolo 2263
interviene in via suppletiva: le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, questi si presumono
uguali. Divieto di patto leonino (art. 2265), vale sia per le società di persone che di capitali: è
nullo il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle
perdite.
Infatti, il patto violerebbe il principio del lucro soggettivo, che è uno dei principi fondanti del
contratto di società.
Però non vuol dire che i diritti agli utili non possano essere mitigati: potrebbe darsi che io
costruisca una posizione contrattuale di socio in cui il diritto agli utili si è affievolito, ad
esempio aumentando significativamente la quota che viene obbligatoriamente destinata a
riserva.
Es. società di capitali che nel proprio statuto prevede una riserva statutaria molto
consistente.
Socio d'opera
problematico, connesso alla circostanza che io, socio d'opera (che quindi conferisce il
Aspetto
proprio lavoro), non abbia quantificato il valore della mia prestazione.
Quindi, se la misura del conferimento non sia stata determinata, quando parliamo di lavoro, se
sorge un contenzioso tra i soci circa il valore di quell'opera, il giudice chiamato a valutare la
consistenza economica di quell'impegno lavorativo, potrebbe essere chiamato ad utilizzare dei
NON compatibili
criteri con quelli societari, cioè quelli relativi alla quantità e qualità del lavoro
prestato.
È necessario anche chiedersi se la retribuzione, in tal caso, vada considerata pari a quella
di un lavoratore autonomo o di un lavoratore subordinato.
La dottrina è divisa, ma c'è anche chi ritiene che debbano essere considerati parametri
endogeni di valutazione, (es. la comparazione con i conferimenti degli altri soci).
Rappresentanza (2266)
La rappresentanza consiste nel potere di attuare le decisioni che assumo, spendendo il nome
della società e vincolandola negli effetti che derivano da quei negozi.
L'amministrazione, invece, consiste nel potere di decidere, quindi esecuzione della decisione
uguale rappresentanza.
Art. 2266: “la società acquista diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la
rappresentanza (negoziale) e sta in giudizio nella persona dei medesimi (giudiziale).”
- Si presume che la rappresentanza aspetti ad ogni singola amministratore, in mancanza di
diversa disposizione del contratto, e si estenda a tutti gli atti oggetto del contratto sociale.
solo
- Se nel contratto fosse regolata la gestione, la rappresentanza seguirà la regolazione
contrattuale della gestione. con
Modifiche ed estinzioni del potere di rappresentanza devono essere comunicate ai terzi
mezzi idonei.
Responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali (da non confondere con
responsabilità risarcitorie dei soci amministratori)
Premessa: l'autonomia patrimoniale è la sensibilità/insensibilità dei patrimoni personali dei soci
rispetto alle vicende patrimoniali dell’ente/società, cioè cosa succede al patrimonio personale dei
soci quando il patrimonio della società dove hanno investito non fosse capiente.
L'autonomia patrimoniale della società semplice è assolutamente imperfetta.
Art. 2267: (per le obbligazioni assunte dalla società) (con tutti i
responsabilità illimitata
propri beni) e (si pone tra i soci e non tra soci e società) dei soci che agiscono in
solidale salvo patto contrario
nome e per conto della società, e degli altri soci che deve essere
portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
“Che cosa vuol dire personalmente e solidalmente”?
Significa che il creditore sociale può rivolgere ad un qualsiasi socio della ss chiedere il
pagamento integrale dell'obbligazione sociale; siccome è una responsabilità solidale e non
sede di regresso
parziaria. Il socio che ha pagato potrà agire in nei confronti degli altri
soci. (Il diritto di regresso consiste nel diritto per un condebitore di rivalersi verso gli altri
condebitori solidali nel caso in cui il primo abbia effettuato per l'intero il pagamento al
comune creditore. Con l'azione di regresso, chi ha pagato può chiedere il rimborso delle
quote corrispondenti alle parti di debito che gravano sugli altri.)
Art. 2268: il socio, richiesto del pagamento dei debiti sociali (aggredito dal creditore
sociale) può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del
patrimonio.
NB. A differenza della snc, il creditore sociale non deve necessariamente aggredire prima il
patrimonio e poi, in via sussidiaria (se non fosse capiente), il socio. Il socio che viene
aggredito può però esercitare il beneficio di escussione se ed in quanto:
a) Vi sia un patrimonio sociale;
b) i mezzi patrimoniali della società siano di agevole soddisfazione per il creditore (es.
terreno in Groenlandia, non è di agevole soddisfazione per il creditore, quindi, non
può esercitare il beneficio di escussione).
Il socio che paga, invece, potrà esercitare il regresso e quindi pretendere la quota dagli altri soci.
l'art. 2267 e l'art. 2268 non si applicano alla snc a meno che non sia irregolare (in
⚠️Attenzione:
quel caso si applica il regime deteriore della ss).
Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori personali
Creditore particolare del socio (Art. 2270)
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili
spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella
liquidazione.
- Può chiedere al giudice un provvedimento di sequestro e la nomina di un custode.
- Può provocare la risoluzione unilaterale del rapporto sociale. (art. 2270 c. 2).
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, il creditore particolare del socio può quindi
richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio. di diritto,
Esclusione
la società NON può opporsi alla liquidazione della quota. La vicenda personale del socio è
suscettibile di impattare sulla vicenda della società, perché la società potrebbe trovarsi a
dismettere la produzione per liquidarla.
È bene sottolineare che: creditore personale;
di provare che gli altri beni del debitore siano insufficienti e del
l'onere
creditore personale del socio non può mai aggredire direttamente i beni della società.
il
Le modificazioni soggettive del contratto
La manifestazione più significativa di tali modificazioni e lo scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio.
Ci sono tre casi in cui il rapporto con il singolo socio si scioglie.
unilaterale del rapporto, seguita da una mitigazione del controvalore della quota
Risoluzione
(calcolata sulla base del patrimonio sociale nel momento in cui questa risoluzione è efficace).
1. Morte del socio.
2. Recesso del socio.
3. Esclusione del socio (di diritto o facoltativa).
art. 2284 alla morte del socio può accadere che:
MORTE DEL SOCIO:
a) Il contratto sociale non prevede nulla. Allora i soci:
liquidare
- possono la quota del de cuius agli eredi;
sciogliere
- la società con deliberazione adottata col consenso di tutti i soci;
invitare
- gli eredi ad entrare in società, subentrando al de cuius.
significa vendere il patrimonio sociale e, con il ricavato, soddisfare i
la società
Sciogliere
creditori sociali. Il residuo viene distribuito tra i soci in proporzione alle rispettive quote.
b) Il contratto sociale prevede clausole che derogano la disciplina legale, le quali possono
prevedere la liquidazione obbligatoria oppure:
facoltativa
- continuazione della società con i soci possono decidere se
gli eredi
subentrare al de cuius;
obbligatoria
- continuazione della società con gli eredi degli eredi di entrare in
obbligo
società; automatica
- continuazione della società con gli eredi consegue la qualità di
eredita
chi
socio per il sol fatto di accettare l'eredità.
Le ultime due sono molto dibattute, dato che l'erede, subentrando al de cuius, diviene
solidalmente e illimitatamente responsabile anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente.
RECESSO DEL SOCIO: è disciplinato dall’art. 2285
Il recesso è una dichiarazione unilaterale di volontà, con la quale il socio dichiara di voler
sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società.
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