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Estratto del documento

PATRIMONIALI O ECONOMICI

a. (spettano indistintamente a tutti i soci e in misura

proporzionale ai conferimenti):

: spetta se e quando vi sia un utile. Può essere compresso ma mai

 eliminato (divieto del Patto leonino). quando avviene lo

Diritto alla liquidazione della quota: scioglimento unilaterale del

 in caso di morte, recesso, esclusione, e corrisponde all'ottenimento da

rapporto,

parte del socio del controvalore della quota.

quando avviene ad

Diritto alla quota di liquidazione: lo scioglimento della società,

 esempio per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale o per il raggiungimento di

questo, si pagano i debiti sociali ed il residuo viene redistribuito tra i sociho diritto

ad una quota della liquidazione della società.

ORGANIZZATIVI O AMMINISTRATIVI E SOCIALI

b. (sono i diritti che consentono di

partecipare alla vita sociale):

Diritto di esprimere il proprio parere o diritto di voto

 Diritto di opporsi quando l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci e un

 socio ancora non abbia compiuto l'azione.

Diritto di opporsi alla propria esclusione.

 Diritto di chiedere giudizialmente la revoca del socio quando ricorra giusta causa.

 Diritto di recesso.

 Diritto di controllo, in caso di soci non amministratori.

Utili

L'utile è il risultato dell'attività economica.

Principio generale “Ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte degli utili dopo

l'approvazione del rendiconto.”

- Nelle quindi, è automatica la distribuzione degli utili dopo

società di persone,

l'approvazione del rendiconto. Ogni deviazione da questo principio richiede il consenso

degli altri soci.

- Nelle vi sono due delibere distinte e in sequenza: approvazione del

società di capitali,

bilancio e approvazione della distribuzione dei dividendi.

Come si distribuiscono gli utili? Solitamente è stabilito dal contratto, ma l'articolo 2263

interviene in via suppletiva: le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono

proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, questi si presumono

uguali. Divieto di patto leonino (art. 2265), vale sia per le società di persone che di capitali: è

 nullo il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle

perdite.

Infatti, il patto violerebbe il principio del lucro soggettivo, che è uno dei principi fondanti del

contratto di società.

Però non vuol dire che i diritti agli utili non possano essere mitigati: potrebbe darsi che io

costruisca una posizione contrattuale di socio in cui il diritto agli utili si è affievolito, ad

esempio aumentando significativamente la quota che viene obbligatoriamente destinata a

riserva.

Es. società di capitali che nel proprio statuto prevede una riserva statutaria molto

consistente.

Socio d'opera

problematico, connesso alla circostanza che io, socio d'opera (che quindi conferisce il

Aspetto

proprio lavoro), non abbia quantificato il valore della mia prestazione.

Quindi, se la misura del conferimento non sia stata determinata, quando parliamo di lavoro, se

sorge un contenzioso tra i soci circa il valore di quell'opera, il giudice chiamato a valutare la

consistenza economica di quell'impegno lavorativo, potrebbe essere chiamato ad utilizzare dei

NON compatibili

criteri con quelli societari, cioè quelli relativi alla quantità e qualità del lavoro

prestato.

È necessario anche chiedersi se la retribuzione, in tal caso, vada considerata pari a quella

 di un lavoratore autonomo o di un lavoratore subordinato.

La dottrina è divisa, ma c'è anche chi ritiene che debbano essere considerati parametri

endogeni di valutazione, (es. la comparazione con i conferimenti degli altri soci).

Rappresentanza (2266)

La rappresentanza consiste nel potere di attuare le decisioni che assumo, spendendo il nome

della società e vincolandola negli effetti che derivano da quei negozi.

L'amministrazione, invece, consiste nel potere di decidere, quindi esecuzione della decisione

uguale rappresentanza.

Art. 2266: “la società acquista diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la

rappresentanza (negoziale) e sta in giudizio nella persona dei medesimi (giudiziale).”

- Si presume che la rappresentanza aspetti ad ogni singola amministratore, in mancanza di

diversa disposizione del contratto, e si estenda a tutti gli atti oggetto del contratto sociale.

solo

- Se nel contratto fosse regolata la gestione, la rappresentanza seguirà la regolazione

contrattuale della gestione. con

Modifiche ed estinzioni del potere di rappresentanza devono essere comunicate ai terzi

mezzi idonei.

Responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali (da non confondere con

responsabilità risarcitorie dei soci amministratori)

Premessa: l'autonomia patrimoniale è la sensibilità/insensibilità dei patrimoni personali dei soci

rispetto alle vicende patrimoniali dell’ente/società, cioè cosa succede al patrimonio personale dei

soci quando il patrimonio della società dove hanno investito non fosse capiente.

L'autonomia patrimoniale della società semplice è assolutamente imperfetta.

Art. 2267: (per le obbligazioni assunte dalla società) (con tutti i

responsabilità illimitata

 propri beni) e (si pone tra i soci e non tra soci e società) dei soci che agiscono in

solidale salvo patto contrario

nome e per conto della società, e degli altri soci che deve essere

portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

“Che cosa vuol dire personalmente e solidalmente”?

Significa che il creditore sociale può rivolgere ad un qualsiasi socio della ss chiedere il

pagamento integrale dell'obbligazione sociale; siccome è una responsabilità solidale e non

sede di regresso

parziaria. Il socio che ha pagato potrà agire in nei confronti degli altri

soci. (Il diritto di regresso consiste nel diritto per un condebitore di rivalersi verso gli altri

condebitori solidali nel caso in cui il primo abbia effettuato per l'intero il pagamento al

comune creditore. Con l'azione di regresso, chi ha pagato può chiedere il rimborso delle

quote corrispondenti alle parti di debito che gravano sugli altri.)

Art. 2268: il socio, richiesto del pagamento dei debiti sociali (aggredito dal creditore

 sociale) può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del

patrimonio.

NB. A differenza della snc, il creditore sociale non deve necessariamente aggredire prima il

patrimonio e poi, in via sussidiaria (se non fosse capiente), il socio. Il socio che viene

aggredito può però esercitare il beneficio di escussione se ed in quanto:

a) Vi sia un patrimonio sociale;

b) i mezzi patrimoniali della società siano di agevole soddisfazione per il creditore (es.

terreno in Groenlandia, non è di agevole soddisfazione per il creditore, quindi, non

può esercitare il beneficio di escussione).

Il socio che paga, invece, potrà esercitare il regresso e quindi pretendere la quota dagli altri soci.

l'art. 2267 e l'art. 2268 non si applicano alla snc a meno che non sia irregolare (in

⚠️Attenzione:

quel caso si applica il regime deteriore della ss).

Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori personali

Creditore particolare del socio (Art. 2270)

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili

spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella

liquidazione.

- Può chiedere al giudice un provvedimento di sequestro e la nomina di un custode.

- Può provocare la risoluzione unilaterale del rapporto sociale. (art. 2270 c. 2).

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, il creditore particolare del socio può quindi

richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio. di diritto,

Esclusione

la società NON può opporsi alla liquidazione della quota. La vicenda personale del socio è

suscettibile di impattare sulla vicenda della società, perché la società potrebbe trovarsi a

dismettere la produzione per liquidarla.

È bene sottolineare che: creditore personale;

di provare che gli altri beni del debitore siano insufficienti e del

l'onere

creditore personale del socio non può mai aggredire direttamente i beni della società.

il

Le modificazioni soggettive del contratto

La manifestazione più significativa di tali modificazioni e lo scioglimento del rapporto sociale

limitatamente ad un socio.

Ci sono tre casi in cui il rapporto con il singolo socio si scioglie.

unilaterale del rapporto, seguita da una mitigazione del controvalore della quota

Risoluzione

(calcolata sulla base del patrimonio sociale nel momento in cui questa risoluzione è efficace).

1. Morte del socio.

2. Recesso del socio.

3. Esclusione del socio (di diritto o facoltativa).

art. 2284 alla morte del socio può accadere che:

MORTE DEL SOCIO:

 a) Il contratto sociale non prevede nulla. Allora i soci:

liquidare

- possono la quota del de cuius agli eredi;

sciogliere

- la società con deliberazione adottata col consenso di tutti i soci;

invitare

- gli eredi ad entrare in società, subentrando al de cuius.

significa vendere il patrimonio sociale e, con il ricavato, soddisfare i

la società

Sciogliere

creditori sociali. Il residuo viene distribuito tra i soci in proporzione alle rispettive quote.

b) Il contratto sociale prevede clausole che derogano la disciplina legale, le quali possono

prevedere la liquidazione obbligatoria oppure:

facoltativa

- continuazione della società con i soci possono decidere se

gli eredi

subentrare al de cuius;

obbligatoria

- continuazione della società con gli eredi degli eredi di entrare in

obbligo

società; automatica

- continuazione della società con gli eredi consegue la qualità di

eredita

chi

socio per il sol fatto di accettare l'eredità.

Le ultime due sono molto dibattute, dato che l'erede, subentrando al de cuius, diviene

solidalmente e illimitatamente responsabile anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente.

RECESSO DEL SOCIO: è disciplinato dall’art. 2285

Il recesso è una dichiarazione unilaterale di volontà, con la quale il socio dichiara di voler

sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società.

P

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
215 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.