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Adempimento

Il codice utilizza indifferentemente i termini adempimento e pagamento. Il pagamento è l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (avente cioè ad oggetto una somma di denaro). L’uso promiscuo, presente nel codice, dei termini adempimento e pagamento conferma che la disciplina dell’adempimento è prevalentemente ispirata alle obbligazioni pecuniarie.

L’adempimento è innanzitutto la modalità fisiologica di estinzione del rapporto obbligatorio. Il rapporto obbligatorio primariamente si estingue con l’adempimento, il quale produce contestualmente un doppio risultato: da un lato il soddisfacimento dell’interesse del creditore, dall’altro, la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio.

Effetti dell'adempimento

Non si ha adempimento laddove si realizzi solo il primo effetto (adempimento del 3 ecc.) o solo il secondo (adempimento al creditore apparente es.). Volendone dare una definizione, si definisce adempimento: l’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Che l’esecuzione debba essere esatta lo riveniamo nell’art. 1218 c.c., il quale trattando della responsabilità del debitore in caso di inadempimento, dispone che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”.

Esatta esecuzione

Ma che vuol dire esatta esecuzione? La prestazione è eseguita esattamente qualora siano rispettate modalità, tempi e luoghi di esecuzione della prestazione, preordinati a garantire al creditore il risultato utile dedotto nel vincolo, mediante sia la mera esecuzione materiale della prestazione da parte del debitore, sia soprattutto un comportamento teleologicamente orientato.

Quando parliamo di esattezza della prestazione, ci chiediamo in altri termini se il comportamento debitorio sia effettivamente idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, in quanto è quest'ultimo che ci consente in concreto di individuare quale sia il comportamento dovuto dal debitore. L'esattezza riguarda quindi la piena conformità del comportamento esecutivo al contenuto dell'obbligo. Questa deve essere valutata con riferimento a una serie di parametri: con riferimento al tipo di prestazione che nel caso concreto deve essere erogata, alle modalità, ai tempi e ai luoghi di esecuzione previsti nel titolo dal quale ha origine il rapporto obbligatorio, nonché con riferimento alla clausola generale di buona fede e correttezza e al dovere di diligenza.

Che l’esattezza va rinvenuta nel titolo significa: se pensiamo a un contratto di compravendita, il titolo è il contratto e nel contratto le parti possono stabilire ad esempio qual è la somma da adempiere ma anche il tempo, il luogo, le modalità di pagamento. Nel titolo si possono trovare dei parametri per l’adempimento esatto della prestazione, qualora non ci sono tutti i parametri verrà valutato il comportamento del debitore in base alle clausole generali oppure ci sono dei requisiti che il legislatore ha previsto, dei criteri che permettono di effettuare un esatto adempimento. Esempio: compro un bene e il debitore non prevede quando devo pagare, sarà il legislatore con criteri suppletivi a stabilire il termine per l’adempimento della prestazione.

Ora, nell’eseguire la prestazione, al debitore è inevitabilmente lasciato un certo margine di valutazione discrezionale riguardo alle scelte e al comportamento da tenere per adempiere al proprio obbligo. Al fine di valutare quanto effettivamente le scelte debitorie e il suo comportamento, siano stati congrui rispetto al soddisfacimento dell'interesse creditorio, ricorriamo alla clausola generale della buona fede, la quale assurge a criterio di determinazione della prestazione. In particolar modo, il dovere di buona fede e correttezza (che ricaviamo dall'art.1175 cc. e che risulta espressione del principio di solidarietà dell'art.2 cost), impone a ciascuna parte (sia al debitore che al creditore), di preservare gli interessi dell'altra e di comportarsi con lealtà ed onestà.

Buona fede e diligenza

Ora, buona fede e correttezza sono concetti generici, o meglio clausole generali il cui contenuto specifico dipende dal caso concreto. Sicuramente però, da tali clausole generali, deriva che il debitore nell’esecuzione della prestazione dovrà ponderare il proprio interesse con quello atteso del creditore, e dovrà fare tutto quanto sia necessario per soddisfarlo; e il creditore dovrà invece cooperare con il debitore al fine di evitare che l'adempimento sia per quest'ultimo eccessivamente oneroso. Attraverso la clausola generale della buona fede, si sottopone ad un giudizio ex ante il comportamento del debitore, (ci si pone nella posizione del debitore prima dell’adempimento e si valuta se, in quelle condizioni specifiche, l’esecuzione di prestazione è stata congrua rispetto all’interesse del creditore.)

A questo principio di buona fede si aggiunge quello della diligenza che rinveniamo nell’art.1176 c.c. La diligenza esprime quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare nell'esecuzione della prestazione; o meglio, indica lo sforzo richiesto al debitore per garantire al creditore l'esatto adempimento. Perlingeri la definisce criterio di responsabilità e modalità esecutiva di un comportamento determinato sulla base di altri referenti, quali la buona fede.

Ora, la diligenza che il debitore è tenuto ad usare nell'esecuzione di una prestazione per non incorrere in eventuali responsabilità, si commisura con riferimento alla peculiarità della prestazione e alle qualità rivestite dal soggetto agente. L'art.1176 infatti, se al primo comma dispone che nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Al secondo comma, dispone che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata” in altri termini, se il grado di diligenza richiesto al debitore medio è quello standard, quello del buon padre di famiglia, il grado di diligenza richiesto al debitore professionista, ad esempio all'avvocato o al medico sarà diverso rispetto a quello richiesto al debitore medio, perché il debitore professionale avrà delle qualità specifiche che lo distinguono.

Obblighi accessori

Dalla clausola generale di buona fede e correttezza, derivano per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse del creditore. Al concetto di esattezza, si ricollegano anche altre disposizioni normative. Prendiamo il caso dell’obbligo di custodia: l’obbligazione che abbia ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata include l’obbligo accessorio in capo al debitore di custodirla fino alla consegna al creditore (1177 c.c.).

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Pensiamo poi all'obbligo di protezione, che trova fondamento nella clausola generale di buona fede. Si è discusso se il debitore nell'esecuzione della prestazione sia anche obbligato alla salvaguardia dei beni e della vita del creditore. In considerazione del fatto che l’esecuzione della prestazione espone i beni e la vita del creditore al rischio di una maggiore interferenza, la dottrina considera inadempiente il debitore che esegue esattamente la prestazione ma lede altri interessi del creditore.

Dice Perlingeri che la rilevanza di un obbligo di protezione, tuttavia, può discendere solo da una stretta connessione eziologica tra esecuzione della prestazione e salvaguardia dell'interesse protettivo del creditore. L’idraulico che nel riparare il lavello rompe le tubazioni principali non rende una prestazione utile al creditore e quindi è inadempiente; non è invece inadempiente l'idraulico che dopo aver effettuato le riparazioni, nell'uscire dall'edificio urta con la propria auto al portone d'ingresso, danneggiandolo.

Adempimento parziale

Per adempiere esattamente, la prestazione deve essere eseguita integralmente. In questo senso un adempimento parziale può essere legittimamente rifiutato dal creditore, anche quando si tratti di prestazione divisibile, salvo che disposizioni normative o usi, dispongano diversamente (1181 c.c.).

L’adempimento parziale, ovviamente se si tratta di prestazioni divisibili, non è comunque un adempimento inesatto: se il creditore vi consente, l’esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita. Al creditore è attribuita la sola facoltà di rifiuto non anche il potere di pretendere un adempimento parziale. Il creditore non può comunque legittimamente rifiutare un adempimento parziale, quando, alla stregua di un giudizio di buona fede, il difetto è irrisorio e quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile per causa non imputabile al debitore.

Pagamento con cose altrui (1192 c.c.)

Il debitore può anche adempiere con cose altrui, purché il creditore ne abbia avuto conoscenza. Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che le ha ricevute in buona fede può impugnare il pagamento e, previa restituzione di quanto ricevuto, può pretendere una nuova prestazione oltre al risarcimento del danno.

Prestazione inesatta

Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di decadenza.

Soggetti legittimati all'adempimento

All’adempimento sono tenuti il debitore e i suoi eredi a titolo universale.

Adempimento del terzo

In base a quanto dispone l’art. 1180 c.c. l’obbligazione può però essere adempiuta anche da un terzo. Il terzo può adempiere anche contro la volontà del creditore, sempreché questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. In tal caso il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento. Il creditore può poi rifiutare l’adempimento del terzo anche nel caso in cui il debitore gli abbia manifestato la propria opposizione.

Vi possono essere ragioni legittime che inducano il debitore ad eseguire personalmente la prestazione e a non accettare l’intrusione di un terzo. La sola volontà del debitore manifestata mediante opposizione non è sufficiente e non vincola il creditore, il quale ha la facoltà e non l’obbligo di rifiutare l’adempimento del terzo. Se rifiuta è esente dalla responsabilità da mora credendi. Il rifiuto ingiustificato di ricevere l’adempimento del terzo (che avviene senza l'opposizione) preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal proprio debitore.

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