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Causa donandi: donazione del debitore
Causa solvendi: debitore del debitore, soddisfa due debiti
Se non sussiste l’adempimento del terzo provoca la modifica del soggetto attivo del rapporto
obbligatorio per effetto del pagamento con surrogazione
Art 1180: (secondo comma)
[I]. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se
questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1674, 1717, 2232].
[II]. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha
manifestato la sua opposizione [1236].
Istituto della cessione del credito: La cessione del credito è uno degli istituti giuridici che
disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la
cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il
cessionario. Il soggetto tenuto all’adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di
creditore ceduto.
Nel rapporto obbligatorio se cambia il creditore al debitore è indifferente, la modifica del soggetto
nel rapporto obbligatorio non si estingue, si verifica il cambiamento del creditore o debitore.
Modifica del soggetto passivo:
- Delegazione
- Espromissione
- Accollo
Modifiche del soggetto attivo:
- Surrogazione
- Cessione del credito
Cambio debitore rilevante invece per il creditore
La differenza fondamentale sta nel fatto che mentre la surrogazione presuppone che ci sia
l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore e che il creditore originario esce di scena,
nella cessione di credito il rapporto obbligatorio originario rimane tale e quale perché il nuovo
creditore (cessionario) subentra in un rapporto obbligatorio che ancora è da adempiere
SURROGAZIONE : La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del
creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.
Surrogazione per volontà del creditore: si ha quando il creditore, ricevendo il pagamento da
parte del terzo, dichiara espressamente e contestualmente di surrogarlo nei propri diritti
Surrogazione per volontà del debitore: il quale prende a mutuo una somma di denaro da un
terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore,
anche senza il consenso di questi.
Surrogazione legale: è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è prevista in alcune
ipotesi tassative
Fonte/i: Codice civile art. 1201, 1202 e 1203
Destinatario dell’adempimento: adempiere a favore del creditore attraverso rappresentanza del
creditore o persone indicate dal creditore.
Art 1188: Il pagamento deve essere fatto al creditore (1) [1189,1190] o al
suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata (2) dal creditore
[1269, 1777] o autorizzata dalla legge (3) o dal giudice a riceverlo [1208n. 1] (4). Il pagamento fatto
a chi non era legittimato a riceverlo libera (5) il debitore, se il creditore lo ratifica[1399] o se ne ha
approfittato [1190] (6)
Se il debitore adempie a 1 persona che non è il creditore o il suo rappresentante non è liberato, è
liberato solo se lo consente il creditore.
Creditore incapace il debitore è liberato solo se paga il rappresentante del debitore
Art 1190: il pagamento fatto al creditore incapace (1) di riceverlo non libera il debitore (2), se
questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio (3) dell'incapace.
Creditore apparente appare tale in base a circostanze univoche (per esempio paghiamo ad un
sosia)
Art 1189: Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo (1) in base a
circostanze univoche, è liberato (2) se prova di essere stato in buona fede (3). Chi ha ricevuto il
pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per
la ripetizione dell'indebito [2033 ss.] (4) buona fede in senso soggettivo
Se sussiste 2 circostanze: le circostanze univoche e la buona fede (debitore)
Il debitore viene liberato anche se non soddisfa le sue esigenze
Il creditore apparente deve restituire la prestazione al vero creditore ripetizione secondo la regola
della ripetizione dell’indebito
Art 1193: Chi ha più debiti della medesima specie (1) verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare (2). In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento
deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più
antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
[1194, 1195, 1249] (3).
(1) I debiti devono essere omogenei, nel senso che devono avere tutti ad oggetto una
somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere (es. grano, vino etc.).
(2) Il debitore ha il potere di imputare il pagamento ad un determinato debito e il creditore
non può fare alcuna opposizione; ciò in quanto il debitore è titolare di un diritto potestativo.
(3) L'imputazione spetta, innanzitutto, al debitore e, in mancanza, al creditore; se anche il
creditore non procede all'imputazione, si osservano le regole contenute nel comma 2
(criteri legali di imputazione).
Modifiche del soggetto del rapporto obbligatorio: se cambia il soggetto è sempre un rapporto
obbligatorio, cambiamento della figura o del debitore o creditore
NOVAZIONE DIVERSA si estingue e nasce un nuovo rapporto obbligatorio
Cessione del credito contratto con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce il suo
credito ad un'altra persona (cessionario) che diventa il nuovo creditore.
Il contratto può essere concluso a titolo oneroso o gratuito.
- Oneroso: trasferisce il credito e riceve un corrispettivo
- Gratuito: trasferisce il credito ma non riceve alcun corrispettivo (es: donazione)
Il creditore non ha bisogno del consenso del debitore ceduto
Surrogazione l’obbligazione rimane quella e cambia il creditore
Art 1260: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito (2) il suo credito [1198, 2112], anche
senza il consenso del debitore (3), purché il credito non abbia carattere
strettamente personale (4) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (5) [323 3,378, 447]. Le
parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non
si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (6).
Non tutti i crediti possono essere ceduti, tranne per i crediti strettamente personali
Il debitore deve essere sempre informato se avviene la cessione, attraverso la NOTIFICA:
- Rende la cessione opponibile ai terzi, art 1265: Se il medesimo credito ha formato oggetto
di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (1)per prima al debitore, o
quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di
data posteriore (2). La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di
costituzione di usufrutto o di pegno (3). (funzione di pubblicità dichiarativa, trascrizione)
- Rende la cessione opponibile al debitore
Nell’accessione del creditore, il cedente deve confermare che il credito esiste, art 1266: Quando la
cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della
cessione (1)[1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre
obbligato per il fatto proprio (2). Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi
e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (3)
Non deve per forza dichiarare l’adempimento (prosolvendo)
Il creditore non garantisce la solubilità del debitore (prosoluto)
Art 1267: Il cedente non risponde della solvenza del debitore (1), salvo che ne abbia assunto la
garanzia (2). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (3); deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia
sopportate per escutere il debitore (4), e risarcire il danno (5) [l. camb. 19]. Ogni patto diretto ad
aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (6). Quando il cedente ha garantito la
solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza
del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il
debitore stesso (7).
Contratto di factoring:
Per chi cede i crediti ha una funzione di finanziamento contratto atipico, disciplina la cessione dei
crediti d’impresa.
Il cedente deve garantire che il credito esiste ma non garantisce la solubilità.
Con il contratto di factoring, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un
soggetto (che si chiama cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla
propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto (il factor) il quale, dietro un corrispettivo, si
impegna a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione,
alla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori,
ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia
attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è
possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor.