L’OBBLIGAZIONE
Dai diritti reali si distinguono i diritti di obbligazione o diritti di credito.
I diritti di obbligazione si presentano come diritti ad una prestazione personale,
ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Questo comportamento può
consistere in una prestazione di dare o consegnare, di fare, di non fare.
I diritti di obbligazione sono diritti relativi pertanto riguardano solo i soggetti
determinati o determinabili, non nei confronti di tutti.
Usufruiscono di una difesa relativa ovvero il loro titolare può difenderli sono
nei confronti dell’obbligato.
Il rapporto obbligatorio
L’obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo che lega un soggetto
ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione.
All’interno si distinguono:
Un soggetto attivo, detto creditore, al quale spetta il diritto di esigere
una data prestazione;
Un soggetto passivo, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la
prestazione;
Un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al
creditore.
L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere
suscettibile di valutazione economica. Se la prestazione del debitore deve avere
carattere patrimoniale non è necessario che lo sia l’interesse del creditore.
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione può essere:
→
Una prestazione di dare o consegnare può dare luogo ad obbligazioni
❖ di genere (consegna di una cosa determinata solo nel genere) o di specie
(cosa determinata nella sua identità);
→
Una prestazione di fare può dare luogo ad obbligazioni di mezzi
❖ (svolgere un’attività senza garantire il risultato che il creditore si attende)
o di risultato (il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato);
→
Una prestazione di non fare il caso dell’imprenditore che si impegna a
❖ non fare concorrenza ad un altro imprenditore
Quando c’è una pluralità di soggetti si può parlare di obbligazione solidale
oppure parziaria. C’è una solidarietà attiva quando ciascuno dei creditori di
un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da esso l’intera
prestazione con la conseguenza che l’adempimento lo libera dal vincolo verso gli
altri creditori. 2
C’è solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore
può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione con la
conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri.
Il creditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri creditori la loro parte
spettante, mentre il debitore che ha adempiuto può rivalersi sugli altri debitori
per la parte che spetterebbe ad essi.
L’obbligazione è parziaria quando ciascuno dei creditori di un medesimo
debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione o quando
ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare
solo la sua parte, il creditore per ottenere l’intero dovrà agire nei confronti di
tutti.
Se sono in maggior numero i debitori la regola è la solidarietà e viceversa.
L’obbligazione può avere per oggetto più prestazioni in alternativa fra loro, il
debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una o l’altra prestazione e la
facoltà di scelta di regola gli spetta. Se prima della scelta, una delle prestazioni
diventa impossibile, esso dovrà svolgere l’altra, se diventa impossibile dopo la
scelta, il debitore è liberato dall’obbligazione.
Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l’obbligazione trae
origine. Il codice civile indica tre grandi categorie di fonti delle obbligazioni: il
contratto, il fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrre effetti
giuridici.
Il contratto è l’accordo di due o più parti, si qualifica come fonte volontaria;
➢ Il fatto illecito è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte
➢ dell’obbligazione di risarcire il danno, si qualifica come fonte non volontaria;
Ogni altro atto o fatto, come l’obbligazione del possessore in mala fede di
➢ restituire i frutti.
Adempimento
L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione
che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione
dell’obbligazione e la liberazione del debitore.
L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri che
sono: le modalità di esecuzione, il tempo dell’esecuzione, il luogo
dell’esecuzione, la persona che esegue la prestazione, il destinatario e l’identità
della prestazione.
Le modalità di esecuzione
Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza dell’uomo
medio. La diligenza del debitore sarà misurata diversamente nel caso di una
prestazione professionale. 3
La prestazione deve essere eseguita per intero. Il creditore potrà accettare
l’adempimento parziale ma è libero di rifiutarlo.
Il tempo di esecuzione
La prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se
è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso il creditore può
pretendere l’adempimento del debitore in qualsiasi momento. Nel secondo caso
il creditore non può richiederlo anticipatamente.
Il luogo dell’esecuzione
La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e valgono le
seguenti regole:
1. L’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuto nel luogo
in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione;
2. L’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del
creditore;
3. Ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore.
La persona che esegue la prestazione
Tenuto ad eseguire la prestazione è il debitore, ma la prestazione può essere di
natura tale che ad adempiere sia un terzo, ad esempio nei casi di consegna di
denaro o altre cose fungibili.
Il creditore può rifiutare l’adempimento di un terzo solo se ha un interesse
oggettivo a che il debitore adempia personalmente oppure se il debitore abbia
manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui.
Il destinatario dell’adempimento
È necessario che il creditore si capace di intendere e di volere, nel caso
contrario il debitore che paga un creditore incapace non è liberato
dall’obbligazione.
Può accadere che si paghi a chi sia solo apparentemente legittimato a
ricevere il pagamento, in tal caso il debitore è liberato dall’obbligazione solo se
l’apparenza è stata creata da elementi obiettivi e se il debitore era in buona
fede.
L’identità della prestazione
Il debitore è liberato solo se esegue l’esatta prestazione dovuta, non è liberato se
ne esegue una diversa anche se dello stesso valore o maggiore.
Il debitore che adempie ad una prestazione di denaro ha diritto ad una
quietanza che attesti l’azione compiuta. 4
Le obbligazioni pecuniarie
Sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la
consegna di una somma di denaro.
Esse si adempiono con moneta avente valore legale al momento del pagamento,
se tra il momento in cui il debito è sorto e il momento del pagamento la moneta
cambia, si dovrà pagare nella nuova moneta convertita dal valore della prima.
È fondamentale il principio nominalistico, la moneta è presa in
considerazione agli effetti dell’adempimento per il suo valore nominale non per
il suo potere d’acquisto.
Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore, quando una somma di
denaro è dovuta come valore di scambio per un bene. Nel momento in cui il
debito di valore viene tradotto in somma di denaro esso si trasforma in un
debito di valuta.
L’obbligazione pecuniaria è quasi sempre accompagnata dall’obbligazione
accessoria del pagamento degli interessi. Dovuti sui debiti di denaro non
sottoposti a termine o su quelli sottoposti a termine ma scaduti.
L’inadempimento dell’obbligazione
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la
esegue esattamente. Successivamente all’inadempimento sorge la
responsabilità nei confronti del debitore, egli deve risarcire il danno che il suo
inadempimento ha causato al creditore.
Il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è
stata determinata da sopravvenuta impossibilità derivata da cause a lui non
imputabili.
Nelle prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di genere il debitore
è sempre responsabile dell’inadempimento in quanto non può esistere una
impossibilità oggettiva.
Nelle prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di specie, la
prestazione può diventare oggettivamente impossibile da adempiere.
Nelle prestazioni di fare consistenti in prestazioni di mezzi, la prestazione può
diventare oggettivamente impossibile.
Nelle prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato, possono esserci
impossibilità sia oggettive che soggettive.
Nelle prestazioni di non fare ogni fatto in violazione dell’obbligazione è fatto
volontario del debitore.
Nel caso in cui il debitore è volontariamente indipendente si dice che egli è in
dolo, mentre è in colpa per gli accadimenti dovuti a poca diligenza. 5
La mora del debitore
La mora del debitore è il ritardo di questo nell’adempiere alla prestazione
dovuta, di regola è necessaria la messa in mora da parte del creditore tramite
un atto formale con cui intima al debitore di adempiere.
La mora del debitore produce due effetti: →
- L’aggravamento del rischio del debitore se dopo la costituzione in
mora la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile,
lui ne sarà comunque responsabile.
→
- L’obbligazione di risarcire i danni deve risarcire i danni che il
creditore provi di avere subito a causa dell’inadempimento o del ritardo
nell’inadempimento.
La mora del creditore
Il ritardo dell’adempimento può anche dipendere dal comportamento del
creditore. L’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione
offertagli dal debitore è chiamata mora del creditore.
Il creditore per non essere in mora deve compiere quanto necessario perché il
debitore possa adempiere l’o