PRESTAZIONE INESATTA.
Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di
decadenza.
• SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ADEMPIMENTO
All’adempimento sono tenuti il DEBITORE e i suoi EREDI a titolo universale.
ADEMPIMENTO DEL TERZO. In base a quanto dispone l’art. 1180 c.c. l’obbligazione può però
essere adempiuta anche da un TERZO. Il terzo può adempiere anche contro la volontà del
creditore, sempreché questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la
prestazione In tal caso il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento. Il creditore può poi
rifiutare l’adempimento del terzo anche nel caso in cui il debitore gli abbia manifestato la propria
opposizione. Vi possono essere ragioni legittime che inducano il debitore ad eseguire
personalmente la prestazione e a non accettare l’intrusione di un terzo. La sola volontà del debitore
manifestata mediante opposizione non è sufficiente e non vincola il creditore, il quale ha la facoltà e
non l’obbligo di rifiutare l’adempimento del terzo. Se rifiuta è esente dalla responsabilità da MORA
CREDENDI . Il rifiuto ingiustificato di ricevere l’adempimento del terzo( che avviene senza l'oppos.)
preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal proprio debitore.
L’intervento del terzo è atto libero e non dovuto. E' fattispecie reale che si perfeziona con
l'esecuzione effettiva. Se vi è stato però un preventivo accordo con il creditore (espromissione) o
con il debitore (delegazione o accollo esterno), tale intervento costituisce un atto dovuto estraneo
alla fattispecie regolata nell’art. 1180, dove per terzo si intende colui che non ha un impegno ad
adempiere non avendo alcun rapporto esternamente riconoscibile né con il creditore ne con il
debitore.
L’adempimento del terzo ha una struttura e funzione diversa rispetto all’adempimento del debitore.
Ha natura negoziale qualificata dall’animus di adempiere l’obbligo altrui . Se manca l’animus o
se il debito era inesistente, sarà applicata la disciplina della ripetizione dell’indebito.
L’adempimento del terzo realizza il diritto del creditore (che non può più richiedere la prestazione al
debitore), ma può non liberare il debitore dal vincolo. L'obbligo del debitore però, non sopravvive
necessariamente. In altri termini, in base a quanto dispone l’art. 1201 c.c., Il creditore che riceve
l’adempimento di un terzo può surrogarlo nei propri diritti, ossia cedergli i diritti che ha verso il
debitore: così, il terzo che ha adempiuto diventa a sua volta creditore e potrà pretendere dal
debitore quanto ha pagato. La surrogazione deve però avvenire con atto espresso e contestuale
all’adempimento. In mancanza di surrogazione il terzo non può agire nei confronti del debitore, ma
può unicamente esperire l’azione di ingiustificato arricchimento. ( 2041 ss.)
INCAPACITA’ DEL SOLVENS
Nell’adempimento, l’incapacità del solvens risulta irrilevante. Art. 1191: Il debitore che ha eseguito
la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità .
L'incapacità, sia di agire che naturale, non inficia la validità dell'adempimento e non da diritto alla
ripetizione.
La regione insita in tale norma ha a che vedere con la natura dell’adempimento, il quale è atto
dovuto e non negoziale, qualificato dalla causa solvendi. Con la causa solvendi. Non assume
invece rilevanza il c.d. animus solvendi (l'intenzione del debitore di adempiere). Necessaria e
sufficiente è quindi la preesistenza di un valido vincolo obbligatorio L’effetto estintivo consegue per
legge all’oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto dell’obbligo.
SOGGETTI LEGITTIMATI A RICEVERE
• In base all’art. 1188 valido ed efficace è l’adempimento fatto al creditore o al suo rappresentate, alla
persona indicata dal creditore o a quella autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
L’adempimento effettuato a favore di un soggetto non legittimato libera il debitore solo se il creditore
l’abbia ratificato o se, in altro modo, l’oggetto della prestazione si sia riversato nel suo patrimonio.
(1188 c.c.)
INCAPACITA’ (1190 c.c.)
Il pagamento fatto ad un soggetto incapace, non libera il debitore ed è quindi inefficace, se questi
non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace: in queste ipotesi l’unico
legittimato a ricevere è il tutore o il curatore. La capacità di ricevere varia comunque in relazione
alla natura della prestazione: per le obbligazioni di non fare e per quelle di fare, che non richiedono
cooperazione creditoria, è pienamente efficace l’adempimento a destinatario incapace. Se è
richiesta la cooperazione creditore è sufficiente la capacità di intendere o di volere; per le
obbligazioni di dare è necessaria la capacità legale di agire.
CREDITORE APPARENTE (1189 C.C.)
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo (creditore apparente) in
base a circostanze univoche (criteri obiettivi), è liberato se prova di essere stato in buona fede.
In queste ipotesi si ha attuazione dell’obbligo, liberazione del debitore, ma non realizzazione del
diritto di credito: il creditore quindi può agire con l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di
chi l’ha ricevuta.
LUOGO E TEMPO DI ADEMPIMENTO.
• LUOGO DELL’ADEMPIMENTO.
Fondamentale è la determinazione del LUOGO in cui verrà effettuato l’adempimento. Il creditore e il
debitore devono infatti sapere dove verrà eseguita la prestazione. Il codice civile, all’art. 1182 c.c.,
stabilisce alcuni criteri generali, gerarchicamente definiti, in base ai quali viene individuato il luogo
dell’adempimento delle obbligazioni. Innanzitutto, la prestazione deve essere eseguita nel luogo
CONVENUTO, nel luogo stabilito dalle parti mediante un ACCORDO. Se questo manca si ha
riguardo agli USI NEGOZIALI, cioè alla prassi reiterata tra le parti di quel rapporto obbligatorio. In
subordine hanno rilevanza Gli USI NORMATIVI la NATURA DELLA PRESTAZIONE o altre
CIRCOSTANZE OBIETTIVE DEL RAPPORTO.
A. NATURA DELLA PRESTAZIONE. se devo ad esempio riparare la mia vettura devo andare
all’officina, se devo riparare un rubinetto il luogo della prestazione sarà casa mia.
B. Il riferimento alle ALTRE CIRCOSTANZE completa il rilevo da accordare alla natura della
prestazione: un’operazione chirurgica deve essere eseguita nell’ospedale nel quale presta
attività il primario.
Se il ricorso a questi criteri non consente di determinare il luogo dell’adempimento, soccorrono una
serie di disposizioni suppletive.
1. La consegna di una cosa certa e determinata deve essere eseguita nel luogo dove la cosa si
trovava al tempo nel quale è sorta l’obbligazione. ( 1182)
2. Le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo
della scadenza. (Il debito avente ad oggetto una somma di denaro è definito convenzionalmente
portable, per sottolineare che il debitore si deve attivare, recandosi dal creditore, per
consegnare quanto dovuto).
Se alla scadenza il creditore ha un domicilio diverso da quello che aveva al tempo nel quale è
sorta l’obbligazione, il debitore deve adempiere al nuovo domicilio. Tuttavia se il mutamento
rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha la facoltà di
eseguire la prestazione al proprio domicilio.
3. Ogni altra obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della
scadenza
• TEMPO DELL’ADEMPIMENTO.
Il tempo dell'adempimento indica il termine di adempimento, il quale configura la scadenza
cronologica dell’obbligazione o meglio l’intervallo di tempo in cui tale prestazione può essere
eseguita. Un termine per l’adempimento è sempre essenziale: se infatti non viene stabilito un limite
di tempo in cui può essere effettuata la prestazione, giammai il debitore potrà essere considerato
inadempiente.
Con riferimento alla determinazione DEL TEMPO DELL'ADEMPIMENTO, diciamo che abitualmente
il tempo di adempimento è convenuto secondo un accordo tra le parti. Ora, il termine può essere
fissato A FAVORE DEL DEBITORE, A FAVORE DEL CREDITORE oppure a FAVORE DI
ENTRAMBI. In base a quanto stabilisce l’art. 1184, Se non è chiarito nel titolo a favore di chi sia
stabilito il termine, la legge lo presume fissato a favore del debitore.
a. Se il termine è fissato A FAVORE DEL DEBITORE, si parla di credito inesigibile ma eseguibile:
il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza mentre il debitore può eseguirla
immediatamente, prima del termine, e nel caso costituire in mora il creditore che rifiuti di
ricevere la prestazione senza giusto motivo.
b. Se il termine è stabilito A FAVORE DEL CREDITORE,il credito è esigibile ma non eseguibile: il
debitore non può eseguire prima della scadenza mentre il creditore può esigere l’esecuzione
della prestazione anche prima del verificarsi del decorso del termine.
c. Se il termine è stabilito A FAVORE DI ENTRAMBI si ha contestualmente inesigibilità da parte
del creditore ed ineseguibilità da parte del debitore: la prestazione deve essere eseguita in data
prestabilita.
L’art. 1183, però, stabilisce che se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione. Può però succedere che “in virtù degli usi o per la natura della
prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione” un termine sia NECESSARIO e la
prestazione quindi non sia immediatamente esigibile.[Nel caso di un contratto di appalto che
prevede la costruzione di un immobile, non è possibile che il committente chieda immediatamente
l’adempimento, ossia la consegna del bene immobile.].In questo caso, in mancanza di accordo tra
le parti, il termine verrà fissato dal giudice. Il giudice dovrà tener conto dell’assetto di interessi
presente nel rapporto obbligatorio e fissare un tempo che sia congruo tanto al debitore tanto al
creditore.
1185. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE IN PENDENZA DEL
TERMINE = Se però il debitore esegua la prestazione prima della scadenza, non potrà pretendere
la ripetizione della prestazione anche se ignorava l’esistenza del termine e quindi era in buona fede.
Egl
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Adempimento
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Adempimento, Diritto privato
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Obbligazioni e adempimento
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Diritto privato - adempimento e non adempimento del contratto