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PRESTAZIONE INESATTA.

Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di

decadenza.

• SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ADEMPIMENTO

All’adempimento sono tenuti il DEBITORE e i suoi EREDI a titolo universale.

ADEMPIMENTO DEL TERZO. In base a quanto dispone l’art. 1180 c.c. l’obbligazione può però

essere adempiuta anche da un TERZO. Il terzo può adempiere anche contro la volontà del

creditore, sempreché questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la

prestazione In tal caso il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento. Il creditore può poi

rifiutare l’adempimento del terzo anche nel caso in cui il debitore gli abbia manifestato la propria

opposizione. Vi possono essere ragioni legittime che inducano il debitore ad eseguire

personalmente la prestazione e a non accettare l’intrusione di un terzo. La sola volontà del debitore

manifestata mediante opposizione non è sufficiente e non vincola il creditore, il quale ha la facoltà e

non l’obbligo di rifiutare l’adempimento del terzo. Se rifiuta è esente dalla responsabilità da MORA

CREDENDI . Il rifiuto ingiustificato di ricevere l’adempimento del terzo( che avviene senza l'oppos.)

preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal proprio debitore.

L’intervento del terzo è atto libero e non dovuto. E' fattispecie reale che si perfeziona con

l'esecuzione effettiva. Se vi è stato però un preventivo accordo con il creditore (espromissione) o

con il debitore (delegazione o accollo esterno), tale intervento costituisce un atto dovuto estraneo

alla fattispecie regolata nell’art. 1180, dove per terzo si intende colui che non ha un impegno ad

adempiere non avendo alcun rapporto esternamente riconoscibile né con il creditore ne con il

debitore.

L’adempimento del terzo ha una struttura e funzione diversa rispetto all’adempimento del debitore.

Ha natura negoziale qualificata dall’animus di adempiere l’obbligo altrui . Se manca l’animus o

se il debito era inesistente, sarà applicata la disciplina della ripetizione dell’indebito.

L’adempimento del terzo realizza il diritto del creditore (che non può più richiedere la prestazione al

debitore), ma può non liberare il debitore dal vincolo. L'obbligo del debitore però, non sopravvive

necessariamente. In altri termini, in base a quanto dispone l’art. 1201 c.c., Il creditore che riceve

l’adempimento di un terzo può surrogarlo nei propri diritti, ossia cedergli i diritti che ha verso il

debitore: così, il terzo che ha adempiuto diventa a sua volta creditore e potrà pretendere dal

debitore quanto ha pagato. La surrogazione deve però avvenire con atto espresso e contestuale

all’adempimento. In mancanza di surrogazione il terzo non può agire nei confronti del debitore, ma

può unicamente esperire l’azione di ingiustificato arricchimento. ( 2041 ss.)

INCAPACITA’ DEL SOLVENS

Nell’adempimento, l’incapacità del solvens risulta irrilevante. Art. 1191: Il debitore che ha eseguito

la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità .

L'incapacità, sia di agire che naturale, non inficia la validità dell'adempimento e non da diritto alla

ripetizione.

La regione insita in tale norma ha a che vedere con la natura dell’adempimento, il quale è atto

dovuto e non negoziale, qualificato dalla causa solvendi. Con la causa solvendi. Non assume

invece rilevanza il c.d. animus solvendi (l'intenzione del debitore di adempiere). Necessaria e

sufficiente è quindi la preesistenza di un valido vincolo obbligatorio L’effetto estintivo consegue per

legge all’oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto dell’obbligo.

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICEVERE

• In base all’art. 1188 valido ed efficace è l’adempimento fatto al creditore o al suo rappresentate, alla

persona indicata dal creditore o a quella autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

L’adempimento effettuato a favore di un soggetto non legittimato libera il debitore solo se il creditore

l’abbia ratificato o se, in altro modo, l’oggetto della prestazione si sia riversato nel suo patrimonio.

(1188 c.c.)

INCAPACITA’ (1190 c.c.)

Il pagamento fatto ad un soggetto incapace, non libera il debitore ed è quindi inefficace, se questi

non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace: in queste ipotesi l’unico

legittimato a ricevere è il tutore o il curatore. La capacità di ricevere varia comunque in relazione

alla natura della prestazione: per le obbligazioni di non fare e per quelle di fare, che non richiedono

cooperazione creditoria, è pienamente efficace l’adempimento a destinatario incapace. Se è

richiesta la cooperazione creditore è sufficiente la capacità di intendere o di volere; per le

obbligazioni di dare è necessaria la capacità legale di agire.

CREDITORE APPARENTE (1189 C.C.)

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo (creditore apparente) in

base a circostanze univoche (criteri obiettivi), è liberato se prova di essere stato in buona fede.

In queste ipotesi si ha attuazione dell’obbligo, liberazione del debitore, ma non realizzazione del

diritto di credito: il creditore quindi può agire con l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di

chi l’ha ricevuta.

LUOGO E TEMPO DI ADEMPIMENTO.

• LUOGO DELL’ADEMPIMENTO.

Fondamentale è la determinazione del LUOGO in cui verrà effettuato l’adempimento. Il creditore e il

debitore devono infatti sapere dove verrà eseguita la prestazione. Il codice civile, all’art. 1182 c.c.,

stabilisce alcuni criteri generali, gerarchicamente definiti, in base ai quali viene individuato il luogo

dell’adempimento delle obbligazioni. Innanzitutto, la prestazione deve essere eseguita nel luogo

CONVENUTO, nel luogo stabilito dalle parti mediante un ACCORDO. Se questo manca si ha

riguardo agli USI NEGOZIALI, cioè alla prassi reiterata tra le parti di quel rapporto obbligatorio. In

subordine hanno rilevanza Gli USI NORMATIVI la NATURA DELLA PRESTAZIONE o altre

CIRCOSTANZE OBIETTIVE DEL RAPPORTO.

A. NATURA DELLA PRESTAZIONE. se devo ad esempio riparare la mia vettura devo andare

all’officina, se devo riparare un rubinetto il luogo della prestazione sarà casa mia.

B. Il riferimento alle ALTRE CIRCOSTANZE completa il rilevo da accordare alla natura della

prestazione: un’operazione chirurgica deve essere eseguita nell’ospedale nel quale presta

attività il primario.

Se il ricorso a questi criteri non consente di determinare il luogo dell’adempimento, soccorrono una

serie di disposizioni suppletive.

1. La consegna di una cosa certa e determinata deve essere eseguita nel luogo dove la cosa si

trovava al tempo nel quale è sorta l’obbligazione. ( 1182)

2. Le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo

della scadenza. (Il debito avente ad oggetto una somma di denaro è definito convenzionalmente

portable, per sottolineare che il debitore si deve attivare, recandosi dal creditore, per

consegnare quanto dovuto).

Se alla scadenza il creditore ha un domicilio diverso da quello che aveva al tempo nel quale è

sorta l’obbligazione, il debitore deve adempiere al nuovo domicilio. Tuttavia se il mutamento

rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha la facoltà di

eseguire la prestazione al proprio domicilio.

3. Ogni altra obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della

scadenza

• TEMPO DELL’ADEMPIMENTO.

Il tempo dell'adempimento indica il termine di adempimento, il quale configura la scadenza

cronologica dell’obbligazione o meglio l’intervallo di tempo in cui tale prestazione può essere

eseguita. Un termine per l’adempimento è sempre essenziale: se infatti non viene stabilito un limite

di tempo in cui può essere effettuata la prestazione, giammai il debitore potrà essere considerato

inadempiente.

Con riferimento alla determinazione DEL TEMPO DELL'ADEMPIMENTO, diciamo che abitualmente

il tempo di adempimento è convenuto secondo un accordo tra le parti. Ora, il termine può essere

fissato A FAVORE DEL DEBITORE, A FAVORE DEL CREDITORE oppure a FAVORE DI

ENTRAMBI. In base a quanto stabilisce l’art. 1184, Se non è chiarito nel titolo a favore di chi sia

stabilito il termine, la legge lo presume fissato a favore del debitore.

a. Se il termine è fissato A FAVORE DEL DEBITORE, si parla di credito inesigibile ma eseguibile:

il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza mentre il debitore può eseguirla

immediatamente, prima del termine, e nel caso costituire in mora il creditore che rifiuti di

ricevere la prestazione senza giusto motivo.

b. Se il termine è stabilito A FAVORE DEL CREDITORE,il credito è esigibile ma non eseguibile: il

debitore non può eseguire prima della scadenza mentre il creditore può esigere l’esecuzione

della prestazione anche prima del verificarsi del decorso del termine.

c. Se il termine è stabilito A FAVORE DI ENTRAMBI si ha contestualmente inesigibilità da parte

del creditore ed ineseguibilità da parte del debitore: la prestazione deve essere eseguita in data

prestabilita.

L’art. 1183, però, stabilisce che se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere

immediatamente la prestazione. Può però succedere che “in virtù degli usi o per la natura della

prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione” un termine sia NECESSARIO e la

prestazione quindi non sia immediatamente esigibile.[Nel caso di un contratto di appalto che

prevede la costruzione di un immobile, non è possibile che il committente chieda immediatamente

l’adempimento, ossia la consegna del bene immobile.].In questo caso, in mancanza di accordo tra

le parti, il termine verrà fissato dal giudice. Il giudice dovrà tener conto dell’assetto di interessi

presente nel rapporto obbligatorio e fissare un tempo che sia congruo tanto al debitore tanto al

creditore.

1185. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE IN PENDENZA DEL

TERMINE = Se però il debitore esegua la prestazione prima della scadenza, non potrà pretendere

la ripetizione della prestazione anche se ignorava l’esistenza del termine e quindi era in buona fede.

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