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DALLA GIURISPRUDENZA DEI CONCETTI ALLA GIURISPRUDENZA DEGLI INTERESSI

Dopo Savigny, la Giurisprudenza Tedesca divenne una GIURISPRUDENZA DEI CONCETTI =

▪ Visione formale e sistematica dei Concetti Giuridici

▪ I Concetti erano legati tra loro da una Connessione Deduttiva

▪ Unione Filosofia e Diritto

▪ Applicare la Deduzione Formale della Scienza esatta al Concetto Giuridico

Idea Sistematica deriva dalla dottrina del Diritto Naturale e dall’Idealismo Tedesco.

PUCHTA propone una Piramide Concettuale per realizzare l’Unità del Sistema Giuridico:

in cima vi era un Concetto Generalissimo, e alla base DIRITTO SOGGETTIVO = Elemento Fondante dell’Ordinamento Giuridico,

e riceve Validità dagli altri concetti.

JERING considera il Diritto = Meccanismo Sociale x armonizzare Interessi Individuali e di Gruppo = Giurisprudenza degli Interessi.

LA PANDETTISTICA

PANDETTISTICA = METODO SISTEMATICO che influenzò la Giurisprudenza Prussiana, unendola con le caratteristiche del Metodo

Concettuale e Astratto del Diritto Comune dei vari Stati Tedeschi.

(raccoglie ciò che c’è di importante nel Diritto Romano e la inserisce nel Diritto Tedesco).

WINDSCHEID (principale esponente) scrisse l’Opera sul Diritto della Pandette = è considerato Raccoglitore e Ordinatore delle

Norme Vecchie e Nuove del Diritto Civile.

• Sostiene che la Condizione nel Negozio Tacita è rilevante, anche se NON espressa (=Presupposta dai 2 Contraenti)

Gli effetti del Negozio vengono meno se la Condizione Tacita NON si verifica.

Pandettistica contribuisce alla Legittimazione dell’Ordinamento Giuridico attraverso la Ricostruzione del Sistema, che

armonizza Norme e garantisce compatibilità sostanziale tra Norme Positive e Criteri della Razionalità Giuridica.

→La Pandettistica rende il Diritto (Privato) una Scienza Politicamente e Socialmente Neutrale.

Contribuisce a mantenere l’Ordinamento Giuridico in linea con i Principi della Razionalità Giuridica.

NEGOZIO GIURIDICO E DOGMA DELLA VOLONTA’

L’Elaborazione Tedesca del Concetto di NEGOZIO GIURIDICO è stata significativa nel Pensiero Giuridico Moderno.

SAVIGNY definì il NEGOZIO GIURIDICO = Dichiarazione di Volontà che costituisce un Atto di Autonomia, volta alla costituzione-

modifica-scioglimento di un Rapporto Giuridico.

Nella Pandettistica Il Negozio collega lo Sviluppo Economico ad un Elemento Volontaristico, come Valore Astratto dell’Ordinam.

Astrattezza del Negozio lo rende inaccessibile alla Legislazione Ordinaria (che non poteva limitarlo).

2 Visioni Divergenti:

Visione Ideologica (Galgano): Negozio fu creato dalla Borghesia x coinvolgere le Altri Classi Sociali nello scambio

Visione Tecnica (Ferri): Negozio è una Categoria Logica, Neutrale rispetto alle Scelte Politiche.

→Il Negozio Giuridico è una Tecnica Giuridica (strumento x esercitare Diritti), MA ha un Valore Intrinseco = in quanto l’Esercizio di

una Funzione che realizzava l’Autonomia dell’Individuo.

IL CODICE CIVILE TEDESCO (BGB)

CODICE CIVILE TEDESCO approvato nel 1896 e entrato in vigore nel 1900; influenzato da Dogmatica e Sistematica dei Pandettisti.

Il Codice si caratterizza x: testo breve, astratto, senza termini stranieri, basato principalmente sulla Struttura Tedesca.

La Parte Generale e il Diritto delle Obbligazioni contengono elementi del Diritto Romano.

Sono utilizzati Termini Tecnici x evitare controversie inutili.

La Giurisprudenza diede una Nuova Configurazione delle Norme, erano Astratte, xcio potevano essere interpretate e attualizzate.

Il BGB conteneva l’Idea di Savigny Includere una Parte Generale dedicata al Negozio Giuridico.

Si discosta sia dal Code Civil, sia dal Codice Civile Italiano del 1865.

La Parte Generale ha unificato e sistemato concettualmente la Parte + Antica del Diritto Civile Tradizionale Tedesco;

contribuendo a proteggere il Diritto da interferenze del Legislatore che nel tempo poteva essere poco affidabile.

Impatto Internazionale:

Alla fine del 19sec, la Spagna e la Svizzera hanno intrapreso sforzi simili x Riformare il loro Sistema Legale.

SPAGNA: Il Codice del 1889 ha superato le divisioni territoriali mantenute dai Diritti Civili Forali, basati sulle tradizioni

delle diverse regioni spagnole.

SVIZZERA: È stato approvato il Codice del 1907 che ha unificato il Diritto Privato, rifiutando le astrattezze dei Codici

Francesi e Tedeschi, e attingendo alla storia dell’autonomia dei cantoni svizzeri e consuetudini locali.

KELSEN E LA TEORIA PURA DEL DIRITTO

Kelsen contrasta la tendenza a superare la Sistematica.

Distingue: Giudizi dell’Essere & Giudizi sul Dovere.

Afferma che: Il DIRITTO è una SCIENZA NORMATIVA riguardante un Complesso di Norme, NON una scienza dei fatti.

DOTTRINA PURA DEL DIRITTO si basa sul collegamento esclusivo alle Norme, NO ai fatti della Vita.

Le Norme collegano il Mondo dei Fatti al Mondo del Diritto.

Il Giudizio Ipotetico esprime il rapporto tra una Fattispecie (descrizione di un fatto) ed un Effetto Giuridico (es. possiedo un bene x

20 anni, ne acquisto la Proprietà grazie all’Usucapione).

È la massima espressione del POSITIVISMO GIURIDICO = afferma che le Norme discendono le Une dalle Altre.

La Norma Fondamentale è identificata con l’Effettività Giuridica in uno Stato e in un dato momento Capacità di creare e

imporre Norme rispettate dai Destinatari.

La Persona Umana (che x noi ha Valore Assoluto) riceve attenzione dall’Ordinam solo se espressamente previsto da una Norma.

Xcio l’Assenza di una Norma implica la mancanza di rispetto x la Persona umana.

Kelsen si dedica alle Tecniche di Validazione delle Norme (NO sui Contenuti) xke garantiscono che ad una Norma corrisponda una

Volontà Collettiva Maggioritaria.

La Norma è svincolata dai Valori Fondamentali, xcio è reso possibile qualsiasi contenuto purché formalmente corretto.

X questo motivo l’Ordinamento Giuridico Tedesco a NON reagire al Nazismo. →

La Dottrina Pura del Diritto, in tempi + recenti, è stata riproposta nel Nichilismo Giuridico Corrente di Pensiero che nega il

Diritto debba avere basi morali; rifugiandosi nella Legittimazione Formale della Norma.

DIRITTO DI COMMON LAW E LA SUA GENESI STORICA

INGHILTERRA ha una storia diversa dalle Nazioni Europee Continentali.

Il Ruolo della Corona, Struttura della Monarchia, tradizione, esigenze economiche e sociali hanno influenzato il Diritto Civile.

Nuovo Gruppo di Diritti COMMON LAW che si contrappone alla CIVIL LAW CONTINENTALE.

CARATTERISTICHE COMMOM LAW

• ASSENZA DI UN CODICE CIVILE

• PARTICOLARE UTILIZZO DEL PRECEDENTE GIUDIZIARIO

Origini Storiche

Dopo l’Unificazione del Regno, è avvenuto un Accentramento amministrativo e giuridico.

La Conquista Normanna porta ad un Paese con diversi Popoli e Signori che non conoscevano lingua e costumi.

Vi erano molti Vassalli con rapporto diretto alla Corona, e rendevano inutili le Corti di Giustizia Decentrate.

La Corte di Londra (con sede stabile) elaborò un DIRITTO INGLESE SIN DAL 12°SEC, razionalizzando le Forme e Procedure del

Processo, e creando un Ordinamento Complesso che poteva essere compreso solo da Giuristi Professionali.

→Si formò così un DIRITTO COMUNE a tutta l’Inghilterra.

L’Elaborazione degli Istituti era riservata agli Avvocati e ai Giudici, mentre le Università hanno un ruolo marginale nell’elaborazione

dei Principi fino al 1800 (prima si insegnava il Diritto Canonico e il Diritto Romano, poi il Diritto Inglese).

CARATTERISTICHE DIRITTO INGLESE (COMMON LAW)

GIURISTA DI CIVIL LAW = Si confronta con le Grandi Partizioni del Diritto (Diritto pubblico/privato – civile/commerciale –

penale/processuale).

Il Diritto Inglese COMMON LAW è suddiviso in Concetti e Istituti diversi da quelli della Civil Law.

IL GIURISTA INGLESE si serve di Espressioni come “contract, torts, real property, trusts” sono i Concetti Fondamentali.

I Diritti Inglesi si dividono in:

▪Real Property: Diritti tutelati con Azioni Reali

▪Personal Property: Diritti tutelati con Azioni Personali.

▪Il Legislatore Inglese = È un’Entità composita dal Re, Camera dei Comuni e la Camera dei Lord.

Gli Interventi Legislativi sono rari e filtrati dalla Common Law, dove tutto è disciplinato.

IL RUOLO CENTRALE DEL PROCESSO E L’EQUITY

Dopo la Conquista Normanna, la Struttura Giudiziaria in Inghilterra è caratterizzata dalla sovrapposizione della Struttura Feudale

alle Preesistenti Contee.

Al di sopra di esse c’era la Curia Regis = Autonoma riguardo il Diritto Civile (rispetto al Re); e regola le Corti Territoriali.

La CORTE DI LONDRA = Formata dai Giuristi Professionisti, elaborano Sentenze basate su prove attendibili e ragionamenti.

Al suo interno si sviluppa un Collegio di Westmister che giudica i Communia Placita= Cause di Diritto Privato.

Il 2°Statuto di Westmister nel 1285 permette la creazione di Writs = Rimedi Giurisprudenziali per casi originali e simili (Analogia).

Si sviluppò il Writ of Trepass = Azione penale relativa all’irruzione armata nell’immobile altrui.

Questo sancì il collegamento tra Diritto Medievale e Moderno, costruendo un Sistema di Responsabilità Contrattuale e ExtraContra.

EQUITY NEL DIRITTO INGLESE

L’Equity e il Diritto Comune costituiscono un Sistema Normativo Complesso, diverso dalla Legge e ha un ruolo formale.

DIRITTO COMUNE Autosufficiente.

EQUITY Presuppone il Diritto Comune, NON può vivere autonomamente e serve a correggere e integrare gli effetti.

NON modifica i Diritti Soggettivi MA ne paralizza l’Azione.

È diverso dal Concetto Moderno di Equità.

Alla fine del 15°sec la Common Law NON soddisfava + i Bisogni e si svilupparono regole in contrasto tra loro.

Dal 600 l’Equity è preferita alla Common Law.

L’Equity inizia a sviluppare Norme Autonome e Indipendenti, soprattutto riguardo gli Aspetti “Soggettivi” del Diritto.

Il Ruolo dell’Equity diminuisce gradualmente di importanza, in quanto il Parlamento interviene con Leggi che forniscono risposte a

situazioni che in passato richiedevano il ricorso all’Equity.

IL METODO CASISTICO E L’UTILIZZO DEL PRECEDENTE

METODO CASISTICO = Consiste nell’utilizzo del Precedente Giurisprudenziale come logica interna dell’ordinamento.

Il Diritto Inglese, infatti, è un Diritto NON Scritto; xcio il Precedente è significativo. →

La Legge svolge un ruolo inferiore (rispetto al Continente Europeo), la Forza dell’Ordinamento è la sua Complessità intrecciarsi

del Diritto Comune, Equity e Legge.

Fino al 1873 le Common Law Courts- erano le uniche fonti della Common Law; Court of Chancery-unica fonte dell’Equity.

L’Interpretation Act del 1889 amplia la Flessi

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Publisher
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FuriaMiao di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Marinelli Fabrizio.