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Estratto del documento

III.

Leone III era stato accusato di adulterio e di spergiuro (da una fazione romana che gli

era ostile), era stato incarcerato ma riuscì a sfuggire in Germania da Carlo Magno. Che

si appella ad un concilio romano, affinché faccia luce sulle accuse rivolte al papa, ed

afferma che secondo il diritto canonico il papa non poteva essere messo sotto

processo (papa a nemine iudicatum). Leone III si era purgato con il giuramento di

innocenza (purgatio canonica), che era stata fatta visto che non c’erano prove. Inoltre,

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fa giurare altri sulla sua innocenza (coniuratores), anche non essendo previsto dal

diritto canonico, si ritiene che il papa abbia fatto ciò per persuadere più facilmente al

barbaro Carlo Magno, sulla sua innocenza.

La notte di Natale dell’800 questo papa crea un imperatore, ma Carlo non aveva

richiesto ciò poiché si riteneva già imperatore poiché governava su diversi popoli.

Carlo rappresentava l’Occidente davanti all’imperatore di Costantinopoli. D’altra parte,

Carlo non era attratto dalla concezione romana dell’impero, e si pentì, probabilmente

perché il papa assume così un ruolo superiore al suo. Era un sovrano forte e

carismatico.

La cerimonia con il crisma (olio dei difensori della fede) crea un imperatore non laico

ma una figura quasi sacra. Carlo venne elevato ad un livello come quello degli

ecclesiastici. Il papa aveva scelto come suo difensore un re franco, abbandonando il

suo legame storico, della chiesa di Roma con l’imperatore di Costantinopoli. Si opera

una traslatio imperi, si trasferisce a Roma l’impero di Costantinopoli, Il papa strappa a

Costantinopoli il suo trono.

Dietro a questa cerimonia vi è in oltre un grande progetto, incoronando un imperatore

con l’unzione del sacro crisma (olio utilizzato dalla chiesa per la sacra cresima), il papa

fa di quell’uomo una figura sacra, e in quanto tale diventa universale.

In Oriente era la Chiesa subordinata all’imperatore, mentre nell’impero di

Costantinopoli era l’imperatore subordinato al papa.

Al tempo a Costantinopoli sale al trono un’imperatrice Irene che depose, imprigionò e

accecò il figlio Costantino VI. Il diritto romano non prevedeva la successione al trono

femminile, ed Irene era considerata un’usurpatrice del trono, anche perché si

giudicava illegittima la deposizione di Costantino VI. Si pensò ad un matrimonio tra

Carlo e Irene, ma non avvenne. Si arrivò nell’anno 812 ad un compromesso: Carlo

resta imperatore ma il titolo di imperatore romano resta a Costantinopoli. Carlo

essendo solo imperatore e non imperatore romano incorona lui stesso imperatore

nell’813 suo figlio senza il bisogno del papa. In questo modo i franchi dimostrano di

rinnegare la romanità del loro impero, Che fu invece sostenuta con ostinazione dalla

chiesa, e mantenni nel corso degli anni questa linea. Finche divenne la linea comune

di tutto l’occidente.

PRODUZIONE GIURIDICA DEI CAROLINGI

La produzione normativa ha nome di Capitularia, serie di capitoli/norme. Le norme

erano promulgate una alla volta. I Carolingi usavano il termine lex per indicare le leggi

dei vari popoli. I franchi vivono secondo la legge salica. Tutte le popolazioni

sottomesse vivono secondo la propria legge. Dopo la morte di Carlo si differenziano

diverse categorie:

Capitularia ecclesiasticaProvvedimenti riguardanti il clero, enti eclesiastici;

 Capitularia mundanaProvvedimenti riguardanti il mondo laico;

 Capitularia missorumIstituzioni per i missi dominici, funzionari mandati nelle

 periferie nell’impero, per rappresentare il sovrano, con compiti di governo,

giurisdizione e controllo; 11

Capitulari legibus addendaHanno notevole importanza, perché modificano in

 riferimento a certe materie le leggi popolari, si aggiungono alle leggi popolari e

vanno ad integrarle conferendo una patina salica;

Capitulari per se scribendaMisteriosa che non si è mai riuscita a definire, che

 per qualche loro finalità specifica, dovevano restare isolati.

Capitularia ecclesiastica

Si ha una produzione assai rilevante con Carlo Magno e Ludovico il Pio (figlio), che si

impegnarono in modo particolare per conservare una vita ordinata della chiesa. Tra

l’826 e l’827 Anse Giso, un re religioso raccoglie e riordina i capitolari di Carlo e

Ludovico, in 4 libri, 2 di questi sono di capitolari ecclesiastici. Questa produzione si

spiega con due considerazioni: per un verso la chiesa è un’istituzione dello stato;

perciò, lo stato si giudica il diritto e il dovere d’intervenire nella vita della chiesa. Per

l’altro verso la chiesa, a quei tempi, viveva un periodo di decadenza e aveva

effettivamente bisogno d’interventi (il clero era ignorante, vi era corruzione,

indisciplina, notevoli problemi nella gerarchia). D’altra parte, la chiesa doveva essere

difesa da un’aristocrazia prepotente, che voleva usurpare i beni ecclesiastici. La

nobiltà riesce ad impedire la promulgazione di capitulari che la penalizzerebbero. Nel

IX sec troviamo delle falsificazioni, dove vengono raccolti dei passi, che possono

aiutare la chiesa a sostenere la sua pretesa di mantenere certi beni/terreni, per

contrapporsi alla nobiltà.

Capitulari legibus addenda

L’unificazione politica d’Europa in ragione delle conquiste di Carlo Magno aveva

facilitato le migrazioni e i contatti tra soggetti che appartenevano ad etnie diverse.

Così all’interno dell’impero carolingio, intersecano numerosi ordinamenti giuridici, ecco

allora che l’applicazione del principio della personalità del diritto, in un impero vasto

come quello dei franchi creava notevoli problemi.

I tentativi di uniformare su qualche punto i diversi ordinamenti, alla luce

dell’ordinamento salico tramite questi capitulari, restano piuttosto episodici, e quindi

non permettono di risolvere il problema. Per ovviare alle difficoltà create dal

riferimento dei singoli alle diverse leggi popolari i notai presero a indicare sulle carte la

legge in riferimento alla quale si sarebbe dovuto regolare il negozio giuridico, in

riferimento alla quale si sarebbe dovuto regolare il rapporto documentato in quell’atto.

Queste sono le così dette professiones iuris. Le parte forte del contratto dichiara di

vivere secondo la legge del suo ceppo etnico. Ad eccezione degli ecclesiastici che

indipendentemente dalla loro etnia, vivono secondo la legge romana, perché il diritto

della chiesa è quello romano in questo secolo.

I longobardi vivono secondo il principio della personalità del diritto, i romani/latini

sottomessi ai longobardi si regolano secondo le prassi romano-volgari e vengono

giudicati dai vescovi, che nello sfacelo di quei secoli (alto medioevo), svolgono una

funzione suppletiva nei confronti di un ordinamento giudiziario che è venuto meno. Si

regolano invece secondo le consuetudini longobarde, i longobardi che vengono

giudicati dai duchi (espressione della giustizia ducale), oppure dai gastaldi

(espressione della giustizia regia). I longobardi utilizzano il diritto romano in funzione

sussidiaria (quando vi soni lacune nel diritto longobardo).

Capitulare Italicum è l’insieme dei capitolari legibus addenda promulgati per l’Italia, un

complesso normativo che si aggiungono a quelle dei longobardi. Con questo Carlo

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volle dare un’impronta salica al diritto longobardo. Il IX sec vede la produzione di

diverse falsificazioni, pezzi di queste con il tempo furono messe all’interno del

Capitulare Italicum, insieme alle norme dei sovrani (Carlo Magno, Ludovico il Pio,

successori carolingi di Carlo), in particolare quelle di Benedetto Levita e dalla

falsificazione dello Pseudo-Isidorio. Il Capitulare Italicum si incrementa alluvionamene

giustapponendo norma a norma, e pezzo a pezzo, fino alla metà del secolo XI, gli

ultimi capitoli sono dell’imperatore Enrico III che risalgono all’anno 1054.

All’inizio del Secolo XI, Pavia che era stata la capitale del regno longobardo e che era

la capitale del regno d’Italia, aveva una scuola vescovile che godeva di ottima fama. È

possibile che in questa scuola si studiasse anche il diritto. La base della formazione

scolastica per tutto il medioevo era data dalle arti liberali, che erano sette:

Le arti del Trivio (gradire):

 Grammatica;

o Arti della parola

Dialettica;

o Retorica;

o

Le arti del Quadrivio (gearasmu):

 Geometria;

o Aritmetica;

o Astronomia/Astrologia;

o Musica;

o

Queste arti servono alla chiesa per un verso, per dare a suoi uomini quella cultura di

base che gli permetterà di fare studi teologici. Le arti del quadrivio, per un verso

perché permettono per un verso di costruire le chiese e i monasteri.

In Italia il diritto era un’appendice della retorica. A Pavia accanto alla scuola di arti,

dove probabilmente vi erano dei rudimenti del diritto, probabilmente sorse una scuola

professionale in cui si formavano i giudici. La scuola fu voluta dagli Ottoni che

volevano riqualificare gli apparati giudiziari. In questa scuola si studiano le leggi

longobarde e il capitulare italicum, in una raccolta denominata Liber Papiensis. Questo

testo si forma gradualmente ed ha la sua forma definitiva, cristallizzata consolidata nel

tardo secolo XI (anni in cui Irnerio riscopre il diritto romano), in seguito lo stesso

materiale fu disposto in forma sistematica, a imitazione del codice, per cui si distribuì

questo materiale in titoli che furono ripartiti in tre libri. Questa nuova collezione fu

denominato Lex Longobarda oppure Lombarda, che comincia a circolare alla metà del

secolo XII. Il Liber Papiensis è una Lombarda confusa non suddivisa in titoli (senza un

ordine sistematico). TESTI GIUSTINIANEI NELL’ALTO MEDIOEVO

Il diritto giustinianeo era molto raffinato e quindi troppo elevato per gli uomini di quel

tempo (un mondo economicamente e culturalmente arretrato) e per questo venne

abbandonato. L’ultima notizia del Digesto la troviamo nel 603 da papa Gregorio

Magno. Durante l’Alto medioevo il Digesto non interessava. Anche il Codice seppur

meno complesso era troppo difficile. Nel IX secolo ineunte (all’inizio), un amanuense

trascrive sette titoli del Digesto, dopo aver trascritto le Istituzioni. Krüger l’editore del

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codice di Giustiniano nella seconda metà dell’800 creando un’edizione critica del

codice che ancora oggi utilizziamo. Krüger suppose che fin dal primo medioevo si

fosse prodotta una Epitome codicis cioè un compendio, e secondo Krüger qui non vi

erano gli ultimi tre libri del codice stesso, vi mancavano tutte le disposizioni in greco di

Giustiniano e mancano molte altre costituzioni. Questa Epitome codicis sarebbe stata

un quarto

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A.A. 2024-2025
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maja_4029 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Mazzanti Giuseppe.