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III.
Leone III era stato accusato di adulterio e di spergiuro (da una fazione romana che gli
era ostile), era stato incarcerato ma riuscì a sfuggire in Germania da Carlo Magno. Che
si appella ad un concilio romano, affinché faccia luce sulle accuse rivolte al papa, ed
afferma che secondo il diritto canonico il papa non poteva essere messo sotto
processo (papa a nemine iudicatum). Leone III si era purgato con il giuramento di
innocenza (purgatio canonica), che era stata fatta visto che non c’erano prove. Inoltre,
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fa giurare altri sulla sua innocenza (coniuratores), anche non essendo previsto dal
diritto canonico, si ritiene che il papa abbia fatto ciò per persuadere più facilmente al
barbaro Carlo Magno, sulla sua innocenza.
La notte di Natale dell’800 questo papa crea un imperatore, ma Carlo non aveva
richiesto ciò poiché si riteneva già imperatore poiché governava su diversi popoli.
Carlo rappresentava l’Occidente davanti all’imperatore di Costantinopoli. D’altra parte,
Carlo non era attratto dalla concezione romana dell’impero, e si pentì, probabilmente
perché il papa assume così un ruolo superiore al suo. Era un sovrano forte e
carismatico.
La cerimonia con il crisma (olio dei difensori della fede) crea un imperatore non laico
ma una figura quasi sacra. Carlo venne elevato ad un livello come quello degli
ecclesiastici. Il papa aveva scelto come suo difensore un re franco, abbandonando il
suo legame storico, della chiesa di Roma con l’imperatore di Costantinopoli. Si opera
una traslatio imperi, si trasferisce a Roma l’impero di Costantinopoli, Il papa strappa a
Costantinopoli il suo trono.
Dietro a questa cerimonia vi è in oltre un grande progetto, incoronando un imperatore
con l’unzione del sacro crisma (olio utilizzato dalla chiesa per la sacra cresima), il papa
fa di quell’uomo una figura sacra, e in quanto tale diventa universale.
In Oriente era la Chiesa subordinata all’imperatore, mentre nell’impero di
Costantinopoli era l’imperatore subordinato al papa.
Al tempo a Costantinopoli sale al trono un’imperatrice Irene che depose, imprigionò e
accecò il figlio Costantino VI. Il diritto romano non prevedeva la successione al trono
femminile, ed Irene era considerata un’usurpatrice del trono, anche perché si
giudicava illegittima la deposizione di Costantino VI. Si pensò ad un matrimonio tra
Carlo e Irene, ma non avvenne. Si arrivò nell’anno 812 ad un compromesso: Carlo
resta imperatore ma il titolo di imperatore romano resta a Costantinopoli. Carlo
essendo solo imperatore e non imperatore romano incorona lui stesso imperatore
nell’813 suo figlio senza il bisogno del papa. In questo modo i franchi dimostrano di
rinnegare la romanità del loro impero, Che fu invece sostenuta con ostinazione dalla
chiesa, e mantenni nel corso degli anni questa linea. Finche divenne la linea comune
di tutto l’occidente.
PRODUZIONE GIURIDICA DEI CAROLINGI
La produzione normativa ha nome di Capitularia, serie di capitoli/norme. Le norme
erano promulgate una alla volta. I Carolingi usavano il termine lex per indicare le leggi
dei vari popoli. I franchi vivono secondo la legge salica. Tutte le popolazioni
sottomesse vivono secondo la propria legge. Dopo la morte di Carlo si differenziano
diverse categorie:
Capitularia ecclesiasticaProvvedimenti riguardanti il clero, enti eclesiastici;
Capitularia mundanaProvvedimenti riguardanti il mondo laico;
Capitularia missorumIstituzioni per i missi dominici, funzionari mandati nelle
periferie nell’impero, per rappresentare il sovrano, con compiti di governo,
giurisdizione e controllo; 11
Capitulari legibus addendaHanno notevole importanza, perché modificano in
riferimento a certe materie le leggi popolari, si aggiungono alle leggi popolari e
vanno ad integrarle conferendo una patina salica;
Capitulari per se scribendaMisteriosa che non si è mai riuscita a definire, che
per qualche loro finalità specifica, dovevano restare isolati.
Capitularia ecclesiastica
Si ha una produzione assai rilevante con Carlo Magno e Ludovico il Pio (figlio), che si
impegnarono in modo particolare per conservare una vita ordinata della chiesa. Tra
l’826 e l’827 Anse Giso, un re religioso raccoglie e riordina i capitolari di Carlo e
Ludovico, in 4 libri, 2 di questi sono di capitolari ecclesiastici. Questa produzione si
spiega con due considerazioni: per un verso la chiesa è un’istituzione dello stato;
perciò, lo stato si giudica il diritto e il dovere d’intervenire nella vita della chiesa. Per
l’altro verso la chiesa, a quei tempi, viveva un periodo di decadenza e aveva
effettivamente bisogno d’interventi (il clero era ignorante, vi era corruzione,
indisciplina, notevoli problemi nella gerarchia). D’altra parte, la chiesa doveva essere
difesa da un’aristocrazia prepotente, che voleva usurpare i beni ecclesiastici. La
nobiltà riesce ad impedire la promulgazione di capitulari che la penalizzerebbero. Nel
IX sec troviamo delle falsificazioni, dove vengono raccolti dei passi, che possono
aiutare la chiesa a sostenere la sua pretesa di mantenere certi beni/terreni, per
contrapporsi alla nobiltà.
Capitulari legibus addenda
L’unificazione politica d’Europa in ragione delle conquiste di Carlo Magno aveva
facilitato le migrazioni e i contatti tra soggetti che appartenevano ad etnie diverse.
Così all’interno dell’impero carolingio, intersecano numerosi ordinamenti giuridici, ecco
allora che l’applicazione del principio della personalità del diritto, in un impero vasto
come quello dei franchi creava notevoli problemi.
I tentativi di uniformare su qualche punto i diversi ordinamenti, alla luce
dell’ordinamento salico tramite questi capitulari, restano piuttosto episodici, e quindi
non permettono di risolvere il problema. Per ovviare alle difficoltà create dal
riferimento dei singoli alle diverse leggi popolari i notai presero a indicare sulle carte la
legge in riferimento alla quale si sarebbe dovuto regolare il negozio giuridico, in
riferimento alla quale si sarebbe dovuto regolare il rapporto documentato in quell’atto.
Queste sono le così dette professiones iuris. Le parte forte del contratto dichiara di
vivere secondo la legge del suo ceppo etnico. Ad eccezione degli ecclesiastici che
indipendentemente dalla loro etnia, vivono secondo la legge romana, perché il diritto
della chiesa è quello romano in questo secolo.
I longobardi vivono secondo il principio della personalità del diritto, i romani/latini
sottomessi ai longobardi si regolano secondo le prassi romano-volgari e vengono
giudicati dai vescovi, che nello sfacelo di quei secoli (alto medioevo), svolgono una
funzione suppletiva nei confronti di un ordinamento giudiziario che è venuto meno. Si
regolano invece secondo le consuetudini longobarde, i longobardi che vengono
giudicati dai duchi (espressione della giustizia ducale), oppure dai gastaldi
(espressione della giustizia regia). I longobardi utilizzano il diritto romano in funzione
sussidiaria (quando vi soni lacune nel diritto longobardo).
Capitulare Italicum è l’insieme dei capitolari legibus addenda promulgati per l’Italia, un
complesso normativo che si aggiungono a quelle dei longobardi. Con questo Carlo
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volle dare un’impronta salica al diritto longobardo. Il IX sec vede la produzione di
diverse falsificazioni, pezzi di queste con il tempo furono messe all’interno del
Capitulare Italicum, insieme alle norme dei sovrani (Carlo Magno, Ludovico il Pio,
successori carolingi di Carlo), in particolare quelle di Benedetto Levita e dalla
falsificazione dello Pseudo-Isidorio. Il Capitulare Italicum si incrementa alluvionamene
giustapponendo norma a norma, e pezzo a pezzo, fino alla metà del secolo XI, gli
ultimi capitoli sono dell’imperatore Enrico III che risalgono all’anno 1054.
All’inizio del Secolo XI, Pavia che era stata la capitale del regno longobardo e che era
la capitale del regno d’Italia, aveva una scuola vescovile che godeva di ottima fama. È
possibile che in questa scuola si studiasse anche il diritto. La base della formazione
scolastica per tutto il medioevo era data dalle arti liberali, che erano sette:
Le arti del Trivio (gradire):
Grammatica;
o Arti della parola
Dialettica;
o Retorica;
o
Le arti del Quadrivio (gearasmu):
Geometria;
o Aritmetica;
o Astronomia/Astrologia;
o Musica;
o
Queste arti servono alla chiesa per un verso, per dare a suoi uomini quella cultura di
base che gli permetterà di fare studi teologici. Le arti del quadrivio, per un verso
perché permettono per un verso di costruire le chiese e i monasteri.
In Italia il diritto era un’appendice della retorica. A Pavia accanto alla scuola di arti,
dove probabilmente vi erano dei rudimenti del diritto, probabilmente sorse una scuola
professionale in cui si formavano i giudici. La scuola fu voluta dagli Ottoni che
volevano riqualificare gli apparati giudiziari. In questa scuola si studiano le leggi
longobarde e il capitulare italicum, in una raccolta denominata Liber Papiensis. Questo
testo si forma gradualmente ed ha la sua forma definitiva, cristallizzata consolidata nel
tardo secolo XI (anni in cui Irnerio riscopre il diritto romano), in seguito lo stesso
materiale fu disposto in forma sistematica, a imitazione del codice, per cui si distribuì
questo materiale in titoli che furono ripartiti in tre libri. Questa nuova collezione fu
denominato Lex Longobarda oppure Lombarda, che comincia a circolare alla metà del
secolo XII. Il Liber Papiensis è una Lombarda confusa non suddivisa in titoli (senza un
ordine sistematico). TESTI GIUSTINIANEI NELL’ALTO MEDIOEVO
Il diritto giustinianeo era molto raffinato e quindi troppo elevato per gli uomini di quel
tempo (un mondo economicamente e culturalmente arretrato) e per questo venne
abbandonato. L’ultima notizia del Digesto la troviamo nel 603 da papa Gregorio
Magno. Durante l’Alto medioevo il Digesto non interessava. Anche il Codice seppur
meno complesso era troppo difficile. Nel IX secolo ineunte (all’inizio), un amanuense
trascrive sette titoli del Digesto, dopo aver trascritto le Istituzioni. Krüger l’editore del
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codice di Giustiniano nella seconda metà dell’800 creando un’edizione critica del
codice che ancora oggi utilizziamo. Krüger suppose che fin dal primo medioevo si
fosse prodotta una Epitome codicis cioè un compendio, e secondo Krüger qui non vi
erano gli ultimi tre libri del codice stesso, vi mancavano tutte le disposizioni in greco di
Giustiniano e mancano molte altre costituzioni. Questa Epitome codicis sarebbe stata
un quarto