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PRINCIPIO GELASIANO:
Con una lettera dal papa all’imperatore del 494 il papa prende posizione
nei confronti del CESAROPAPISMO, esponendo la sua contrarietà e
vuole una distinzione dei poteri da cui deriva il PRINCIPIO GELASIANO.
Il papa ha il potere spirituale
L’imperatore ha potere temporale (forza militare).
In oriente i due poteri sono sottoposti alla figura dell’imperatore.
Il diritto canonico è formato da raccolte di canoni e decretali mentre in
oriente al posto dei decretali vi sono le norme.
NOMOI sono le norme imperiali
CANONI sono le norme del papa.
IL DIRITTO BARBARICO
Nasce intorno al IV-VI sec ac.
I barbari, popolazione di nomadi dedite alla guerra che contribuirono
alla caduta dell’impero d’occidente.
Si tratta di un popolo esercito, dietro l’esercito, in quanto Nomadi, si
spostavano anche bambini, donne, anziani, animali ecc i quali facevano
razzie per sfamare tutta la popolazione, vivevano infatti di saccheggi al-
l’interno delle città che occupavano volta per volta, molto abili a cavallo.
I romani decidono di studiarlo e ciò che noi conosciamo dei barbari in-
fatti dipende appunto dalle trasmissioni dei romani perché non abbiamo
fonti storiche scritte, vivevano di loro tradizioni trasmesse oralmente.
I barbari al confine assimilano molti concetti della cultura romana per-
dendo molte di quelle barbariche. L’imperatore di Roma, in mancanza di
legioni, per difendere il confine, tenta il ripristino con i MILITES FOEDE-
RATI dati da un accordo con i barbari che militano all’interno dell’eserci-
to romano.
I barbari al confine cercano di entrare all’interno del confine perché
scappano dai barbari provenienti dall’Asia centrale quindi i barbari di
confine riescono ad entrare all’interno dell’impero e si instaurano ap-
portando la fine del nomadismo e praticando un controllo territoriale da
parte dei gruppi di conquista dette FARAE.
A questo punto sorge un problema, vista la vastità del territorio le tribù
devono separarsi e quindi la loro tradizione orale inizia a vacillare ( per
errore - interesse alcune delle tradizioni subiscono cambiamenti e sor-
gono così le prime faide).
Il re era considerata l’unica figura autorevole, si trattava del guerriero
più forte a cui tutti si affidavano in pericolo di guerra, guida militare e
garante della pace sociale.
In periodo di pace doveva garantire che l’esercito fosse in buone condi-
zioni e la pace sociale per evitare guerre. Per risolvere i problemi causa-
ti dalle faide si passò ad una redazione scritta delle consuetudini ma
non sapendo scrivere, si rivolsero ai Romani che costituirono le LEGES
BARBARORUM che in realtà erano delle consuetudini.
Ma i romani, CON QUALE DIRITTO VIVONO?
I barbari infatti non imposero il loro diritto in quanto inizialmente si trat-
tava di consuetudini orali e successivamente per mantenere una certa
distanza tra i barbari e le popolazioni assoggettate ( per non mettersi al
solito livello). Il re dei visigoti quindi da la possibilità di una redazione
scritta ai romani:
5) Leges romanae visigotorum : per i romani
6) Leges romanae barbarorum : per i barbari
PRINCIPIO DI PERSONALITÀ DEL DIRITTO.
Separazione dei diritti tra popolazione conquistatrice e sottomessa che
non potevano fondersi. GIUSTINIANO
Il diritto romano nel frattempo, con l’avvento dei romani, si è pratica-
mente estinto. Con la presa di potere di GIUSTINIANO si ha un cambia-
mento. Fu una figura molto autorevole che con 3 strategie aveva inten-
zione di riconquistare ROMA.
1 STRATEGIA, di tipo militare:
Dal 527 ci furono spedizioni militari anche via mare che portarono alla
riconquista di Cartagine e del nord Africa.
In Italia la riconquista è più dura, i nemici infatti fanno una resistenza
molto forte che provocò la guerra GRECO-GOTICA tra il 535-553, riu-
scendo infine nel suo intento passando dalle Alpi dopo di che si spinge
verso la Spagna conquistando il sud del paese nel 554.
2 STRATEGIA, di tipo religioso:
Si oppone alle eresie e lotta per una Chiesa unita, in quanto imperatore
cesaropapista vuole riunire i cristiani sotto un unico credo omogeneo
( obbiettivo quasi raggiunto).
3 STRATEGIA, di tipo giurisdizionale:
Giustiniano conferì al giurista TRIBONIANO il compito di mettere insie-
me la raccolta degli iura in quanto aveva raccolto tutte le opere di giuri-
sprudenza superstiti perché collezionista di diritto antico. Il compito ri-
sultò però troppo complesso e passò quindi alla raccolta di leges, CO-
STITUZIONI IMPERIALI.
Prima della caduta dell’impero infatti TEODOSIOII aveva raccolto le le-
ges pubblicate nel 438 e Giustiniano ordina quindi una risistemazione a
triboniano con le leggi successive al 438 arrivando quindi al 529 alla
promulgazione dei codex ( parola derivante dal latino come legno-cor-
teccia perché il legno era usato come supporto scrittorio in cui poi vi
colavano la cera da inscrivere con lo stilo, molto facile da cancellare e
quindi poco efficace per testi che dovevano permanere nel tempo, si de-
cise quindi di sigillare il tutto ponendo dei sigilli alle estremità creando
una struttura a libro per non apportare modifiche).
Si forma così il CODEX IUSTINIANEUS, DIGESTO:
12 libri formato da costituzioni imperiali riunite, la promulgazione av-
venne nel 533 in soli 3 anni di lavoro.
Era formato da 50 libri e nella costituzione della promulgazione del dige-
sto Giustiniano celebra se stesso e le sue vittorie, elogia la commissio-
ne che ha permesso la pubblicazione senza ripetizioni e contraddizioni
all’interno del codice e afferma che il lavoro sia stato portato avanti per
mano divina anche se la figura di triboniano fu necessaria.
Giustiniano ordina poi la costituzione delle INSTITUTIONES, manuale di-
dattico per gli studenti del primo anno di giurisprudenza composto da 4
libri.
Da questo momento in poi le leggi successive vengono raccolte e pub-
blicate nel 565 con il nome di NOVELLAE CONSTITUTIONES.
Dopo l’invasione dei longobardi però in Italia ci sarà un abbandono del
diritto giustinianeo. I LONGOBARDI
Si tratta di barbari provenienti dal nord Europa che dal 568 rappresenta-
no un problema per l’Occidente.
I longobardi conoscevano molto bene l’Italia e la prima provincia che in-
vasero fu il Veneto, in un obbiettivo preciso: CONQUISTARE LE TERRE
PIÙ FERTILI E REDDITIZIE.
Sorgono gruppi di conquista in ogni città conquistata si stanziano sol-
dati per sottomettere le popolazioni e alcune città italiane prendono il
nome da queste conquiste ( sala baganza, farae, date dal distaccamento
dei gruppi di conquista).
I romani spaventati scappano nella laguna di Venezia in quanto i longo-
bardi non sapevano navigare e quindi non potevano raggiungerli.
Tra il 574-584 sorge il periodo dell’ANARCHIA, ogni duca ha una politica
indipendente che verrà successivamente sostituita da un potere regio.
EDICTUM REGUM LONGOBARDORUM:
I longobardi erano regolari da tradizioni orali trasmesse di generazione
in generazione ma per non perdere le tradizioni decidono di metterle per
iscritto. Vengono scelti 5 re che in un secolo le ritrascrissero in un codi-
ce.
DIRITTO PENALE:
Avevano un sistema efficace e pratico, CHI COMMETTE UN REATO,
SOTTOPOSTO ALLA PENA DEL TAGLIONE.
All’interno delle tribù però sorgono i primi problemi perché in caso di
faide era possibile che una tribù non consegnasse all’altra il colpevole
quindi il re deve escogitare un piano per invogliare i capi delle tribù a
consegnare i colpevoli e per questo arriva ad un patteggiamento, intro-
duce una COMPOSIZIONE PECUNIARIA PER ESTINGUERE LA RE-
SPONSABILITÀ PENALE. Il re ROTARI crea un tariffario secondo il qua-
le a ogni CRIMINE corrisponde una SANZIONE.
OMICIDIO: l’omicida deve pagare il morto a seconda di quanto è stato
valutato con il GUIDRIGILDO (valore assegnato ad ogni individuo)
Omicidio di un semilibero costava 60 soldi
Di uno schiavo 20 soldi
Di una donna libera 1200 soldi, metà andavano ai parenti o a coloro a
cui apparteneva la donna e metà al re per il patrimonio pubblico, prezzo
elevato perché poteva essere venduta ad altre tribù.
L’uomo libero si identificava per il fatto che era ammesso a fare uso di-
carmi ed ha piena capacità giuridica. Il tariffario va a costituire l’editto di
rotari facendo così nascere il DIRITTO BARBARICO con l’appoggio del-
l’esercito, che diede il consenso sbattendo a terra le armi.
ISTITUZIONI DI DIRITTO BARBARICO
Diritto diverso da quello dei romani per mantenere la distinzione tra le
Civiltà.
7) CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA:
Sottoposta ad assoggettamento a mundio ( soggetto alieni Iuris)
senza possibilità di diventare sui iuris mentre a Roma potevano addirit-
tura disporre di beni. Con il matrimonio la donna entra a far parte della
tribù del marito per aspetti protettivi, potestativi ed economici. Il matri-
monio era quindi una compravendita, la donna è oggetto dello scambio
ma per la chiesa il matrimonio senza consenso espresso non è valido
quindi introduce, come espressione di volontà, il gesto di calzare l’anel-
lo matrimoniale.
2) LA PROPRIETÀ:
Concezione antitetica a quella della proprietà intesa dai Romani. I
barbari avevano solo la proprietà COLLETTIVA e non possono disporre
dei beni neanche MORTIS CAUSA.
3) IL PROCESSO:
I romani hanno una forma di processo articolata che i barbari non
riescono a comprendere infatti credono che le controversie siano risolte
con le ordalie ( processi di dio). Istituiscono un processo con giudizio
dato da un duello all’ultimo/primo sangue e la mano del campione è gui-
data da Dio. Si trattava di prove fisiche a cui si poteva sopravvivere so-
lamente con l’aiuto di dio es: legato sott’acqua e camminare sui Carboni
ardenti e non avere piaghe sotto i piedi per i tre giorni successivi.
L’AVVENTO DEI FRANCHI
Nel VIII seco i longobardi vengono sconfitti dai FRANCHI.
Nel 726 il re dei longobardi LIUTPRANDO procede con l’occupazione
dell’esarcato facendolo scappare i bizantini dalla capitale Ravenna.
Roma e quindi il papa erano circondati da truppe longobarde, senza più
protezione da parte degli alleati bizantini.
Nel 728 i longobardi donano al papa il castrum in sutri e riesce a con-
vertirli al cristianesimo. La donazione da parte del re fa comprendere al
papa che non abbiano alcuna intenzione di dominare Roma ed è ricor-
dato come il primo tassello del patrimonio ecclesiastico.
Nel 749 sale al trono longobardo ASTOLFO che decid