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Il diritto canonico nel Medioevo

Nella seconda metà del 1100 i Papi cominciano a fare le leggi, che scrivono le decretales o decretales; norme pontificie che parlano di tutti gli affari dell'interno della Chiesa e del processo: Alessandro III, Innocenzo III (si è inventato l'inquisizione).

Raccolgono tutte le norme in 5 raccolte o compilazioni (fine 1100 e primi del 200), vengono definite norme ufficiali delle chiese quindi del diritto canonico. Nel 1234 c'è al potere Federico II di Svevia che aveva emanato un testo di costituzioni "libro di costituzioni del regno di Sicilia" tre anni prima, il papa lo scomunicò e emana leggi pontefice "liber extra" di Gregorio IX che si fa aiutare da Raimondo Penyafort giurista catalano 1234. -Questo è il nuovo e unico diritto della Chiesa, da quel momento in poi non produrrà più diritto- ("liber sextu" si aggiunge al "liber extra" composto di 5 raccolte 100 anni dopo a opera.

Di Bonifacio). I principi che regolano i rapporti tra Impero e Chiesa vennero pescati da Papa Gelasio (inizio del VI secolo) che litiga con l'imperatore d'oriente dicendo che il mondo si regge principalmente su due dignità cioè la sacra autorità dei pontefici e la potestas dei re: Il Papa ha un potere di autorevolezza di stima e di rispetto mentre i re hanno invece la forza materiale. Quelli del tardo medioevo interpretano tali parole in modo completamente diverso, molto più contrastante il rapporto tra potere: chi conta di più? Il professore pisano Uguccione (glossatore) che scrive un'opera all'inizio degli anni 90 (forse 1100) "summa decretorum"; si mischiano i mondi dei glossatori e dei canonisti. In caso di contrasto tra i due diritti qualche volta la Chiesa potrebbe avere interesse a far prevalere la norma civilistica quando essa dovesse rendersi conto che la norma civilistica è più equa, più giusta.

Questo vale a dire che l'ordinamento è unico; diritto comune cioè si ammette che due pezzi di due ordinamenti si uniscono creando un terzo. Goffredo da Trani professore, fu uno studioso di diritto canonico che scrisse una summa delliber extra. 1250 L'impero entra in crisi e cresce la potenza locale, soprattutto delle corporazioni. (manca un pezzo) tra il 400 e 500 si affacciano nuove correnti straniere con nuove concezioni del diritto più moderne. Mentre la scuola dei commentatori continua con il suo vecchio criterio; scrissero libri e monografie (manoscritti) soprattutto i commentari cioè una spiegazione che coordina fonti diverse su un tema: Cino Da Pistoia (formato in Francia), Bartolo da Sassoferrato (maestro a Perugia, giurista tecnico e si occupa di sistemi di potere) e Baldo (allievo, nobile famiglia ed è giurista filosofico). Bartolo si occupa innanzitutto di diritto privato (riferimento al testo giulianeo; digesto), l'argomento

Il principale di cui si occupa è la rappresaglia, cioè un istituto di diritto privato. Balto si concentra sul tema della tirannide perché nell'Italia del 300 era l'argomento politico più in voga, poiché l'impero in Italia all'inizio del 300 subisce un restrizione del potere dalla chiesa, diventa più importante il potere dei comuni. Questi subiscono una trasformazione in senso tirannico, cioè si trasformano in signoria, ascendono al potere i signori che si comportano in maniera dispotica. Bartolo dice che si può essere tiranni perché si usurpa il titolo (tirannia ex defectu tituli, per difetto di titolo) o si può prendere legittimamente il potere ma lo esercita in maniera dispotica (tiranno dalla parte dell'esercizio; potere di fatto) - de tiranno-. Baldo degli ubaldi (momento di potere discendente, verticale) in Francia sta nascendo il regno di Francia e lui è convinto che si debba utilizzare

L'equità è più sensibile alla volontà popolare - lo scrive nelle commentari (lezioni su argomenti monografici) -. Scrisse "consilium oconsilia" cioè un parere di giurista. La legittimazione degli iura propria o degli statuti cioè rendere lecito ciò che in origine non lo sarebbe; si tratta di scardinare l'idea che aveva sempre dominato, per cui il diritto è, esiste già non si può produrre uno nuovo. I giuristi elaborano tre teorie o elaborazioni di riconoscimento di iura propria: - il trattato di Costanza 1183 nella quale l'imperatore Federico Barbarossa aveva imposto ai comuni di non darsi consuetudini e magistrature se non con il controllo dell'imperatore; aveva permesso di darsi sotto il suo controllo delle consuetudini: TEORIA DELLA PERMISSIO (del permesso). Problemi: il permesso potrebbe essere in qualunque momento revocato, il trattato vincola solo le parti che avevano stipulato e non tutta l'Europa.

Tesi debole - Teoria della Iurisdictio (di Bartolo; giurisdizione) il potere per eccellenza nel medioevo è giudicare sul caso concreto. Bartolo sostiene che questo potere sia distribuito tra vari livelli cioè si distribuiscono in maniera diversa in base al potere: iurisdictio maxima del Papa (potere del cielo) e dell'imperatore (potere della terra). Chi possiede la iurisdictio deve logicamente possedere alcuni poteri per darsi delle regole, chi giudica ha il potere di fare diritto (nel massimo grado, medio cioè comuni o signorie e minimo quelle dei villaggi).

Tesi coerente su tutti i poteri esistenti che tenga conto dei reali pesi dei poteri - Limite: anche i poteri più bassi devono comunque stare in un sistema di potere che non li rende del tutto liberi, devono comunque rispondere alla iurisdictio maggiore. Nel 400 tale visione viene ribaltata, Nicolò Cusano nel 1433 si inventa un gioco di parole: non tutti quelli che hanno la iurisdictio hanno

Anche il potere di fare leggi ma tutti quelli che hanno il potere di fare leggi hanno anche la iurisdictio.- (Baldo) TEORIA DEL DIRITTO NATURALE, sillogismo, autodeterminazione: ragionamento che parte dall'affermazione (allora rivoluzionaria) tutti i popoli hanno un proprio esistere, una propria esistenza. I popoli esistono di per sé per diritto naturale e non perché siano assoggettati a qualcuno. Qualsiasi entità che esista per esistere deve avere un régimen cioè un governo o controllo, la capacità di autogovernarsi. Il popolo deve poter scegliersi il proprio régimen, deve esprimere sul proprio governo un consenso. -tesi ardita- Lui evoca il diritto delle genti, il concetto del consenso. Baldo crede che esista un diritto di natura, il diritto naturale è un modo di concepire il diritto che esiste sempre (l'anno d'oro è nel 600 comunque nell'età moderna, mentre Baldo è medievale, è un

Esponente tipico del giusnaturalismo medievale, più vicino alla chiesa cioè diritto naturale mediato dalla chiesa è questa che ci dice ciò che è giusto secondo la natura del diritto). Baldo ha la concezione del consenso aristotelico cioè sostiene il consenso deve essere espresso da quelli che sanno, i dotti nella teologia o nel diritto. Limite: si tratta di una petizione di principio cioè un ragionamento che si chiude dove era partito senza aggiungere nulla di quello che già sapevamo. -legittimazione teorica a posteriori-Tema della diffusione in Europa del diritto comune (il cuore è a Bologna), che fu diritto positivo in molti paesi europei: Francia, Spagna e Germania. La Francia è stata occupata da Giulio Cesare (gallia), dopo la caduta dell'impero d'occidente vige un diritto romano-barbariche. Nel post 1000 la Francia vive una sorta di rinascimento giuridico che diede vita alla formazione di scuole di diritto.

soprattutto in Provenza (scuole minori). Si spacca il paese: a sud si applica un diritto scritto (romano) mentre nel nord (presenza franca) il diritto prevalente è quello basato su consuetudini cioè orale e consuetudinario (germanico). Fino al 1300 i sovrani non si intromettono nel diritto cioè non lo producono (per il principio che il diritto non si fa ma è preesistente). Nei primi del 300 l'impero comincia a perdere di peso politico (in Italia tale vuoto è colmato da chiesa e comuni) e la capitale Parigi, dove si fondono scuole di diritto romano (strumento di potere, i re di Francia avevano interesse che i giovani studiassero diritto romano); Sorbona (università francese). Il personaggio simbolo dell'ascesa di Francia è Filippo IV il bello che passa alla storia per aver dato al Papa uno schiaffo. Filippo IV fa accentrare maggiormente il potere del sovrano. Ha l'esigenza di regolare i rapporti dell'impero: pretende di

essere lui il capo nel suo territorio, il re rivendica di essere il princeps (il primo). Formula teorizzata: “rex in regno suo superiorem non recognoscens est imperator” cioè il re che all’interno del suo regno non riconosce un soggetto superiore a sé conta quanto un imperatore, è imperatore. Tale affermazione fa nascere un regno autonomo. Sul finire del 200 i giuristi inglesi e anche nell’Italia meridionale (dove si insediano tre dinastie che costruirono nel mezzogiorno un pre-stato: normanni, svevi, angioini) c'è un'affermazione simile. Il diritto scritto è il segno dell’antico impero romano, se ne appropria il sovrano di Francia (che lo considera un vizio, un difetto) e si inventa che il diritto romano c’è perché lui lo consente. I re di Francia, dal 300 in poi, cominciarono a chiedere che le consuetudini venissero redatte. Intorno agli anni 10 del 200 in Francia fu fondata una scuola di diritto.

romano al nord del Paese; orleanscosicché ci fosse gente che aiutasse a governare con il sovrano soprattutto ecclesiastici.Potere discendente che cade dall’alto (insegnato dagli alti ecclesiastici): il principe è scioltodalle leggi (Ulpiano) e ciò che piace al principe ha forza di legge. Gli anni d'oro: 1230 inizi300 di questa scuola cioè prima che si affermi la scuola dei commentatori.Accurso discute la tesi di laurea con un laureando Guido decumis litiga con Accurso e se neva a Orlean, pare che sia un fondatore di questa scuola in contrapposizione con quella diBologna. La scuola di orlean si caratterizza per avere materie teoriche cioè filosofichesoprattutto di aristotele che abitua al pensiero critico. Vennero chiamati ruminanti dagliitaliani; giuristi troppo astratti. I grandi maestri di orlean (seconda metà del 200):- Jacques de Révigny- Pierre Belleperchecaratterizzati dall’attenzione per il significato delle

parole; atteggiamento pre-umanistico.
Statuto 1312: editto di orlea (legge del re di Francia), Filippo IV il bello disciplina il funzionamento della scuola di orléans che affer
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A.A. 2022-2023
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alexis19d di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Miletti Marco Nicola.