Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 1 Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Treggiari Ferdinando, libro consigliato Tempi del diritto, Tavilla Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il dominus è tenuto a fornire al suo vassallo protezione e mantenimento, poteri connessi alla forza

militare, alla ricchezza fondiarie e al prestigio sociale.

Il signore deve provvedere alle necessità dei suoi vassalli ,in particolare alla sua dotazione militare, il

cavallo, armi e accessori di protezione.

Il vassallo deve essere messo in condizione di procurarsi una sua truppa e di seguire un certo decoro

esteriore per sé e i suoi familiari,si provvede ,infatti, con la spartizione del bottino di guerra o con

l'attribuzione di carice di prestigio.

In ciò consiste il beneficio, ciò che il Signore conferisce al suo vassallo a titolo di ricompensa per la

fedeltà ricevuta in giuramento, e in breve tempo il beneficio più ambito diventò alla terra.

Sul beneficio-terra si concentrano molti aspetti problematici in quanto il conferimento del bene al

vassallo, non può essere configurato né con una dotazione né come una compravendita, ma viene

piuttosto spiegata come un usufrutto.

Il vassallo sulla terra che ha ricevuto a titolo di beneficio, potrà compiere gli atti di godimento di

utilità e di sfruttamento economico connessi nell'ambito dei diritti reali su cosa altrui, e si troverà

legittimato ad esercitare anche i poteri che il diritto romano fanno rientrare nella sfera riservata agli

organi pubblici .

Si parla di iurisdictio e districtio .

: si indica il potere che il vassallo ha per risolvere le controversie nate tra i

Iurisdictio

residenti,utilizzando l'assistenza di giudici e conoscitori delle consuetudini locali

Districtio: è il potere coercitivo sui residenti, come quello di imporre tributi, prestazioni lavorative e

servizio militare.

Il signore concedeva al vassallo l'immunità, dove (il signore) si asteneva di esercitare questi poteri

,che prima esercitava, al fine di consentire al suo vassallo di esercitare liberamente i suoi poteri per

evitare interferenze.

Gli elementi costitutivi del rapporto feudale è caratterizzato dalla forte personalità: è un rapporto

in quanto la fiducia e la protezione vengono prestate dall'uno verso l'altro in funzione

personalissimo,

della specifica identità dei soggetti .

Il feudo vendita ).

non è trasmissibile(ereditariamente) né trasferibile(per

È un rapporto che impegna signore e vassallo per tutta la durata della loro esistenza in

permanente,

vita, il tradimento è l'unico fattore estintivo, al di fuori della morte, del rapporto feudale.

(in caso di tradimento il nemico si colpiva attraverso la vendetta).

Cosa succede al beneficio se il vincolo feudale si estingue?

Se il vassallo muore, il beneficio ritorna nelle mani del dominus la quale riprenderà ad esercitare i suoi

poteri,se è il Signore a morire, il suo legittimo erede potrà decidere se rinnovare l'investitura ricevendo

un nuovo giuramento dal medesimo vassallo; se non viene rinnovato il rapporto feudale,il beneficio

tornerà nella disponibilità delle erede del Signore.

Il beneficio-terra era idoneo a costituire una fonte di reddito e prestigio, molti vassalli richiedettero ai

re singoli ,privilegi che superassero il divieto della trasmissibilità, al fine di poter dotare la propria

discendenza di una ricchezza, che sarebbe poi diventata la ricchezza non del singolo vassallo ma

dell'intero il suo casato.

Queste singole richieste e concessioni portarono a un provvedimento normativo generale nel 877 , da

Carlo il calvo, la quale dispose la trasmissibilità ereditaria a vantaggio dei vassalli maggiori, nel caso

in cui essi fossero morti in battaglia.

Questa prima breccia, venne travolta dall’editto dell'imperatore Corrado II nel 1037, in cui decise di

accordare una generale e illimitata trasmissibilità per tutti i suoi feudatari.

Si affermerà la modalità di trasmissione ereditaria, con cui il feudo era trasmesso integralmente al

solo figlio maschio primogenito.

Questa prassi nei secoli successivi, portò all'elaborazione di specifici istituti successori modellati sulle

esigenze delle grandi casate nobili che sul patrimonio feudale-fondiario poggiavano prestigio e

ricchezza e autonomo potere politico.

Prende particolare rilevanza l'istituto successorio del concepito come una specifica

fedecommesso,

disposizione di ultima volontà che obbligava l'erede a conservare il bene ricevuto a titolo ereditario e a

consegnarlo ad un'altra persona.

Il fedecommesso diventò lo strumento successorio più usato dalla nobiltà per vincolare il patrimonio

feudale al primogenito,che lo prendeva in consegna con l'obbligo di conservarlo integro e quindi di

lasciarlo al suo erede, secondo una linea di primogenitura permanente.

Questi meccanismi andavano a penalizzare fratelli minori ,ai quali si poteva provvedere con delle

piccole rendite, e le sorelle minori ,in cui veniva accantonata una parte del patrimonio a titolo di dote

in vista alle fatture nozze.

Un giudice milanese, Oberto dall’Orto, fu il primo a dare una prima stesura scritta delle consuetudini

feudali, che poi fu rielaborata dalla dottrina dei maestri del XII secolo.

Tra questi abbiamo il glassatore Pillo da medicina, secondo il quale il beneficio sarebbe stato

parificabile al dominio romanistico e quindi ai fini della tutela giudiziale si sarebbe potuto avanzare

con un'azione utile.

Lo sviluppo dell'Istituto feudale nei termini di progressiva valorizzazione, portò anche al tramonto di

quei valori autentici militari e dell'antico onore.

In età moderna il feudo perse quasi completamente quei valori militari e dell’antico onore.

c)La signoria fondiaria e territoriale

Un altro ambiente fortemente produttivo di usi, destinato a recepire molti degli schemi giuridici

affermati nel mondo feudale, e quello della Signoria Fondiaria.

Si intende quel fascio di poteri che si radica su un soggetto a partire dalle esigenze e dalla

strutturazione di un determinato sistema produttivo, affermatosi nei secoli dell'Alto Medioevo: quello

dell'azienda curtense.

La Curtis, era l'unità abitativa principale del titolare della stessa, a cui erano direttamente collegate un

territorio coltivabile di varia estensione.

La Curtis era definita in quanto direttamente posta sotto il controllo del signore che ne

pars dominica,

risiedeva, ed era resa produttiva principalmente attraverso l'opera di servi, soggetti privi di piena

personalità giuridica.

Il prendeva la denominazione della circoscrizione di essere divisa in varie unità rurali,

massaricium,

non necessariamente confinanti tra loro e con la Curtis da cui dipendono.

Questa unità erano affidati alla cura di coltivatori, liberi o semi- liberi , che si appropriavano solo di

una parte del prodotto, mentre il resto andava consegnato al dominus.

I coltivatori del massaricium, erano inoltre tenuti a una significativa quantità di lavoro da impiegare

presso la curtis e il massaricium, come sostegno al lavoro dei servi;

In questo caso però l'intero prodotto era di spettanza del Signore.

Il Signore assume il compito di difendere la pace interna al territorio curtense attraverso

l’applicazione delle regole vigenti in loco e quelle tipiche di gruppi appartenenti a certe etnie.

Altre regole derivano dai rapporti specifici intercorrenti tra il dominus e i residenti impegnati in

prestazioni economiche a suo favore.

Gli eventuali agenti che operano in quei medesimi luoghi per assistere il signore

nell'amministrazione delle terre, sono coinvolti nella risoluzione delle controversie, cioè

nell'amministrazione della giustizia per conto del Signore.

A queste forme di amministrazione della Giustizia si aggiunge la potestà dei dominus di esprimere atti

di comando rivolti ai residenti: ingiunzione di prestazioni straordinarie, definizione di tributi connessi

all'uso di specifiche attrezzature o aree di pertinenze signorile, chiamata alle armi in vista di conflitti.

Tali fasce di prerogative in capo al dominus emerge in quanto idoneo nel suo complesso di assicurare

quella protezione e quella pace ,che per i residenti è condizione primaria per un'adeguata sussistenza.

La durezza delle condizioni di vita, esaltano con sempre maggiore forza i poteri direttivi del signore e

i fattori di soggezione dei residenti:

La società alto medievale viene sottoposta a un processo graduale di stratificazione giuridica, con il

risultato di ridurre il numero dei soggetti effettivamente liberi e di incrementare quello dei subordinati.

In quest'ottica, è comprensibile che la gerarchizzazione delle relazioni giuridiche si articoli

verticalmente all'interno delle singole unità produttive e nel rapporto che tra queste unità si costituisce.

Emerge quindi una gerarchia tra signori fondiari , tra cui più ricchi e più potenti che possono

assicurare tutela e protezione ad altri meno ricchi e meno potenti.

Tra i signori più ricchi e potenti se ne staglia qualcuno capace di esercitare forme concrete di

supremazia, legata alla vastità del patrimonio e alla numerosità dei residenti al suo servizio, tali da

estendere il suo predominio su un ampio territorio: si parla in questo caso di signoria territoriale.

Il Signore territoriale è colui che è titolare dei vasti e possedimenti fondiari, su cui esercita

direttamente ed è riconosciuto anche come colui che è capace di assicurare pace

iurisdictio e districio,

e protezioni.

Signori territoriali furono i da Canossa, a cui era riconosciuto il potere di giudicare o di emettere

direttive su tutti quei signori fondiari di minor entità e potenza che insistevano sulla medesima area.

Tutta questa fitta rete di relazioni era regolata da consuetudini, le quali nascevano e si consolidavano

sulla base delle modalità produttive assestatesi nel tempo in certi determinati luoghi e tra determinate

categorie di persone.

Queste consuetudini si integrarono ben presto con quelle di matrice feudale.

Queste ultime erano nate in ambienti e con finalità essenzialmente militari, sì prestarono molto bene a

dare configurazioni giuridica a rapporti fattuali nati dal mondo produttivo delle signorie fondiarie,

dove gli status sì andavano polarizzando tra la figura del dominus e quella dei subordinati semiliberi o

servi.

Questo processo è stato infine incoraggiato dalla circostanza di alcuni signori fondiari di maggior

peso, tale da qualificarsi come territoriali, avevano ottenuto e avrebbero ottenuto in seguito la qualifica

feudale di Conte.

Ed ecco quindi che la primazia del signore trova piena copertura giuridica nel complesso delle

consuetudini feudali che nel frattempo si andavano assestando anche grazie ad alcuni qualificati

interventi sovrani.

Uno sviluppo che finì comunque per coinvolgere la quasi totalità dei te

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher facifaci99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Treggiari Ferdinando.