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LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1) controllare la legittimità costituzionale delle leggi

2) conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le

Regioni

3) accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

4) ammissibilità del referendum abrogativo

La Corte Costituzionale deve controllare la legittimità costituzionale delle leggi, e se sono

illegittime dichiara l’illegittimità costituzionale.

Come si accede alla Corte Costituzionale?

I cittadini in italia non possono rivolgersi direttamente alla Corte, ma:

1.​ Procedimento in via incidentale → “incidente”, perché siamo all’interno di un processo

(davanti ad un giudice). Il giudice applica le leggi per risolvere il caso, ma se ritiene che la

legge che deve applicare vada contro la costituzione non può applicarla. Se quindi ha il

sospetto che sia illegittima, il giudice sospende il processo (per questo incidente, è un

incidente di percorso).

Ci possono essere 2 situazioni a questo punto:

1.​ Rilevanza → il giudice deve capire se la questione è rilevante ai fini di risolvere il

caso in corso

2.​ Non manifesta infondatezza → una questione che è evidente che va contro la

costituzione (ovvero è manifestamente fondata) è già risolta così, perché il

giudice è sicuro, mentre nel caso di una questione non manifestamente

infondata il giudice ha il legittimo dubbio, ovvero non è sicuro e chiede alle Corte

Costituzionale di risolvere questo dubbio.

È un giudizio concreto, indisponibile e successivo.

2. Procedimento in via principale o diretta → riguarda lo Stato che può impugnare la legge

regionale o la regione che può impugnare le leggi statali o di altre regioni. Possono impugnare

entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Per quali motivi possono impugnare?

-​ La regione impugna la legge statale che lede le sue competenze, quindi solo se la legge

dello Stato viola le competenze che la Costituzione riconosce alla Regione.

-​ Lo stato impugna la legge regionale che eccede le competenze, ma anche che viola il

principio di uguaglianza, quindi lo stato ha una possibilità di impugnare più ampia.

Si tratta di un giudizio astratto (perché lo stato e la regione impugnano entro 60 gg a

prescindere dalla situazione), disponibile (possono decidere di impugnare ma magari non lo

fanno) e successivo (perché riguarda leggi già entrate in vigore)

Lo stato o la regione promuovono un ricorso alla Corte Costituzionale.

La corte costituzionale può procedere in 2 modi:

1.​ Sentenza di rigetto → la corte non accoglie la questione sottoposta, perché la ritiene

infondata. La corte rifiuta il modo in cui è stata posta la questione, ritenendolo

appunto infondato, ma non significa per forza che sia incostituzionale.

La sentenza di rigetto ha effetti inter partes, ovvero è vincolante nei confronti di chi è

interessato dalla questione. Il giudice che ha proposto quel dubbio in quello specifico

processo non può riproporlo/insistere; invece gli altri giudici (o lo stesso giudice ma in un

altro processo) possono riproporre la questione.

2.​ Sentenza di accoglimento → la corte accoglie la questione e ritiene che sia fondata. In

questo caso la legge è incostituzionale, e deve venire tolta dalla costituzione.

In questo caso gli effetti sono erga omnes, quindi non è più vigente quella legge per

nessuno.

Quella legge per il futuro non può tornare in vigore, mentre per il passato distinguiamo: -

se il caso è ancora aperto la legge non vale, mentre - nei casi già chiusi la legge è valida,

perché ormai il caso è chiuso e non si può andare indietro all’infinito.

C’è quindi una parziale retroattività (solo in alcuni casi).

L’unico caso in cui c’è eccezione sulla retroattività è quello della condanna penale → es

se mi danno l’ergastolo basandosi su una legge incostituzionale allora possono

revocare l’ergastolo.

Lezione 2 ottobre

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Esame: pubblico 1 domanda, privato 3 (o 2?) domande

IL DIRITTO DEL TURISMO .

Quando parliamo di diritto del turismo parliamo di un diritto interdisciplinare, perché abbiamo

sia la parte di diritto pubblico sia la parte di diritto privato.

Chi è l’autorità che produce norme di diritto del turismo?

Lo Stato, i comuni, le regioni, le organizzazioni sovranazionali (es. UE).

Prima di tutto però vediamo come sono strutturate queste norme: c’è una piramide a 4 fasce,

in cui nella prima c’è la costituzione, poi le leggi ordinarie, poi le fonti secondarie e infine le

consuetudini.

Nella piramide ci sono anche le organizzazioni sovranazionali, che inseriamo tra la

costituzione e le norme ordinarie.

Il concetto di turismo nella costituzione compare solo nell’art. 117 → il turismo dopo la revisione

costituzionale non risulta più tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, ma solo

all’art 117 nelle materie residuali.

Che funzione ha la Regione?

Deve programmare, indirizzare, coordinare e amministrare.

Gli obiettivi sono:

-​ Favorire la crescita nazionale del sistema turistico nazionale

-​ Tutelare le risorse ambientali, beni culturali e tradizioni locali

-​ Sostenere le imprese turistiche

-​ Rimuovere gli ostacoli alla fruizione di servizi turistici

-​ Valorizzare il ruolo delle comunità locali

Il turismo nell’ordinamento statale

Essendo materia della regione, lo stato non può intervenire. Ma c’è una clausola: lo stato può

intervenire se la regione non si interessa del turismo.

Quando succede questo, si parla di illegittimità costituzionale.

Per intervenire la corte costituzionale, deve rispettare 3 condizioni:

-​ Deve vedere che quell’intervento legislativo è giustificato

-​ Deve vedere che quell’intervento legislativo è proporzionato

-​ Deve vedere che quell’intervento legislativo è attuato d’intesa con le Regioni.

Sulla base di alcuni principi è stato emanato il Codice del turismo nel 2005, che è stato però

dichiarato illegittimo a causa del procedimento attraverso cui è stato emanato.

In generale la normativa del turismo è stata adottata in tutte le regioni.

Gli ordinamenti regionali. Regioni ed enti locali

• Tratti comuni presenti in tutte le legislazioni regionali in materia di turismo sono:

1.​ Promozione e informazione turistica e regionale;

2.​ Disciplina delle strutture ricettive, agenzia di viaggio e turismo.

Dal principio di parallelismo (anni ‘90) al principio di sussidiarietà (oggi).

L’attività di promozione turistica viene ripartita dalle Regioni tra gli enti locali,

anche se non sempre si dettano i criteri organizzativi per l’esercizio delle funzioni

loro assegnate.

Il trattato di Lisbona

Non è giunto a compimento il progetto di costituzione europea che prevedeva una

regolamentazione comune in tema di turismo.

Ma nel 2007 → Trattato di Lisbona ha stabilito la competenza comunitaria per favorire la

promozione della competitività delle imprese dell’Unione Europea operanti nel campo

turistico.

Parla finalmente di UE e del suo funzionamento.

Il turismo nelle fonti internazionali

Attenzione soltanto marginale negli accordi internazionali.

• Le Convenzioni Multilaterali sono:

1. La Convenzione sul contratto di viaggio tutela internazionale del turistaconsumatore (poco

applicata)

2. La Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose appartenenti ai turisti e

depositati in albergo è stata recepita con importanti modifiche al contratto di albergo

contenuto nel Codice civile

L’OMT - Organizzazione Mondiale del Turismo

È un’organizzazione nata negli anni 70, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e

sociali degli stati e di contribuire alla pace e alla comprensione internazionale nel rispetto dei

diritti umani e delle libertà fondamentali.

SENTENZA - 2 aprile 2012

Questione di legittimità costituzionale posta dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e

Veneto:

• la Corte Costituzionale: respinge la questione sull’intero impianto codicistico,

affrontandola invece sui singoli articoli censurati.

Art. 2-«principi sulla produzione del diritto in materia turistica» e pone le condizioni

per l’intervento legislativo dello Stato nella stessa materia.

Si configura come disposizione del tutto nuova che, pur nella intenzione di adeguare

la normativa ai principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale, incide su rapporti

tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega.

> turismo accessibile – art. 3 , semplificazioni degli adempimenti amministrativi per le

agenzie di viaggio – art. 21, attività di assistenza del turista – art. 68.

Art. 8: una classificazione delle strutture ricettive, accentra in capo allo Stato compiti e

funzioni attribuiti alle Regioni e alle Province autonome.

Art. 10: una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive.

Art. 18: «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo.

Dichiarati incostituzionali 19 articoli. Rimasti in vigore articoli riguardanti:

-​ Le imprese turistiche e le professioni turistiche

-​ Le tipologie di prodotti turistici e i circuiti nazionali di eccellenza

-​ I contratti del turismo organizzato

-​ L’organizzazione pubblica del turismo, ovvero l’individuazione degli organi e delle

agenzie statali aventi competenza nel settore

-​ La previsione di riconoscimenti o premi per la promozione dell’eccellenza turistica

italiana

-​ Gli strumenti di risoluzione delle controversie nel settore.

• Corte Cost: limiti invalicabili al fine di evitare una eccessiva intromissione statale nell’ambito

di competenza regionale.

• Sentt. 214/2006 e 88/2007: ogni intervento dello Stato si deve attenersi al principio di leale

collaborazione con le Regioni e attuarsi in base ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Sent. 80/2012: in linea di principio lo Stato aveva il

potere di emanare un codice nel settore, però ha

censurato gli articoli emanati in assenza di una delega

legislativa puntuale o perché non prevedevano

adeguate forme di cooperazione tra Stato e Regione.

Legislazione

• Fonti internazionali

• Consuetudini e Trattati

• Conv. int.le relativa ai contatti del turismo, Bruxelles, 23 aprile 1970

→ Legge 27 dicembre 1977, n. 108

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Irerossi1919_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Carlotto Ilaria.
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