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Diritto del turismo parte I

Il concetto di turismo

Il turismo è il complesso delle attività e delle organizzazioni relative a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione. Con "diritto del turismo" si intende un insieme di norme giuridiche che regolamentano il settore turistico.

Il turismo nella costituzione

Prima della riforma costituzionale del 2001, il turismo era indicato al vecchio articolo 117, come turismo ed industria alberghiera, ed era materia di legislazione concorrente stato/regioni. Dopo la riforma costituzionale del 2001, il turismo diventa materia di competenza legislativa esclusiva residuale regionale.

In seguito alla riforma del 2001, nasce una nuova concezione di turismo, non visto più solamente sul piano economico e commerciale, ma anche come un servizio offerto a determinati soggetti (turisti) i quali vengono da quel momento tutelati e protetti; si parla quindi di protezione e tutela del turista come contraente debole.

Pur non essendo indicato esplicitamente all’interno della Costituzione Italiana, il turismo muove diversi valori Costituzionali:

  • Articolo 9: Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (in questa norma troviamo un obiettivo che deve essere promosso dalle attività turistiche).
  • Articolo 16: Libertà di circolazione e soggiorno delle persone all'interno dell'UE (la circolazione degli individui è alla base del fenomeno turistico).
  • Articolo 41: Libertà di iniziativa economica privata (tutela della libertà di impresa).
  • Articolo 32: Diritto alla salute (il benessere psicofisico è uno dei principali motivi che inducono il turista a viaggiare, questa ragione può essere collegata all'art. 32).
  • Articolo 34: Diritto all'istruzione (altro motivo che spinge il turista a viaggiare è l'arricchimento culturale, tutelato dall'art. 34).

Il codice del turismo

Il codice del turismo, varato definitivamente dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, raggruppa la normativa turistica, armonizzandola e riordinandola e ha come scopo quello di promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore. La Corte Costituzionale, però, ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni.

  • Norme dichiarate illegittime a livello Costituzionale: disciplina dello svolgimento dell’attività ricettiva, disciplina in tema di inizio attività, la classificazione delle strutture ricettive.
  • Norme ancora in vigore nel Codice del turismo che non sono state giudicate illegittime: disciplina e definizione delle imprese turistiche, norme sulle professioni turistiche, la disciplina del danno non patrimoniale c.d “danno da vacanza rovinata”, norme che disciplinano i pacchetti turistici, norme per la tutela del turista consumatore speciale (queste ultime due hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del consumo).

L'art. 33 del Codice del turismo definisce i tre soggetti che prendono parte al contratto del turismo organizzato:

  • Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.
  • Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati.
  • Turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

La figura del turista

Il turista, per definizione, è il viaggiatore non mosso da motivi utilitari, bensì da scopi di svago o da interessi d'ordine culturale nei confronti dei luoghi visitati. Chi acquista un pacchetto turistico, diventa un consumatore speciale, in quanto si "affida" all'organizzatore e all'intermediario.

Possiamo dunque differenziare il consumatore speciale, ossia colui che acquista un pacchetto turistico, da colui che acquista un bene di consumo, come ad esempio un'automobile, confrontabile con altri beni analoghi prima del pagamento. Da qui nasce una maggiore protezione nei confronti del turista rispetto ad un comune consumatore, in modo tale da evitare il cosiddetto danno da vacanza rovinata (art 47 cod. tur).

Le fonti del diritto del turismo

L’Italia conferisce molta importanza al turismo che rappresenta una voce molto significativa nell’economia nazionale. Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche.

Funzioni amministrative

I poteri pubblici esercitano tre tipi di funzioni amministrative:

  • Promozione del turismo in Italia e all’estero.
  • Vigilanza e controllo del comparto.
  • Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore.

Fonti legislative ordinarie

Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo".

Fonti dell'ordinamento internazionale

  • Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, firmata a Bruxelles il 23.04.1970, resa esecutiva in Italia con la Legge n.1084 del 27.12.1977.
  • Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi il 17.12.1962 e resa esecutiva con Legge 10.06.1978 n.316.
  • Statuto dell'organizzazione mondiale del turismo, resa esecutiva con legge 27.12.1977 n.1018.

Fonti dell'Unione Europea

Trattato di Lisbona del 2007.

  • Regolamenti e direttive: regolamenti ossia regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o ritardo prolungato; e direttive circa i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", i contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di vendita e di scambio.

Il Trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Entra in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del Parlamento Europeo e prevede diverse novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE, che conta oggi 28 paesi membri.

Competenza legislativa e amministrativa

Nei primi articoli del Trattato dell'Unione Europea, sono definiti i valori e gli obiettivi dell'Unione. Esso evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta dei diritti fondamentali e consolidando lo stato di diritto.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega delle regioni, e spetta alle regioni in ogni altra materia; quindi la potestà regolamentare può spettare a più enti (stato, regioni, enti locali, con i quali enti locali si indicano comuni, province e città metropolitane).

Alle regioni viene attribuita la competenza legislativa piena ed esclusiva in materia di turismo; inoltre hanno anche potere a livello sovrastatale, e da ciò si evince il ruolo importante che esse ricoprono. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, facciamo riferimento all'art. 118, aggiornato al 2001, che stabilisce che siano di appartenenza comunale. Ciononostante, per conferire un'efficienza delle funzioni amministrative, esse possono anche essere affidate a province, città metropolitane, regioni o allo Stato. Queste funzioni vengono affidate ad altri enti in base a tre principi: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Si parla di principio di adeguatezza quando, in caso della necessità di un'ottica più ampia, che il solo comune non può avere, le funzioni amministrative vengono affidati ad enti più grandi. Con principio di sussidiarietà si indica il principio secondo cui in caso il comune non riuscisse a gestire tutte le funzioni amministrative, richiede ad altri enti un aiuto. Infine, il principio di differenziazione viene applicato considerando le differenze che sussistono tra le diverse realtà, che il solo comune non può conoscere.

I comuni sono gli enti amministrativi per eccellenza. In particolare, essi organizzano e sostengono iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, partecipano alla definizione dei programmi di promozione turistica regionali, provvedono alla raccolta e alla comunicazione delle segnalazioni dei turisti circa attrezzature, strutture ricettive, tariffe dei servizi e delle professioni, rilevano le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio, espletano un'attività di vigilanza ed ispezione, assolvono funzioni legate all'urbanistica ed alla pianificazione territoriale. Con l'avvento del federalismo fiscale, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio.

La corte costituzionale

La Corte costituzionale, nel sistema politico italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è affidato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, giudicare eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, ed esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della Repubblica.

La Corte costituzionale non si muove spontaneamente ma lo fa attraverso giudizi attivati tramite due sistemi: uno è l'accesso alla Corte Costituzionale in via principale, l'altro è quello in via incidentale.

L'accesso in via principale viene fatto ad opera dello Stato o delle Regioni. Spesso si tratta di ricorsi attuati dalle regioni, altre volte dallo Stato quando vi è una legge regionale contrastante con la Costituzione. L'accesso in via incidentale viene eseguito in caso di un processo. Nel caso in cui un giudice, in sede di un processo, dovesse applicare una legge o un atto avente forza di legge che il giudice stesso ritiene contrastante con la Costituzione, deve fare appello alla Corte Costituzionale. In un caso simile, il giudice sospende il processo ed invia gli atti alla Corte Costituzionale, la quale avrà il compito di verificare la legittimità della legge. Però, per rivolgersi alla C.C, la legge deve essere non manifestamente infondata e rilevante, ossia: il giudice dovrà motivare che a suo avviso la questione di legittimità costituzionale della legge non sia infondata e deve dimostrare che la legge sia fondamentale per la risoluzione del processo.

Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quest'ultima viene pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Si è fatto appello alla Corte Costituzionale anche nel momento in cui alcune regioni hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale in quanto il decreto legislativo n79 del 23 maggio 2011 (ossia il Codice del turismo) era in contrasto con la legge delega. (Vedi sentenza num. 80 del 2012)

Sentenza 80/2012

Secondo i giudici della Consulta, il legislatore delegato poteva raggruppare e riordinare le norme statali in materia di turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale. Ciò che invece non risultava consentito era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella stessa materia, infatti la delega non consentiva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale.

N.B (La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge ordinaria approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto.)

La legge delega del 2005 aveva un ruolo molto importante: la semplificazione normativa. Infatti, si era delegato il governo ad abrogare delle leggi, in quanto ce n'erano troppe, e quindi fu affidato al Governo stesso il compito di riassetto e correzione legislativa. In questo caso, il governo aveva attuato tre operazioni: 1 L'individuazione delle norme statali in vi...

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarasapia1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vipiana Piera Maria.
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