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L’AGRITURISMO

Per attività di agriturismo si intende l’attività di ricezione e di

ospitalità esercitata esclusivamente dagli imprenditori

agricoli, singoli ed associati, e dai loro familiari, attraverso

l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di

connessione e complementarietà rispetto alle attività di

coltivazione e allevamento.

Ambiente, agricoltura e cultura sono i pilastri su cui si fonda

il turismo rurale: tutte le attività e le iniziative in questo

settore tendono a realizzare un miglior rapporto tra uomo e

ambiente, agricoltura e turismo, coltivatori e consumatori,

città e campagna.

L’agriturismo è proprio una forma di turismo che concilia

l’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale della propria

terra con quella di tutelare l’ambiente rurale.

In Italia la conservazione dell’agriturismo come forma di

vacanza largamente diffusa si è avuta con l’introduzione

della legge quadro del turismo e poi con la realizzazione di

un intero testo normativo ad esso dedicato.

L’art. 2135 cod. civ. inserisce tra le “attività connesse” la

gestione dell’azienda agrituristica. "È imprenditore agricolo

chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività

connesse". Disciplina dell’agriturismo

Il primo testo normativo interamente dedicato all’agriturismo

risale al 1985, con la legge 730 "disciplina dell'agriturismo".

Scopi di questa legge: salvaguardare l’ambiente, favorire lo

sviluppo del territorio agricolo, sviluppare il turismo sociale e

giovanile, favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle

campagne. Considerata però la domanda crescente da parte

dei turisti, nel 2006 si è sentita la necessità di innovare la

disciplina normativa, per cui la legge 730 viene abrogata

dalla Legge 96/2006 che mira a sostenere l’agricoltura anche

mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle

campagne volte a: tutelare e valorizzare le risorse di ciascun

territorio, favorire il mantenimento delle attività umane nelle

aree rurali, favorire le iniziative a difesa del suolo, del

territorio e dell’ambiente, recuperare il patrimonio edilizio

rurale, sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, di

qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche,

promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare,

favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

TURISMO CULTURALE

Al turismo culturale è dedicato il capo II del Cod. tur.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del

turismo (OMT), agenzia delle Nazioni Unite,”il turismo

culturale rappresenta tutti quei movimenti di persone

motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la

partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali,

visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il

turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi

nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce

l’identità e il carattere”.

Per l’immenso patrimonio storico e artistico che possiede,

l’Italia è una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo

culturale. L’immagine dell’Italia, culla di immense bellezze

storico artistiche, è legata profondamente al concetto di

cultura intesa anche come patrimonio gastronomico,

artigianale, folkloristico ecc.

TURISMO RELIGIOSO

Il turismo religioso è la forma di turismo che ha come

principale obiettivo la fede e quindi la visita a luoghi

religiosi(come santuari, chiese, conventi, abbazie, eremi e

luoghi sacri). Non va confuso con il pellegrinaggio che invece

è un viaggio compiuto esclusivamente per devozione, ricerca

spirituale o penitenza verso un luogo considerato sacro.

Il turismo religioso è in continua crescita, con un notevole

risvolto economico.

Le destinazioni principali per il turismo religioso in Italia

sono: San Giovanni Rotondo(luogo in cui riposano le spoglie

di Padre Pio), Sant’Antonio da Padova,

San Francesco d’Assisi e il Vaticano, in cui stato sono raccolti

più tesori religiosi che in qualsiasi altra parte del mondo.

TURISMO SPORTIVO

La pratica delle attività sportive è divenuta un elemento

essenziale nelle motivazioni di viaggio del turista moderno,

sono in continua crescita e trasformazione i flussi turistici

che si caratterizzano per la forte motivazione di dedicare un

periodo di soggiorno abbinando all’esperienza salutistica un

rilassante rapporto con il territorio. La vacanza combina

infatti un soggiorno di tipo tradizionale con lo svolgimento di

attività fisiche come golf, tennis, trekking, cicloturismo,

canoa, vela, percorsi enogastronomici e molto altro.

In questi anni il connubio turismo e sport si è fato sempre più

solido diventando una notevole risorsa economica per tutti

coloro che operano in entrambi i settori.

TURISMO TERMALE

Il turismo termale è il fenomeno che usufruisce di acque

sorgenti, vapori e fanghi che possiedono proprietà curative.

L’Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di

stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare

conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici.

Il turismo termale è disciplinato dalla Legge 24 Ottobre

2000, n 323,e successive modificazioni. Il turismo del

benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del Codice

del Turismo.

Con la Legge 24 ottobre 2000, n 323 viene disciplinata

l’erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il

mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-

fisico e reca le disposizioni per la promozione e la

riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei

territori termali.

Ai fini della presente legge si intendono per acque termali le

acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici.

Cap VI

L’USO TURISTICO DEL DEMANIO MARITTIMO

I beni pubblici sono i beni che appartengono allo Stato e si

dividono in beni demaniali e beni patrimoniali. L’art.117

attribuisce alle regioni la potestà legislativa esclusiva sul

demanio marittimo.

I beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili, non

 suscettibili di usucapione né di espropriazione forzata e

non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi,

se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li

riguardano (attraverso concessioni). beni demaniali

comprendono le cose che appartengono agli enti

pubblici territoriali e sono tassativamente individuati e

suddivisi in due ulteriori categorie: demanio necessario

e demanio accidentale.

-Il demanio necessario comprende: il demanio marittimo(lido

del mare, spiaggia, rade, porti, lagune, fari e altre

installazioni costiere per la navigazione), il demanio idrico

(fiumi, torrenti, laghi, sorgenti e tutte le acque sotterranee e

superficiali ancorché non estratte dal sottosuolo; acqua) e il

demanio militare (beni destinati alla difesa nazionale, per

es., fortificazioni militari).

-Il demanio accidentale comprende: il demanio stradale

(strade, autostrade, ferrovie e aerodromi) e altre tipologie di

beni (gli acquedotti, i beni culturali, di interesse

archeologico, artistico e storico, i mercati comunali e i

cimiteri).

I beni demaniali possono essere concessi in godimento a

determinati soggetti mediante concessione o licenza, ma

solo se la concessione sia utile per la collettività e a patto

che tale concessione venga ritirata se venisse a mancare

tale requisito successivamente.

ART 822 CODICE CIVILE: "Appartengono allo Stato e fanno

parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia, le

rade e i porti; i fiumi, i torrenti , i laghi e le altre acque

definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate

alla difesa nazionale."

I beni patrimoniali consistono in cose mobili e

 immobili: foreste, parchi nazionali e regionali; miniere,

cave e torbiere; beni d’interesse artistico, storico e

archeologico (beni culturali); beni destinati al servizio

della difesa (per es., caserme, aeromobili militari ecc.),

a esclusione di quelli appartenenti al demanio; beni

costituenti la dotazione del presidente della Repubblica;

edifici e arredi destinati a pubblici uffici e servizi; acque

minerali e termali.

-La disciplina fondamentale del demanio marittimo si

rinviene negli artt. 822 del codice civile e negli articoli 28 e

seguenti del codice della navigazione. Esso è inoltre regolato

in relazione a profili particolari da numerose leggi speciali e

da disposizioni e principi di natura comunitaria ed

internazionale.

La concessione per finalità turistica

Con l’andare del tempo si è verificata l’estensione degli usi

dei beni demaniali marittimi ad attività quali il turismo, la

navigazione da diporto e agli sport nautici. In questo sistema

le concessioni rappresentano lo strumento fondamentale

attraverso cui i beni sono utilizzati dai privati in vista del

raggiungimento dell’interesse comune.

Definizione: "La concessione è il provvedimento

amministrativo mediante il quale l'Amministrazione

Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato,

l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per

finalità conformi al Piano Particolareggiato degli Arenili ed

agli altri strumenti urbanistici vigenti. La concessione del

Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni

normative nazionali e regionali disciplinanti la materia."

L'articolo 28 del Codice della Navigazione definisce i singoli

beni che concorrono alla formazione del demanio marittimo:

Il lido, ossia quella parte di terra, a immediato contatto

 con le acque del mare, che è normalmente coperta

dalle mareggiate ordinarie. Ne riesce impossibile ogni

altro uso che non sia quello marittimo, relativo, cioè,

all'approdo, alla pesca o alla balneazione;

la spiaggia, corrispondente ad una striscia di terra,

 dalla più varia natura geologica (sabbiosa, rocciosa,

ghiaiosa), che si estende dal lido verso terra ferma,

utilizzabile per il soddifacimento degli usi marittimi. Si

tratta di una porzione di terreno dai confini variabili, in

quanto si restringe, per far pasto al lido, sotto l'azione

delle forze erosive del mare, o si amplia, in seguito al

ritrarsi delle acque;

i porti, che possono essere definiti come specchi

 d'acqua o porzioni di mare comprese tra sponde

disposte ad arco, o insenature di origine naturale o

costruite dall'uomo, n

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
33 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarasapia1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vipiana Piera Maria.