DIRITTO DEL TURISMO Parte I
Santagata
CAPITOLO I
Il turismo è il complesso delle attività e delle
organizzazioni relative a viaggi e soggiorni compiuti a
scopo ricreativo o di istruzione.
Con "diritto del turismo" si intende un insieme di norme
giuridiche che regolamentano il settore turistico.
IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE
Prima della riforma costituzionale del 2001 il turismo era
indicato al vecchio articolo 117, come turismo ed industria
alberghiera, ed era materia di legislazione concorrente
stato/regioni.
Dopo la riforma costituzionale del 2001, il turismo diventa
materia di competenza legislativa esclusiva residuale
regionale.
In seguito alla riforma del 2001, nasce una nuova
concezione di turismo, non visto più solamente sul piano
economico e commerciale, ma anche come un servizio
offerto a determinati soggetti (turisti) i quali vengono da quel
momento tutelati e protetti; si parla quindi di protezione e
tutela del turista come contraente debole.
Pur non essendo indicato esplicitamente all’interno della
Costituzione Italiana, il turismo muove diversi valori
Costituzionali:
ART 9 COST. Tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico (in questa norma troviamo un
obiettivo che deve essere promosso dalle attività
turistiche)
ART 16 COST. Libertà di circolazione e soggiorno delle
persone all'interno dell'UE (la circolazione degli
individui è alla base del fenomeno turistico).
ART 41 COST. Libertà di iniziativa economica privata
(tutela della libertà di impresa).
ART 32 COST. Diritto alla salute ( Il benessere psicofisico
è uno dei principali motivi che inducono il turista a
viaggiare, questa ragione può essere collegata all'art.
32)
ART 34 COST. Diritto all'istruzione (Altro motivo che
spinge il turista a viaggiare è l'arricchimento culturale,
tutelato dall'art. 34)
IL CODICE DEL TURISMO
-Il codice del turismo, varato definitivamente dal decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, raggruppa la normativa
turistica, armonizzandola e riordinandola e ha come scopo
quello di promuovere il mercato del turismo e rafforzare la
tutela del consumatore. La Corte Costituzionale, però, ha
dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni.
>Norme dichiarate illegittime a livello Costituzionale:
disciplina dello svolgimento dell’attività ricettiva, disciplina
in tema di inizio attività, la classificazione delle strutture
ricettive.
>Norme ancora in vigore nel Codice del turismo che non
sono state giudicate illegittime: disciplina e definizione delle
imprese turistiche, norme sulle professioni turistiche, la
disciplina del danno non patrimoniale c.d “danno da vacanza
rovinata”, norme che disciplinano i pacchetti turistici, norme
per la tutela del turista consumatore speciale (queste ultime
due hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel
Codice del consumo)
L'art. 33 del Codice del turismo definisce i tre soggetti che
prendono parte al contratto del turismo organizzato
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli
elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
(ART 34 COD. TUR. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due dei tre
elementi ossia trasporto, alloggio e servizi non non accessori
al trasporto o all'alloggio)
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga
a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi
dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli
servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico
o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
IL turista, per definizione, è il viaggiatore non mosso da
motivi utilitari, bensì da scopi di svago o da interessi d'ordine
culturale nei confronti dei luoghi visitati.
Chi acquista un pacchetto turistico, diventa un consumatore
speciale, in quanto si "affida" all'organizzatore e
all'intermediario. Possiamo dunque differenziare il
consumatore speciale, ossia colui che acquista un pacchetto
turistico, da colui che acquista un bene di consumo, come ad
esempio un' automobile, confrontabile con altri beni analoghi
prima del pagamento.
Da qui nasce una maggiore protezione nei confronti del
turista rispetto ad un comune consumatore, in modo tale da
evitare il cosiddetto danno da vacanza rovinata(art 47
cod.tur).
LE FONTI
L’Italia conferisce molta importanza al turismo che
rappresenta una voce molto significativa nell’economia
nazionale.
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui
scaturiscono le norme giuridiche.
I poteri pubblici esercitano 3 tipi di funzioni amministrative,
Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore,
1. Promozione del turismo in Italia e all’estero,
2. Vigilanza e controllo del comparto.
3.
Le fonti del diritto del turismo
Fonti legislative ordinarie: Decreto legislativo 23
maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo";
Fonti dell'ordinamento internazionale:
1) Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio,
firmata a Bruxelles il 23.04.1970, resa esecutiva in Italia con
la Legge n.1084 del 27.12.1977;
2) Convenzione europea sulla responsabilità degli
albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata
a Parigi il 17.12.1962 e resa esecutiva con Legge 10.06.1978
n.316;
3) Statuto dell'organizzazione mondiale del turismo, resa
esecutiva con legge 27.12.1977 n.1018
Fonti dell'Unione Europea: Trattato di Lisbona del 2007
*
Regolamenti e direttive: regolamenti ossia regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o ritardo prolungato; e direttive circa i viaggi, le
vacanze e i circuiti "tutto compreso", i contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze a lungo termine, contratti di vendita e di
scambio.
* Il TRATTATO DI LISBONA, firmato a Lisbona il 13 dicembre
2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e
dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Entra in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del
Parlamento Europeo e prevede diverse novità per adeguare
le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE, che conta oggi
28 paesi membri.
Nei primi articoli del Trattato dell'Unione Europea, sono
definiti i valori e gli obiettivi dell'Unione.
Esso evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati
membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese
direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la
responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta
dei diritti fondamentali e consolidando lo stato di diritto.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega delle regioni, e spetta
alle regioni in ogni altra materia; quindi la potestà
regolamentare può spettare a più enti (stato,regioni, enti
locali, con i quali enti locali si indicano comuni,province e
città metropolitane).
Alle regioni viene attribuita la competenza legislativa piena
ed esclusiva in materia di turismo; inoltre hanno anche
potere a livello sovrastatale, e da ciò si evince il ruolo
importante che esse ricoprono.
Per quanto riguarda le funzioni amministrative, facciamo
riferimento all'art. 118, aggiornato al 2001, che stabilisce
che siano di appartenenza comunale. Ciononostante, per
conferire un'efficienza delle funzioni amministrative, esse
possono anche essere affidate a province, città
metropolitane, regioni o allo Stato. Queste funzioni vengono
affidate ad altri enti in base a tre principi: sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
Si parla di principio di adeguatezza, quando, in caso della
necessità di un'ottica più ampia, che il solo comune non può
avere, le funzioni amministrative vengono affidati ad enti più
grandi.
Con principio di sussidiarietà si indica il principio secondo
cui in caso il comune non riuscisse a gestire tutte le funzioni
amministrative, richiede ad altri enti un aiuto.
Infine, il principio di differenziazione viene applicato
considerando le differenze che sussistono tra le diverse
realtà, che il solo comune non può conoscere.
I comuni sono gli enti amministrativi per eccellenza, in
particolare essi organizzano e sostengono iniziative di
promozione e valorizzazione turistica locale, partecipano alla
definizione dei programmi di promozione turistica regionali,
provvedono alla raccolta e alla comunicazione delle
segnalazioni dei turisti circa attrezzature, strutture ricettive,
tariffe dei servizi e delle professioni, rilevano le presenze
turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio
territorio, espletano un'attività di vigilanza ed ispezione,
assolvono funzioni legate all'urbanistica ed alla
pianificazione territoriale.
Con l'avvento del federalismo fiscale, i comuni capoluogo di
provincia, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel
proprio territorio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale, nel sistema politico italiano, è un
organo di garanzia costituzionale cui è affidato il compito di
giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni,
giudicare eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di
dette istituzioni e tra le Regioni stesse, ed esprimersi su
eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della
Repubblica.
La Corte costituzionale non si muove spontaneamente ma lo
fa attraverso giudizi attivati tramite due sistemi: : uno è
l'accesso alla Corte Costituzionale in via principale, l'altro è
quello in via incidentale.
L'accesso in via principale viene fatto ad opera dello
Stato o delle Regioni. Spesso si tratta di ricorsi attuati dalle
regioni, altre volte dallo Stato quando vi è una legge
regionale contrastante con la Costituzione.
L'accesso in via incidentale viene eseguito in caso di un
processo. Nel caso in cui un giudice, in sede di un processo,
dovesse applicare una legge o un atto avente forza di legge
che il giudice stesso ritiene contrastante con la Costituzione,
deve fare appello alla Corte Costituzionale. In un caso simile,
il giudice sospende il processo ed invia gli atti alla Corte
Costituzionale, la quale avrà il compito di verificare la
legittimità della legge. Però, per rivolgersi alla C.C, la legge
deve essere non manifestamente infondata e rilevante,
ossia: il giudice dovrà motivare che a suo avviso la questione
di legittimità costituzionale della legge non sia infondata e
deve dimostrare che la legge sia fondamentale per la
risoluzione del processo.
Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. Quest'ultima
viene pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli
regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Si è fatto appello alla Corte Costituzionale anche nel
momento in cui alcune regioni hanno sollevato la questione
di illegittimità costituzionale in quanto il decreto legislativo n
79 del 23 maggio 2011 (ossia il Codice del turismo) era in
contrasto con la legge delega. (Vedi sentenza num. 80 del
2012)
SENTENZA 80/2012: secondo i giudici della Consulta, il
legislatore delegato poteva raggruppare e riordinare le
norme statali in materia di turismo, negli ambiti di sua
competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro
rilievo nazionale. Ciò che invece non risultava consentito era
la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella
stessa materiam, infatti la delega non consentiva il riassetto
generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di
competenza esclusiva statale.
N.B (La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale
italiano, è una legge ordinaria approvata dal Parlamento, che
delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un
determinato oggetto.)
La legge delega del 2005 aveva un ruolo molto importante:
la semplificazione normativa. Infatti, si era delegato il
governo ad abrogare delle leggi, in quanto ce n'erano
troppe, e quindi fu affidato al Governo stesso il compito di
riassetto e correzione legislativa. In questo caso, il governo
aveva attuato tre operazioni: 1 L'individuazione delle norme
statali in vi
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