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L’AGRITURISMO
Per attività di agriturismo si intende l’attività di ricezione e di
ospitalità esercitata esclusivamente dagli imprenditori
agricoli, singoli ed associati, e dai loro familiari, attraverso
l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione e allevamento.
Ambiente, agricoltura e cultura sono i pilastri su cui si fonda
il turismo rurale: tutte le attività e le iniziative in questo
settore tendono a realizzare un miglior rapporto tra uomo e
ambiente, agricoltura e turismo, coltivatori e consumatori,
città e campagna.
L’agriturismo è proprio una forma di turismo che concilia
l’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale della propria
terra con quella di tutelare l’ambiente rurale.
In Italia la conservazione dell’agriturismo come forma di
vacanza largamente diffusa si è avuta con l’introduzione
della legge quadro del turismo e poi con la realizzazione di
un intero testo normativo ad esso dedicato.
L’art. 2135 cod. civ. inserisce tra le “attività connesse” la
gestione dell’azienda agrituristica. "È imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse". Disciplina dell’agriturismo
Il primo testo normativo interamente dedicato all’agriturismo
risale al 1985, con la legge 730 "disciplina dell'agriturismo".
Scopi di questa legge: salvaguardare l’ambiente, favorire lo
sviluppo del territorio agricolo, sviluppare il turismo sociale e
giovanile, favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle
campagne. Considerata però la domanda crescente da parte
dei turisti, nel 2006 si è sentita la necessità di innovare la
disciplina normativa, per cui la legge 730 viene abrogata
dalla Legge 96/2006 che mira a sostenere l’agricoltura anche
mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle
campagne volte a: tutelare e valorizzare le risorse di ciascun
territorio, favorire il mantenimento delle attività umane nelle
aree rurali, favorire le iniziative a difesa del suolo, del
territorio e dell’ambiente, recuperare il patrimonio edilizio
rurale, sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche,
promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare,
favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
TURISMO CULTURALE
Al turismo culturale è dedicato il capo II del Cod. tur.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del
turismo (OMT), agenzia delle Nazioni Unite,”il turismo
culturale rappresenta tutti quei movimenti di persone
motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la
partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali,
visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il
turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi
nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce
l’identità e il carattere”.
Per l’immenso patrimonio storico e artistico che possiede,
l’Italia è una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo
culturale. L’immagine dell’Italia, culla di immense bellezze
storico artistiche, è legata profondamente al concetto di
cultura intesa anche come patrimonio gastronomico,
artigianale, folkloristico ecc.
TURISMO RELIGIOSO
Il turismo religioso è la forma di turismo che ha come
principale obiettivo la fede e quindi la visita a luoghi
religiosi(come santuari, chiese, conventi, abbazie, eremi e
luoghi sacri). Non va confuso con il pellegrinaggio che invece
è un viaggio compiuto esclusivamente per devozione, ricerca
spirituale o penitenza verso un luogo considerato sacro.
Il turismo religioso è in continua crescita, con un notevole
risvolto economico.
Le destinazioni principali per il turismo religioso in Italia
sono: San Giovanni Rotondo(luogo in cui riposano le spoglie
di Padre Pio), Sant’Antonio da Padova,
San Francesco d’Assisi e il Vaticano, in cui stato sono raccolti
più tesori religiosi che in qualsiasi altra parte del mondo.
TURISMO SPORTIVO
La pratica delle attività sportive è divenuta un elemento
essenziale nelle motivazioni di viaggio del turista moderno,
sono in continua crescita e trasformazione i flussi turistici
che si caratterizzano per la forte motivazione di dedicare un
periodo di soggiorno abbinando all’esperienza salutistica un
rilassante rapporto con il territorio. La vacanza combina
infatti un soggiorno di tipo tradizionale con lo svolgimento di
attività fisiche come golf, tennis, trekking, cicloturismo,
canoa, vela, percorsi enogastronomici e molto altro.
In questi anni il connubio turismo e sport si è fato sempre più
solido diventando una notevole risorsa economica per tutti
coloro che operano in entrambi i settori.
TURISMO TERMALE
Il turismo termale è il fenomeno che usufruisce di acque
sorgenti, vapori e fanghi che possiedono proprietà curative.
L’Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di
stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare
conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici.
Il turismo termale è disciplinato dalla Legge 24 Ottobre
2000, n 323,e successive modificazioni. Il turismo del
benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del Codice
del Turismo.
Con la Legge 24 ottobre 2000, n 323 viene disciplinata
l’erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il
mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-
fisico e reca le disposizioni per la promozione e la
riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei
territori termali.
Ai fini della presente legge si intendono per acque termali le
acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici.
Cap VI
L’USO TURISTICO DEL DEMANIO MARITTIMO
I beni pubblici sono i beni che appartengono allo Stato e si
dividono in beni demaniali e beni patrimoniali. L’art.117
attribuisce alle regioni la potestà legislativa esclusiva sul
demanio marittimo.
I beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili, non
suscettibili di usucapione né di espropriazione forzata e
non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano (attraverso concessioni). beni demaniali
comprendono le cose che appartengono agli enti
pubblici territoriali e sono tassativamente individuati e
suddivisi in due ulteriori categorie: demanio necessario
e demanio accidentale.
-Il demanio necessario comprende: il demanio marittimo(lido
del mare, spiaggia, rade, porti, lagune, fari e altre
installazioni costiere per la navigazione), il demanio idrico
(fiumi, torrenti, laghi, sorgenti e tutte le acque sotterranee e
superficiali ancorché non estratte dal sottosuolo; acqua) e il
demanio militare (beni destinati alla difesa nazionale, per
es., fortificazioni militari).
-Il demanio accidentale comprende: il demanio stradale
(strade, autostrade, ferrovie e aerodromi) e altre tipologie di
beni (gli acquedotti, i beni culturali, di interesse
archeologico, artistico e storico, i mercati comunali e i
cimiteri).
I beni demaniali possono essere concessi in godimento a
determinati soggetti mediante concessione o licenza, ma
solo se la concessione sia utile per la collettività e a patto
che tale concessione venga ritirata se venisse a mancare
tale requisito successivamente.
ART 822 CODICE CIVILE: "Appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia, le
rade e i porti; i fiumi, i torrenti , i laghi e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate
alla difesa nazionale."
I beni patrimoniali consistono in cose mobili e
immobili: foreste, parchi nazionali e regionali; miniere,
cave e torbiere; beni d’interesse artistico, storico e
archeologico (beni culturali); beni destinati al servizio
della difesa (per es., caserme, aeromobili militari ecc.),
a esclusione di quelli appartenenti al demanio; beni
costituenti la dotazione del presidente della Repubblica;
edifici e arredi destinati a pubblici uffici e servizi; acque
minerali e termali.
-La disciplina fondamentale del demanio marittimo si
rinviene negli artt. 822 del codice civile e negli articoli 28 e
seguenti del codice della navigazione. Esso è inoltre regolato
in relazione a profili particolari da numerose leggi speciali e
da disposizioni e principi di natura comunitaria ed
internazionale.
La concessione per finalità turistica
Con l’andare del tempo si è verificata l’estensione degli usi
dei beni demaniali marittimi ad attività quali il turismo, la
navigazione da diporto e agli sport nautici. In questo sistema
le concessioni rappresentano lo strumento fondamentale
attraverso cui i beni sono utilizzati dai privati in vista del
raggiungimento dell’interesse comune.
Definizione: "La concessione è il provvedimento
amministrativo mediante il quale l'Amministrazione
Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato,
l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per
finalità conformi al Piano Particolareggiato degli Arenili ed
agli altri strumenti urbanistici vigenti. La concessione del
Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni
normative nazionali e regionali disciplinanti la materia."
L'articolo 28 del Codice della Navigazione definisce i singoli
beni che concorrono alla formazione del demanio marittimo:
Il lido, ossia quella parte di terra, a immediato contatto
con le acque del mare, che è normalmente coperta
dalle mareggiate ordinarie. Ne riesce impossibile ogni
altro uso che non sia quello marittimo, relativo, cioè,
all'approdo, alla pesca o alla balneazione;
la spiaggia, corrispondente ad una striscia di terra,
dalla più varia natura geologica (sabbiosa, rocciosa,
ghiaiosa), che si estende dal lido verso terra ferma,
utilizzabile per il soddifacimento degli usi marittimi. Si
tratta di una porzione di terreno dai confini variabili, in
quanto si restringe, per far pasto al lido, sotto l'azione
delle forze erosive del mare, o si amplia, in seguito al
ritrarsi delle acque;
i porti, che possono essere definiti come specchi
d'acqua o porzioni di mare comprese tra sponde
disposte ad arco, o insenature di origine naturale o
costruite dall'uomo, n