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DIRITTO DEL TURISMO Parte I

Santagata

CAPITOLO I

Il turismo è il complesso delle attività e delle

 organizzazioni relative a viaggi e soggiorni compiuti a

scopo ricreativo o di istruzione.

Con "diritto del turismo" si intende un insieme di norme

 giuridiche che regolamentano il settore turistico.

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE

Prima della riforma costituzionale del 2001 il turismo era

indicato al vecchio articolo 117, come turismo ed industria

alberghiera, ed era materia di legislazione concorrente

stato/regioni.

Dopo la riforma costituzionale del 2001, il turismo diventa

materia di competenza legislativa esclusiva residuale

regionale.

In seguito alla riforma del 2001, nasce una nuova

concezione di turismo, non visto più solamente sul piano

economico e commerciale, ma anche come un servizio

offerto a determinati soggetti (turisti) i quali vengono da quel

momento tutelati e protetti; si parla quindi di protezione e

tutela del turista come contraente debole.

Pur non essendo indicato esplicitamente all’interno della

Costituzione Italiana, il turismo muove diversi valori

Costituzionali:

ART 9 COST. Tutela del paesaggio e del patrimonio

 storico e artistico (in questa norma troviamo un

obiettivo che deve essere promosso dalle attività

turistiche)

ART 16 COST. Libertà di circolazione e soggiorno delle

 persone all'interno dell'UE (la circolazione degli

individui è alla base del fenomeno turistico).

ART 41 COST. Libertà di iniziativa economica privata

 (tutela della libertà di impresa).

ART 32 COST. Diritto alla salute ( Il benessere psicofisico

 è uno dei principali motivi che inducono il turista a

viaggiare, questa ragione può essere collegata all'art.

32)

ART 34 COST. Diritto all'istruzione (Altro motivo che

 spinge il turista a viaggiare è l'arricchimento culturale,

tutelato dall'art. 34)

IL CODICE DEL TURISMO

-Il codice del turismo, varato definitivamente dal decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79, raggruppa la normativa

turistica, armonizzandola e riordinandola e ha come scopo

quello di promuovere il mercato del turismo e rafforzare la

tutela del consumatore. La Corte Costituzionale, però, ha

dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni.

>Norme dichiarate illegittime a livello Costituzionale:

disciplina dello svolgimento dell’attività ricettiva, disciplina

in tema di inizio attività, la classificazione delle strutture

ricettive.

>Norme ancora in vigore nel Codice del turismo che non

sono state giudicate illegittime: disciplina e definizione delle

imprese turistiche, norme sulle professioni turistiche, la

disciplina del danno non patrimoniale c.d “danno da vacanza

rovinata”, norme che disciplinano i pacchetti turistici, norme

per la tutela del turista consumatore speciale (queste ultime

due hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel

Codice del consumo)

L'art. 33 del Codice del turismo definisce i tre soggetti che

prendono parte al contratto del turismo organizzato

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in

nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a

terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli

elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche

tramite un sistema di comunicazione a distanza, la

possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale

combinazione;

(ART 34 COD. TUR. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i

viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere

turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due dei tre

elementi ossia trasporto, alloggio e servizi non non accessori

al trasporto o all'alloggio)

b) intermediario: il soggetto che, anche non

professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga

a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi

dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli

servizi turistici disaggregati;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico

o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi

tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per

conto della quale il contraente principale si impegna ad

acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

IL turista, per definizione, è il viaggiatore non mosso da

motivi utilitari, bensì da scopi di svago o da interessi d'ordine

culturale nei confronti dei luoghi visitati.

Chi acquista un pacchetto turistico, diventa un consumatore

speciale, in quanto si "affida" all'organizzatore e

all'intermediario. Possiamo dunque differenziare il

consumatore speciale, ossia colui che acquista un pacchetto

turistico, da colui che acquista un bene di consumo, come ad

esempio un' automobile, confrontabile con altri beni analoghi

prima del pagamento.

Da qui nasce una maggiore protezione nei confronti del

turista rispetto ad un comune consumatore, in modo tale da

evitare il cosiddetto danno da vacanza rovinata(art 47

cod.tur).

LE FONTI

L’Italia conferisce molta importanza al turismo che

rappresenta una voce molto significativa nell’economia

nazionale.

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui

scaturiscono le norme giuridiche.

I poteri pubblici esercitano 3 tipi di funzioni amministrative,

Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore,

1. Promozione del turismo in Italia e all’estero,

2. Vigilanza e controllo del comparto.

3.

Le fonti del diritto del turismo

Fonti legislative ordinarie: Decreto legislativo 23

 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in

tema di ordinamento e mercato del turismo";

Fonti dell'ordinamento internazionale:

1) Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio,

firmata a Bruxelles il 23.04.1970, resa esecutiva in Italia con

la Legge n.1084 del 27.12.1977;

2) Convenzione europea sulla responsabilità degli

albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata

a Parigi il 17.12.1962 e resa esecutiva con Legge 10.06.1978

n.316;

3) Statuto dell'organizzazione mondiale del turismo, resa

esecutiva con legge 27.12.1977 n.1018

Fonti dell'Unione Europea: Trattato di Lisbona del 2007

 *

Regolamenti e direttive: regolamenti ossia regole

 comuni in materia di compensazione ed assistenza ai

passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione

del volo o ritardo prolungato; e direttive circa i viaggi, le

vacanze e i circuiti "tutto compreso", i contratti di

multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le

vacanze a lungo termine, contratti di vendita e di

scambio.

* Il TRATTATO DI LISBONA, firmato a Lisbona il 13 dicembre

2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e

dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Entra in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del

Parlamento Europeo e prevede diverse novità per adeguare

le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE, che conta oggi

28 paesi membri.

Nei primi articoli del Trattato dell'Unione Europea, sono

definiti i valori e gli obiettivi dell'Unione.

Esso evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati

membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese

direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal

Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la

responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta

dei diritti fondamentali e consolidando lo stato di diritto.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di

legislazione esclusiva, salva delega delle regioni, e spetta

alle regioni in ogni altra materia; quindi la potestà

regolamentare può spettare a più enti (stato,regioni, enti

locali, con i quali enti locali si indicano comuni,province e

città metropolitane).

Alle regioni viene attribuita la competenza legislativa piena

ed esclusiva in materia di turismo; inoltre hanno anche

potere a livello sovrastatale, e da ciò si evince il ruolo

importante che esse ricoprono.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, facciamo

riferimento all'art. 118, aggiornato al 2001, che stabilisce

che siano di appartenenza comunale. Ciononostante, per

conferire un'efficienza delle funzioni amministrative, esse

possono anche essere affidate a province, città

metropolitane, regioni o allo Stato. Queste funzioni vengono

affidate ad altri enti in base a tre principi: sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza.

Si parla di principio di adeguatezza, quando, in caso della

necessità di un'ottica più ampia, che il solo comune non può

avere, le funzioni amministrative vengono affidati ad enti più

grandi.

Con principio di sussidiarietà si indica il principio secondo

cui in caso il comune non riuscisse a gestire tutte le funzioni

amministrative, richiede ad altri enti un aiuto.

Infine, il principio di differenziazione viene applicato

considerando le differenze che sussistono tra le diverse

realtà, che il solo comune non può conoscere.

I comuni sono gli enti amministrativi per eccellenza, in

particolare essi organizzano e sostengono iniziative di

promozione e valorizzazione turistica locale, partecipano alla

definizione dei programmi di promozione turistica regionali,

provvedono alla raccolta e alla comunicazione delle

segnalazioni dei turisti circa attrezzature, strutture ricettive,

tariffe dei servizi e delle professioni, rilevano le presenze

turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio

territorio, espletano un'attività di vigilanza ed ispezione,

assolvono funzioni legate all'urbanistica ed alla

pianificazione territoriale.

Con l'avvento del federalismo fiscale, i comuni capoluogo di

provincia, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico

di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel

proprio territorio.

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, nel sistema politico italiano, è un

organo di garanzia costituzionale cui è affidato il compito di

giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni,

giudicare eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di

dette istituzioni e tra le Regioni stesse, ed esprimersi su

eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della

Repubblica.

La Corte costituzionale non si muove spontaneamente ma lo

fa attraverso giudizi attivati tramite due sistemi: : uno è

l'accesso alla Corte Costituzionale in via principale, l'altro è

quello in via incidentale.

L'accesso in via principale viene fatto ad opera dello

Stato o delle Regioni. Spesso si tratta di ricorsi attuati dalle

regioni, altre volte dallo Stato quando vi è una legge

regionale contrastante con la Costituzione.

L'accesso in via incidentale viene eseguito in caso di un

processo. Nel caso in cui un giudice, in sede di un processo,

dovesse applicare una legge o un atto avente forza di legge

che il giudice stesso ritiene contrastante con la Costituzione,

deve fare appello alla Corte Costituzionale. In un caso simile,

il giudice sospende il processo ed invia gli atti alla Corte

Costituzionale, la quale avrà il compito di verificare la

legittimità della legge. Però, per rivolgersi alla C.C, la legge

deve essere non manifestamente infondata e rilevante,

ossia: il giudice dovrà motivare che a suo avviso la questione

di legittimità costituzionale della legge non sia infondata e

deve dimostrare che la legge sia fondamentale per la

risoluzione del processo.

Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale di una norma di legge o di un atto avente

forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione. Quest'ultima

viene pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli

regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario,

provvedano nelle forme costituzionali.

Si è fatto appello alla Corte Costituzionale anche nel

momento in cui alcune regioni hanno sollevato la questione

di illegittimità costituzionale in quanto il decreto legislativo n

79 del 23 maggio 2011 (ossia il Codice del turismo) era in

contrasto con la legge delega. (Vedi sentenza num. 80 del

2012)

SENTENZA 80/2012: secondo i giudici della Consulta, il

legislatore delegato poteva raggruppare e riordinare le

norme statali in materia di turismo, negli ambiti di sua

competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro

rilievo nazionale. Ciò che invece non risultava consentito era

la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella

stessa materiam, infatti la delega non consentiva il riassetto

generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di

competenza esclusiva statale.

N.B (La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale

italiano, è una legge ordinaria approvata dal Parlamento, che

delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un

determinato oggetto.)

La legge delega del 2005 aveva un ruolo molto importante:

la semplificazione normativa. Infatti, si era delegato il

governo ad abrogare delle leggi, in quanto ce n'erano

troppe, e quindi fu affidato al Governo stesso il compito di

riassetto e correzione legislativa. In questo caso, il governo

aveva attuato tre operazioni: 1 L'individuazione delle norme

statali in vi

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarasapia1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vipiana Piera Maria.
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