Diritto privato e le sue fonti
Il diritto privato regola i rapporti tra privati offrendo una soluzione concreta ai conflitti d'interesse, ciò implica che vi sia un rapporto intersoggettivo, ovvero l'esistenza di una societas. Fonte primaria del diritto privato è il codice civile suddiviso in 5 libri:
- Persone e famiglia
- Successioni
- Proprietà
- Obbligazioni
- Lavoro
- Tutela dei diritti
Preceduti dalle preleggi e seguiti dalle disposizioni di attuazione e dalle norme transitorie.
Soluzioni alternative alle controversie
Il diritto privato studia le norme regolanti i rapporti fra privati e al di fuori del processo; il processo civile è il luogo di verifica della norma di diritto privato. Esistono però mezzi alternativi per risolvere le controversie:
- Arbitrato: modo di definizione delle controversie civili alternativo alla giustizia ordinaria
- Mediazione: attività professionale svolta da un terzo al fine di assistere i soggetti nel raggiungimento di un accordo amichevole e/o nella formulazione di una proposta per risolvere la controversia
- Negoziazione assistita: procedura cogestita dagli avvocati volta al raggiungimento di un accordo che eviti il giudizio e consenta la formazione di un titolo esecutivo extragiudiziale
Fonti del diritto
Le fonti del diritto possono essere:
- Di cognizione: strumenti utili alla conoscenza della norma
- Di produzione: meccanismi di formazione delle norme, disciplinati dalla costituzione che indica gli organi delegati alla loro elaborazione e approvazione
La gerarchia delle fonti è disciplinata dall'articolo 1 delle preleggi e le ordina così:
- Leggi: vengono pubblicate sulla gazzetta ufficiale della Repubblica ed entrano in vigore 15 giorni dopo.
- Regolamenti: norme giuridiche emanate da organi esecutivi che non possono abrogare/modificare leggi né derogare ai principi generali del diritto
- Consuetudine: comportamento generale, costante e uniforme ripetuto nella convinzione di obbedire a principi giuridici (elemento oggettivo=comportamento + elemento soggettivo=convinzione); si distingue in:
- Consuetudo secundum legem (richiamata dalla legge)
- Consuetudo praeter legem: (oltre la legge)
- Consuetudo contra legem (vietata)
Concetti e definizioni nel diritto privato
Istituto giuridico: insieme coordinato di norme.
Fattispecie: complesso di fatti a cui una norma ricollega una vicenda.
Fatto giuridico: evento che produce effetti giuridici a prescindere dalla volontà dell’uomo. Può suddividersi in:
- Fatti costitutivi: generano la nascita di una situazione giuridica
- Fatti estintivi: generano il venir meno di una situazione giuridica
- Fatti modificativi: generano una modificazione di una situazione giuridica
- Fatti impeditivi: generano un impedimento al sorgere di una situazione giuridica
Il diritto non sorge se il fatto non si compie: onere della prova (art. 2697), actore non probante reus absolvitur. I mezzi di prova sono:
- Prova documentale: atto pubblico / scrittura privata
- Scritture contabili di imprese soggette a registrazione
- Prova testimoniale
- Presunzioni (conseguenze che la legge trae da un fatto noto)
- Confessioni (dichiarazioni di una delle parti favorevoli all’altra)
- Giuramenti (dichiarazione solenne della veridicità di un fatto)
I fatti giuridici sono resi pubblici mediante:
- Pubblicità notizia: utile a rendere il fatto conoscibile a terzi
- Pubblicità costitutiva: la sua assenza impedisce il compiersi degli effetti del fatto
- Pubblicità dichiarativa: determina la possibilità di opporre un atto nei confronti di terzi
- Trascrizione a cui sono soggetti fatti inerenti diritti immobiliari come contratti che:
- Trasferiscono la proprietà di beni immobili
- Costituiscono/trasferiscono/modificano il diritto di usufrutto/superficie/dell’enfiteuta su beni immobili
- Costituiscono comunione dei diritti su menzionati
Atto giuridico
Atto giuridico: fatto a cui sono ricollegati effetti giuridici in quanto espressione di volontà. Si distingue in:
- Atto negoziale
- Atto non negoziale (modificazione materiale del mondo esterno)
- Atto dovuto (adempimento obbligo)
- Atto lecito/illecito (conforme/contrario al diritto)
- Atto a formazione istantanea/successiva (si esaurisce in breve tempo/si protrae nel tempo)
- Atto semplice/composto/complesso (a cui concorre la volontà di un soggetto/più soggetti/in cui più volontà si fondono in una volontà comune)
Norma giuridica
La norma giuridica è generale (generalità destinatari), astratta (nell’ipotesi) e provvista di sanzione (civile o penale). Può essere:
- Derogabile: applicabile se le parti non dispongono altrimenti
- Inderogabile
- Suppletiva: integrante la volontà negoziale se mancante
Efficacia della norma:
- Nel tempo: entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e non ha effetto retroattivo
- Nello spazio: è in vigore sul territorio italiano
Perdita dei diritti
La perdita dei diritti può avvenire per:
- Prescrizione: estinzione del diritto se non esercitato dal titolare per il tempo determinato dalla legge (10 anni)
- Estintiva: causata dall’inerzia
- Presuntiva: causata dalla presunzione di adempimento dell’obbligo
La prescrizione si estingue quando il titolare esercita il diritto e si sospende quando il titolare è impossibilitato all’esercizio del diritto (per rapporto tra le parti o per condizione del titolare).
- Decadenza: perdita della possibilità di acquistare un diritto per inerzia del titolare
Persona fisica
La persona fisica ha capacità:
- Giuridica: idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, acquisita con la nascita
- Di agire: idoneità ad acquistare ed esercitare autonomamente i propri diritti e doveri, acquisita con la maggiore età
La sede della persona fisica si distingue in:
- Domicilio: luogo in cui ha stabilito sede dei suoi affari e interessi
- Residenza: luogo in cui dimora abitualmente
- Dimora: luogo in cui si trova
La cessazione della persona fisica avviene per morte (che comporta l’estinzione dei diritti ad essa riferibili) o commorienza (morte simultanea di più persone). I casi particolari di estinzione dei diritti riferibili alla persona fisica sono:
- Scomparsa (art. 48): mancanza dalla residenza/domicilio, si nomina un curatore dello scomparso che ne gestisce e conserva i beni
- Assenza (art. 49): dichiarata a 2 anni dalla scomparsa, comporta l’ammissione degli eredi al possesso temporaneo dei beni (no alienazione, ipoteca e sottomissione a pegno) e la non impugnabilità del matrimonio del coniuge finché persiste l’assenza
- Morte presunta (art. 58): dichiarata a 10 anni dalla scomparsa, comporta la piena disposizione dei beni da parte degli eredi e la non impugnabilità assoluta del matrimonio del coniuge
Status familiae
Lo status familiae della persona fisica è regolato dal titolo 5 del libro 1:
- Parentela: vincolo di sangue che unisce persone discendenti dalla stessa entro il 6o grado, calcolato enumerando le generazioni escluse lo stipite per la linea retta e risalendo da una persona allo stipite in comune e da questo all’altra per la linea collaterale
- Linea retta: discendenti gli uni dagli altri
- Linea collaterale: persone aventi uno stipite in comune
- Coniugio: vincolo che sorge con il matrimonio
- Affinità: vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell’altro (cessa solo per annullamento del matrimonio)
Incapacità e misure di protezione
Si tratta di misure protettive a favore di chi è incapace di curare i suoi interessi.
- Incapacità assoluta: minore età e interdizione
- Incapacità relativa: emancipazione, amministrazione di sostegno
- Incapacità legale: minore età, interdizione e amministrazione di sostegno
- Incapacità naturale: tutela situazioni di temporanea incapacità di intendere e di volere, rendendo annullabili gli atti compiuti in tale stato
1. Minore età: il minore è soggetto alla potestà dei genitori, in mancanza dei quali è affidato ad un tutore.
2. Emancipazione: il 16enne che si sposa è abilitato a compiere atti di ordinaria amministrazione, affiancato da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
3. Interdizione giudiziale: ha natura protettiva per chi non è in grado di provvedere ai propri interessi, affiancandogli un tutore. Interdizione legale: ha natura sanzionatoria per condannati a più di 5 anni di reclusione.
4. Inabilitazione: tutela situazioni in cui il soggetto non richiede un’assoluta privazione della capacità di agire ma una certa protezione giuridica, perciò gli si affianca un curatore e si limita la sua capacità di agire ai soli atti di ordinaria amministrazione.
N.B. Interdizione e inabilitazione possono essere promosse d’ufficio dal PM o dai familiari (coniuge o persona stabilmente convivente, affini fino a 2o grado e parenti fino al 4o); la situazione viene esaminata richiedendo l’ausilio di un consulente tecnico o la disposizione di mezzi istruttori e la pronuncia avviene per mezzo del tribunale. Gli effetti si producono con la pubblicazione della sentenza e solo con sentenza possono essere revocati.
5. Amministrazione di sostegno: tutela di persona che a causa di infermità fisica o psichica è temporaneamente o parzialmente impossibilitata a curare i propri interessi, gli si affida perciò un amministratore di sostegno e gli si garantisce capacità di agire per i soli atti di ordinaria amministrazione.
Registri dello stato civile
L’ufficio dello stato civile conserva i registri delle nascite, della cittadinanza, dei matrimoni e delle morti, rilasciando per ogni materia documenti che attestino lo stato civile dell’individuo. I registri sono pubblici e tenuti in ogni comune facendo prova di ciò che l’ufficiale pubblico attesta avvenuto in sua presenza.
Diritti della personalità
I diritti della personalità sono assoluti (si esercitano erga omnes), inviolabili (protetti dalla costituzione), indisponibili (il titolare non può disporne), intrasmissibili (nascono e si estinguono con il titolare), inalienabili e imprescrittibili. Essi sono:
- Diritto alla vita e all’integrità fisica: implica il divieto di atti di disposizione del proprio corpo se implicanti permanente diminuzione dell’attività fisica
- Diritto al nome: comprendente prenome e cognome, e implicante per la moglie l’affiancamento al suo cognome di quello del marito
- Diritto all’immagine e al ritratto: implica il divieto di pubblicazione di immagini pregiudicanti la reputazione della persona, il divieto di pubblicazione del ritratto di una persona senza il suo consenso (eccetto se essa è nota o ricopre un ufficio pubblico, se necessario alla polizia o a scopi scientifici/culturali, o se collegata a fatti d’interesse pubblico)
- Diritto all’onore, alla reputazione e al decoro
- Diritto all’identità personale: (sintesi degli elementi formanti la personalità dell’individuo) implica il diritto a non veder travisare il proprio pensiero politico, religioso...
- Diritto morale dell’autore: implica la facoltà di rivendicare la paternità dell’opera, opporsi a deformazioni dell’opera, determinare momento e limiti di pubblicazione e di ritiro dell’opera dal commercio
- Diritto alla riservatezza: tutelato dal codice della privacy (basato sul principio per cui ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali lui riguardanti) e dalla legge 31 dicembre 1996 che attuò la convenzione di Strasburgo relativamente alla tutela dall’elaborazione automatica dei dati personali.
- Diritto di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica
Persona giuridica
La persona giuridica è un’entità collettiva soggetto di diritti per volontà di legge attraverso la teoria della finzione (persona giuridica= finzione utile a riferirvi rapporti giuridici) e la teoria organica (persona giuridica= organismo sociale distinto dalle persone che lo compongono).
- Enti persone giuridiche: godono di capacità giuridica generale e piena autonomia patrimoniale
- Enti non personificati: godono di capacità giuridica parziale e autonomia patrimoniale imperfetta
La persona giuridica è un complesso organizzato di persone o beni utili a uno scopo, a cui la legge attribuisce qualità di soggetto di diritto e dunque capacità giuridica. Le caratteristiche principali sono: autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della persona giuridica è distinto da quello delle persone fisiche che la compongono) e sede legale e sede effettiva (luogo in cui si svolgono le attività di amministrazione e direzione e si convocano le assemblee).
L’acquisto di personalità giuridica avviene:
- SRL, SAPA e SPA: iscrizione al registro delle imprese (preceduta da un controllo notarile sulla legittimità dell’atto)
- Associazioni e fondazioni: iscrizione al registro delle persone giuridiche (preceduto da un vaglio discrezionale della pubblica amministrazione che valuta se il patrimonio è adatto allo scopo)
Tipologie di persone giuridiche
1. Associazioni e fondazioni
- Associazione: ente con personalità giuridica in cui prevale l’elemento personale e che persegue uno scopo non lucrativo. Costituita con l’atto costitutivo redatto da notaio, si autoregola mediante lo statuto (insieme norme che regolano la vita dell’associazione). Gli organi costituenti l’associazione sono:
- Assemblea: riunione degli associati in funzione deliberante che forma la volontà dell’ente
- Amministratori: hanno potere di rappresentanza rispondendo all’associazione secondo le norme sul mandato e vincolandola verso terzi
- Associati: componenti dell’associazione che possono sempre recedere e possono essere esclusi solo per gravi motivi mediante voto in assemblea
- Fondazione: ente con personalità giuridica in cui prevale l’elemento patrimoniale e che persegue uno scopo non lucrativo. Costituita con atto costitutivo o per testamento è caratterizzata dalla revocabilità fino all’inizio dell’opera disposta dal fondatore e si autoregola mediante lo statuto. Gli organi costituenti la fondazione sono:
- Patrimonio: costituito dal fondatore
- Amministratori: gestiscono e rappresentano la fondazione
- Controllo: derivante dall’autonomia governativa
2. Imprese sociali: organizzazioni private che esercitano attività al fine di produzione/scambio di beni/servizi di utilità sociale con fini di interesse generale
- Associazioni di volontariato: caratterizzate da attività spontanee, gratuite e non retribuite
- ONLUS: caratterizzate da finalità sociali e assenza di scopo lucrativo, che svolgono attività nei settori di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, istruzione, sport, beni culturali e ambientali, diritti civili e ricerca
- Associazioni di promozione sociale: espressione di solidarietà e partecipazione
3. Enti non personificati: caratterizzati da autonomia patrimoniale imperfetta ma piena capacità di acquisto immobiliare a titolo di donazione o testamento
- Associazioni non riconosciute: centro d’imputazione di situazioni giuridiche dotato di proprio patrimonio, propria capacità sostanziale e propria capacità processuale (sta in giudizio nella persona che la dirige o presenzia). Nasce mediante accordi tra associati e possiede un fondo comune, la responsabilità per le obbligazioni assunte ricade su chi agisce per conto dell’associazione
- Comitati: organi perseguenti scopi altruistici con raccolta pubblica di fondi; caratterizzati da: responsabilità degli organizzatori verso il comitato, responsabilità dei componenti verso terzi, capacità processuale (stanno in giudizio nella persona del presidente)
Negozio giuridico
Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta a effetti giuridici riconosciuta dall’ordinamento come meritevole di tutela (poiché espressione di autonomia privata= facoltà di regolare come si vuole i rapporti giuridici con gli altri soggetti).
Elementi essenziali: la loro mancanza comporta la nullità. Sono:
- Volontà: che dev’essere libera, consapevole e manifestarsi espressamente (linguaggio) o tacitamente (comportamenti concludenti). Si noti che il silenzio non può considerarsi manifestazione di volontà, la riserva mentale (non espressa) è indifferente e in caso di discordanza tra pensato e detto si opta per un compromesso.
- Forma (solo se prevista dalla legge): può essere ab substantiam (essenziale) o ab probationem (utile a provare l’esistenza del negozio)
- Oggetto
- Causa
Elementi accidentali
- Condizione: avvenimento futuro e incerto da cui può dipendere il sorgere o il venir meno del negozio. Può essere:
- Sospensiva (nessun effetto finché non si verifica)
- Risolutiva (risolve il negozio avverandosi)
- Potestativa (legata alla volontà di una parte ma a questa non indifferente)
- Meramente potestativa (collegata alla sola volontà del soggetto)
- Mista (il suo avverarsi dipende in parte dalla volontà di una parte e in parte dal caso)
- Termine: avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale ha effetto il negozio
- Modo: peso che si oppone ad una liberalità per limitarla
Classificazioni dei negozi giuridici
- Negozi giuridici unilaterali (una sola manifestazione di volontà), bilaterali (due), plurilaterali (più)
- Negozi giuridici recettizi
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