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PERMUTA
: contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento di proprietà di cose o diritti
da un contraente all’altro. (consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, con effetti reali e a
esecuzione istantanea)
CONTRATTO ESTIMATORIO : contratto con cui una parte consegna una o più cose
mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che le restituisca entro il termine
stabilito. (oneroso, reale e a prestazioni corrispettive)
SOMMINISTRAZIONE : contratto con cui una parte si obbliga a eseguire prestazioni
periodiche o continuative di cose verso il corrispettivo di un prezzo (oneroso, consensuale, a
prestazioni corrispettive e di durata).
• Di consumo: le cose passano in proprietà all’avente diritto al momento della consegna
• D’uso: le cose devono essere restituite al termine dell’impiego
TRASPORTO : contratto con cui il vettore si obbliga a trasferire persone/cose da un luogo ad
un altro verso corrispettivo. (oneroso, consensuale, a prestazioni corrispettive, con effetti
obbligatori e di durata).
Tipi e obbligazioni:
• Trasporto amichevole : non è un contratto (no interesse economico)
• Autotrasporto : impone registrazione all’albo degli autotrasportatori
• Trasporto aereo e marittimo : regolati dal codice della navigazione
• Trasporto ferroviario : prevede tariffe pubbliche e si estingue quando il destinatario firma il
documento di trasporto
• Trasporto di persone : il vettore risponde di sinistri che colpiscono il viaggiatore e le sue
cose
• Trasporto di cose : il mittente deve indicare con precisione nome del destinatario, luogo di
consegna, peso delle cose e loro natura allegando i documenti necessari; il vettore è
responsabile di perdita o avaria delle cose e il destinatario deve effettuare il pagamento.
COMMISSIONE : contratto di mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per
conto del committente e in nome del commissionario (mandato senza rappresentanza).
SPEDIZIONE : contratto di mandato con cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in
nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e compiere le necessarie azioni
accessorie. Lo spedizioniere ha diritto alla retribuzione a al rimborso di spese anticipate, ma
risponde di avaria o perdita merce e dell’operato dell’impresa di trasporto e chiunque abbia
coinvolto nell’esecuzione del mandato.
MEDIAZIONE : è mediatore colui che mette in relazione 2 o più parti per la conclusione di un
affare senza essere legato a nessuna da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
(consensuale, oneroso, a effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive e a esecuzione istantanea).
La mediazione atipica nasce dall’accordo tra mediatore e almeno una parte, la mediazione
tipica non ha natura negoziale ed è caratterizzata dall’indipendenza dalle parti e dall’imparzialità.
Il mediatore deve comunicare le circostanze a lui note, non può rappresentare una delle parti, ha
diritto alla provvigione di ciascuna parte e al rimborso spese.
DEPOSITO: contratto con cui una parte riceve dall’altra una cosa mobile con obbligo di
custodirla e restituirla in natura. (reale, a prestazioni corrispettive, a effetti obbligatori e di durata).
Il depositario deve: custodire la cosa con diligenza, non servirsene e non darla in ulteriore
deposito, restituirla a richiesta o a scadenza del termine e restituirne frutti percepiti; il depositante
deve invece: riprendere la cosa a richiesta, rimborsare spese di conservazione e restituzione,
pagare eventuale corrispettivo, indennizzare eventuali perdite causate.
• Deposito in albergo: contratto imposto, gratuito e unilaterale.
• Deposito nei magazzini generali (=infrastrutture per facilitare e organizzare lo scambio di
merci) è oneroso.
COMODATO: contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile affinchè se ne
serva per tempo o uso determinato, con l’obbligo di restituirla (reale, gratuito, unilaterale, a effetti
obbligatori e di durata).
N.B. Il comodato precario permette al comodante di richiedere la cosa quando vuole.
Il comodatario deve: custodire e conservare la cosa con diligenza, servirsene limitatamente a ciò
che è stato stabilito in contratto, non concederne godimento a terzi e restituirla alla scadenza.
MUTUO : contratto con cui una parte consegna all’altra una quantità di denaro e l’altra si obbliga
a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. (reale, oneroso, di durata). Il termine per
la restituzione è fissato dalle parti o dal giudice.
• Mutuo di scopo: preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale (si aggiunge
l’obbligo di realizzazione dello scopo)
• Promessa di mutuo: contratto preliminare
TRANSAZIONE : contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite già cominciata o che può sorgere. (consensuale, a prestazioni corrispettive, a esecuzione
istantanea, con forma scritta ab probationem).
• Transazione non novativa: non determina l’estinzione del rapporto giuridico preesistente
• Transazione novativa: sostituisce un’obbligazione diversa alla preesistente
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI : contratto con cui un debitore incarica i creditori di
liquidare le sue attività e ripartine il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (dev’essere scritta)
SEQUESTRO CONVENZIONALE : contratto con cui 2 o più parti affidano ad un terzo
una cosa rispetto a cui vi sia controversia perché la custodisca e la restituisca a chi spetterà. Il
sequestratario ha diritto a un compenso e al rimborso delle spese sostenute.
CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali l’elemento rischio assume giustificazione
causale
RESPONSABILITA’ CIVILE
La sorge da qualunque fatto o atto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto e obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire tale danno.
• Atto lecito: conforme all’ordinamento
• Atto illecito: compiuto in violazione di doveri giuridici che ledono un diritto soggettivo.
Gli elementi dell’illecito si distinguono in elementi oggettivi:
1. FATTO: atto, comportamento umano compiuto in violazione di regole di condotta
2. DANNO INGIUSTO: atto o fatto antigiuridico che cagioni ingiustamente il danno
3. CAUSALITA’ TRA FATTO E DANNO: l’evento deve causare il danno.
E elementi soggettivi:
1. IMPUTABILITA’: non risponde dell’atto dannoso solo chi non aveva capacità di intendere e
di volere quando lo ha commesso.
2. DOLO: l’atto deve essere voluto
3. COLPA: l’atto non è voluto ma dev’essere causato da negligenza, imperizia o imprudenza.
Le cause di giustificazione sono: legittima difesa, stato di necessità (di salvare se o altri da pericolo
grave), esercizio di un diritto o adempimento di un dovere e consenso dell’avente diritto.
La RESPONSABILITA’ INDIRETTA prevede che un soggetto risponda, se non prova di non aver
potuto impedire il fatto o di aver fatto di tutto per evitarlo, di un atto o un fatto commesso da altri.
(genitori, tutori, maestri d’arte, precettori, padroni, committenti e possessori del veicolo).
La RESPONSABILITA’ OGGETTIVA obbliga il danneggiante è tenuto a risarcire danno anche se il
fatto è stato commesso senza dolo e senza colpa. (animali, rovina edificio, cosa in custodia..)
La responsabilità del produttore (=fabbricante del prodotto finito o di una sua componente) è
regolata dal principio della responsabilità indipendente da colpa del produttore che incolpa il
produttore dei danni cagionati da difetti del suo prodotto.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Il è il ristoro del danno subito, si compone di danno
emergente e lucro cessante e si distingue tra:
• Danno patrimoniale: influisce sulla situazione economica del danneggiato
• Danno morale: influisce sullo stato psichico o fisico del danneggiato.
• Danno biologico
• Danno esistenziale: altera abitudini, assetti relazionali inducendo il danneggiato a scelte
divita diverse riguardo espressione e realizzazione della sua personalità.
• Danno ambientale: compromette l’ambiente (si risarcisce allo stato)
CODICE DEL CONSUMO: riconosce e garantisce diritti e interessi individuali e collettivi di
consumatori e utenti, armonizzando e riordinando normative riguardanti processi di acquisto e
consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
PROMESSE UNILATERALI
Le sono fonti di rapporti obbligatori:
1. PROMESSA DI PAGAMENTO: promessa di effettuare una prestazione, è prova del
rapporto preesistente
2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO: negozio volto a rafforzare la posizione del creditore
destinatario, è prova del rapporto preesistente
3. PROMESSA AL PUBBLICO: è vincolante dal momento in cui è resa pubblica
4. OFFERTA AL PUBBLICO: è vincolante da quando viene accettata
5. GESTIONE D’AFFARI: chi senza esservi obbligato, assume la gestione di affari altrui è
tenuto a continuarla e condurla finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé.
Richiede spontaneità dell’intervento, impossibilità dell’interessato di gestire l’affare e utilità
iniziale della gestione.
6. PAGAMENTO DELL’INDEBITO: chi ha eseguito il pagamento non dovuto o ha pagato a
chi non è creditore, ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato.
7. ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: arricchimento senza giusta causa a danno di un’altra
persona, che obbliga a indennizzarla.
TITOLI DI CREDITO
I servono ad agevolare la circolazione dei crediti, rappresentati da
documenti che li incorporano, circolano e attribuiscono al possessore il diritto di credito indicato.
il possessore ha diritto alla prestazione indicata e il debitore è liberato dall’adempimento della
prestazione, questi può opporre al creditore solo eccezioni riguardo: forma, contesto letterale,
falsità della propria firma, difetto di capacità o rappresentanza all’emissione, mancanza delle
condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
i ttitoli di credito sono caratterizzati da:
1. INCORPORAZIONE: documento e credito si fondono
2. LETTERALITA’: perfetta corrispondenza tra ciò che è scritto e ciò che il creditore può
esigere.
3. ASTRATTEZZA: il titolo gode della forza cartolare che trova suo fondamento nel titolo
stesso indipendentemente dalla causa
4. AUTONOMIA: il titolo è indipendente da rapporti tra debitore e precedenti titolari.
I principali tipi di titoli di credito sono:
• Titoli al portatore: legittimati dal semplice possesso e circolanti in virtù della consegna del
titolo.
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