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CIO decise di svolgere i giochi Paralimpici nella stessa città di dove veniva svolte le Olimpiadi.
Ci sono diverse norme nazionali ed internazionali che tutelano il diritto allo sport per le persone
con disabilità:
a) Carta internazionale dello sport e dell’educazione fisica dell’UNESCO (Parigi 1978).
Sancisce il diritto a tutti i cittadini di accedere all’attività sportiva e che debba essere
adattata alle fasce più deboli
b) La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009.
Parla esplicitamente della partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo
sport. Invita gli stati partecipanti della convezione a incoraggiare e promuovere la
partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive.
c) L’art. 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Afferma che
l’intenzione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport,
promuovendo l’equalità e l’apertura alle competizioni sportive.
d) Legge n.104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate). Contiene la normativa nazionale di riferimento per quanto
riguarda la tutela delle persone con disabilità, tratta ampiamente in più articoli , il tema del
diritto allo sport per le persone con disabilità e l’abbattimento delle barriere
architettoniche che impediscono l’accesso e la fruizione delle strutture.
e) Il d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43. Costituisce il Comitato Italiano Paralimpico e gli riconosce il
ruolo di ente di riferimento principale per le attività sportive che vengono praticate dalle
persone con disabilità
Il CIP ha il compito di:
- Promuovere, disciplinare, regolare e gestire le attività sportive per disabili sia agonistiche che
amatoriali, che vengono organizzate sul territorio nazionale
- Sostenere l’agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti che vogliano partecipare alle
paralimpiadi
- Promuovere e favorire la diffusione dello sport in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, così
da garantire a tutti il diritto allo sport
- Offrire support e sostegno alle associazioni, federazioni, discipline ed enti di promozione
riconosciute dallo spesso CIP
- Intraprendere iniziative volte a controllare ed arginare il fenomeno della discriminazione nello
sport
f) Il d.lgs. n. 36/2021, infine agli artt. 43-50. Dedica una articolata disciplina alle “pari
opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato” che consente finalmente agli atleti con disabilità di intraprendere una
carriera sportiva a tutti gli effetti con un regolare contratto di assunzione e l’equiparazione
in termini di stipendio ai colleghi normodotati, oltre a pari opportunità al fine di carriera
Dunque, le norme tendono ad avere un evoluzione da politiche di integrazione, cioè che tendono a
mettere fisicamente insieme le persone ma non sempre danno a tutti le stesse possibilità di essere,
di fare e di desiderare. A delle politiche di inclusione, che permettono a chiunque persona senza
considerare la specifica patologia di essere in qualsiasi luogo e momento della loro vita cittadini e
cittadine a tutti gli effetti.
4. Le persone giuridiche. Il CONI
È possibile distinguere le persone giuridiche in persone giuridiche pubbliche, che perseguono
interessi pubblici abbiamo: lo Stato, le Regioni, gli enti locali e in ambito sportivo il CONI. E
differenziamo anche in persone giuridiche private, che perseguono interessi superindividuali di
natura economica, sociale, culturale e sportiva, tra quest’ultime abbiamo le associazioni, le
fondazioni, i comitati, le cooperative e le società.
Possiamo individuare tra i due dei punti in comune:
a) Elementi soggettivi:
. Un nome
. Una pluralità di persone ( o giuridiche, si pensi alle federazioni)
b) Elementi oggettivi:
. Una sede
. Uno scopo che sia lecito, possibile e determinato
. Un patrimonio
c) Un riconoscimento formale
Le persone giuridiche pubbliche, sono costituire dalla legge, difatti il CONI è di natura pubblicistica
a partire dalla legge istitutiva n. 426/1942. Il CONI ha assunto questa natura pubblicistica perché lo
stato ha interessi che questo gruppo posso conseguire il proprio fine di organizzazione,
promozione e sviluppo dell’attività sportiva.
Oggi la funzione del CONI va ben oltre la partecipazione alle olimpiadi, infatti, da statuto
<<presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive del territorio nazionale>> detta
<<i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli
atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare delle competizioni e
dei campionati>> nonché << princìpi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva
in ogni fascia di età e di popolazione con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i
normodotati che di concerto con il comitato italiano paralimpico per i disabili>> in oltre detta i
principi contro esclusione e diseguaglianze razzismo e contro ogni forma di discriminazione sulla
nazionalità sesso e orientamento sessuale.
Le persone giuridiche private, si costituiscono con atto pubblico o testamento, con un contratto
plurilaterale a formazione simultanea o continuata. L’esistenza e gli atti più importanti per le
persone giuridiche private devono essere registrate su un pubblico registro presso la cancelleria
del tribunale di ogni Capoluogo di provincia.
La registrazione ha solo effetti dichiarativi, infatti serve solo come fenomeno di pubblicità per terzi,
ha invece effetti costitutivi per le società con capitali.
Una distinzione utile delle persone giuridiche è quella fra corporazioni e istituzioni.
Nelle corporazioni è prevalente l’elemento personale e a sua volta si dividono in, associazioni il cui
scopo è di natura sociale, culturale, sportivo e politico. In società se perseguono uno scopo di lucro
attraverso l’esercizio comune in un’attività economica.
Nelle istituzioni è prevalente l’elemento patrimoniale e si differenziano in fondazioni e comitati. Le
fondazioni hanno un patrimonio privato a un determinato scopo di pubblica utilità. I comitati,
costituiti per raccogliere fondi vincolati ad una certa finalità, ad oggi i comitati trovano una nuova
linfa attraverso i Crowdfunding.
Quali sono gli organi principali del CONI:
1) Il presidente: è il legale rappresentante ufficiale e nei dirige le attività. viene eletto dal
consiglio nazionale e nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed ha un
mandato di quattro anni.
2) Il consiglio nazione: opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina
l’attività sportiva nazionale, armonizzando a questo scopo l’azione delle Federazioni e delle
discipline sportive nazionali. Composto da 77 membri, rappresentanti di tutti i soggetti
dell’ordinamento sportivo italiano. Ha il compito di eleggere il presidente e i componenti
della giunta nazionale, adottare lo statuto e gli atti normativi di competenza e i relativi atti
di indirizzo interpretativo e applicativo, direi princìpi fondamentali ai quali devono unificarsi
ai fini del riconoscimento degli statuti e le federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive,
deliberare i provvedimenti ti riconoscimento di tali enti, stabilire criteri e modalità per
l'esercizio dei controlli e su proposta della giunta nazionale, del commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate.
3) La giunta. Costituisce l’organo esecutivo, composto da 17 membri che svolge le funzioni di
indirizzo generale dell’attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli
obbiettivi e i programmi verificando la rispondenza dei risultati agli impartiti.
4) Il segretario generale, l’organo che spettano funzioni di gestione amministrativa e cura
dell’organizzazione generale. È a capo degli uffici dell’ente e ne coordina tutte le attività,
predisponendo anche il bilancio del CONI e provvedendo all’adempimento delle
deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta.
5) Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato del ministro
dell’economia e delle finanze, uno designato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal
ministro con delega allo sport e uno scelto dal CONI.
Oltre alla struttura centrale il CONI è dotato di organizzazione territoriale articolata in: Comitati
Regionali, Delegazioni provinciali e Fiduciari locali. Questi organi rappresentano il CONI nel
territorio di competenza e cooperano con gli organi centrali.
Va evidenziato che il CONI in quanto ente pubblico può emanare regolamenti.
5. Capacità della persona giuridica. Autonomia patrimoniale perfetta ed
imperfetta
La costituzione della persona giuridica, sia pubblica che privata ha finalità analoghe, cioè
l’imputazione delle attività svolte e dei loro effetti a soggetti diversi dalla persona fisica.
Anche le persone giuridiche hanno capacità giuridica. Quanto alla capacità di agire le persone
giuridiche operano attraverso i loro organi, previsti dello Statuto, ad esempio: presidente,
assemblea, consiglio… la volontà manifesta dagli organi è imputata direttamente alla persona
giuridica gli organi non possono esprimere una volontà propria essendo letteralmente solo
semplici strumenti. Ogni attività è riferibile alla persona giuridica, anche atti illeciti ricadono sulla
persona giuridica. Gli organi possono essere individuali, se riguardano solo una persona fisica che
agisce singolarmente. Oppure collegiali se agiscono congiuntamente. Per questi organi la volontà
delle persone fisica arriva a formare la volontà dell’organizzazione tramite il principio di
maggioranza, la volontà delle persone fisiche viene espressa tramite voto, con il voto si arriva alla
deliberazione, cioè la decisione espressa dalla maggioranza.
A finché si possa parlare di persona giuridica è necessaria la presenza di un patrimonio, che non
sia quello di una qualsiasi persona fisica che ne compone. l’autonomia patrimoniale perfetta è
quando c’è perfetta separazione fra il patrimonio dell’ ente e quello dei singoli membri. Nel caso in
cui un’associazione non sia riconosciuta si avrà un regime giuridico di autonomia patrimoniale
imperfetta in questa i