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Fonti della disciplina del marchio registrato

Il codice civile disciplina il marchio registrato in poche norme (artt.2569-2574), che si chiudono con un rinvio alle "leggi speciali", quindi la disciplina organica in materia si ritrova nel codice della proprietà industriale. Il sistema di protezione del marchio è completato dal regolamento 1001/2017 sul marchio dell'Unione Europea (RMUE), che prevede una protezione unitaria estesa all'intero territorio della UE. Marchio nazionale -> tutelato soltanto a fronte delle utilizzazioni all'interno dei confini italiani. Marchio UE -> protetto in tutto il territorio dell'Unione Europea. Il marchio si presta a molteplici tipologie di utilizzazione e composizione. Con riferimento alle modalità di utilizzazione possiamo avere: - Marchio di prodotto, serve a caratterizzare il prodotto - Marchio di servizio, contraddistingue le prestazioni rese da imprese di servizi (assicurazioni,spettacoli)→ Con riferimento alla composizione si distinguono:
  • Marchio denominativo, formato da parole che può coincidere con la ditta (es: Barilla) o parole di fantasia
  • Marchio figurativo, se è rappresentato da un'immagine (es: il cavallino della Ferrari).
  • Marchio misto, se è costituito sia da elementi denominativi, sia da elementi figurativi.
Con riferimento all'utilizzo si distinguono:
  • Marchio individuale, distingue il prodotto di un singolo imprenditore. (es: detersivo Dash)
  • Marchio collettivo e di certificazione, serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio (es: pura lana vergine, vero cuoio).
La tendenza è la registrazione di segni geografici come marchi collettivi o di certificazione e questo riflette l'interesse ad evidenziare la provenienza dei prodotti da unadistinguishing feature of a particular area and to enhance the prestige of this area among consumers (e.g. Murano glass).→ With regard to production, the following distinctions can be made:○ Trademark, which is applied by the manufacturer (e.g. Ferrero)○ Trade mark, which is applied by the retailer in such a way as to allow the recognition of the trademark (e.g. Coop Italia)● REQUIREMENTS OF THE TRADEMARK:X The protection of a trademark requires the presence of various requirements, the absence of which can be invoked before a judge as a ground for nullity of registered trademarks.→ The absence of these requirements can be invoked through an action for nullity that can be brought by anyone with an interest in it (any natural or legal person): it is therefore an absolute nullity.✓ The specific requirements of a trademark are:1. DistinctivenessThe distinctive capacity plays a central role in determining whether a sign can be registered as a trademark.distintiva dove, al contrario, vengono considerati privi di carattere distintivi quelle indicazioni definite generiche, che quindi ogni imprenditore deve poter utilizzare per comunicare al pubblico le caratteristiche della propria ditta. L'assenza del requisito della capacità distintiva può essere sanata, se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità il segno acquisisce carattere distintivo (secondary meaning). 2. Forme e caratteristiche del prodotto Un ulteriore ordine di interessi generali in conflitto con la tutela del marchio riguarda i marchi consistenti nella forma o in altre caratteristiche del prodotto. L'ipotesi ricorre anzitutto per le vere e proprie forme tridimensionali del prodotto (es: biscotto Bucaneve) o del suo contenitore (es: bottiglia Coca Cola) dotate di capacità distintiva. In questi casi il legislatore si preoccupa che la protezione come marchio consenta al titolare di monopolizzare elementi apprezzati.
  • Carattere distintivo: il marchio deve essere in grado di distinguersi da altri marchi presenti sul mercato.
  • Capacità distintiva: il marchio deve essere in grado di identificare in modo univoco i prodotti o i servizi offerti.
  • Valore intrinseco: il marchio non può essere registrato se le sue forme e caratteristiche sono imposte dalla natura stessa del prodotto e sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.
  • Carattere non ingannevole: è vietato l'uso di segni che possono ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, la natura o le qualità dei prodotti o servizi.
  • Liceità: la registrazione del marchio è nulla se contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
  • Novità: il marchio deve differenziarsi da altri marchi già utilizzati da altri, in modo da avere una capacità distintiva.
  • La protezione del marchio può essere annullata se non sono presenti i requisiti di chi vanta diritti anteriori in conflitto con la registrazione. La mancanza di questi requisiti costituisce una causa di nullità della registrazione.solamente dai titolari dei diritti anteriori. Si tratta quindi di una relativa costituendo relativi.→ La importante categoria di impedimenti relativi deriva dall’esistenza di diritti di terzi su segnidistintivi anteriori in conflitto con il marchio registrato, quindi la presenza di segni anteriori fa venire meno il requisito della .Le ipotesi di assenza di novità possono essere classificate in relazione alle diverse tipologie di segni in conflitto:
    1. Una prima tipologia è costituita dai segni distintivi registrati con efficacia anteriore, dove le registrazioni anteriori attribuiscono al registrante la possibilità di vietare l’uso del marchio successivo, facendo venire meno la novità.
    2. Una seconda tipologia è l’esistenza di diritti anteriori su segni distintivi non registrati dove si incontrano casistiche differenti se si parla di: segni con notorietà locale, allora
    l’uso precedente del segno non toglierebbe la novità e il terzo ha diritto di continuare nell’uso del marchio; segni con notorietà nazionale, i quali fanno perdere la novità dei marchi posteriori confondibili e determinano un vizio di nullità relativa. Anche segni come ditta, denominazione/ragione sociale, insegna fanno venire meno la novità delle successive registrazioni, allo stesso modo dei marchi non registrati. c) Il marchio deve infine rispettare diritti anteriori diversi da quelli sui segni distintivi, i cui usi potrebbero violare un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, diritto al nome o all’immagine. ● PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE: La tutela si perfeziona attraverso la registrazione del marchio, a seguito di un apposito procedimento avviato su domanda (c.d. deposito) dell’aspirante titolare. → In Italia la registrazione avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda devealle scadenze decennali.formattazione del testo utilizzando tag html:

    alla proposizione delladomanda di decadenza o dell’eccezione di decadenza.→ Ma la decadenza del marchio può essere generata anche da ingannevolezza sopravvenuta nel caso incui il titolare utilizzi il marchio inducendo in inganno il pubblico in particolare sulla natura, qualità oprovenienza dei prodotti o servizi (concrete modalità di utilizzazione).→ Si può avere infine decadenza per la così detta volgarizzazione del marchio attraverso il quale nondistingue più un determinato prodotto ma esso diviene denominazione generica di una classe merceologicadi prodotti (es: nailon, precedentemente era un marchio).Concludiamo dicendo che nullità e decadenza del marchio possono essere dichiarate dall’autoritàgiudiziaria ordinaria, o in alternativa dall'UIBM (per marchi italiani) o dall’EUIPO (per marchi UE), sulla basedi un accertamento dei relativi presupposti.Con le stesse caratteristiche avviene la

    marchio registrato può avvenire attraverso una cessione o una licenza. La cessione comporta il trasferimento completo dei diritti sul marchio da parte del titolare a un'altra persona o azienda. La licenza, invece, consente a un'altra persona o azienda di utilizzare il marchio in determinate circostanze e per un periodo di tempo specifico, mantenendo comunque il titolare del marchio come proprietario. È importante sottolineare che la registrazione del marchio UE offre una protezione più ampia rispetto alla registrazione nazionale, in quanto copre tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Inoltre, la registrazione del marchio offre al titolare una serie di diritti esclusivi, tra cui il diritto di vietare l'uso del marchio da parte di terzi. In caso di violazione dei diritti del marchio, il titolare può intraprendere azioni legali per proteggere i propri interessi. Queste azioni possono includere richieste di risarcimento danni, sequestro dei prodotti contraffatti e l'adozione di misure cautelari per prevenire ulteriori violazioni. In conclusione, la registrazione del marchio UE presso l'EUIPO offre al titolare una protezione legale e un diritto esclusivo sul marchio, consentendo di prevenire l'uso non autorizzato da parte di terzi e di difendere i propri interessi in caso di violazione.MARCHIO: L'attuale ordinamento si ispira al principio di libera disponibilità dei diritti sul marchio. Le più importanti tipologie di atti di disposizione sono costituite dai trasferimenti e dalle licenze.
    • Il trasferimento dei diritti sul marchio avviene normalmente per effetto di accordi di vendita ma può derivare anche da altri accordi e negozi idonei in via generale a produrre effetti traslativi (donazione, conferimento in società, ecc.).
    • I diritti del marchio sono poi frequentemente oggetto di contratti di licenza, stipulati dal titolare (licenziante) con uno o più terzi licenziatari. Attraverso questi contratti il licenziante mantiene la titolarità del segno, consentendone tuttavia l'utilizzazione ad un terzo nei limiti previsti dall'accordo.
    I limiti di utilizzazione del marchio possono riguardare il territorio di produzione, commercializzazione o offerta dei prodotti, la tipologia e la qualità dei prodotti.

    servizi; fisiologica è poi la durata del contratto. La licenza è normalmente onerosa da cui il corrispettivo che viene definito anche "canone".

    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2022-2023
    77 pagine
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    SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JacopoL10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Sciuto Maurizio.