Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Fonti della disciplina del marchio registrato
Il codice civile disciplina il marchio registrato in poche norme (artt.2569-2574), che si chiudono con un rinvio alle "leggi speciali", quindi la disciplina organica in materia si ritrova nel codice della proprietà industriale. Il sistema di protezione del marchio è completato dal regolamento 1001/2017 sul marchio dell'Unione Europea (RMUE), che prevede una protezione unitaria estesa all'intero territorio della UE. Marchio nazionale -> tutelato soltanto a fronte delle utilizzazioni all'interno dei confini italiani. Marchio UE -> protetto in tutto il territorio dell'Unione Europea. Il marchio si presta a molteplici tipologie di utilizzazione e composizione. Con riferimento alle modalità di utilizzazione possiamo avere: - Marchio di prodotto, serve a caratterizzare il prodotto - Marchio di servizio, contraddistingue le prestazioni rese da imprese di servizi (assicurazioni,spettacoli)→ Con riferimento alla composizione si distinguono:- Marchio denominativo, formato da parole che può coincidere con la ditta (es: Barilla) o parole di fantasia
- Marchio figurativo, se è rappresentato da un'immagine (es: il cavallino della Ferrari).
- Marchio misto, se è costituito sia da elementi denominativi, sia da elementi figurativi.
- Marchio individuale, distingue il prodotto di un singolo imprenditore. (es: detersivo Dash)
- Marchio collettivo e di certificazione, serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio (es: pura lana vergine, vero cuoio).
- Una prima tipologia è costituita dai segni distintivi registrati con efficacia anteriore, dove le registrazioni anteriori attribuiscono al registrante la possibilità di vietare l’uso del marchio successivo, facendo venire meno la novità.
- Una seconda tipologia è l’esistenza di diritti anteriori su segni distintivi non registrati dove si incontrano casistiche differenti se si parla di: segni con notorietà locale, allora
alla proposizione delladomanda di decadenza o dell’eccezione di decadenza.→ Ma la decadenza del marchio può essere generata anche da ingannevolezza sopravvenuta nel caso incui il titolare utilizzi il marchio inducendo in inganno il pubblico in particolare sulla natura, qualità oprovenienza dei prodotti o servizi (concrete modalità di utilizzazione).→ Si può avere infine decadenza per la così detta volgarizzazione del marchio attraverso il quale nondistingue più un determinato prodotto ma esso diviene denominazione generica di una classe merceologicadi prodotti (es: nailon, precedentemente era un marchio).Concludiamo dicendo che nullità e decadenza del marchio possono essere dichiarate dall’autoritàgiudiziaria ordinaria, o in alternativa dall'UIBM (per marchi italiani) o dall’EUIPO (per marchi UE), sulla basedi un accertamento dei relativi presupposti.Con le stesse caratteristiche avviene la
marchio registrato può avvenire attraverso una cessione o una licenza. La cessione comporta il trasferimento completo dei diritti sul marchio da parte del titolare a un'altra persona o azienda. La licenza, invece, consente a un'altra persona o azienda di utilizzare il marchio in determinate circostanze e per un periodo di tempo specifico, mantenendo comunque il titolare del marchio come proprietario. È importante sottolineare che la registrazione del marchio UE offre una protezione più ampia rispetto alla registrazione nazionale, in quanto copre tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Inoltre, la registrazione del marchio offre al titolare una serie di diritti esclusivi, tra cui il diritto di vietare l'uso del marchio da parte di terzi. In caso di violazione dei diritti del marchio, il titolare può intraprendere azioni legali per proteggere i propri interessi. Queste azioni possono includere richieste di risarcimento danni, sequestro dei prodotti contraffatti e l'adozione di misure cautelari per prevenire ulteriori violazioni. In conclusione, la registrazione del marchio UE presso l'EUIPO offre al titolare una protezione legale e un diritto esclusivo sul marchio, consentendo di prevenire l'uso non autorizzato da parte di terzi e di difendere i propri interessi in caso di violazione.MARCHIO: L'attuale ordinamento si ispira al principio di libera disponibilità dei diritti sul marchio. Le più importanti tipologie di atti di disposizione sono costituite dai trasferimenti e dalle licenze.- Il trasferimento dei diritti sul marchio avviene normalmente per effetto di accordi di vendita ma può derivare anche da altri accordi e negozi idonei in via generale a produrre effetti traslativi (donazione, conferimento in società, ecc.).
- I diritti del marchio sono poi frequentemente oggetto di contratti di licenza, stipulati dal titolare (licenziante) con uno o più terzi licenziatari. Attraverso questi contratti il licenziante mantiene la titolarità del segno, consentendone tuttavia l'utilizzazione ad un terzo nei limiti previsti dall'accordo.
servizi; fisiologica è poi la durata del contratto. La licenza è normalmente onerosa da cui il corrispettivo che viene definito anche "canone".