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Una volta che un opera è stata creata il costo che un soggetto sostiene per copiarla è più basso di quello per
realizzarla. Spesa che può variare in base alla tecnologia di riproduzione che usiamo e dell'opera da duplicare.
Questa caratteristica economica delle opere dell'ingegno fa si che qualunque individuo consideri più conveniente
copiare opere realizzate da altri piuttosto che produrle in prima persona. Questo porterebbe alla fine delle creazioni
di opere anche perché avere a disposizione un ampia gamma di opere dell'ingegno contribuisce ad accrescere il
benessere individuale e collettivo.
Gli ordinamenti giuridici mondiali hanno fatto i conti con questo problema e hanno deciso di risolverlo attribuendo
all'autore un diritto esclusivo sulle opere realizzate. Con questo diritto esclusivo l'autore acquisisce una pretesa,
tutelata dall'ordinamento giuridico, a che solo egli possa compiere o autorizzare terzi a compiere, una serie di attività
in relazione all'opera realizzata.
L'autore può richiedere il pagamento di un prezzo a tutti i soggetti che vogliono fruire dell'opera. Chi è disposto a
pagare può usufruirne chi non paga viene escluso dalla fruizione.
Il diritto esclusivo conferito dall'ordinamento giuridico all'autore si traduce nella possibilità per l'autore di ottenere una
remunerazione rispetto alla fruizione dell'opera da parte di terzi.
L'incentivo di carattere economico alla creazione delle opere favorisce la creazione di un ampio ecosistema culturale
a beneficio della collettività.
Esiste un rapporto causale diretto tra l'attribuzione all'autore di un diritto esclusivo sulle proprie opere e la
produzione di opere dell'ingegno umano. Il diritto d'autore è considerato uno strumento giuridico efficace rispetto al
perseguimento di un obiettivo socialmente desiderabile come l'aumento della produzione culturale e la diffusione
della cultura stessa.
Il diritto d'autore non viene preso espressamente in considerazione dalla nostra costituzione ma se ne riconosce il
fondamento nell'art.9. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica”
Il diritto d'autore è presente all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Nizza 2000
b. L'oggetto della protezione: cosa protegge il Diritto d'Autore?
Opera dell'ingegno è una struttura formale che la mente umana conferisce al pensiero o alle emozioni in modo da
renderli comunicabili o percepibili all'esterno.
Mettere in evidenza due distinzioni fondamentali nell'ambito della disciplina del diritto d'autore:
1. distinzione tra l'idea presente nell'opera e la forma espressiva con cui è espressa. In questo modo vengono
escluse le idee in forma non strutturata, in concetti, i dati, nozioni e conoscenze. Protegge la forma
espressiva delle opere e non il suo contenuto
2. distinzione tra l'opera dell'ingegno nella sua dimensione immateriale e il supporto materiale in cui potrebbe
essere incorporata. Supporto materiale e opera dell'insegno sono economicamente e giuridicamente beni
diversi e indipendenti tra loro.
La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886 e tutt'oggi principale fonte
internazionale in materia di diritto d'autore) chiarisce come siano protette tutte le produzioni nel campo letterario,
scientifico e artistico qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
La legge italiana sul diritto d'autore qualifica come opere dell'insegno tutelate dal diritto tutte quelle che
appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia.
Distinzioni dalle invenzioni industriali che seguono la legislazione dei brevetti.
c. I requisiti della protezione: come deve essere l'opera protetta dal diritto d'autore?
Per poter essere protetta dal diritto d'autore un'opera dell'ingegno deve avere carattere creativo, deve essere
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originale. Questo requisito non è univocamente definito a livello internazionale.
Si individuano due ordinamenti giuridici nazionali:
1. interpreta l'originalità di un opera in senso soggettivo, come contributo personale dell'autore o come
impronta personale di questi da individuarsi nell'opera. Italia e Francia.
2. Un'opera può essere considerata originale dove essa non costituisca la copia di una creazione preesistente
e se ha un certo grado di sforzo intellettuale dell'autore. Inghilterra.
Il livello minimo di originalità richiesto per la tutela garantita varia in base alle legislazioni nazionali. In genere il livello
è basso, infatti si tende a considerare originale un opera se in essa si trova un minimo di creatività.
La legge accorda la protezione ad un opera dell'ingegno creativa/originale in virtù del mero atto della sua creazione
e dal momento stesso della creazione senza che sia richiesta nessuna formalità costitutiva.
d. I soggetti della protezione: chi difende il diritto d'autore?
Il diritto d'autore è un diritto che spetta a titolo originario all'autore dell'opera. Ci sono delle eccezioni:
• Opere create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro: in questo caso viene
riconosciuto al datore di lavoro lo sforzo economico necessario per la creazione dell'opera. Bisogna
esaminare il contenuto del contratto di lavoro o di prestazione dell'opera al cui interno bisogna sempre
precisare a chi appartenga la titolarità dei diritti.
• Norma che prevede che ad alcuni soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro come università, spettino i
diritti d'autore sulle raccolte dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Atti e pubblicazioni propri dell'Università.
La durata dei diritti patrimoniali è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione ma per le comunicazioni e le
memorie pubblicate dalle accademie ed enti culturali è di 2 anni trascorsi i quali l'autore riprende la
disponibilità dei suoi scritti,
• Opere scritte con il contributo di diversi soggetti i singoli contributi sono perfettamente distinguibili: o pere
collettive. Ogni autore è titolare dei diritti della sua parte nell'opera che ha realizzato.
La nostra legge sui diritti d'autore prevede che i diritti sull'opera collettiva spettino a chi organizza e dirige la
creazione dell'opera. È il soggetto che organizza, esercita lo sforzo intellettuale necessario per dare forma all'opera.
• Quando i singoli contributi creativi sono tra loro indistinguibili e inscindibili: opere composte. Il legislatore ha
previsto che il diritto d'autore sull'opera composta appartenga a tutti i co-autori.
Le opere collettive e composte ci portano a estrapolare tre principi generali applicabili alle ipotesi di opere
dell'ingegno create da più autori:
1. opera creata da più autori e gli apporti creativi sono distinguibili, ogni autore ha i diritti sulla sua parte
2. opera creata da più autori ma gli apporti creativi NON sono distinguibili tutti gli autori detengono
collettivamente i diritti sull'opera complessiva
3. opera creata da più autori e si possa identificare un soggetto che ha svolto il ruolo di selezione e
coordinamento dei diversi apporti creativi che confluiscono nell'opera collettiva, questo soggetto ha i diritti
sull'opera stessa.
e. Il contenuto del diritto d'autore: i diritti morali dell'autore
Il diritto esclusivo ha carattere morale e patrimoniale.
I diritti morali sono i diritti che il legislatore conferisce all'autore di un opera a tutela della sua personalità e per come
essa si esprime in rapporto all'opera stessa.
• Diritto di paternità: più importante e si intende il diritto di un soggetto di essere riconosciuto come effettivo
autore dell'opera da lui realizzata, di rivendicarne in ogni momento la paternità contro atti di usurpazione e
opporsi ai tentativi di falsa attribuzione della paternità di un opera di cui egli non è autore.
L'autore ha la facoltà di far circolare la propria opera in forma anonima, ha comunque il diritto di rivelare la propria
identità o il vero nome.
• Diritto all'integrità dell'opera: diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o atto
compiuto da soggetti a danno dell'opera stessa, che possano danneggiare la sua reputazione. Non a danno
dell'opera stessa ma della percezione della personalità dell'autore da parte del pubblico.
Questi due diritti rispondono alla regola delle 3i: sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili perché sono
intesi a soddisfare delle esigenze di tutela dell'autore in quanto persona il legislatore ha voluto sottrarre ogni
possibilità di essere assoggettate a logiche mercatorie.
L'autore non potrà mai rinunciare, anche se lo vuole, ai diritti morali riconosciutigli per legge, il trascorrere del tempo
non varierà di diritti di paternità e integrità dell'opera e potranno essere esercitati dai suoi eredi.
Questi diritti NON possono essere alienati, ceduti o trasferiti ad altro titolo.
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Nel nostro ordinamento gli accordi di ghost writing non sono giuridicamente ammissibili. Il vero autore fantasma
potrà sempre rivendicare la propria paternità.
Due diritti che sono di carattere morale e patrimoniale:
• diritto di inedito : diritto di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico o
di non divulgarla affatto
• diritto di rito dell'opera dal commercio: solo quando ci sono gravi ragioni di ordine morale
f. Il contenuto del diritto d'autore: i diritti patrimoniali d'autore
I diritti di natura patrimoniale offrono all'autore una chance di guadagno, si produce quell'incentivo economico alla
creazione e alla successiva diffusione di opere dell'ingegno fondamentale per accrescere il patrimonio culturale e
favorirne la diffusione.
La nostra legge articola l'attribuzione ai diritti patrimoniali d'autore secondo due prerogative:
1. attribuisce al soggetto che crea l'opera dei diritti esclusivi tipici
2. riconosce all'autore, facendo ricorso ad una clausola generale, il diritto di utilizzazione economica dell'opera.
Diritti esclusivi tipici sono 11:
• diritto di attribuzione dell'opera : l'autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la moltiplicazione
delle opere e la riproduzione
• diritto di trascrizione dell'opera : uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta
• diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione: autore fa il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare
l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione gratuite o no dell'operaa
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