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Il REGOLAMENTI FIFA DELLO STATUS ED I TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI
> prevede che in caso di risoluzione x volontà unilaterale e senza giusta causa, la
parte inadempiente ha l’obbligo di pagare un’indennità “di rottura” le cui modalità di
quantificazione sono state spesso oggetto di discussione fino al ricorso al T.A.S., è
per questo che solitamente si tende a far uso del contratto di lavoro a termine.
1.5.4. La forma
La L.91/1981, detta una disciplina specifica con riguardo al contratto di lavoro subordinato.
Art.4 stabilisce che il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante
assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto scritto, pena nullità. Il 2°comma dice che la
società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione nazione x l’approvazione ed
3°comma ,eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative, sono sostituite di diritto da quelle
tipo.
Il 1°comma dell’Art.4 ribadisce che la prestazione lavorativa dello sportivo professionista deve
necessariamente avere carattere oneroso.
L’Art.4 stabilisce inoltre i 4 requisiti che devono essere rispettati x la stipulazione del contratto di
lavoro: 1.forma scritta; 2.conformità al contratto tipo; 3.deposito del contratto presso la
federazione; 4.approvazione del contratto da parte della federazione. Dibattuto è se tali requisiti
siano tutti necessari x la validità o solo il primo (preferita l’opinione secondo cui tutti siano
essenziali a pena nullità o quantomeno il requisito della conformità del contratto).
Il 3°comma inoltre ( ) non specifica se il contenuto peggiorativo debba riferirsi ad una o
vedi sopra
ambo le parti, ed in particolare al lavoratore.
È preferibile ritenere che la nullità parziale con conseguente sostituzione delle clausole invalide,
operi solo nei casi ove esse contengano una disciplina rivolta al lavoratore e non anche al datore
di lavoro.
1.6. Tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale
Le società sportive sono chiamate a rispettare una serie di obblighi in materia di certificazione
dell’idoneità allo svolgimento di pratiche sportive a livello agonistico, di controlli sanitari periodici e
redazione e aggiornamento di specifiche schede sanitarie → il tutto per prevenire danni alla salute
dell’atleta.
Art.7 della L.91/81 afferma che l’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici e
secondo norme stabilite dalla Federazione ed approvate entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Al 2° comma si dispone che le norme di cui al precedente comma
devono prevedere l’istituzione di una scheda sanitaria x ogni sportivo professionista; al 3°comma
si dice che in sede di aggiornamento della scheda, devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e
diagnostici che sono fissati. L’adempimento di tali obblighi, costituisce condizione per
l’autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell’attività degli sportivi
professionisti.
All’interno di ogni società sportiva un ruolo di spicco è svolto dal medico sociale, cioèil diretto
responsabile dell’adempimento degli obblighi di tenuta e aggiornamento delle schede mediche di
ogni singolo atleta. Qualora il medico sociale lo ritenga opportuno può predisporre ulteriori
accertamenti medici. L’effettuazione dell’attività sportiva da parte dell’atleta è subordinata al
riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica agonistica, certificato che viene
rilasciato in seguito al superamento di alcuni test fisici. 32
L’art. 6 del d.lgs. 38/2000 stabilisce inoltre che gli sportivi professionisti debbano essere
assicurati contro i danni da infortunio e da malattia professionale presso l’INAIL. Gli sportivi sono
tutelati anche in quanto l’infortunio dal quale siano derivate morte o inabilità, si sia verificato
durante lo svolgimento della pratica sportiva o che l’esercizio dell’attività sportiva abbia costituito il
semplice contesto entro il quale l’evento dannoso si sia verificato.
L’Art.8 della L.91/1981 prevede che le società sportive stipulino una polizza assicurativa
individuale a favore degli sportivi professionisti, contro i rischi da morte e contro infortuni che
possano andare a pregiudicare il proseguo dell’attività sportiva professionistica. Decreto
16/04/2008 → anche gli sportivi dilettanti devono godere di una polizza assicurativa obbligatoria,
stipulata in nome e per conto loro dalle società di appartenenza. Questa polizza deve coprire le
conseguenze di infortuni occorsi durante ed a causa dello svolgimento dell’attività sportiva sia in
fase di gara che di allenamento, nonché quelli occorsi durante le necessarie misure preliminari e
finali delle gare o allenamenti ufficiali.
Ai sensi dell’Art.9 (L.91/1981) tutti gli sportivi e addetti agli impianti sportivi, godono
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l’ENPALS, dal 2012 INPS.
I criteri del calcolo della pensione variano in dipendenza dell’anzianità contributiva maturata dal
singolo lavoratore al 31dic.1995→ i lavoratori che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità in
tale data rientreranno totalmente nel calcolo della pensione di tipo retributivo. Per tutti gli altri
lavoratori si procederà col calcolo contributivo. L’età pensionabile è 52 per gli uomini e 47per le
donne) 1.7. L’accordo di trasferimento e la cessione di contratto
Art. 5 della L. 91/81→ intitolato “cessione del contratto”, prevede la possibilità di cessione del
contratto prima della scadenza, da una società sportiva all’altra purché, siano osservate le
modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali; tali modalità con riferimento al settore
calcistico, sono contenute nel NOIF. L’accordo di trasferimento o cessione deve essere redatto per
iscritto a pena di nullità, mediante l’uso di moduli speciali predisposti dalle Leghe che dovranno
essere depositati entro 5 giorni dalla stipulazione affinché queste, dopo gli accertamenti,
concedano l’esecutività degli accordi medesimi. In caso di decisione contraria è ammesso reclamo
innanzi alla commissione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le
NOIF stabiliscono un numero massimo di 3 tesseramenti, sia a titolo definitivo che temporaneo,
che possono riguardare uno stesso giocatore nel corso di una stagione sportiva. Ulteriore limite
alla validità degli accordi di trasferimento e cessioni del contratto è quello x cui le parti non
possono subordinare l’efficacia degli accordi all’esito di esami medici ed al rilascio di permessi di
lavoro.
La cessione avviene mediante la sottoscrizione di 3 documenti:
a. Variazione di tesseramento, sottoscritto dalla società cedente, da quella cessionaria
e dal giocatore ceduto (risponde la modello della cessione del contratto).
b. Documento di variazione del tesseramento, sottoscritto dalla società cedente e
cessionaria ed indica il corrispettivo preciso della cessione e i relativi termini di
pagamento.
c. Nuovo contratto di lavoro sportivo, stipulato fra società cessionaria e giocatore
ceduto.
Sia gli accordi di trasferimento che le cessioni, possono prevedere una clausola che assegni a
favore della società cedente un premio di rendimento al verificarsi di date condizioni.
Nei contratti di cessione temporanea piò essere pattuito il diritto di opzione in favore della società
cessionaria, per trasformare tale cessione da temporanea in definitiva.
Per trasformare una cessione da temporanea a definitiva bisogna rispettare 3 condizioni:
1. Che il diritto di opzione, col relativo corrispettivo, risulti dallo stesso
contratto di cessione temporanea e venga espressamente accettato
dal giocatore 33
2. Che la scadenza del contratto ceduto sia almeno nella stagione
successiva di quella in cui si sta esercitando l’obbligo di riscatto
3. Che il contratto stipulato a seguito dell’esercizio del diritto di opzione
abbia durata almeno biennale.
Una specifica disposizione è dettata con riguardo alla cessione temporanea di un calciatore
professionista, nonché all’accordo di trasferimento a titolo temporaneo di un “giovane di serie” che
siano già stati oggetto di un altro contratto di cessione temporanea o accordo di trasferimento
temporaneo nella stessa stagione sportiva; tale ipotesi è consentita a condizione che nel 2°
contratto di trasferimento temporaneo, risulti anche il consenso della società cedente originaria. Lì
ove siano state inserite nel primo contratto di cessione temporanea, clausole contenenti i diritti di
opzione e contropzione, queste si intendono in automatico risolte.
1.8. Contratto di prestazione sportiva dilettantistica
Con la L.342/2000 è stato introdotto un particolare regime tributario di favore, per i contratti di
lavoro aventi ad oggetto “l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”; è previsto che
indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche NON sono oggetto di ordinaria tassazione dei redditi di lavoro, rientrando
invece nei redditi diversi. Il trattamento fiscale agevolato consiste in:
ESCLUSIONE TOTALE da tassazione a titolo ti IRPEF delle somme fino ad € 7.500
• (non concorrono a formare reddito e non devono essere inserite nella dichiarazione dei
redditi)
ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA IN MISURA
• DEL 23% per le somme comprese fra i €7.500 e i €28.158 circa
ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO IN MISURA DEL 23%
• per somme superiori ai €28.158 circa.
È intervenuta l’Agenzia delle Entrare del Ministero delle Finanze esplicitando che la normativa, va
riferita a chi partecipa alla realizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico e chi
opera direttamente sul campo di gioco (atleti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali); va
estesa inoltre a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva
dilettantistica determinandone la concreta realizzazione, compresi coloro i quali presiedono
all’evento sportivo.
Sulla questione è anche intervenuto, successivamente, il legislatore con la L.14/2009 precisando
che “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” ricomprende anche la formazione didattica
e la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, così da ampliare la cate