Diritto sportivo
Capitolo 1: L'ordinamento sportivo
1. Analisi della nozione di sport
Lo sport è stato visto da un punto di vista filosofico: "sport come categoria primordiale dell’agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell’attività dell’uomo, accanto alla scienza e all’arte" da un punto di vista sociologico: "sport visto come gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto del movimento fisico o come forma di cultura".
Si è preferito percorrere la via ove la fattispecie di sport non sia relegata dentro un astratto concetto di attività sportiva, ma di riconoscere la sussistenza di un’attività sportiva solo quando essa sia giudicata portatrice di interessi meritevoli di tutela. E così il riconoscimento da parte del CONI di una disciplina come sportiva, deve ritenersi l’elemento sufficiente a qualificare una data attività umana per l’appunto come disciplina sportiva, senza che ci si soffermi sulla meritevolezza o meno degli interessi!
In assenza di riconoscimento formale da parte del CONI, bisogna operare un’azione ermeneutica che miri a verificare il contenuto sostanziale dell’attività al fine di qualificarla come sportiva; in sintesi è la medesima attività che un giudice compie quando si trova in giudizio di fronte ad un contratto tipico o atipico.
Nel caso di un contratto tipico, l’accertamento della meritevolezza degli interessi è compiuto verificando se essi corrispondono ad una causa tipica (allo stesso modo, un accertamento simile viene operato per le attività sportive riconosciute dall’ordinamento istituzionalizzato); nel caso invece di un contratto atipico, l’accertamento della meritevolezza si compie mediante l’analisi della rispondenza degli interessi delle parti ai principi dell’ordinamento giuridico statale (fattispecie analoga con riguardo alla rispondenza del contenuto e delle modalità delle attività sportive).
1.2. Definizione di attività sportiva
Nell’ambito della scienza giuridica quei pochi che hanno posto l’attenzione per la definizione di sport hanno assunto orientamenti tra loro opposti:
- Da un lato si tende a rinvenire i caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività sportive sui quali fondare la nozione unitaria di sport;
- Dall’altro si preferisce che la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita regolamentazione federale.
L’opinione secondo cui la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle attività regolamentate dal CONI non è un’opinione condivisibile, perché si andrebbe ad assumere l’elemento estrinseco rappresentato dall’atto del formale riconoscimento e detto riconoscimento avrebbe quindi carattere costitutivo della natura sportiva di una data disciplina, comportando come conseguenza che tutte le attività sportive non dotate di una regolamentazione federale riconosciuta dal CONI, sarebbero quindi escluse dall’ambito delle attività sportive.
L’atto di riconoscimento a fini sportivi da parte del CONI, ha carattere costitutivo solo nei riguardi dell’associazione che rappresenta una data disciplina sportiva (attribuendo ad essa la natura di Federazione), ma non già nei riguardi dell’attività sportiva in sé per sé.
A questo punto va richiamata la distinzione tra soggettività e personalità giuridica:
- Soggettività giuridica = è condizione sufficiente perché un ente sia oggetto di diritto e titolare di diritti e doveri;
- Personalità giuridica = assegna all’ente il quid pluris che comporta la separazione del patrimonio dell’ente dal patrimonio personale dei singoli soci o associati.
Vi è la necessità di fare una differenza tra gioco e sport e tale differenza è proprio nella serietà di fini che caratterizza lo sport rispetto al gioco puro e semplice; la serietà di fini si manifesta:
- Elemento soggettivo: qualità dell’impegno fisico ed intellettuale che correlato alla natura dell’agonismo, realizza il bisogno di un superamento continuo dei propri record;
- Elemento oggettivo: che si concreta nell’antagonismo di forze contrapposte con l’osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole fissate.
L'attività sportiva viene connessa alla nozione di competizione, della quale gli elementi dell'agonismo, della lealtà e dell'osservanza delle regole costituiscono i cardini fondamentali.
Quindi, dal momento che l’attività sportiva necessita di regolamentazione in seno all’ordinamento sportivo, possiamo concludere dicendo che solo le discipline riconosciute dal CONI rientrano nella nozione di sport e risulta di conseguenza indifferente che il praticante di uno sport riconosciuto dal CONI sia tesserato presso una società o associazione sportiva; va considerato sport anche l’attività volta al di fuori dell’associazione sportiva o società, come ad esempio una partita di calcio disputata nel campo che è pertinenza di una casa privata da soggetto non iscritto ad associazione o società sportiva affiliata FIGC.
Mentre secondo un’opinione difforme, non sarebbe da riconoscere natura propriamente sportiva alle attività che siano esercitate con carattere occasionale.
Le attività sportive organizzate dal CONI, che rivestono carattere agonistico, vengono praticate in vista del raggiungimento del miglior risultato al mondo, nonché della partecipazione alle gare olimpiche; pertanto, affinché il carattere competitivo esplichi efficacia in ordine alla qualificazione di una attività come sportiva, occorre che tale attività venga organizzata di modo che la competizione si svolga con le medesime regole a livello mondiale.
Il tutto ci porta ad affermare che il carattere competitivo sia un elemento costitutivo dell'attività sportiva, ma esso non va necessariamente correlato al fatto che l’attività stessa sia regolamentata in seno al CONI; quel che necessita è l’organizzazione dell’attività in forma associata e con il rispetto delle regole uniformemente condivise.
A. Ordinamento statale e ordinamento sportivo
Il tema del diritto sportivo rende necessaria la vigenza della concreta operatività di un ordinamento come quello dello sport, che si caratterizza per la sua sovranazionalità e specificità. L’affermazione del concetto di ordinamento sportivo che ha fondamento nella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano, presuppone l’accertamento di tre elementi costitutivi:
- Plurisoggettività: esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, legati dall’osservanza di un corpo comune di norme alle quali essi attribuiscono valore vincolante.
- Normazione: la normazione sportiva può dividersi in due aree la prima = regole di fonte statale, la seconda = precetti emanati dallo stesso regolamento sportivo.
- Organizzazione: intesa come un complesso collegato di persone e servizi a carattere permanente e duraturo che esercita sui soggetti componenti l’ordinamento, un potere che limita le libertà di ciascun soggetto.
La Costituzione, nel suo testo originario, non si occupava di sport in modo specifico, giacché solo indirettamente alcune sue norme potevano riferirsi al fenomeno sportivo.
L’ordinamento sportivo viene qualificato da alcuni come originario e da altri come derivato; è dubbio se lo Stato si limiti a prendere atto della sua autonoma esistenza o se al contrario, gli abbia delegato il potere regolamentare per la materia sportiva conferendogli quindi una qualificata giuridicità; si tratta di verificare quali margini di autonomia l’ordinamento statale riserva a quello sportivo.
Sotto il profilo squisitamente pratico spetterà sempre all'ordinamento giuridico sportivo determinare i propri fini e precisare quali attività siano da considerare sportive e distinguerle così da quelle motorie; l’ordinamento statale per il raggiungimento di dati fini può però prescrivere che talune attività motorie siano considerate invece come sportive.
Ciò che lo Stato non può in ogni caso stabilire è che l’attività sportiva prescinda dal principio di lealtà: questo principio incarna lo spirito che anima lo sport, spirito al quale ogni sportivo deve ispirarsi non solo durante la competizione ma bensì in ogni momento della sua vita di relazione con l’associazione e gli altri associati.
Va da sé, poi, che l'eventuale regolamentazione di medesimi aspetti del settore dello sport sia da parte dell'ordinamento statale che da parte dell'ordinamento sportivo possa generare una contrapposizione tra regole che, alla prova dei fatti, si rivelano inconciliabili; in simili ipotesi non è da escludere che lo Stato debba cedere il passo e venga addirittura costretto a modificare proprie disposizioni normative per renderle compatibili con le regole dello sport.
B. Sport e titolo V della Costituzione
La Costituzione, sino alla riforma attuata nel 2001, non conteneva alcun riferimento espresso allo sport; pur in assenza di riferimenti espliciti tuttavia, lo sport trovava una copertura costituzionale tra gli artt. 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 18 (libertà di associazione) e 32 (tutela della salute).
I rapporti fra ordinamento giuridico statale e sportivo sono stati ridisegnati dalla L.Cost. 3/2001 ed in particolare dal nuovo testo dell'art. 117 Cost. Quest'ultimo ha introdotto tra le materie sottoposte alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, quella dell'ordinamento sportivo, attribuendo al primo la competenza a delineare i principi fondamentali della materia e alle seconde quella di definire la relativa disciplina di dettaglio.
In base alle disposizioni legislative emanate, gli interpreti hanno ritenuto che l'attività sportiva a carattere amatoriale e ricreativo costituisca oggetto di competenza legislativa delle Regioni; orientamento che viene confermato dalla giurisprudenza costituzionale con la Sent. 517/1987 in cui la Corte Costituzionale, dopo aver scisso le attività sportive tra agonistiche e non agonistiche ha precisato che le agonistiche: ricadono nella materia ordinamento sportivo di competenza statale e delle istituzioni dello sport, sono quindi di competenza del CONI; mentre le non agonistiche: sono di attribuzione regionale.
Anche alla competenza sugli impianti viene operata la medesima distinzione con conseguenza che lo Stato programma e decide in relazione agli impianti e alle attrezzature per l’organizzazione di attività sportive agonistiche, le regioni invece hanno competenza sull’organizzazione delle attività sportive non agonistiche. Questa scissione rivela una dubbia consistenza perché anche l’attività sportiva svolta a livello amatoriale necessita dell’utilizzo di impianti conformi alle norme tecniche dettate dalla competente Federazione.
Le criticità finora menzionare sono state condivise anche dopo la riforma Costituzionale del 2001, nella sent. 2004 ove la Corte costituzionale ha precisato come "non sia dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia ordinamento sportivo" e pertanto, rispetto ad essa lo Stato debba limitarsi a dettare la normazione di principio, mentre spetta alle regioni stabilire la regolamentazione di dettaglio.
La distinzione tra attività agonistiche e non, non viene più richiamata per scindere la competenza tra Stato e Regioni e quindi sia che l’impianto sia destinato alla pratica di attività sportive agonistiche, sia che sia destinato ad attività amatoriali, la competenza legislativa in materia va assegnata allo Stato ed alle Regioni setterà poi la normativa di dettaglio.
C. Lo sport nelle politiche comunitarie
Le istituzioni europee si sono spesso occupate del fenomeno sportivo, alcune ragioni sono la rilevanza economica dello sport e la necessità di tutela della libera circolazione dei lavoratori sportivi.
Il mutamento di indirizzo delle politiche comunitarie relative allo sport, vi è stato nel 1991 quando la Commissione ha adottato la Comunicazione sulla “comunità europea e lo sport”; tra gli scopi della Carta europea dello sport, è enunciato l'impiego delle istituzioni comunitarie affinché sia offerta "ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport" e l’impegno a garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base.
Negli anni a seguire, ulteriori iniziative sono state promosse a favore dell’attività sportiva, come la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam del 1997 ove si sottolineava la rilevanza sociale dello sport.
Più di recente l'azione comunitaria in materia di sport ha conosciuto una forte accelerazione che ha portato alla dichiarazione dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport - 2004 e all'emanazione del "Libro bianco sullo sport - 2007". Quest'ultimo ha rappresentato la prima iniziativa globale nel campo dello sport, migliorando la visibilità dello sport stesso e sensibilizzando sulle necessità del settore; enuncia il principio di sussidiarietà, dell’autonomia delle organizzazioni sportive e traccia un quadro del contesto giuridico comunitario in materia sportiva, sottolinea inoltre gli aspetti legati alla salite pubblica e all’istruzione, al finanziamento dello sport e contiene il piano d'azione "Pierre de Coubertin" che guiderà la commissione nelle sue azioni connesse alle politiche sportive.
Le proposte del piano d’azione prevedono di:
- Sviluppare nuovi orientamenti sull’attività fisica e realizzare una rete europea per l’attività benefica per la salute;
- Facilitare un approccio europeo coordinato nella lotta contro il doping;
- Concedere un premio europeo alle scuole che sostengono attivamente le attività fisiche;
- Promuovere lo sport come politica di sviluppo dell’UE;
- Elaborare insieme agli Stati membri, l’impatto economico dello sport;
- Fornire una struttura più efficace di dialogo sullo sport a livello dell’UE.
Il programma di incentivazione dell’attività motoria nelle scuole, contempla la possibilità di attribuire un marchio europeo dello sport alle istituzioni scolastiche che si impegnano nella promozione e nel sostegno dell’attività motoria, in Italia “Progetto di alfabetizzazione motoria della scuola primaria promosso dal CONI”.
Oltre al Libro bianco è necessario richiamare un altro importante documento normativo comunitario, il Trattato di Lisbona del 2007, con il quale è stato dato riconoscimento formale allo sport, quale materia oggetto di una specifica disciplina.
La Commissione europea è tornata ad occuparsi di sport nel 2011, con la Comunicazione intitolata “Sviluppare la dimensione europea dello sport” ove si pone attenzione allo sport per i disabili ed alla parità dei sessi nello sport in generale. Per rafforzare la cooperazione europea in materia di sport, il Consiglio europeo ha adottato tutta una serie di disposizioni specifiche, che gli stati devono attuare nel periodo 2011-2014.
Inoltre, con riguardo all’Art.165 del Trattato (sviluppo della funzione sociale ed educativa dello sport), alla luce di questa disposizione va letta l’iniziativa presa dalle istituzioni comunitarie in riferimento alla c.d. Dual Career degli atleti professionisti. È un intervento che per la prima volta viene affrontato dagli organi comunitari, e riguarda le difficoltà che scaturiscono, nella maggioranza dei casi, quando si vuole conciliare l’attività agonistica con una diversa occupazione nel mondo del lavoro.
L’iniziativa è volta a colmare la distanza, attraverso una serie di analisi e suggerimenti rivolti agli Stati membri e alle istituzioni nazionali responsabili della formazione professionale ed universitaria. L’obiettivo è quello di creare una “rete di consapevolezza” tra e all’interno degli Stati con riguardo alla condizione cui gli atleti professionisti si trovano, nel momento in cui sono costretti a dover scegliere tra il perseguimento del miglior risultato e la necessità di costruirsi delle basi per una diversa attività lavorativa una volta terminata la carriera agonistica.
Il documento stilato, suggerisce uno sviluppo a livello nazionale di una politica di sovvenzioni e borse di studio per atleti che intraprendono un percorso di studio universitario ed all’altro canto mira a creare una rete di rapporti transnazionali che coinvolgano in primis le Federazioni sportive. NB: se le linee guida segnano un passo avanti, ciò non fa venire meno l’assenza di un autentico coordinamento e controllo di tali iniziative ed oltretutto, la scelta di non indicare un modello prestabilito per la realizzazione del Dual Career aumenta l’incertezza su questo tema. (in Italia solo l’università di Foggia ha accolto la sfida del dual career, creando programmi accademici dedicati agli students-athletes).
Capitolo 2: Le fonti
Con l’espressione fonti dell’ordinamento sportivo intendiamo gli atti e i fatti prodotti all’interno dello stesso ordinamento da cui promanano norme aventi rilevanza giuridica. Restano fuori le fonti di produzione normativa statale che regolamentano l’ambito dello sport.
La distinzione tra fonti nazionali ed internazionali non va riferita all’ambito territoriale, ma bensì all’ambito cui si concreta il fine; nel caso della competizione, per valutarne la natura nazionale o internazionale non assume rilevanza il luogo ove essa si svolge ma la valenza per la quale il risultato che in essa si consegue è valido.
Va precisato,
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