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SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Patologia del contrattoà fase in cui il contratto non funziona come dovrebbe ma si
ammala. La rescissione e la risoluzione sono due forme di scioglimento del contratto.
Þ Rescissione:
La rescissione del contratto è data da un vizio genetico della causa: nel momento in cui
nasce il contratto la causa è viziata, questo vizio genetico (perché legato alla nascita del
contratto) fa si che il contratto si possa rescindere, sciogliere. Sono 2 i casi di rescissione del
contratto: contratto concluso in stato di pericolo e contratto concluso in stato di bisogno.
1.Il contratto concluso in stato di pericolo è un contratto che si conclude quando una parte
si trova in uno stato di pericolo grave, immanente, pericolo di vita, e questo contratto si
conclude a condizioni inique. È un contratto sinallagmatico, un contratto a prestazioni
corrispettive in cui le condizioni sono inique. Significa che da un lato vi è uno stato di
pericolo grave e immanente, mentre l’altra parte chiede un compenso iniquo.
Esempio: uno scalatore che si arrampica su una montagna e ad un certo punto non riesce
più a scendere (si trova in uno stato di pericolo). Passa un elicotterista a cui lo scalatore
chiede aiuto e l’elicotterista gli dice che lo avrebbe aiutato solo in cambio di 50.000 euro.
E’ chiaro che in quel momento la persona che si trova in uno stato di pericolo dice di si, ma
una volta arrivato a terra lo scalatore si rivolge al giudice che tramite una sentenza scioglie il
contratto, quindi si esperisce un’azione di rescissione nei confronti del giudice che
analizzando la prestazione si rende conto che il contratto è stato concluso in uno stato di
pericolo, e che l’altra parte ha approfittato di questo stato di pericolo chiedendo un
compenso iniquo. (In questo contratto vi è uno squilibrio del sinallagma).
Il giudice poi ridurrà il compenso da iniquo ad equo, perché chi ha compiuto il lavoro deve
essere ugualmente pagato. La parte che esperisce l’azione deve comunque pagare la
prestazione ricevuta in modo equo.
2. Il contratto concluso in stato di bisogno (rescissione per lesione) prevede che vi sia un
soggetto che si trovi in uno stato di bisogno. Per stato di bisogno non si intende uno stato di
povertà, bensì una mancanza di liquidità. La fattispecie deve essere completa: da una parte
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ci deve essere uno stato di bisogno, dall'altra parte la conoscenza di questa situazione di
bisogno e l'approfittamento. L'elemento oggettivo è la lesione che deve essere “ultra
dimidium”, ossia non deve essere una lesione di oltre la metà.
Esempio: tizio ha mancanza di liquidità e decide di vendere una casa che vale 100.000 euro a
40.000 euro. Si tratta di una fattispecie completa. Tizio è in stato di bisogno perché si trova
in mancanza di disponibilità liquida; l’altra parte invece, conoscendo lo stato di bisogno del
soggetto, ne approfitta quindi questo soggetto non è solo in mala fede (conoscenza del fatto
di bisogno) ma in più ne approfitta, l’insieme di queste due condizioni dà vita
all’approfittamento. In questo contratto, oltre allo stato di bisogno e all’approfittamento
abbiamo un terzo elemento fondamentale: la lesione di oltre la metà, ovvero tizio che si
trova in uno stato di bisogno vende la casa che vale 100.000 euro a caio, che conoscendo lo
stato di bisogno di tizio, ne approfitta e l’acquista a meno della metà cioè 40.000 euro,
provocando una lesione. Nel momento in cui si verifica questa fattispecie completa, la
persona che ha venduto la casa può esperire l’azione di rescissione rivolgendosi al
giudice(SI PUO’ ESERCITARE ENTRO 1 ANNO) che emetterà una sentenza che scioglie il
contratto. Può accadere che colui che ne ha approfittato, non volendo perdere l’affare,
chiede o propone di dare il supplemento di prezzo, dando una parte in più che elimini la
lesione di oltre la metà, e che la persona che vende, accetti. Se il venditore accetta questo
supplemento di prezzo, a questo punto il contratto è salvo.
Þ Risoluzione:
La risoluzione del contratto è l’altra forma di scioglimento del contratto.
Nella risoluzione troviamo un vizio funzionale della causa, quindi la causa viene viziata nel
momento in cui c’è l’esecuzione del contratto (momento successivo alla conclusione del
contratto). Il contratto non è viziato nel momento in cui nasce, bensì quando si esegue. Le
cause di risoluzione sono 3: risoluzione per inadempimento, risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta della prestazione, risoluzione per impossibilità sopravvenuta della
prestazione.
1.Nella risoluzione per inadempimento si tratta di un inadempimento di non scarsa
importanza, avendo riguardo del tipo di affare e anche della volontà delle parti.
L’inadempimento va visto in base all’economia della cosa. Esempio: se tizio deve
consegnare a Caio un palazzo di 10 piani e mancano due finestre questo sarà un
adempimento di scarsa importanza, quindi non può dar luogo alla risoluzione del contratto.
Per dar luogo alla risoluzione del contratto è necessario che l’inadempimento sia di non
scarsa importanza. Esempio: se invece di due finestre, Tizio non consegna le finestre di tutto
il piano, ecco che allora l’inadempimento ha una sua importanza ai fini dell’affare, oltre che
ai fini della volontà delle parti. Se una parte non adempie, l’altra parte può o insistere per
l’adempimento esperendo un’azione di manutenzione con finalità di condannare
all’esecuzione della prestazione dovuta, oppure esperire l’azione di risoluzione del
contratto che verrà sciolto attraverso una sentenza del giudice. La possibilità di richiedere
l’azione di risoluzione è un DIRITTO POTESTATIVO. Nel momento in cui il contratto viene
sciolto, l’altra parte non deve più adempiere, e se avesse già adempiuto prima potrà
chiedere sia il risarcimento dei danni sia che gli sia pagata la prestazione effettuata. 78
Chi propone l’azione di manutenzione può poi voler richiedere la risoluzione del contratto
(perché l’altra parte continua a non adempiere con le intimazioni); chi invece prima chiede
l’azione di risoluzione non può più chiedere l’azione di manutenzione.
La risoluzione per inadempimento può svolgersi anche in via stragiudiziale. Le parti possono
decidere di risolvere il contratto evitando di passare dal giudice. Questa decisione avviene
tramite l’aggiunta al contratto di alcune clausole.
La prima è la clausola risolutiva espressa: consente ad una delle parti quando l’altra è
inadempiente di dichiarare di voler usufruire della clausola risolutiva espressa. Attraverso
questa dichiarazione il contratto si intende sciolto. Una volta che il contratto è stato sciolto:
se la prestazione è stata eseguita prima ha diritto a riaverla indietro e deve essere chiesto,
se si vuole, il risarcimento del danno. Se la prestazione non è stata eseguita, non deve
essere eseguita.
La seconda è la diffida di adempiere (clausola): è una dichiarazione scritta con cui una parte,
nel momento in cui c’è l’inadempimento dell’altra parte, intima di adempiere all’altra parte
entro un termine congruo che di solito è non meno di 15 giorni. Se non lo fa, il contratto si
intende sciolto e non vi è bisogno di andare dal giudice. Se la parte che ha esperito
l’intimazione aveva invece adempiuto al suo obbligo avrà diritto a riavere indietro la sua
prestazione chiedendo un risarcimento del danno; se invece non aveva ancora adempiuto
ovviamente non deve farlo.
La terza è il termine essenziale: la parti fissano all’interno del contratto un termine
ESSENZIALE entro cui deve essere eseguita la prestazione. Se questo termine viene
superato, ovvero la prestazione viene eseguita dopo quel termine stabilito, il contratto è
ritenuto sciolto. L’essenzialità può nascere dalla natura della prestazione ma anche
dall’interesse delle parti. Ad esempio, tizio deve consegnare un vestito da sposa e lo
consegna il giorno dopo del matrimonio, è chiaro che quel termine era essenziale perché
non c’è più interesse ad averlo dopo il matrimonio. La persona potrà chiedere il risarcimento
del danno a chi non avrà adempiuto.
2. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione riguarda
esclusivamente i contratti di durata, denominati “ad esecuzione periodica o differita”.
Questi non vengono eseguiti immediatamente ma vengono eseguiti in un arco temporale
lungo (caratteristica di durare nel tempo) e questa esecuzione può comportare, per cause
imprevedibili e impreviste, che la prestazione diventi eccessivamente onerosa rispetto
all’economia del contratto, durante il periodo di esecuzione del contratto (quando il
contratto è in atto). Esempio tratto da una sentenza: se tizio doveva portare un certo
quantitativo di petrolio a caio, stabilendo un determinato prezzo, e per portare questo
petrolio tizio doveva fare una determinata tratta di mare, ma a causa della guerra del golfo
tizio è stato costretto a fare un percorso molto più lungo e quindi molto più costoso, cosi
facendo la prestazione è diventata eccessivamente onerosa, quindi il prezzo non è più
congruo/più conveniente in quanto le spese erano aumentate a dismisura. Questo perché
durante l’esecuzione del contratto è intervenuto un vizio funzionale della causa che porterà
alla risoluzione del contratto. L’eccessiva onerosità è sopravvenuta, cioè imprevista,
imprevedibile e inevitabile. Il contratto può essere sciolto e avviene in maniera giudiziale.
Nel momento in cui si deve consegnare la merce si trova una cambiamento grosso di spesa,
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lo si comunica all’altra parte che accetta l’aumento della prestazione o si rivolge al giudice.
In quest’ultimo caso il giudice studia il contratto, risolvendolo, sciogliendolo.
3. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (ne abbiamo parlato con
i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, e anche con il causo fortuito
e la causa maggiore nell’inadempimento dell’obbligazione). Il caso in cui la prestazione è
diventata impossibile (in maniera oggettiva) per cause non imputabili al debitore: caso
fortuito e forza maggiore. Queste cause non imputabili al debitore causano l’estinzione
dell’obbligazione e questo comporta l’obbligo di risarcire il danno e q