vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Le Obbligazioni 4
Fatto: è un evento naturale, accade senza l'opera dell'uomo ma l'ordinamento
giuridico ne ricolega degli effetti giuridici.
Atto: è il comportamento dell'uomo consapevole e volontario, a prescindere dagli
effetti giuridici che possono essere ricollegati direttamente dall'ordinamento
giuridico. Si divide in:
1. Atti Illeciti: contrari all'ordinamento giuridico.
2. Atti Leciti: conformi all'ordinamento giurdico.
Tali atti a loro volta si distinguono in:
Operazioni: cambiamenti della realtà materiale.
Dichiarazioni: dichiarazioni di conoscenza o di volontà.
Negozio Giuridico: è la manifestazione di volontà di uno o più soggetti diretta alla
costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridica rilevante
(contratto, matrimonio, testamento).
Interessante è il ruolo della volontà nel negozio giuridico poiché è doppio: il ruolo di
compiere l'atto e la volontà che da quel determinato atto scaturisca un determinato
effetto.
Il negozio può dunque essere:
gratuito: quando un soggetto accetta un vantaggio senza alcun sacrificio.
oneroso: quando un soggetto accetta un vantaggio e accetta il corrispettivo
sacrificio.
Può essere curioso ricordare che il negozio giuridico è una categoria inventata dalla
pandettistica tedesca che però il nostro codice civile non ha assorbito come
categoria, ma ha solo recepito i singoli negozi giuridici.
L'estinzione dell'Obbligazione: Adempimento
Nel nostro codice civile non abbiamo una norma che descrive l'adempimento ma
possiamo trarre in negativo l'art.1218 del c.c. il quale descrive la l'inadempimento come
la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
L'adempimento è l'estinzione dell'obbligazione in modo fisiologico. I caratteri
dell'esattezza dell'adempimento sono:
La Modalità: la prestazione deve essere effettuata in maniera leale, onesta e
diligente non sarò da parte del debitore ma anche dal creditore.
Le Obbligazioni 5
Il Tempo: il tempo dell'adempimento deve avvenire a richiesta del creditore e
quindi può essere presente una scadenza da rispettare. Volendo le parti possono
decidere il tempo dell'adempimento ma se quest'ultimi non riusciranno a trovare
un accordo subentreranno le "norme suppletive" che sostituiranno la volontà
delle parti.
Il Luogo: il luogo dell'adempimento può essere deciso da entrambe le parti.
Il Debitore: il debitore, adempiuta la prestazione, ha diritto alla quietanza
(ricevuta). Può anche trattarsi di una persona incapace di intendere e di volare
nonostante ciò ha l'obbligo di adempiere E poiché la sua situazione non lo
giustifica del mancato adempimento. È anche possibile che un terzo possa
adempiere in questo caso ci troveremo davanti ad una prestazione "Intruitus
Personae" che sta d indicare il carattere personale di una data prestazione e
conseguentemente di un contratto. Il debitore è sempre responsabile nei
confronti del creditore del comportamento dei terzi.
Il Creditore: il creditore deve essere capace di intendere e di volere. Legittimato
a ricevere il pagamento può essere anche un rappresentante del creditore o una
persona autorizzata dalla legge. Il creditore può anche opporsi all'adempimento
di un terzo solo se la prestazione è infungibile o se il debitore gli ha manifestato
la sua opposizione. È fondamentale ricordare che l'adempimento deve essere
eseguita attraverso la diligenza dell'uomo medio che i romani definivano "del
buon padre di famiglia".
L'identità della Prestazione: la prestazione dev'essere quella pattuita e non
un'altra. Non è però un eccezione che nasce dall'accordo tra debitore e creditore
chiamata "datio in solutum" art.1197 del c.c, una locuzione latina che indica "la
prestazione in luogo di adempimento" tramite la quale può essere cambiato
l'oggetto della prestazione in modo legittimo.
Modi di estinzione dell'Obbligazione diverse dall'Adempimento
1. La Novazione: la novazione consiste nell’estinguere la vecchia obbligazione e
crearne una nuova. Ha due elementi:
Oggettivo: Animus Novandi, che è la convinzione che hanno le parti di
estinguere la vecchia obbligazione e crearne una nuova.
Soggettivo: Aliquid Novi, dunque la nuova obbligazione deve avere qualcosa
di nuovo che può riguardare sia l’oggetto che il titolo dell’obbligazione.
2. La Confusione: la qualità del debitore e di creditore si uniscono nella stessa persona,
ad esempio quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa. (art.1253 del
Le Obbligazioni 6
c.c.).
3. La Compensazione: quando due soggetti hanno un rapporto reciproco di debito-
credito, e può essere:
Legale: stabilita dalla legge la quale può operare quando i debiti reciproci sono:
fungibili (sostituibili), liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (già
scaduti nel termine e nella condizione).
Giudiziale: è necessaria a sentenza del giudice e il rapporto debito credito è
fungibile ed esigibile, ma non liquido.
Volontaria: si basa sulla volontà delle parti e non sono sussistono le condizioni
di cui prima.
4. La Remissione del Debito: è la rinuncia volontaria del creditore al suo Diritto di
Credito. Questa rinuncia può essere: espressa (verbalmente o scritta) o tacita
(attraverso un comportameto concludente). L'elemento essenziale è la volontà del
creditore che dev'essere comunicata al debitore. Tuttavia il debitore potrebbe
dichiarare di non volerne approfittare e potrà eseguire la prestazione, infatti si parla
di "nolenti non fit donation" ovvero non è valida la donazione a chi non l'accetta.
5. Impossibilità Sopravvenuta della Prestazione per Cause Non Imputabili al Debitore:
impedisce al debitore di adempiere alla prestazione, e le cause possono essere: il
Caso Fortuito (avvenimenti improvvisi) o Forza Maggiore (eventi imprevedibili
della natura o ordine dell'autorità).
La Mora
La mora è il ritardo dell'adempimento.
Mora del Creditore: quando il creditore non collabora rispetto all'adempimento del
debitore. Il creditore non ha soltanto l'obbligo della pretesa ma anche della
collaborazione. Il debitore può dunque fare un'offerta formale attraverso un pubblico
ufficiale e il creditore sarà costituito in mora e pagare i danni che ha causato al
debitore.
Mora del Debitore: il creditore intima il debitore ad eseguire la prestazione. Può
farlo quando il credito è:
esigibile
l'inadempimento da parte del debitore è ingiustificato.
Il debitore attraverso la mora dovrà pagare i danni che ha causato al creditore.
Modifiche del Rapporto Obbligatorio dal lato Attivo
Le Obbligazioni 7
Si parla di Cessione del Credito, che non è un contratto ma può farne parte. È un accordo
tra il creditore detto "cedente" è un altro creditore detto "cessionario". Il cedente ha
deciso di trasferire il proprio credito al cessionario, quindi cambia il creditore.
Il debitore non ha alcun ruolo, ma è importante è che al debitore venga notificata la
cessione poiché deve essere al corrente del cambiamento del creditore. Il debitore se
paga al vecchio creditore si è comunque liberato.
La cessione del credito può essere di due tipi:
Cessio Pro Soluto: quando il creditore cede il proprio credito dà la garanzia
dell'esistenza del credito.
Cessio Pro Solvendo: la garanzia non è solo dimostrare l'esistenza del credito, ma
consite anche nel fatto che chi cede il credito garantisce che il debitore pagherà la
prestazione.
Modifiche del Rapporto Obbligatorio dal lato Passivo
Assistiamo al cambiamento del debitore. Può avvenire per:
Delegazione: può essere di due tipi:
a. Delegazione di Pagamento: attraverso questo passaggio:
(A) Delegante →(B) Delegato → (C) Delegatario
b. Delegazione di Debito: tra il delegante e il delegato (A e B) vi è un "rapporto di
provvista", e tra il delegante e il delegatario (A e C) vi è un "rapporto di valuta".
In questo tipo di delegazione A invita B a promettere di pagare C. Avviene in
tre fasi:
1) A invita B di promettere a pagare C
2) B promette di pagare C
3) B paga C
Estromissione: anche qui abbiamo tre soggetti:
1) A Estromittente
2) B Debitore Estromesso
3) C Creditore Estromissario
A in maniera spontanea pone in essere un contratto con C.
A dice che pagherà il debito di B a C.
Le Obbligazioni 8
C può decidere se trattenere entrambi i debitori (A e B) attuando una "estromissione
cumulativa" e l'obbligazione diventa solidale.
Se invece decide di eliminare il vecchio debitore si chiamerà "estromissione
liberatoria".
Accollo: nasce da un contratto tra l'accollante e il debitore accollato (A e B).
A dice a B che pagherà il creditore accollatario C.
Inadempimento dell'Obbligazione
L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta (art.1218
del c.c.). L’inadempimento può essere:
Assoluto: se non fosse stata eseguita completamente la prestazione oppure non è più
eseguibile (es. vestito di nozze eseguito in ritardo, non è più eseguibile).
Relativo: caso di ritardo di adempimento (mora).
Non Esatto: sotto il profilo quantitativo o qualitativo.
Dall’inadempimento non nasce l’estinzione dell’obbligazione, ma addirittura ne
nasce una nuova, cioè l’obbligazione di risarcire il danno. Quindi accanto al
concetto di debito, c’è il concetto di responsabilità, che si manifesta come obbligo di
risarcire il danno. Il Danno è un pregiudizio di varia natura e si parla di danno
patrimoniale, il quale è diviso in due parti:
Danno Emergente: cioè la perdita subita.
Lucro Cessante: ovvero il mancato guadagno.
Tra il danno e l’inadempimento vi deve essere un nesso di causalità che li collega,
cioè il danno deve essere la conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento.
Questo nesso deve essere ai fini del risarcimento del danno, infatti in presenza
dell’inadempimento, nasce immediatamente l’obbligo di risarcire il danno. Solo in
un caso il debitore si può liberare da quest’obbligo, ovvero quando il debitore riesce
a provare un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non
imputabili. La condizione è che debba essere un’impossibil