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L'Incapacità di Agire
L'incapacità di agire può essere legale o naturale:
Legale: nasce dalla legge, e si dirama a sua volta in:
1. Assoluta: non possono compiere né atti di ordinaria né di straordinaria
amministrazione (minori e interdetti).
2. Relativa: possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, mentre
quelli di straordinaria amministrazione li possono compiere solo con un
"curatore" che non sostituisce l'incapace relativo, ma lo assiste durante l'atto
(minore emancipato e l'inabilitato).
Naturale: incapacità d'intendere e di volere del soggetto per cause transitorie (abuso
di alcool o uno stato di shock) o permanenti (interdetto). In tali condizioni la legge
tutela ugualmente gli interessi dell'incapace, anche se fosse una persona legalmente
capace, infatti se quest'ultima dimostra che nel momento in cui ha compiuto l'atto
versava in uno stato di incapacità naturale, gli è permesso di impugnarlo.
L'annullamento degli atti può essere richiesto dall'incapace naturale una volta
riacquisto l'incapacità di intendere e di volere entro 5 anni dal loro compinento. Tali
atti sono:
Atti Unilaterali
Contratti
Interdizione Legale e Giudiziale
Interdizione Legale: ha una funzione sanzionatoria, è infatti una pena accessoria ad
una condanna definitiva all'ergastolo o per reati non colposi per un tempo non
inferiore a 5 anni. L'interdetto legale non può compiere atti dispositivi del proprio
matrimonio pena l'annullabilità dell'atto (incapacità legale di agire assoluta), e per
questo l'amministrazione del suo patrimonio competerà ad un "tutore". L'interdetto
potrà compiere tutti gli atti a carattere personale (matrimonio, testamento,
riconoscimento dei figli).
Interdizione Giudiziale: è pronunciata con sentenza dal tribunale qualora fossero
presenti i seguenti presupposti:
Il Soggetto del Rapporto Giuridico 2
1. infermità di mente dovuta ad una patologia tale da colpire profondamente il
soggetto nella sua sfera intellettiva e volitiva.
2. abitualità dell'infermità.
3. incapacità del soggetto di provvedere ai prorpi interessi.
Ratio legis dell'interdizione giudiziale è la protezione del soggetto al quale viene
affidato un "tutore" nominato dal giudice tutelare, che agisce in suo nome e per
conto.
Fase centrale del processo d'interdizione è l'esame diretto da parte del giudice. Gli
unici atti che può compiere sono strettamente legati alla vita personale e ogni atto
negoziale può essere annullato.
L'interdetto è precluso dal matrimonio, testamento e
riconoscimento dei figli.
Può capitare che l'abitualità dell'infermità non sia più presente, e il giudice può
dichiarare l'ex interdetto un inabilitato.
L'Inabilitato
L'inabilitazione è pronunciata con sentenza dal tribunale qualora si riscontrassero i
seguenti presupposti:
1. infermità di mente non talmente grave da dover dar luogo all'interdizione (il
soggetto non è capace di far fronte ai propri affari ma è capace d'intendere e di
volere).
2. abuso abituale di alcool o droghe
3. sordità o cecità
4. prodigalità: impulso patologico che incide negativamente sul soggetto e sulla sua
capacità di valutare la sua condizione economica spingendolo allo sperpero.
L'inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli di
straordinaria amministrazione sarà affiancato da un "curatore". Il curatore non si
sostituisce ma integra la volontà dell'inabilitato. Infatti in un contratto firmeranno
l'inabilitato e il curatore.
Il Minore e il Minore Emancipato
Minore: è considerato legalmente incapace di agire in maniera assoluta. Non può
compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione. Di conseguenza il
minore non potrebbe compiere atti negoziali, ma l'ordinamento giuridico ha trovato
Il Soggetto del Rapporto Giuridico 3
un escamotage: il minore può agire in maniera formale e giuridica poiché si
presuppone sia incaricato/approvato a compiere atti negoziali dai genitori. Se uno
dei due genitori è defunto o impossibilitato ad esercitare la responsabilità
genitoriale, la gestione del patrimonio spetterà in via esclusiva all'altro genitore. Se
entrambi i genitori sono defunti o impossibilitati ad esercitare la responsabilità
genitoriale, la gestione del patrimonio spetterà ad un tutore, che per gli atti di
straordinaria amministrazione necessita di una duplice autorizzazione dal giudice
tutelare e dal tribunale.
Minore Emancipato: il minore ultrasedicenne autorizzato dal tribunale a contrarre
matrimonio, con le nozze acquista l'emancipazione. L'emancipato potrà compiere
tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli di straordinaria
amministrazione necessita l'assistenza di un curatore. Se il coniuge è maggiorenne
sarà egli il curatore. L'annullamento del matrimonio non annullerà l'emancipazione,
ma cesserà con il raggiungimento della maggiore età.
L' Amministrazione di Sostegno
Da quando nacque la figura dell'amministratore di sostegno con l'emanazione della legge
del 9 gennaio 2004, una vera e propria rivoluzione Nel giuridiche colturale nella tutela
delle persone fragili poiché affiancato è il più rigidi e tradizionale istituti (interdizione e
inabilitazione) il nuovo strumento più flessibile è adattabile alle specificità alle singole
situazioni. I destinatari dell'amministratore di sostegno di cui se ne parla nell'articolo 404
e seguenti, sono individui privi in tutto o in parte di autonomia e vengono definiti
"beneficiari". La figura dell'amministratore di sostegno è duttile ed è nominata da un
giudice attraverso un decreto.
Ipotesi sulla Vita di una Persona
Scomparsa: è dichiarata con decreto del tribunale quando concorrono i seguenti
presupposti:
1. allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio/residenza.
2. mancanza di sue notizie oltre il lasso di tempo che può essere giustificato dagli
ordinari allontanamenti della persona.
Se la persona ritorna gli effetti della dichiarazione di scomparsa cessano senza
necessità di una nuova pronuncia giudiziale.
Assenza: è dichiarata con sentenza del tribunale quando concorrono gli stessi
presupposti:
1. allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio/residenza.
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2. mancanza di sue notizie da oltre due anni.
Se richiesto il tribunale ordina l'apertura degli eventuali testamenti dell'assente in
modo che gli eredi possano domandare l'immissione temporanea del possesso dei
beni.
La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio o l'unione civile, ma scioglie
la comunione legale.
Se l'assente ritorna o n'è provata l'esistenza, gli effetti della dichiarazione di assenza
cessano senza la necessità di unapronuncia giudiziale.
Morte Presunta: è dichiarata con sentenza dal tribunale quando concorrono i
seguenti presupposti:
1. allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio/residenza.
2. mancanza di sue notizie da più di 10 anni.
Gli effetti della morte presunta sono uguali alla morte vera. Coloro che sarebbero
stati i suoi eredi conseguiranno la titolarità dei beni con la particolarità che risulta
obbligatorio l'inventario dei beni (art.72 c.c.).
La comunione legale si scioglie e in caso di matrimonio o unione civile il coniuge
potrà risposarsi.
Se il soggetto ritorna o n'è provata l'esistenza tali effetti saranno reversibili.
I Diritti della Personalità
Dopo la 2° Guerra Mondiale l'ONU ha posto l'attenzione sui diritti umani infatti il
10/12/48 venne approvata la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo". I diritti
della personalità definiscono il rado di civiltà di un popolo, sono innati e connaturati
all'uomo stesso. Nel nostro ordinamento giuridico sono presenti a ventaglio: nella
Costituzione, nel Codice Civile, nel Codice Penale, nelle Leggi Complementari.
Nella Costituzione troviamo presenti:
Diritto al Lavoro: l'uomo attraverso il lavoro forma e soddisfa la propria personalità.
L'art.4 afferma: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto". L'art.36 afferma: "il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla fammiglia un'esistenza
libera e dignitosa".
Diritto alla Salute: l'art.32 parla del diritto alla salute e all'integrità psicofisica i quali
sono rimessi all'autodeterminazione del titolare. Con questa espressione s'intende il
Il Soggetto del Rapporto Giuridico 5
consenso espresso e specifico dell'avente diritto capace legale e naturale di agire di
rifiutare le cure. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge (vaccinazione obbligatoria). Il medico può
intervenire solo in caso di mnori o disabili, o con TSO (trattamento sanitario
obbligatorio) in ambito psichiatrico. Il paziente per rifiutare le cure dev'essere
informato dal medico di tutte le alternative terapeutiche e alle eventuali conseguenze
della sospensione del trattamento (consenso informato).
Integrità Fisica: gli atti dispositivi del proprio corpo sono consentiti a meno che non
causino una diminuizione permanente dell'inegrità fisica del soggetto, come dice
l'art.5. Sono consenti l'espianto del rene da vivente e interventi di modificazione dei
caratteri sessuali (legge del 1982).
Testamento Biologico: la libertà di cura dopo circa 20 progetti di legge ha fatto
nascere nel 2017 la legge sul testamento biologico. È un documento legale redatto
dal soggetto per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel
caso in cui si presenti un'impossibilità a comunicare. I medici non possono effettuare
un accanimento terapeutico, al fine di rendere dignitoso il momento della morte.
Tutto ciò è stato specificato poiché in Italia il "suicidio assistito" o "eutanasia" non è
permesso, è illegale, e chiunque aiuti un soggetto a suicidarsi risponderà a reato.
Diritto alla Vita: (legge ordinaria) tal