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Stato (la crisi dello Stato Sociale) non riesce ad occuparsi di tutte le attività a favore
dei terzi, per questo è stato promulgato il Codice del Terzo Settore.
La Famiglia
La famiglia ha una dimensione giuridica e consiste in una serie di relazioni stabili che si
proiettano nella società esterna, e per questo possiedono una funzione giuridica.
Nell’art.29 della costituzione si dice che la famiglia è una società naturale fondata sul
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matrimonio. È una società preesistente allo Stato, non è creata dal legislatore, ma ne
prende atto e la redige all’interno dell’ordinamento giuridico.
Nel ‘42, quando nacque il codice civile, si parlava di famiglia patriarcale, avente una
convivenza tra grandi gruppi familiari, in cui il padre aveva una posizione di autorità,
aveva potere decisionale e doveva mantenere la famiglia. Col tempo, con
l’emancipazione della donna e dall’autonomia culturale dei figli, tramonta la figura
dell’uomo capofamiglia, ma nasce la famiglia come è strutturata ora con i coniugi aventi
pari diritti e responsabilità.
La costituzione fa riferimento alla famiglia legittima, basata sul matrimonio. Il
matrimonio è un impegno che i coniugi prendono di fronte alla società. La famiglia di
fatto (convivenza more uxorio) non viene inserita dai costituenti, ed è una famiglia
contrapposta a quella legittima in cui i coniugi vivono insieme come marito e moglie
senza il presupposto del matrimonio. Questo fatto provoca uno strumento di tutela da
parte dei giudici, che per risolvere l’interruzione del rapporto che vi è nella famiglia di
fatto, si utilizza l’art.2034 delle obbligazioni naturali.
La Famiglia Legittima è basata sul matrimonio. Il matrimonio è un negozio giuridico
bilaterale, basato sulla libertà (dato che dalla promessa di matrimonio non nasce
l’obbligo di sposarsi) ed è un atto complesso: racchiude la volontà di coloro che si
vogliono sposare (i nubendi) e la volontà dell’ufficiale dello stato civile. Dal negozio
giuridico nascono una serie di diritti ed obblighi:
i nubendi devono essere due soggetti di sesso diverso.
la celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni, una forma di
pubblicità notizia, atte con un’affissione nella bacheca del comune, che rimane
per 8 giorni, in cui vi sono le generalità dei nubendi e dove è resa pubblica la
volontà di sposarsi dei due.
la libertà di stato (non si è già sposati).
devono essere due persone maggiorenni (tranne per i minori emancipati).
vi è capacità di intendere e di volere (non si possono sposare interdetti giudiziali
e coloro che hanno un amministratore di sostegno).
non devono avere vincoli di parentela.
Il Matrimonio
Il Matrimonio può essere di 3 tipi:
1. Matrimonio Concordatario: prima del 1861 la chiesa aveva il monopolio alla
celebrazione e alla gestione del vincolo matrimoniale; dopo, lo stato non ha più
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riconosciuto gli effetti civili nati dal matrimonio processato in chiesa. Era
necessaria la doppia celebrazione, in chiesa (se credenti) e in comune. Nel 1929
nasce il concordato tra lo stato e la chiesa, in cui nasce lo stato della chiesa, e
sotto il profilo dell’atto nasceva il matrimonio concordatario, ovvero di celebrare
il matrimonio in chiesa e contemporaneamente avere i diritti civili dello stato. Il
prete era anche ufficiale dello stato civile che, dopo la celebrazione, doveva
trascrivere nei registri dello stato civile l’avvenuto matrimonio.
2. Matrimonio Civile: è il matrimonio celebrato al comune davanti al sindaco o a
un suo delegato, in veste di ufficiale dello stato civile.
3. Matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto acattolico: grazie alla
libertà di culto, ognuno è libero di professare una religione diversa da quella
cattolica a cui crede. È possibile quindi che chi non è cattolico può celebrare il
matrimonio davanti a un ministro del culto acattolico e di avere gli stessi effetti
del matrimonio riconosciuto dallo stato, perché il ministro del culto cattolico
fungerà da ufficiale dello stato civile, e quindi dovrà anche lui trascrivere nei
registri dello stato civile l’avvenuto matrimonio.
Nel codice civile, all’art.143, si hanno un elenco dei diritti e degli obblighi del
matrimonio, che consiste in contenuti minimi nei confronti dei coniugi, per la valenza
del matrimonio. Sono:
diritto e obbligo di fedeltà: prima della riforma del diritto di famiglia del ‘75 la
violazione della fedeltà era considerato un reato di adulterio per la donna e di
concubinato per l’uomo. Ora non si ha più reato, ma è solo la violazione di un
obbligo che nasce dal matrimonio. La fedeltà è una forma di rispetto nei
confronti del coniuge, e non è necessariamente il tradimento fisico.
assistenza morale e materiale: l’assistenza materiale è la condivisione dello
stesso tenore di vita con il coniuge; l’assistenza morale consiste nell’obbligo di
stare vicino al coniuge in ogni momento, positivo o negativo.
obbligo di coabitazione: fissare una casa comune poiché è importante avere un
luogo comune in cui riunirsi e vivere la vita familiare.
collaborazione e interesse della famiglia: si deve contribuire negli interessi della
famiglia, e nasce l’obbligo di contribuzione è l’obbligo di ognuno dei coniugi di
contribuire alle spese della famiglia. Il lavoro casalingo è equiparato al lavoro
fuori casa.
La Filiazione
La Filiazione è il rapporto che intercorre tra un soggetto e i suoi genitori.
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Dal 2013 non esiste più la differenza tra lo status di figlio legittimo e quello naturale. I
figli posseggono solo lo status di figlio che prescinde dal rapporto dei genitori.
I figli minori hanno una loro dignità da salvaguardare. Sono visti come soggetti da
tutelare e protagonisti titolari di diritti.
Nel momento in cui i genitori sono sposati, il rapporto di filiazione è presunto. Può
accadere che non sia così, sarà quindi necessario un accertamento di paternità, tramite
l'atto di riconoscimento.
I diritti e obblighi che nascono tra genitori e figli sono:
mantenere: l’obbligo di mantenimento perdura fino all’autonomia acquisita del
figlio.
istruire: i genitori hanno l'obbligo di fornire al figlio un’istruzione idonea e di
qualità, per fargli realizzare la sua personalità e le sue attitudini.
educare: l’obbligo di educare significa insegnare loro a sapersi comportare nel
mondo civile in maniera civile.
L'adozione può essere:
Piena: quando si instaura un rapporto di filiazione che si sostituisce al rapporto
biologico. Questo tipo di adozione avviene in tre fasi:
1. Dichiarazione di adottabilità del bambino.
2. Affidamento preadottivo.
3. Provvedimento di adozione.
Particolare: non vi è una sostituzione del rapporto biologico, ma si crea un
vincolo di filiazione che si sovrappone a quella naturale, poiché la famiglia
biologica rimane ancora in contatto con il soggetto adottato.
Il Regime Patrimoniale della Famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia è la scelta che i coniugi adottano per quanto
riguarda il loro ménage patrimoniale, che regolerà la famiglia. Nel ‘42 il regime
patrimoniale legale era la separazione dei beni, ovvero tutti gli acquisti fatti dai coniugi
dal momento del matrimonio sono di proprietà di chi li compie. Nel ‘75 si è verificata la
riforma del Diritto di Famiglia: con l'uguaglianza formale dei coniugi, nasce come
regime legale il regime della "comunione dei beni". Essere in comunione dei beni vuol
dire che nel momento in cui i coniugi si sposano e pongono in essere degli acquisti
saranno di proprietà di entrambi i coniugi e faranno parte dell'oggetto della comunione
legale.
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Nel momento in cui l’azienda coniugale è nata prima del matrimonio ma lavorano
entrambi i coniugi, a far parte della comunione è tutto ciò che viene ricavato
dell'azienda; mentre se l'azienda è stata creata da entrambi i coniugi dopo il matrimonio
sarà questa azienda a far parte dell'oggetto della comunione legale.
Sono escluso dalla comunione legale tutti i beni dei coniugi dei quali ne erano proprietari
prima del matrimonio. Neanche:
il ricavato di una risarcimento dei danni.
il ricavato di una donazione a meno che non sia espressamente previsto.
gli stipendi: solo in un caso lo stipendio entra a far parte della comunione. Si
chiama comunione del residuo, il caso in cui ciò che si guadagna viene
risparmiato. Nel momento in cui la comunione si scioglie perché si decide di
cambiare regime patrimoniale, tutto ciò che è stato guadagnato e risparmiato si
divide in due parti quindi entra a far parte della comunione.
La "comunione convenzionale" è una forma di comunione che ha come oggetto anche i
beni personali ma anche i beni di cui ne erano proprietari prima del matrimonio.
Creare un fondo patrimoniale significa creare un patrimonio vincolato e destinato allo
scopo di servire per l'interesse della famiglia. Non può essere usato per fini diversi.
Rimane in piedi anche quando i coniugi si separano. Può essere creato da un terzo. Vive
in maniera separata rispetto ai coniugi, infatti qualora si avesse anche un debito, i singoli
coniugi non lo potranno aggredire poiché rimarrà protetto.
La Crisi della Coppia
La crisi del rapporto coniugale avviene quando la prosecuzione della convivenza diventa
intollerabile.
La separazione non è vista dal legislatore come una punizione, ma un'occasione per
uscire da una situazione di crisi diventata intollerabile per il superiore interesse dei figli.
Due sono le vie che portano alla cessazione della crisi:
Giudiziale: è quella della separazione dei coniugi. Gli obblighi che nascono dal
matrimonio si affievoliscono. La coabitazione viene sospesa. L'obbligo di fedeltà
rimane in piedi sono dal punto di vista del rispetto. Questa separazione può
avvenire in modo:
1. Consensuale: accordo di separazione, entrambi i coniugi decidono di
disporre in essere un accordo di separazione consensuale e presentarlo in
tribunale. Quest’ultimo fisserà un'udienza, tenterà un tentativo di
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riconciliazione e se fallisce, il giudice emanerà un provvedimento che si
chiama "omologazione".
2. Contensioso: uno dei coniugi non è d'accordo s