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PATRIMONIALE PERFETTA:

nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Di conseguenza:

1. I creditori del singolo socio non possono aggredire direttamente i beni

della persona giuridica, come avverrebbe in una semplice comproprietà

(es. artt. 2270 e 2305 c.c.).

2. I creditori della persona giuridica non possono vantare, di regola, le

proprie ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono

solo nei limiti della quota conferita.

3. Tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti

giuridici patrimoniali

4. I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli

componenti

Gli enti non riconosciuti hanno invece un regime DI AUTONOMIA PATRIMONIALE

IMPERFETTA, mancando una netta distinzione fra il patrimonio dell’ente e

quello dei suoi soci. Ciò comporta, in linea generale, che:

1. I creditori dell’ente debbono aggredire innanzitutto il patrimonio

fondo comune),

dell’associazione (il c.d. ma se questo non fosse capiente

potrebbero rivalersi solo nei confronti di chi ha agito in nome e per conto

dell’associazione (per es. art. 38c.c.) e non già nei confronti di tutti gli

associati.

2. I creditori personali degli associati non possono aggredire il fondo

comune nemmeno pro quota (nella società semplice il creditore può

chiedere la liquidazione della quota del socio).

Classificazioni degli enti

La prima grande classificazione degli enti riguarda lo scopo e si distingue

 profit:

tra: enti A SCOPO DI PROFITTO (organizzazioni le società) e

non profit:

ENTI CHE NON HANNO SCOPO DI PROFITTO (organizzazioni

associazioni, fondazioni e comitati).

Una seconda grande classificazione che si intreccia con la prima è quella,

 già vista, degli enti provvisti di personalità giuridica ed enti non

personificati.

All’interno delle persone giuridiche, occorre distinguere tra

 persone giuridiche PUBBLICHE: perseguono interessi generali; nascono

per disposizione di un’apposita legge che li istituisce (Stato, Regioni,

Provincie, Comuni)

persone giuridiche PRIVATE: perseguono fini non generali; nascono da

un atto costitutivo che ha natura negoziale e che può consistere in un

vero e proprio contratto, o in un atto unilaterale.

A loro volta, le persone giuridiche private possono differenziarsi in 10

enti associativi, caratterizzati dalla pluralità di persone e uno

o scopo lecito

enti amministrativi, contraddistinti per la presenza di un

o patrimonio vincolato a uno scopo

Regole generali statuto “complesso

La vita delle persone giuridiche è regolata dallo :

 delle norme regolamentari interne”

Lo statuto, e talora l’”atto costitutivo”, devono contenere almeno le

determinazioni essenziali: la denominazione, lo scopo, il patrimonio e la

sede, nonché le regole per l’amministrazione

Tutti i dati relativi ad una persona giuridica (denominazione, scopo, sede,

 pubblicità.

nome e poteri amministrativi, ecc.) devono essere oggetto di

dichiarativo,

Essa ha valore pertanto i fatti non registrati sono efficaci ma

non possono essere opposti a terzi. organi

La persona giuridica opera per mezzo di cui è affidata la funzione

 di assumere e di attuare le decisioni dell’ente.

interni esterni,

Si dividono in organi , cui spetta la gestione, e organi cui

rappresentanza

spetta la

Gli organi (esterni) hanno la rappresentanza dell’ente, ma rispetto alla

 in nome e per conto

rappresentanza volontaria non agiscono dell’ente:

sono l’ente (rappresentanza organica), e, dunque, tutti gli atti

compiuti dall’organo nell’esercizio delle sue mansioni sono imputati

all’ente

Quindi: la persona giuridica risponderà dell’operato dei suoi organi anche

 se si tratta di atti illeciti o di delibere invalide, purché compiuti

nell’esercizio delle funzioni proprie dell’ente (art. 23, comma 2).

Tipologie di enti

a) Associazione RICONOSCIUTA

È una organizzazione stabile di persone, munita di personalità giuridica,

che persegue un fine NON di lucro ma ideale. Può anche essere una

attività che ha rilevanza economica ma non può avere lo scopo di

distribuire utili tra i soci. l’atto costitutivo,

L’associazione nasce con che consiste

 nell’accordo tra due o più persone di dar vita all’associazione

stessa.

Ha natura negoziale, richiede la forma dell’ATTO PUBBLICO e

deve contenere gli estremi necessari all’individuazione dell’ente

(denominazione scopo, patrimonio e sede).

L’insieme delle regole relative all’ordinamento dell’ente sono

 statuto,

racchiuse nello di norma contenuto nell’atto costitutivo

Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura

 per il riconoscimento.

Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo

 patrimonio. l’assemblea dei soci

Gli organi sono: (l’organo deliberante), a cui

 spetta l’indirizzo complessivo e le determinazioni specifiche

gli amministratori

sull’attività da svolgere; (l’organo esecutivo) che

11

rappresentano l’ente all’esterno e sovraintendono l’attività

dell’ente

cause di estinzione

Sono oltre quelle previste nello statuto e

 costitutivo:

nell’atto il venir meno della pluralità di soci, il

raggiungimento o la sopravvenuta impossibilità dello scopo, la

delibera assembleare. Dopo l’estinzione si apre la fase della

liquidazione.

b) Associazione NON RICONOSCIUTA

È una organizzazione stabile di persone, priva di personalità giuridica,

diretta ad uno scopo non di lucro.

La mancanza di personalità giuridica, si riduce a esprimere solamente

l’autonomia patrimoniale imperfetta di tali enti.

L’atto costitutivo ha forma libera (anche orale)

 L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli

 accordi degli associati fondo comune

L’associazione non riconosciuta ha un che non può

 essere diviso finché dura l’associazione

Dei debiti risponde non solo l’associazione con il fondo comune, ma

 anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione

(senza benefici, come un fideiussore, Cass.2008/25748)

Sono cadute (leggi 127/1997 e 192/2000) le vecchie limitazioni che

 impedivano a tali enti di acquistare beni immobili, donazioni e

lasciti ereditari

c) Fondazione

È un ente amministrativo dotato di personalità giuridica e caratterizzato

da un patrimonio (insieme di beni) vincolato al perseguimento di uno

scopo ideale (culturale, assistenziale, scientifico, ecc.)

L’ente sorge con un atto costitutivo, che è l’atto negoziale

unilaterale con cui uno, o più, soggetti decidono di dar vita

all’ente stesso, e che deve avere la forma dell’atto pubblico (ma

può essere contenuto in un testamento) e non può essere revocato

Atto di fondazione. Atto

quando sia intervenuto il riconoscimento.

di dotazione dei beni

Non sono ammesse fondazioni di fatto o fondazioni fiduciarie, per

cui non possono operare come fondazioni non personificate tali enti

in attesa di riconoscimento

L’atto di fondazione deve contenere: denominazione, scopo,

patrimonio, criteri e modalità di erogazione delle rendite.

amministratori,

Il solo organo sono gli vincolati allo scopo stabilito

dal fondatore.

L’ingerenza dell’autorità governativa sulle fondazioni è molto

penetrante e riguarda: il controllo dell’attività degli amministratori,

annullamento delle delibere illecite, la nomina di un commissario

straordinario in caso di illeciti degli amministratori. Inoltre,

l’autorità governativa, invece di dichiarare estinta la fondazione,

può provvedere alla sua trasformazione.

d) Comitato

È un gruppo organizzato per la raccolta di fondi destinati a un fine

determinato di natura altruistica 12

Il Codice civile indica in via esemplificativa: i comitati di soccorso,

 di beneficenza, di opere pubbliche, esposizioni, festeggiamenti (art.

39).

Si caratterizzano dunque per la presenza di una pluralità di persone

 e di un patrimonio vincolato a un fine determinato.

I componenti sono semplici gestori dei fondi raccolti e non

 possono decidere di mutarne la destinazione: sono tutti

personalmente e solidalmente responsabili della conservazione dei

fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato

Se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica (come

 tutti i suoi componenti

accade quasi sempre) (e non solo gli

amministratori) rispondono personalmente e solidalmente delle

obbligazioni assunte (art. 41).

e) Gli enti del terzo settore

Progressivamente, a seguito della crisi dello Stato sociale, impossibilitato

a far fronte a tutte le richieste d’intervento, e alla possibilità di

svolgimento di attività economiche da parte di associazioni e imprese, si

sono formati i cosiddetti

ENTI DEL TERZO SETTORE, organizzazioni private create per il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale,

interesse generale e senza scopo di

mediante lo svolgimento di attività di

lucro. Tale sviluppo è stato permesso dall’introduzione del principio di

 sussidiarietà nella Costituzione, secondo cui sarebbe l’organo o

bisogni concreti

l’ente più prossimo al cittadino a provvedere ai

delle persone e del territorio, senza essere ostacolato dalle

autorità sovraordinate

Tra i diritti soggettivi, rientra la categoria dei diritti relativi, che attribuiscono

una pretesa tutelare in via diretta solo nei confronti di determinati soggetti,

volta a ottenere il comportamento dovuto.

tutela verso i terzi

Dunque, la è solo indiretta, per cui da parte di costoro può

venire non una violazione dell’obbligo, bensì una alterazione delle condizioni

esterne che rendevano possibile la prestazione.

Si parla di obbligazione quando la prestazione ha carattere patrimoniale;

di obbligo quando manca tale carattere, o non è qualificante del rapporto

Il rapporto obbligatorio 13

Consiste in un vincolo tra due soggetti in virtù del quale uno di essi, detto

debitore, specifica prestazione

è tenuto ad eseguire una a favore dell’altro,

creditore

detto

Le fonti sono i fatti giuridici cui la legge attribuisce idoneità a far sorgere un

rapporto obbligatorio, perciò, si può definire come un sistema aperto: anche

atti o fatti non previst

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Publisher
A.A. 2023-2024
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noelferranti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Febbrajo Tommaso.