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PATRIMONIALE PERFETTA:
nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Di conseguenza:
1. I creditori del singolo socio non possono aggredire direttamente i beni
della persona giuridica, come avverrebbe in una semplice comproprietà
(es. artt. 2270 e 2305 c.c.).
2. I creditori della persona giuridica non possono vantare, di regola, le
proprie ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono
solo nei limiti della quota conferita.
3. Tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti
giuridici patrimoniali
4. I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli
componenti
Gli enti non riconosciuti hanno invece un regime DI AUTONOMIA PATRIMONIALE
IMPERFETTA, mancando una netta distinzione fra il patrimonio dell’ente e
quello dei suoi soci. Ciò comporta, in linea generale, che:
1. I creditori dell’ente debbono aggredire innanzitutto il patrimonio
fondo comune),
dell’associazione (il c.d. ma se questo non fosse capiente
potrebbero rivalersi solo nei confronti di chi ha agito in nome e per conto
dell’associazione (per es. art. 38c.c.) e non già nei confronti di tutti gli
associati.
2. I creditori personali degli associati non possono aggredire il fondo
comune nemmeno pro quota (nella società semplice il creditore può
chiedere la liquidazione della quota del socio).
Classificazioni degli enti
La prima grande classificazione degli enti riguarda lo scopo e si distingue
profit:
tra: enti A SCOPO DI PROFITTO (organizzazioni le società) e
non profit:
ENTI CHE NON HANNO SCOPO DI PROFITTO (organizzazioni
associazioni, fondazioni e comitati).
Una seconda grande classificazione che si intreccia con la prima è quella,
già vista, degli enti provvisti di personalità giuridica ed enti non
personificati.
All’interno delle persone giuridiche, occorre distinguere tra
persone giuridiche PUBBLICHE: perseguono interessi generali; nascono
per disposizione di un’apposita legge che li istituisce (Stato, Regioni,
Provincie, Comuni)
persone giuridiche PRIVATE: perseguono fini non generali; nascono da
un atto costitutivo che ha natura negoziale e che può consistere in un
vero e proprio contratto, o in un atto unilaterale.
A loro volta, le persone giuridiche private possono differenziarsi in 10
enti associativi, caratterizzati dalla pluralità di persone e uno
o scopo lecito
enti amministrativi, contraddistinti per la presenza di un
o patrimonio vincolato a uno scopo
Regole generali statuto “complesso
La vita delle persone giuridiche è regolata dallo :
delle norme regolamentari interne”
Lo statuto, e talora l’”atto costitutivo”, devono contenere almeno le
determinazioni essenziali: la denominazione, lo scopo, il patrimonio e la
sede, nonché le regole per l’amministrazione
Tutti i dati relativi ad una persona giuridica (denominazione, scopo, sede,
pubblicità.
nome e poteri amministrativi, ecc.) devono essere oggetto di
dichiarativo,
Essa ha valore pertanto i fatti non registrati sono efficaci ma
non possono essere opposti a terzi. organi
La persona giuridica opera per mezzo di cui è affidata la funzione
di assumere e di attuare le decisioni dell’ente.
interni esterni,
Si dividono in organi , cui spetta la gestione, e organi cui
rappresentanza
spetta la
Gli organi (esterni) hanno la rappresentanza dell’ente, ma rispetto alla
in nome e per conto
rappresentanza volontaria non agiscono dell’ente:
sono l’ente (rappresentanza organica), e, dunque, tutti gli atti
compiuti dall’organo nell’esercizio delle sue mansioni sono imputati
all’ente
Quindi: la persona giuridica risponderà dell’operato dei suoi organi anche
se si tratta di atti illeciti o di delibere invalide, purché compiuti
nell’esercizio delle funzioni proprie dell’ente (art. 23, comma 2).
Tipologie di enti
a) Associazione RICONOSCIUTA
È una organizzazione stabile di persone, munita di personalità giuridica,
che persegue un fine NON di lucro ma ideale. Può anche essere una
attività che ha rilevanza economica ma non può avere lo scopo di
distribuire utili tra i soci. l’atto costitutivo,
L’associazione nasce con che consiste
nell’accordo tra due o più persone di dar vita all’associazione
stessa.
Ha natura negoziale, richiede la forma dell’ATTO PUBBLICO e
deve contenere gli estremi necessari all’individuazione dell’ente
(denominazione scopo, patrimonio e sede).
L’insieme delle regole relative all’ordinamento dell’ente sono
statuto,
racchiuse nello di norma contenuto nell’atto costitutivo
Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura
per il riconoscimento.
Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo
patrimonio. l’assemblea dei soci
Gli organi sono: (l’organo deliberante), a cui
spetta l’indirizzo complessivo e le determinazioni specifiche
gli amministratori
sull’attività da svolgere; (l’organo esecutivo) che
11
rappresentano l’ente all’esterno e sovraintendono l’attività
dell’ente
cause di estinzione
Sono oltre quelle previste nello statuto e
costitutivo:
nell’atto il venir meno della pluralità di soci, il
raggiungimento o la sopravvenuta impossibilità dello scopo, la
delibera assembleare. Dopo l’estinzione si apre la fase della
liquidazione.
b) Associazione NON RICONOSCIUTA
È una organizzazione stabile di persone, priva di personalità giuridica,
diretta ad uno scopo non di lucro.
La mancanza di personalità giuridica, si riduce a esprimere solamente
l’autonomia patrimoniale imperfetta di tali enti.
L’atto costitutivo ha forma libera (anche orale)
L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli
accordi degli associati fondo comune
L’associazione non riconosciuta ha un che non può
essere diviso finché dura l’associazione
Dei debiti risponde non solo l’associazione con il fondo comune, ma
anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
(senza benefici, come un fideiussore, Cass.2008/25748)
Sono cadute (leggi 127/1997 e 192/2000) le vecchie limitazioni che
impedivano a tali enti di acquistare beni immobili, donazioni e
lasciti ereditari
c) Fondazione
È un ente amministrativo dotato di personalità giuridica e caratterizzato
da un patrimonio (insieme di beni) vincolato al perseguimento di uno
scopo ideale (culturale, assistenziale, scientifico, ecc.)
L’ente sorge con un atto costitutivo, che è l’atto negoziale
unilaterale con cui uno, o più, soggetti decidono di dar vita
all’ente stesso, e che deve avere la forma dell’atto pubblico (ma
può essere contenuto in un testamento) e non può essere revocato
Atto di fondazione. Atto
quando sia intervenuto il riconoscimento.
di dotazione dei beni
Non sono ammesse fondazioni di fatto o fondazioni fiduciarie, per
cui non possono operare come fondazioni non personificate tali enti
in attesa di riconoscimento
L’atto di fondazione deve contenere: denominazione, scopo,
patrimonio, criteri e modalità di erogazione delle rendite.
amministratori,
Il solo organo sono gli vincolati allo scopo stabilito
dal fondatore.
L’ingerenza dell’autorità governativa sulle fondazioni è molto
penetrante e riguarda: il controllo dell’attività degli amministratori,
annullamento delle delibere illecite, la nomina di un commissario
straordinario in caso di illeciti degli amministratori. Inoltre,
l’autorità governativa, invece di dichiarare estinta la fondazione,
può provvedere alla sua trasformazione.
d) Comitato
È un gruppo organizzato per la raccolta di fondi destinati a un fine
determinato di natura altruistica 12
Il Codice civile indica in via esemplificativa: i comitati di soccorso,
di beneficenza, di opere pubbliche, esposizioni, festeggiamenti (art.
39).
Si caratterizzano dunque per la presenza di una pluralità di persone
e di un patrimonio vincolato a un fine determinato.
I componenti sono semplici gestori dei fondi raccolti e non
possono decidere di mutarne la destinazione: sono tutti
personalmente e solidalmente responsabili della conservazione dei
fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato
Se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica (come
tutti i suoi componenti
accade quasi sempre) (e non solo gli
amministratori) rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte (art. 41).
e) Gli enti del terzo settore
Progressivamente, a seguito della crisi dello Stato sociale, impossibilitato
a far fronte a tutte le richieste d’intervento, e alla possibilità di
svolgimento di attività economiche da parte di associazioni e imprese, si
sono formati i cosiddetti
ENTI DEL TERZO SETTORE, organizzazioni private create per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale,
interesse generale e senza scopo di
mediante lo svolgimento di attività di
lucro. Tale sviluppo è stato permesso dall’introduzione del principio di
sussidiarietà nella Costituzione, secondo cui sarebbe l’organo o
bisogni concreti
l’ente più prossimo al cittadino a provvedere ai
delle persone e del territorio, senza essere ostacolato dalle
autorità sovraordinate
Tra i diritti soggettivi, rientra la categoria dei diritti relativi, che attribuiscono
una pretesa tutelare in via diretta solo nei confronti di determinati soggetti,
volta a ottenere il comportamento dovuto.
tutela verso i terzi
Dunque, la è solo indiretta, per cui da parte di costoro può
venire non una violazione dell’obbligo, bensì una alterazione delle condizioni
esterne che rendevano possibile la prestazione.
Si parla di obbligazione quando la prestazione ha carattere patrimoniale;
di obbligo quando manca tale carattere, o non è qualificante del rapporto
Il rapporto obbligatorio 13
Consiste in un vincolo tra due soggetti in virtù del quale uno di essi, detto
debitore, specifica prestazione
è tenuto ad eseguire una a favore dell’altro,
creditore
detto
Le fonti sono i fatti giuridici cui la legge attribuisce idoneità a far sorgere un
rapporto obbligatorio, perciò, si può definire come un sistema aperto: anche
atti o fatti non previst