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D - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: CARATTERI

GENERALI

Un eventuale squilibrio di valore tra prestazione e controprestazione NON

costituisce in SÉ E PER SÉ causa di invalidità del contratto, né determina

l’applicabilità di contratti giuridici

quando si tratta di rapporti contrattuali che si svolgono nel tempo(

⇅MA

contratti ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita)

può accedere che avvenimenti straordinari, successivi alla stipulazione del

contratto e anteriori alla sua esecuzione, modifichino profondamente il

rapporto di valore tra prestazione e controprestazione, in una misura NON

prevedibile e NON compresa nell’alea accettata dalle parti

Analogamente, trattandosi di un contratto con obbligazioni di una sola parte,

questa può venirsi a trovare di fronte ad un onere economico o ad una gravosità

dell’esecuzione notevolmente e imprevedibilmente superiore a quella iniziale

In questi casi il diritto concede rimedi alla parte per la quale l’esecuzione del

contratto è divenuta ECCESSIVAMENTE ONEROSA

Vi sono 2 ipotesi:

↳ 1) Quella dello straordinario aumento del valore in denaro di una delle

prestazioni corrispettive

Caterina Corradi - Privato I 189

2) Quella della straordinaria riduzione del valore in denaro di una delle

prestazioni corrispettive

In entrambi i casi viene alterato il rapporto iniziale di valore tra prestazione e

controprestazione, e il rimedio di legge è ugualmente giustificato

I RIMEDI DI LEGGE

> Nei CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, la

sopravvenuta alterazione del rapporto di valore tra prestazioni corrispettive

potrebbe essere corretta:

Imponendo ad una delle parti di pagare un conguaglio in denaro

○ Consentendo all'altra parte una riduzione della sua prestazione

○ Modificando le modalità di esecuzione

questo modo, tuttavia, il contratto verrebbe modificato e può darsi che le

↳In

nuove condizioni contrattuali non siano accettabili per la parte che dovrebbe

pagare il supplemento o accontentarsi di una prestazione ridotta

Occorrerà perciò il CONSENSO di questo contraente; in mancanza, il solo

rimedio concesso è quello della RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

risultato si realizza attraverso il meccanismo giuridico secondo il

↪Questo

quale:

- La parte danneggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta può

domandare la risoluzione del contratto

- La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo

di modificare equamente le condizioni del contratto

Ciò spiega perché la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

NON opera DI DIRITTO, a differenza della risoluzione per

impossibilità sopravvenuta

↓≠

Se si tratta invece di CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DI UNA SOLA

PARTE, la soluzione di ricondurre il contratto ad equità è SEMPRE

ATTUABILE: la riduzione dell’onerosità è infatti sempre accettabile per il

Caterina Corradi - Privato I 190

debitore ed è, per il creditore, preferibile ad una risoluzione del contratto, che

gli farebbe perdere totalmente il diritto di creditore⇒ La legge NON dispone

che il contratto con obbligazioni di una sola parte possa venire risolto per

eccessiva onerosità sopravvenuta, ed ammette solo che l’obbligato possa

chiedere una riduzione della sua prestazione, ovvero una modificazione nelle

modalità di esecuzione, sufficiente per ricondurla ad equità

I LIMITI DI APPLICAZIONE DEL RIMEDIO: CONTRATTI

INESEGUITI

I rimedi contro l’eccessiva onerosità:

Si applicano SOLO SE questa è sopravvenuta PRIMA che il contratto

➢ abbia avuto esecuzione

Sono preclusi quando è stata eseguita UNA SOLA delle prestazioni

➢ corrispettive

La giustificazione di questo principio è soprattutto evidente nelle

ipotesi in cui sia mutato il valore della prestazione già eseguita:

Se esso è aumentato, chi ha eseguito la prestazione non può

➔ pretendere l’applicazione di alcun correttivo, perché il suo sforzo

debitorio non fu aggravato, essendo stato compiuto anteriormente

all’aumento di valore

Se, viceversa, è diminuito, chi ha ricevuto la prestazione non può

➔ pretendere la risoluzione del contratto, perché la prestazione fu

eseguita al tempo in cui aveva ancora il suo maggior valore iniziale,

con un correlativo vantaggio per chi l’ha ricevuta e sforzo per chi

l’ha eseguita

RAPPORTI COL PRINCIPIO NOMINALISTICO NELLE

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Il rapporto tra prestazione e controprestazione può essere turbato da una

sopravvenuta modificazione del potere d’acquisto della moneta→ Anche in tal

casi operano i rimedi di legge contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta

Caterina Corradi - Privato I 191

LE CAUSE DELL'ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

L’eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere dovuta ad AVVENIMENTI

STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI

Le evenienze prevedibili vengono normalmente considerate dalle parti stesse

al momento della conclusione dell’accordo, perciò si ritiene che il contenuto del

contratto sia stato adeguato fin da subito al rischio di tali sopravvenienze

La cause dell’eccessiva onerosità sopravvenuta deve dunque essere

SOTTRATTA ALLA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DEL DEBITORE,

e deve avere carattere di GENERALITÀ: non basta, dunque, una difficoltà

manifestatasi esclusivamente nella sfera del singolo debitore, ma è necessaria

una causa operante presso qualsiasi debitore, così da determinare una

MODIFICAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLA

PRESTAZIONE

ALEA NORMALE DEL CONTRATTO E CONTRATTI ALEATORI

Può darsi che avvenimenti sopravvenuti, pur essendo straordinari e

imprevedibili, provochino una maggiore onerosità contenuta ENTRO I

LIMITI delle normali oscillazioni di valore della prestazione dovuta→ In tal

caso, la risoluzione e la modificazione del contratto sono ESCLUSE: la

sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto

I SINGOLI CONTRATTI

LA VENDITA E GLI ALTRI CONTRATTI DI ALIENAZIONE A

TITOLO ONEROSO

LA VENDITA: DEFINIZIONE. VENDITA CON EFFETTI REALI E

VENDITA OBBLIGATORIA

VENDITA= Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di

una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo

Caterina Corradi - Privato I 192

OGGETTO della vendita può essere:

La proprietà di cose mobili o immobili

Diritti reali diversi dalla proprietà

Universalità di cose e diritti

La conclusione del contratto normalmente NON richiede forme particolari

Occorre però la FORMA scritta per la validità della vendita di beni

↳⇅

immobili o diritti reali immobiliari, e per la vendita di eredità

Di regola, il TRASFERIMENTO dell’oggetto venduto si verifica alla

conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle

parti: VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO→ A questo

scopo occorre però che:

- L’oggetto esista attualmente nel patrimonio del venditore e sia

individuato, e che

- Le parti vogliano il trasferimento immediato

Altrimenti, gli effetti immediati della vendita sono solo OBBLIGATORI⇒ Il

venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà( se

si verificherà) in un momento successivo( VENDITA OBBLIGATORIA)

Ciò accade nei seguenti casi:

↳ a) Vendita di COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE→ La

proprietà passa al momento dell’individuazione

A tal proposito va rilevato che si può trattare di un prodotto naturale

inizialmente determinato solo con riferimento ad una classificazione

merceologica, oppure di un prodotto di serie inizialmente determinato

solo con la marca e il tipo( ex. un’automobile Fiat Punto blu)

b) Vendita ALTERNATIVA→ Il trasferimento si verifica al momento della

scelta

c) Vendita SOTTOPOSTA A TERMINE O CONDIZIONE

Caterina Corradi - Privato I 193

Nel caso della vendita di COSA FUTURA, l’acquisto da parte del

compratore si verifica nel momento stesso in cui la cosa viene ad

esistenza→ Se la cosa NON viene ad esistenza, il contratto può

considerarsi NULLO⇝ Può accadere, PERÒ, che le parti vogliano

concludere un contratto ALEATORIO, nel quale il compratore paga per

una semplice chance di acquisto: in tal caso il contratto resta valido e

giustifica il pagamento del prezzo anche se la cosa non viene ad esistenza

d) Vendita di COSA ALTRUI→ Occorre che la cosa venga procurata dal

venditore

Può darsi che, al momento della conclusione del contratto, il

compratore ignori che la cosa vendutagli non appartiene al venditore→

In tal caso, egli può chiedere la risoluzione del contratto per

inadempimento, a meno che nel frattempo il venditore gli abbia

procurato l’acquisto

La risoluzione è preclusa anche quando il compratore abbia acquistato la

proprietà della cosa per effetto delle regole sulla tutela dell’affidamento

Al di là di queste ipotesi, vi sono quelle in cui il compratore SA che la

cosa non appartiene al venditore, ma conclude il contratto per

IMPEGNARE QUEST’ULTIMO A PROCURARGLI

L’ACQUISTO→ In questo caso l’effetto della vendita è solo obbligatorio

e il compratore diventa proprietario se e nel momento in cui il venditore

acquista la proprietà dal titolare di essa

LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE

Il compratore deve pagare

Il PREZZO e, salvo patto contrario,

● Le SPESE DELLA VENDITA

Caterina Corradi - Privato I 194

Le prestazioni principali del venditore sono:

A. Quella di CONSEGNARE la cosa al compratore

B. Quella di FARGLI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ della cosa o il

DIRITTO

Se il venditore NON consegna la cosa, o consegna una cosa diversa da

quella pattuita, il compratore può domandare l’adempimento o la

risoluzione del contratto, secondo le regole generali

Regole speciali valgono invece per l’ipotesi che il venditore consegni la

cosa pattuita, ma non faccia acquistare al compratore il diritto sulla cosa

stessa, e per l'ipotesi che la cosa abbia difetti, o manchi delle qualità

promesse

La garanzia per evizione è dovuta dal venditore:

Sia nell'ip

Dettagli
A.A. 2022-2023
243 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caterinacc2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Venosta Francesco.