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D - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: CARATTERI
GENERALI
Un eventuale squilibrio di valore tra prestazione e controprestazione NON
costituisce in SÉ E PER SÉ causa di invalidità del contratto, né determina
l’applicabilità di contratti giuridici
quando si tratta di rapporti contrattuali che si svolgono nel tempo(
⇅MA
contratti ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita)
può accedere che avvenimenti straordinari, successivi alla stipulazione del
contratto e anteriori alla sua esecuzione, modifichino profondamente il
rapporto di valore tra prestazione e controprestazione, in una misura NON
prevedibile e NON compresa nell’alea accettata dalle parti
Analogamente, trattandosi di un contratto con obbligazioni di una sola parte,
↳
questa può venirsi a trovare di fronte ad un onere economico o ad una gravosità
dell’esecuzione notevolmente e imprevedibilmente superiore a quella iniziale
⇊
In questi casi il diritto concede rimedi alla parte per la quale l’esecuzione del
contratto è divenuta ECCESSIVAMENTE ONEROSA
Vi sono 2 ipotesi:
↳ 1) Quella dello straordinario aumento del valore in denaro di una delle
prestazioni corrispettive
Caterina Corradi - Privato I 189
2) Quella della straordinaria riduzione del valore in denaro di una delle
prestazioni corrispettive
In entrambi i casi viene alterato il rapporto iniziale di valore tra prestazione e
↪
controprestazione, e il rimedio di legge è ugualmente giustificato
I RIMEDI DI LEGGE
> Nei CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, la
sopravvenuta alterazione del rapporto di valore tra prestazioni corrispettive
potrebbe essere corretta:
Imponendo ad una delle parti di pagare un conguaglio in denaro
○ Consentendo all'altra parte una riduzione della sua prestazione
○ Modificando le modalità di esecuzione
○
questo modo, tuttavia, il contratto verrebbe modificato e può darsi che le
↳In
nuove condizioni contrattuali non siano accettabili per la parte che dovrebbe
pagare il supplemento o accontentarsi di una prestazione ridotta
⥥
Occorrerà perciò il CONSENSO di questo contraente; in mancanza, il solo
rimedio concesso è quello della RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
risultato si realizza attraverso il meccanismo giuridico secondo il
↪Questo
quale:
- La parte danneggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta può
domandare la risoluzione del contratto
- La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo
di modificare equamente le condizioni del contratto
Ciò spiega perché la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
↳
NON opera DI DIRITTO, a differenza della risoluzione per
impossibilità sopravvenuta
↓≠
Se si tratta invece di CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DI UNA SOLA
PARTE, la soluzione di ricondurre il contratto ad equità è SEMPRE
ATTUABILE: la riduzione dell’onerosità è infatti sempre accettabile per il
Caterina Corradi - Privato I 190
debitore ed è, per il creditore, preferibile ad una risoluzione del contratto, che
gli farebbe perdere totalmente il diritto di creditore⇒ La legge NON dispone
che il contratto con obbligazioni di una sola parte possa venire risolto per
eccessiva onerosità sopravvenuta, ed ammette solo che l’obbligato possa
chiedere una riduzione della sua prestazione, ovvero una modificazione nelle
modalità di esecuzione, sufficiente per ricondurla ad equità
I LIMITI DI APPLICAZIONE DEL RIMEDIO: CONTRATTI
INESEGUITI
I rimedi contro l’eccessiva onerosità:
Si applicano SOLO SE questa è sopravvenuta PRIMA che il contratto
➢ abbia avuto esecuzione
Sono preclusi quando è stata eseguita UNA SOLA delle prestazioni
➢ corrispettive
La giustificazione di questo principio è soprattutto evidente nelle
↳
ipotesi in cui sia mutato il valore della prestazione già eseguita:
Se esso è aumentato, chi ha eseguito la prestazione non può
↻
➔ pretendere l’applicazione di alcun correttivo, perché il suo sforzo
debitorio non fu aggravato, essendo stato compiuto anteriormente
all’aumento di valore
Se, viceversa, è diminuito, chi ha ricevuto la prestazione non può
↺
➔ pretendere la risoluzione del contratto, perché la prestazione fu
eseguita al tempo in cui aveva ancora il suo maggior valore iniziale,
con un correlativo vantaggio per chi l’ha ricevuta e sforzo per chi
l’ha eseguita
RAPPORTI COL PRINCIPIO NOMINALISTICO NELLE
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Il rapporto tra prestazione e controprestazione può essere turbato da una
sopravvenuta modificazione del potere d’acquisto della moneta→ Anche in tal
casi operano i rimedi di legge contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta
Caterina Corradi - Privato I 191
LE CAUSE DELL'ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
L’eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere dovuta ad AVVENIMENTI
STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI
Le evenienze prevedibili vengono normalmente considerate dalle parti stesse
↳
al momento della conclusione dell’accordo, perciò si ritiene che il contenuto del
contratto sia stato adeguato fin da subito al rischio di tali sopravvenienze
↓
La cause dell’eccessiva onerosità sopravvenuta deve dunque essere
SOTTRATTA ALLA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DEL DEBITORE,
e deve avere carattere di GENERALITÀ: non basta, dunque, una difficoltà
manifestatasi esclusivamente nella sfera del singolo debitore, ma è necessaria
una causa operante presso qualsiasi debitore, così da determinare una
MODIFICAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLA
PRESTAZIONE
ALEA NORMALE DEL CONTRATTO E CONTRATTI ALEATORI
Può darsi che avvenimenti sopravvenuti, pur essendo straordinari e
imprevedibili, provochino una maggiore onerosità contenuta ENTRO I
LIMITI delle normali oscillazioni di valore della prestazione dovuta→ In tal
caso, la risoluzione e la modificazione del contratto sono ESCLUSE: la
sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto
I SINGOLI CONTRATTI
LA VENDITA E GLI ALTRI CONTRATTI DI ALIENAZIONE A
TITOLO ONEROSO
LA VENDITA: DEFINIZIONE. VENDITA CON EFFETTI REALI E
VENDITA OBBLIGATORIA
VENDITA= Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
Caterina Corradi - Privato I 192
↓
OGGETTO della vendita può essere:
La proprietà di cose mobili o immobili
Diritti reali diversi dalla proprietà
Universalità di cose e diritti
⇣
La conclusione del contratto normalmente NON richiede forme particolari
Occorre però la FORMA scritta per la validità della vendita di beni
↳⇅
immobili o diritti reali immobiliari, e per la vendita di eredità
⇣
Di regola, il TRASFERIMENTO dell’oggetto venduto si verifica alla
conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle
parti: VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO→ A questo
scopo occorre però che:
- L’oggetto esista attualmente nel patrimonio del venditore e sia
individuato, e che
- Le parti vogliano il trasferimento immediato
↓
Altrimenti, gli effetti immediati della vendita sono solo OBBLIGATORI⇒ Il
venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà( se
si verificherà) in un momento successivo( VENDITA OBBLIGATORIA)
Ciò accade nei seguenti casi:
↳ a) Vendita di COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE→ La
proprietà passa al momento dell’individuazione
A tal proposito va rilevato che si può trattare di un prodotto naturale
↳
inizialmente determinato solo con riferimento ad una classificazione
merceologica, oppure di un prodotto di serie inizialmente determinato
solo con la marca e il tipo( ex. un’automobile Fiat Punto blu)
b) Vendita ALTERNATIVA→ Il trasferimento si verifica al momento della
scelta
c) Vendita SOTTOPOSTA A TERMINE O CONDIZIONE
Caterina Corradi - Privato I 193
Nel caso della vendita di COSA FUTURA, l’acquisto da parte del
↳
compratore si verifica nel momento stesso in cui la cosa viene ad
esistenza→ Se la cosa NON viene ad esistenza, il contratto può
considerarsi NULLO⇝ Può accadere, PERÒ, che le parti vogliano
concludere un contratto ALEATORIO, nel quale il compratore paga per
una semplice chance di acquisto: in tal caso il contratto resta valido e
giustifica il pagamento del prezzo anche se la cosa non viene ad esistenza
d) Vendita di COSA ALTRUI→ Occorre che la cosa venga procurata dal
venditore
Può darsi che, al momento della conclusione del contratto, il
↳
compratore ignori che la cosa vendutagli non appartiene al venditore→
In tal caso, egli può chiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento, a meno che nel frattempo il venditore gli abbia
procurato l’acquisto
↓
La risoluzione è preclusa anche quando il compratore abbia acquistato la
proprietà della cosa per effetto delle regole sulla tutela dell’affidamento
↓
Al di là di queste ipotesi, vi sono quelle in cui il compratore SA che la
cosa non appartiene al venditore, ma conclude il contratto per
IMPEGNARE QUEST’ULTIMO A PROCURARGLI
L’ACQUISTO→ In questo caso l’effetto della vendita è solo obbligatorio
e il compratore diventa proprietario se e nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE
Il compratore deve pagare
Il PREZZO e, salvo patto contrario,
● Le SPESE DELLA VENDITA
●
Caterina Corradi - Privato I 194
⇣
Le prestazioni principali del venditore sono:
A. Quella di CONSEGNARE la cosa al compratore
B. Quella di FARGLI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ della cosa o il
DIRITTO
Se il venditore NON consegna la cosa, o consegna una cosa diversa da
↪
quella pattuita, il compratore può domandare l’adempimento o la
risoluzione del contratto, secondo le regole generali
Regole speciali valgono invece per l’ipotesi che il venditore consegni la
↳
cosa pattuita, ma non faccia acquistare al compratore il diritto sulla cosa
stessa, e per l'ipotesi che la cosa abbia difetti, o manchi delle qualità
promesse
⇊
La garanzia per evizione è dovuta dal venditore:
Sia nell'ip