ESAME DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2
PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELLA FAMIGLIA
Nel linguaggio comune la famiglia è quel complesso di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela. La
nozione più stretta, invece, è la seguente: un nucleo di persone composto da coniugi, figli ed eventualmente
altri parenti. Sul piano giuridico, non si ha una definizione precisa. Il diritto la disciplina in quanto è il
primario gruppo sociale capace di imprimere alla società una fisionomia piuttosto che un’altra. Da un lato è
uno strumento di governo della società e dall’altro è il regime giuridico che funge da espressione della
società in quel periodo storico. La società, dunque, ha sempre disciplinato la famiglia. Bisogna proteggerla,
garantirne l’esistenza e disciplinare i rapporti tra i membri di essa. Accanto a questa esigenza, si ha anche
quella della libertà dei soggetti perché si tratta di rapporti personali e privati (no eccesso della
regolamentazione).
Storicamente, l’opinione circa gli interventi statali a riguardo del diritto di famiglia dipende da come è
disegnato il rapporto giuridico tra cittadino e Stato in un dato periodo storico. In epoca fascista, prevale il
carattere giuspubblicistico della famiglia, che era uno strumento dello Stato. I caratteri della famiglia si
basavano sulla predominanza del paterfamilias e dell’interesse della famiglia a dispetto dell’interesse del
singolo. Tutto cambia con la Costituzione che pone basi diverse; in particolare, l’art. 29 della Costituzione
dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare. L’art. 31: la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Da quel momento in poi, si hanno legislazioni speciali che hanno dato attuazione sul piano giuridico alle
istanze sociali: introduzione del divorzio (1970), riforma del diritto di famiglia che ha dato attuazione ai
principi della Costituzione, tra cui il principio di parità tra i coniugi (1975), la riforma della filiazione, che ha
parificato i figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati all’interno (2012). La Costituzione all’art. 30: è
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima. Si mantengono, però, le differenze in ambito di accertamento della filiazione.
Il cambiamento più grande si ha con la legge Cirinnà del 2016, che risponde ad una esigenza di rilevanza
giuridica alle coppie di fatto e di riconoscenza delle forme di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Se
due persone non si sposano, non vogliono sentirsi giuridicamente vincolati. Se, però, accade questo vi sono
diversi problemi:
1. non nasce nessun obbligo per proteggere il soggetto debole;
2. non si può chiedere il risarcimento dei danni anche morali;
3. non si hanno i diritti successori.
Questa situazione ha portato negli anni l’esigenza di dare rilevanza giuridica a questi rapporti di fatto. Il
legislatore ha fatto una normativa che ha cercato di mediare tra le varie opinioni: vengono attribuiti dei diritti
ai conviventi, ma non si dà rilevanza agli obblighi giuridici; rimane un diritto agli alimenti, in caso di stato di
bisogno per un periodo proporzionale alla convivenza, ma sul piano successorio la situazione è rimasta
uguale. C’è la possibilità di stipulare un contratto di convivenza.
L’altro problema riguarda le unioni civili, per cui la famiglia si fonda su un’unione tra persone dello stesso
sesso. Il legislatore si è trovato a sollevare la questione di illegittimità costituzionale, in quanto violazione
del principio di equità. Nel 2010, la Corte costituzionale si espone circa la non possibilità di estendere alle
unioni civili le norme sul matrimonio. Aggiunge anche che la legittimità dell’unione civile non può derivare
da una pronuncia della Corte costituzionale, bensì dall’intervento del legislatore. Si arriva, dunque, alla
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creazione di un nuovo istituto che prende il nome di unioni civili; la gran parte delle disposizioni del
matrimonio sono parzialmente estese anche alle unioni civili.
L’ultimo cambiamento riguarda la riforma Cartabia (2023), la quale ha modificato la parte processuale del
divorzio e di separazione e la parte sui rapporti di filiazione.
ASPETTI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
1. Una prima caratteristica è che prevalentemente si tratta di norme inderogabili: ad es. quelle relative
al matrimonio. Difatti, i nubendi non possono scegliere gli effetti del matrimonio. Il margine per la
negoziazione privata è ridotto.
2. La posizione dei componenti della famiglia è definita dallo status (di coniuge, di figlio, etc.), che
indica la sintesi dei diritti e obblighi di ciascuno e la posizione del soggetto stesso. Lo status risulta
dagli atti dello stato civile, nei quali sono indicati lo stato di coniugio, di filiazione, etc. Colui che si
occupa di celebrare il matrimonio è il Sindaco, ossia l’ufficiale di stato civile.
3. Sui coniugi incombono una serie di diritti ed obblighi reciproci che per lo più non sono riconducibili
ad obbligazioni in senso tecnico.
4. La maggior parte degli atti giuridici famigliari sono atti puri e personalissimi (non ammettono
rappresentanza, bensì il nuncius).
5. Per il compimento degli atti giuridici famigliari è richiesto l’intervento di un soggetto che
rappresenta l’autorità statale. Nei processi è spesso richiesta la figura del pubblico ministero; vige il
principio inquisitorio (ergo, il giudice può agire anche d’ufficio).
DIRITTO AGLI ALIMENTI
Può nascere anche per atto volontario, per cui non è necessario che vi sia uno stato di bisogno. Tuttavia,
quello di fonte legale si fonda su ragioni di solidarietà famigliare e presuppone lo stato di bisogno. Il diritto
chiede gli alimenti ai parenti e affini. Prima di tutti, però, vi è il donatario, con il limite delle donazioni
remuneratorie e obnuziali tenuto nel limite della donazione tuttora presente nel suo patrimonio.
L’art. 433 c.c. dice che vi è una serie di soggetti obbligati nell’ordine della legge che li pone.
1. Il primo è il coniuge; nel caso di separazione con addebito il coniuge a cui è stata addebitata la
separazione perde il diritto al mantenimento, ma non quello degli alimenti.
2. A seguire vengono i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi) anche adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali. Nel caso in cui il genitore sia decaduto dalla
responsabilità genitoriale decade anche l’obbligo al diritto degli alimenti.
3. Poi i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti. Questi devono mantenere i
figli non solo fino alla maggiore età, ma fino all’indipendenza economica.
4. Si hanno poi i generi e le nuore a cui seguono il suocero e la suocera. Questi sono tenuti fino a che il
soggetto non passa a nuove nozze o fino a che il coniuge da cui è derivata l’affinità non è morto e
siano morti anche i suoi figli. Qui subentra un diritto agli alimenti del convivente more uxorio.
5. Ultimi sono i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Sono tenuti solo nella misura dello stretto necessario, ma se il fratello è minore d’età questo
comprende anche il diritto all’istruzione e educazione.
Gli alimenti riguardano ciò che serve per la vita dell’alimentato: vitto, alloggio, abbigliamento, spese per
l’istruzione se necessario. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in
grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi
li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto
sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è
tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Differenza dal diritto al mantenimento: il diritto al mantenimento per il figlio sorge al momento della nascita,
mentre per il coniuge al momento del matrimonio. Il diritto agli alimenti sorge quando si fa domanda al
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giudice o quando si è messo in mora l’obbligato con atto scritto se questa domanda è seguita entro sei mesi
dalla domanda giudiziale.
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve,
l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli
alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo
assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli
somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia
imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Il diritto è personale, indisponibile, irrinunciabile e imprescrittibile. Si prescrivono, invece, le annualità già
scadute. Anche l’obbligo di prestare alimenti è personale.
Il modo di somministrazione: chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo
nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare
il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo
il regresso verso gli altri. L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere
nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
LEZIONE 28/04/2025
REGOLE IN RELAZIONE ALLA PROMESSA DI MATRIMONIO
Esprime il principio per cui la volontà matrimoniale deve essere libera. Art. 79: la promessa di
matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non
adempimento. Un altro aspetto è l’interesse del nubendo a venire indennizzato, per cui l’art. 80 dice che
il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo
non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di
celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Importanza maggiore è prevista
dall’art. 81 nel caso di una promessa formale, ossia fatta vicendevolmente o per atto pubblico o per scrittura
privata o derivante dalla richiesta di pubblicazioni. Qualora uno dei due senza giusto motivo rifiuti la
promessa di matrimonio, l’altro potrà pretendere il risarcimento dei danni per le spese fatte e per
obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le
obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che
con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno
dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
IL MATRIMONIO
La legge non dà una nozione di matrimonio, ma la disciplina in maniera dettagliata sia con riferimento ai
requisiti sia alla forma di celebrazione sia agli effetti personali e patrimoniali del matrimonio stesso.
matrimonio come atto: indica l’atto di celebrazione del matrimonio;
matrimonio come rapporto: indica gli effetti del matrimonio come atto, ossia il complesso dei
rapporti tra i coniugi che discende dalla celebrazione del matrimonio.
Nel matrimonio come atto abbiamo una possibilità di scelta:
1. celebrare il matrimonio civile dinanzi all’ufficiale di stato civile;
2. celebrazione cattolica del matrimonio dinanzi al parroco (matrimonio concordatario). Crea effetti dal
p.d.v. giuridico grazie ai Patti lateranensi;
3. celebrazione religiosa dinanzi ad un ministro di un culto non cattolico. Produce effetti civili
attraverso la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile.
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Nel matrimonio come rapporto, in tutti i tre casi precedenti gli effetti civili sono sempre gli stessi.
IL MATRIMONIO CIVILE
È necessario che sussistano le condizioni che la legge stabilisce per contrarre il matrimonio (si distinguono
anche i requisiti e gli impedimenti):
per contrarre matrimonio bisogna avere la maggiore età; tuttavia, per i sedicenni vi è la possibilità se
autorizzati dal giudice con accertamento della maturità psico-fisica e solo per gravi e fondati motivi
(un es. è la donna orfana che aveva da anni una relazione stabile). Si ha come effetto
l’emancipazione;
la capacità di agire: non si può sposare l’interdetto giudiziale. Possono sposarsi, invece, l’inabilitato,
il beneficiario dell’amministrazione di sostengo a meno che non sia escluso e l’interdetto legale;
la capacità di intendere e di volere;
la libertà di stato, per cui non è ammesso il matrimonio tra chi è legato da un precedente matrimonio;
assenza di vincoli di parentela, affinità o di adozione: non si possono sposare coloro che sono legati
da un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea retta collaterale di secondo grado o in
linea collaterale di terzo grado (è possibile richiedere al tribunale un’autorizzazione). Per l’affinità è
escluso in linea retta all’infinito
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Diritto privato 2
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