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Gli effetti del contratto
Il contratto è un atto giuridico e un regolamento, esso crea un rapporto e ne dà la disciplina. Sul piano degli effetti, il contratto ha forza di legge tra le parti e produce gli effetti previsti dal regolamento contrattuale voluto dalle parti, eventualmente integrati dalla legge, dagli usi e dall'equità. (Integrazione degli effetti). Il contratto ha effetti diretti solo fra le parti, salvo specifiche ipotesi disciplinate dal codice, nelle quali è pur sempre richiesta la partecipazione del soggetto nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti. Dal contratto derivano conseguenze personali (effetti obbligatori, es. il prezzo) ed effetti reali (es. diritto reale di proprietà). Il canone fondamentale "qui non habet dare non potest" (dopo che un diritto è stato alienato, il dante causa si trova privato di ogni potere al riguardo e l'acquisto di un secondo avente causa ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi ffffi fi fidovrebbe essere ine cace. Ma la legge non segue sempre tale criterio E adotta i seguenti diversi criteri per dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore:
Se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare: è preferito chi per primo ha trascritto l'atto
Se si tratta di un bene mobile: è preferito chi per primo ha ricevuto il possesso in buona fede
Se si tratta di un diritto personale di godimento: è preferito il contraente che per primo ha conseguito
Se si tratta di un credito tra più cessionari è preferito chi per primo ha notificato la cessione al debitore o chi ha per primo ricevuto l'accettazione del debitore stesso.
Solo dove non ci sia uno di questi criteri di preferenza vale la regola della priorità nella conclusione del contratto.
Dobbiamo sapere che lo stesso contenuto volontario dell'atto può venire integrato, per forza di legge, da molte clausole d'uso, clausole cioè che si
intendono consuetudinariamente inserite. Questo vale per l'integrazione del contenuto negoziale. Altra cosa è l'integrazione degli effetti del contratto per una completa disciplina del rapporto. Quando le parti non hanno previsto e provveduto, si applica la legge. Dove manca la legge si ricorre agli usi; se neppure gli usi danno la regola si troverà una soluzione secondo equità. Leggi, usi ed equità sono quindi mezzi per l'integrazione degli effetti del contratto. LA RELATIVITÀ DEI CONTRATTI Per relatività del contratto si intende la limitazione degli effetti contrattuali rispetto ai soggetti. Gli eredi come continuatori della personalità giuridica del loro autore subentrano in tutti i suoi rapporti patrimoniali, in tutti i debiti e crediti anche da contratto. Gli aventi causa o successori a titolo particolare subentrano solo nella posizione patrimoniale loro ceduta e quindi risentono dei suoi difetti del contratto inbase al quale il loro dante causa acquistato il diritto. Il terzo è colui che rimane sostanzialmente estraneo al contratto. Gli effetti dei contratti possono essere: - Effetti diretti: sono effetti voluti che non toccano i terzi. - Conseguenze indirette: si ripercuotono su tutte le persone (es. costituzione di consorzi, nomina di agenti esecutivi). Nel contratto per persona da nominare una parte si riserva la facoltà di nominare, entro un dato termine, la persona destinata a diventare parte del contratto e, se la nomina non avviene, o non è accettata, la parte che si è riservata resta obbligata personalmente. Nel contratto a favore di terzi, il terzo beneficiario non diventa mai parte del contratto, ma, se accetta, acquista irrevocabilmente un diritto di credito nei confronti del promittente, mentre, se non accetta, quest'ultimo resta obbligato nei confronti dello stipulante. Effetti del contratto rispetto a terzi. Gli effetti del contratto sono limitati alle parti: esso nonpuò di regola, danneggiare né giovare alterzo estraneo (art.1372, comma 2, cod. civ.). Se ti prometto che un terzo assumerà un obbligo nei tuoi confronti, il terzo, estraneo al contratto, non è a atto vincolato per effetto del mio impegno, obbligato solo soltanto io a persuadere il terzo a fare ciò che ho promesso. Ma se il terzo non aderisce, l'unica conseguenza sarà quella che dovrò indennizzare colui a cui ho fatto la promessa, anche quando mi sia adoperato con ogni mezzo per indurre il terzo al comportamento promesso (art. 1381 cod. civ.). Figure particolari e frequenti di contratti a favore del terzo sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.), dal contratto di trasporto di cose (art.1689 c.c.), dall'accollo (art.1273 c.c.), etc. La disciplina fondamentale del contratto a favore del terzo è la seguente: - il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa nmomento della stipulazione del contratto a suo favore (art.1411 comma 2), ma questo acquisto non è stabile o definitivo, perché non può negarsi al terzo la facoltà di rinunciare al bene cioè, e lo stesso dicasi per lo stipulante, che, poiché incerto relativamente alla volontà del terzo, ha diritto di revoca o modifica, fino a che quest'ultimo non accetti; b) causa dell'acquisto del diritto a favore del terzo è il contratto a suo favore: perciò chi ha promesso la prestazione può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto (es. può opporre che l'altra parte, lo stipulante, non gli ha pagato il corrispettivo stabilito per la prestazione a favore del terzo) (art. 1413 c.c.). La promessa di una prestazione altrui, invece, non ha alcun effetto nei confronti del soggetto la cui prestazione sia stata promessa, ma il promittente assume la garanzia.di una delle parti può comportare diverse conseguenze, come ad esempio il diritto per la parte lesa di chiedere l'adempimento forzato del contratto, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle prestazioni già effettuate, o il risarcimento dei danni subiti. È importante sottolineare che il contratto può prevedere clausole penali, ossia delle sanzioni pecuniarie da pagare in caso di inadempimento. Tali clausole devono essere proporzionate al danno che potrebbe derivare dall'inadempimento e non possono essere eccessivamente onerose per la parte inadempiente. Inoltre, il contratto può prevedere anche delle clausole di risoluzione automatica, che si attivano in caso di inadempimento di una delle parti. Queste clausole permettono di risolvere il contratto senza necessità di ricorrere all'intervento del giudice. Infine, è importante ricordare che il contratto può essere modificato o integrato solo con il consenso di entrambe le parti. Qualsiasi modifica o integrazione deve essere fatta per iscritto e firmata da entrambe le parti per essere valida. In conclusione, il contratto è uno strumento fondamentale per regolare i rapporti tra le parti e garantire il rispetto dei reciproci diritti e doveri. È importante redigere il contratto in modo chiaro e preciso, prevedendo tutte le clausole necessarie a tutelare gli interessi delle parti.Determina la responsabilità contrattuale della parte inadempiente.
LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI
A parte le classificazioni valide per tutti i negozi giuridici (contratti solenni e non solenni; onerosi oa titolo gratuito; nominati o innominati), essi si distinguono in:
Contratti consensuali e reali: la maggior parte dei contratti si perfeziona con il semplice consenso delle parti. Ci sono alcuni contratti per i quali il consenso non è sufficiente e il contratto si perfeziona solo con la consegna della cosa (es. comodato, mutuo, deposito, pegno ecc.), tali contratti sono detti reali e sono tutti unilaterali.
Contratti obbligatori e contratti con efficacia reale o traslativi: i primi sono destinati a produrre solo effetti obbligatori senza realizzare automaticamente per il semplice consenso l'atto voluto (locazione, mandato, comodato); mentre i secondi producono anche effetti reali e, cioè, valgono a trasferire o a costruire diritti in capo ad altri (compravendita).
talune ipotesi anche nella vendita (contratti traslativi) l'efficacia reale può essere di erita. Contratti aleatori e commutativi: Si ha contratto aleatorio quando la determinazione di quellache sarà la prestazione o la controprestazione dipende da un fattore d'incertezza (es. contratto di assicurazione, l'assicurato perde sicuramente mille euro ma in compenso se scoppia un incendione ricevo cinquecentomila). Mentre nei contratti commutativi le prestazioni vengono stabilite in precedenza. Contratti di esecuzione immediata e a esecuzione di erita: i primi ricevono un'esecuzione immediata con la perfezione del negozio, mentre i secondi sono destinati ad avere un'esecuzione soltanto in un momento ulteriore rispetto al tempo della loro perfezione. Contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata: nei primi la vita del rapporto obbligatorio che si pone in essere non è diretta a prolungarsi nel tempo (gli effetti potranno anche manifestarsi in untempo futuro ma l'esecuzione del contratto si esaurisce in un solo momento); mentre nei secondi si ha il prolungarsi dell'esecuzione.IL DIRITTO DI RECESSO
In linea di principio non è dato alle parti di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto da un contratto. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi nelle quali le parti hanno diritto di sciogliere il rapporto istaurato. Ai fini dell'esercizio è necessaria e sufficiente una dichiarazione unilaterale della volontà di avvalersi del diritto di recesso: (recesso legale); in altre ipotesi sono le parti stesse a prevedere la facoltà di recesso (recesso negoziale ad nutum, purché rispettoso dei principi di correttezza, buona fede e del divieto di abuso del diritto) o al ricorrere di determinati presupposti (recesso negoziale per giusta causa). In generale, se una delle parti ha facoltà di recesso deve esercitarla prima che il contratto abbia un principio di esecuzione, mentre nei contratti a esecuzione
continuata o periodica, può avvenire anche dopo, ma avrà effetti solo per il futuro.