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CAPITOLO QUARTO – IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Sezione 1

L’interesse della famiglia non sempre coincide con quello egoistico dei singoli, e perciò l’organizzazione

familiare, dominata dalla legge del “dovere” viene regolata da numerose norme inderogabili. Nella maggior

parte, gli atti giuridici familiari, sono atti puri che non ammettono cioè termine o condizione, e atti

personalissimi che non ammettono rappresentanza.

Dal matrimonio, origine della famiglia, derivano tre tipi di relazione:

- quella tra i coniugi;

- quella tra i genitori e i figli, e i figli tra loro;

- quella tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (affinità).

Diritto agli alimenti: viene attribuito ad una persona in considerazione della sua incapacità di provvedersi il

necessario per vivere e ne viene fatto carico un altro soggetto, tenuto conto delle sue possibilità economiche.

La norma stabilisce un ordine all’onere degli alimenti su base del rapporto familiare. Gli alimenti sono dovuti

nei limiti del necessario a favore di chi ne ha bisogno, mentre chi ne è obbligato al mantenimento deve

provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue possibilità. Benchè esso sorga al bisogno, non

decorre prima della domanda, la sentenza del giudice sull’ammontare è sempre soggetta a revisione.

Sezione 2

Il matrimonio con effetti civili può essere riconosciuto anche se celebrato da un ministro di culto, cattolico o

meno. Il matrimonio come rapporto di vita è sempre unicamente regolato dal diritto civile e a giudicarne la

validità sono i tribunali civili.

I soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- la maggiore età, salvo il caso del minore emancipato;

- la capacità mentale, è vietato il matrimonio all’interdetto.

Sono inoltre da considerare i seguenti impedimenti:

- la parentela, l’affinità e l’adozione;

- il vincolo di precedente matrimonio se civilmente valido;

- il delitto, non è consentito ai colpevoli di reato grave il matrimonio;

- il lutto vedovile, della durata di 10 mesi(per le donne).

Preliminari: sono le pubblicazioni, si fa richiesta all’ufficiale di stato civile del comune dove uno degli sposi ha

la residenza. Il matrimonio sarà celebrato nel comune nel quale sono state fatte le pubblicazioni.

Matrimonio cattolico: il parroco farà richiesta all’ufficiale dello stato civile perché vengano fatte le pubblicazioni.

Se non viene presentata opposizione dopo l’esposizione delle suddette, l’ufficiale di stato civile rilascia il

nullaosta alla celebrazione con effetti civili, il rilascio di tale documento comporta un impegno assoluto a

trascrivere il matrimonio a cui si riferisce. Il parroco dopo la celebrazione deve redigere l’atto di matrimonio in

doppio originale, uno dei quali sarà trasmesso all’ufficiale di stato civile per la trascrizione. Con essa, il

matrimonio religioso acquista efficacia civile e l’acquista retroattivamente.

Per i matrimonio di culto acattolici il procedimento è il medesimo.

La legge limita rigorosamente l’attribuzione del diritto di stato coniugale a chi presenti l’atto di celebrazione

estratto dai registri di stato civile.

Promessa di matrimonio: gli sponsali obbligano a risarcire solo il danno cagionato all’altra parte per le spese

fatte e le obbligazioni assunte prima del rifiuto a celebrare il matrimonio a causa della promessa non

mantenuta. La domanda di risarcimento deve essere proposta entro un anno dal giorno del rifiuto a celebrare

il matrimonio. Qualunque sia la causa è sempre d’obbligo restituire i doni di matrimonio limitatamente a quelli

inconsumabili o comunque non consumati.

Il matrimonio è un atto puro, la volontà delle parti quindi è un contenuto obbligato (volontà formale).

La norma prevede due vizi del volere:

- la violenza morale (minaccia grave per estorcere il consenso);

- ed errori che ricadono sulla persona (ovvero che riguardano la sua identità).

Invalidità del matrimonio: si possono distinguere due casi:

- cause che viziano il matrimonio per un difetto di base;

- oppure la sua estinzione (morte di uno dei coniugi o divorzio).

Vi è annullabilità assoluta e insanabile quando il matrimonio è annullabile a iniziativa di qualunque soggetto,

senza limite di tempo e senza possibilità sanatoria. In altri casi è sanabile, decorso un certo periodo di tempo.

Si ha annullabilità relativa quando solo determinati soggetti possono richiederla (difetti di età o vizi del volere).

La dichiarazione di nullità o la sentenza di annullamento hanno efficacia retroattiva: il matrimonio si dovrebbe

considerare come mai avvenuto.

Matrimonio annullato putativo: quando uno dei coniugi ha contratto il vincolo in buona fede, cioè nell’ignoranza

dei vizi dell’atto, oppure gli sia stato estorto il consenso con violenza; gli effetti come atto valido si producono

fino alla sentenza nei riguardi del coniuge che contrasse matrimonio in buona fede o cedendo alla violenza.

Il matrimonio come rapporto giuridico lega tendenzialmente in perpetuo la vita dei coniugi, creando reciproci

diritti ed obblighi. Di questi ultimi fanno parte: la fedeltà, l’assistenza e la coabitazione. Il matrimonio si basa

sull’uguaglianza morale e giuridica tra i due coniugi.

La residenza e la sua scelta fanno parte dei provvedimenti da prendere di comune accordo, mentre il domicilio

è situato dove il coniuge ha la sede dei suoi affari.

Nome: la donna aggiunge al suo cognome quello del marito, il quale resta valido anche durante il lutto

vedovile (fino a nuove nozze).

La famiglia è organizzata secondo il regime patrimoniale ordinario, essendo la convivenza un fatto di diritto,

essa comprende come destinatari di diritti e doveri anche i figli.

Ordini di protezione contro gli abusi tutelari: servono a tutelare il coniuge o altri conviventi dai gravi pregiudizi

all’integrità fisica e morale che possano essergli arrecati da altri membri.

Divorzio: può essere chiesto da un coniuge nei confronti dell’altro, quando questo si sia reso colpevole di reati

gravi, per annullamento o scioglimento del vincolo all’estero, per la non consumazione del rapporto oppure per

il mutamento del sesso giudizialmente dichiarato. Il motivo però più comune è la separazione legale con

sentenza passata in giudicato, da almeno 3 anni dalla domanda. Il matrimonio è sciolto ma non si cancella la

sua incidenza nella vita dei coniugi (ultrattività del matrimonio).

Diritto all’assegno: a favore del coniuge impone la fissazione di un criterio di adeguamento automatico con

riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Affido condiviso: i figli sono affidati ad entrambi i genitori, salvo che il tribunale non reputi la scelta contraria

all’interesse del minore.

Godimento della casa familiare: la norma tiene conto prioritariamente all’interesse dei figli, l’assegnazione

mobiliare va trascritta per essere opponibile a terzi.

Potestà: esercitata da entrambi i genitori.

La separazione legale può derivare:

- dalla sentenza del giudice(giudiziale);

- dall’accordo delle parti (consensuale).

Gli effetti della separazione sono limitati, non vi è più l’obbligo di coabitazione e i residui di diritti e doveri di

natura personale.

Assegno mensile: la sentenza lo attribuisce al coniuge che non abbia mezzi economici adeguati al suo

sostentamento.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale, si ha comunione dei beni o regime pattizio.

Comunione dei beni: in mancanza di diverse convenzione, è quello che vige

regime pattizio: si instaura mediante convenzione matrimoniale, si stabilisce la separazione dei beni(a

ciascuno dei coniugi è riconosciuta la propria indipendente posizione patrimoniale).

Esistono forme intermedie come la comunione convenzionale (il cui regolamento è fissato dai coniugi) e il

fondo patrimoniale(è un fondo di beni immobili, di mobili registrati e/o titoli di credito la cui proprietà spetta

entrambi e i frutti del quale sono destinati ai bisogni della famiglia).

Costituiscono oggetto della comunione tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio, le azienda coniugali

costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di aziende anche individuali purché gestiti da entrambi.

Comunione de residuo: rientrano in comunione dei beni anche i frutti non consumati dei beni anche se

personali di un coniuge e i proventi da attività separata non consumata.

Sezione 3

Si ha filiazione legittima in presenza:

- matrimonio valido o putativo;

- figlio partorito dalla donna sposata;

- generato dal marito;

- concepimento avvenuto in costanza di matrimonio.

Presunzione di paternità: padre è semplicemente il marito della madre.

La norma parifica il figlio nato nei primi 6 mesi di matrimonio (seppur il suo concepimento illegittimo) e il figlio

nato durante il matrimonio. Lo status di figlio legittimo si acquista con l’atto di nascita, che non solo è titolo ma

anche elemento necessario per l’accertamento ufficiale della qualifica di figlio legittimo.

Azione di reclamo della legittimità: azione intrapresa dal figlio non riconosciuto legittimo sebbene persistano i 4

requisiti che lo legittimerebbero. Tale azione è imprescrittibile.

Azione di disconoscimento: può essere esercitata dal marito della madre entro un anno dalla nascita del figlio

oppure entro un anno da quando è venuto a conoscenza del fatto, può essere fatta dalla madre entro 6 mesi

dalla nascita e dallo stesso figlio entro un anno dalla maggiore età o entro un anno dalla conoscenza dei fatti.

Figli naturali: sono tutelati giuridicamente e socialmente con uguali diritti degli altri membri della famiglia.

Il riconoscimento può essere fatto:

- con atto pubblico notarile;

- nell’atto di nascita;

- con apposita dichiarazione (dopo il concepimento e davanti a un ufficiale civile);

- con testamento.

L’azione per ottenere l’accertamento di paternità o maternità non ha prescrizione.

Stando alla norma, possono fare ricorso alla PMA (procreazione medicalmente assistita):

- le coppie;

- formate da persone maggiorenni;

- di sesso diverso;

- coniugate o conviventi;

- in età potenzialmente fertile;

- i cui componenti siano entrambi vivi.

La volontà di accedere a tale procedura deve essere manifesta per iscritto e può essere revocata da uno dei

due fino alla fecondazione dell’ovulo. I nati con le tecniche di PMA hanno l.ostato di figli legittimi o di figli

naturali riconosciuti.

Fecondazione eterologa: solo nel caso in cui uno dei due membri fosse sterile, la disciplina vieta al marito di

disconoscere il nato e al donatore di accampare diritti.

La maternit&

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher turry di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Zaccaria Alessio.