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Capitolo primo

Sezione 1

Il diritto costituisce quel periodo di coesione senza del quale la società civile si dissolverebbe nell’anarchia. La funzione essenziale del diritto è di stabilire le regole dell’azione dell’uomo nei rapporti sociali tra uomini.

Diritto oggettivo: insieme delle regole poste in una determinata organizzazione sociale al fine di disciplinare la condotta degli uomini. Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche intese come un tutto organico e unitario.

Diritto soggettivo: diritto che viene attribuito dalla norma alla parte il cui interesse è ritenuto prevalente; esso attribuisce il potere di far valere un proprio interesse riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto oggettivo.

Attraverso riconoscimenti espliciti lo Stato può imporre anche all’interno dell’ordinamento statale ordinamenti di altri Stati o della Chiesa. Allo Stato è riservato il monopolio della forza coercitiva, così solo il diritto statale può prevedere l’uso della coercizione fisica (arresto e carcere); nessun altro ente o organizzazione può imporre con la forza il rispetto delle proprie regole.

UE: le fonti principali dell’ordinamento comunitario sono i regolamenti e le direttive. I regolamenti sono una normativa rivolta a tutti i soggetti, direttamente applicabili; le direttive vincolano gli stati per lo scopo da raggiungere. Le raccomandazioni e i pareri non sono atti vincolanti (funzione orientativa) mentre le decisioni della corte di giustizia sono atti imperativi senza alcun giudizio di deliberazione. Una sentenza ha sancito la prevalenza delle fonti comunitarie sul diritto interno. Le leggi comunitarie sono disposizioni volte a dare attuazione agli atti normativi comunitari: delegano il governo ad emanare decreti legislativi fissando i principi a cui esso stesso si deve uniformare.

Alterità del diritto: nel rapporto giuridico ci sono sempre almeno due persone, delle quali una è soggetto attivo cui appartiene il diritto, l’altra è soggetto passivo su cui incombe una soggezione o un obbligo.

Statualità del diritto: lo stato crea o riconosce le norme obbligatorie che devono essere astratte, generali, uguali per tutti. Inoltre garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico. L’ordinamento ideale deve rispondere anche al bene della certezza del diritto, che implica la conoscibilità a priori delle norme da seguire. Vi è inoltre anche la concezione di uno stato sociale di diritto, che promuove e migliora le condizioni di vita della società.

Obbligatorietà del diritto: l’importanza sociale dell’ord. giur. impone l’applicazione con una serie di norme; il rispetto può anche essere esercitato con il ricorso alla forza.

Diritto pubblico: il rapporto giuridico pubblico è dominato dal fatto che vi partecipa almeno un ente, il quale è portatore di interessi superiori.

Diritto privato: il rapporto giuridico è interessato da soggetti in condizione di parità: anche gli enti pubblici, quando agiscono per interessi patrimoniali, sono sottoposti a tale legislazione.

Diritto naturale: complesso di regole scaturite dalla natura dei rapporti di coesistenza e non dalla volontà del legislatore. Sono coerenti più ad un sistema di principi che di norme.

Diritto positivo: diritto vigente in un determinato ambito politico territoriale, in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello stato mediante le norme generali ed astratte contenute dalle leggi.

Sezione 2

Fonti di cognizione – conoscenza: sono i testi che contengono le norme giuridiche. Costituiscono gli strumenti mediante i quali si rendono conoscibili le disposizioni prodotte dalle fonti di produzione. Un esempio di fonte ufficiale è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonti di produzione: espressione dinamica per l’orientamento, comprendono ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme. Vi sono le fonti materiali e fonti formali, che si dividono in leggi, regolamenti, norme in materie di lavoro, usi. Le fonti di produzione si organizzano secondo una precisa gerarchia, in modo da risolvere eventuali contrasti tra norme.

Legge: fonte di produzione principale del nostro ordinamento. Contiene un comando formulato in parole (disposizione).

Tra le fonti normative hanno particolare importanza i codici e i testi unici, che regolano un vasto settore della vita.

Codici: testi organici che hanno valore normativo, senza alcun riferimento a leggi antecedenti.

Testo unico: riordinamenti di leggi già in vigore, fatti per facilitarne la conoscenza e l’applicazione.

Regolamenti: fonti adottate dagli organi del potere esecutivo. Di regola non attribuiscono particolari diritti o obblighi, ma ne regolano l’esercizio.

USI: regole di condotta osservate uniformemente e costantemente dai membri di una società, con la convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico. Essi si formano in maniera spontanea, non come legge. Ha efficacia solo quando manchi del tutto la legge che disciplina una materia; se esiste una disciplina legislativa, gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati dal legislatore.

Fonti indirette del diritto: giurisprudenza (complesso delle decisioni giudiziarie), la dottrina (risultati dello studio scientifico del diritto), l’equità (giustizia del caso particolare).

Sezione 3

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea: include i diritti della persona, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati: contiene diritti inalienabili, propri a ciascun cittadino europeo.

Sezione 4

All’interno del diritto positivo, cioè della legge vigente in Italia, si possono trovare norme di applicazione (stabiliscono quando e sotto quali condizioni deve applicarsi il diritto italiano) e norme di rinvio (stabiliscono in altri casi l’applicazione del diritto straniero).

Diritti quesiti: sono quelli già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si presenti sotto la nuova legge.

Sezione 5

Secondo il contenuto della norma si può distinguere tra norme precettive, proibitive e permissive.

Sanzione delle norme: troviamo sanzioni estreme, come l’esecuzione (forzata o nullità dell’atto) oppure la pena (infligge al violatore un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta). Sanzioni intermedie sono il risarcimento e la riparazione, che mirano ad un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza alla norma.

Sotto il profilo della sanzione distinguiamo norme primarie e norme secondarie: le primarie pongono la regola, le secondarie stabiliscono l’eventuale sanzione.

Norme perfette: munite di un’idonea sanzione. Norme imperfette: prevedono doveri non sanzionati o munite di sanzioni non adeguate.

Diritto comune: contiene le norme dettate in generale per tutti i rapporti di un determinato tipo.

Diritto speciale: forma un insieme proprio e caratteristico di norme, il quale soddisfa particolari esigenze della vita; si riferisce a materie o circostanze ben determinate. Il diritto speciale prevale sul diritto comune.

Diritto eccezionale: devia dai principi che reggono tutto un ramo del diritto; esso non è estensibile per analogia. Si caratterizza per la sua contraddizione al sistema delle altre norme.

Sezione 6

Applicazione del diritto: il comando legislativo è generale e astratto, perciò l’applicazione della norma è demandata agli organi giurisdizionali. Al giudice è affidato il compito dell’applicazione del diritto; la sua sentenza è espressione di un giudizio, che diventa comando concreto. Il giudice deve interpretare ed applicare la norma più adatta: nel caso di contrasto fra due norme, si deve seguire il principio di specialità, applicando la norma particolare che più si avvicina alla fattispecie.

Giurisdizione: compresa nelle tre funzioni in cui si riparte l’azione delle autorità pubbliche; è posta in essere dalla magistratura, la quale è un insieme coordinato di organi.

Interpretazione: attività volta ad attribuire l’esatto significato alle norme giuridiche, per poterle applicare ai casi concreti.

  • Giudiziale: operata correttamente da ciascun giudice nell’elaborazione delle proprie sentenze; è vincolante per le parti in causa.
  • Dottrinale: proposta dagli studiosi del diritto; non vincolante per il giudice.
  • Autentica: fornita direttamente dal legislatore; vincolante per i giudici, che non potranno attribuire alla norma un significato diverso.

I criteri di interpretazione della norma si distinguono in letterale (attribuendo alle parole il loro proprio significato) o logico (ricercando la ragione per cui una norma è presente nell’ordinamento e la sua funzione).

  • Dichiarativa: i risultati dell’interpretazione letterale e logica corrispondono.
  • Estensiva: il significato della norma viene esteso dall’interpretazione logica.
  • Restrittiva: l’interpretazione logica restringe il significato proprio della norma.

Analogia: casi simili devono essere regolati da norme simili. I presupposti dell’applicazione sono:

  • Il caso deve essere assolutamente non previsto dalla legge, altrimenti si avrebbe interpretazione estensiva.
  • Deve esistere almeno un elemento simile tra caso previsto e non.
  • La similitudine fra due casi deve riguardare l’elemento per il quale il legislatore ha formulato la norma del caso previsto, che pertanto ne costituisce la ratio.

L’analogia, pur esprimendo nuove norme, non le crea; costituisce soltanto uno sviluppo del diritto esistente. Vi si ricorre in caso di lacune tecniche del sistema normativo. Le norme penali ed eccezionali non permettono il procedimento analogico.

Clausole generali: richiamano a concetti non definiti dall’ordinamento, la cui interpretazione muta all’evolversi dei comportamenti sociali; al giudice spetta così un margine di discrezionalità.

Sezione 7

Soggetti di diritto: persona umana, destinataria potenziale e fine ultimo di tutto il sistema giuridico. Tuttavia tale qualità può essere assunta da entità diverse, come le organizzazioni collettive.

Interessi legittimi: gamma di interessi che fanno capo ai privati, che per varie ragioni non assumono la qualifica di diritti soggettivi ma che ottengono una forma di protezione mediata ed indiretta.

Interessi diffusi: riferibili ad un gruppo di persone accomunate ad un interesse condiviso ad un bene della vita.

Potestà giuridica: attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare uno scopo altrui, e quindi per l’esercizio di una funzione.

Diritti potestativi: non attribuiscono al titolare un’immediata signoria sulla cosa né una situazione di pretesa, ma riconoscono dei poteri diretti a creare, modificare, estinguere una situazione con una manifestazione unilaterale della volontà del soggetto tutelato.

Il rapporto giuridico è una relazione di vita riconosciuta dall’ordinamento giuridico con l’attribuzione di un diritto ad un soggetto, cui corrisponde la subordinazione di uno o più soggetti: esiste così un rapporto in cui non c’è diritto senza obbligo e non c’è obbligo senza diritto.

In seguito ad una lesione, il soggetto ha potere d’azione, col quale chiede allo Stato di intervenire in propria difesa, per tutelarlo. L’aspetto processuale pone l’obbligo della legittimazione, ovvero un soggetto deve avere interesse ad agire nei confronti di qualcuno. Il convenuto si difende per mezzo di eccezioni: ogni mezzo addotto al fine di contestare la domanda.

Classificazione dei diritti:

  • Non patrimoniali: interessi morali – diritti personalissimi.
  • Patrimoniali: interessi economici.
  • Assoluti: diritto generico, vale contro tutti.
  • Relativi: impone a determinati soggetti azioni di fare o non fare.
  • Intrasmissibili: diritti personalissimi/originari, alcuni diritti di carattere patrimoniale (uso e abitazione). Non si può trasmettere più di quanto si ha e non si può ricevere più di quanto era.
  • Diritti principali: hanno vita propria ed includono diritti accessori, dipendenti dalla vita dei primi.

Diritti reali: hanno per oggetto immediato una cosa, valgono verso tutti e impongono un obbligo negativo.

Diritto d’obbligazione: ha effetto verso una o più persone, soggetti passivi su cui è imposto un obbligo di dare, fare, non fare.

Sezione 8

Fatti giuridici: fatti della vita che portano conseguenze giuridicamente rilevanti nelle relazioni tra gli uomini.

Vicenda: modificazione del mondo giuridico: costituzione, modificazione o estinzione del rapporto giuridico.

Fattispecie astratta: situazione tipica prevista dalla norma; concreta: fatto specifico.

I fatti portano all’acquisto di un diritto: tale diritto si può acquistare o perdere. L’acquisto avviene a titolo derivativo (per effetto di un rapporto con persona legittimata) o originario (manca il rapporto di trasmissione). Il fenomeno dell’acquisto a titolo derivativo si chiama successione e consiste nella trasmissione della titolarità del diritto da una persona ad un’altra.

Il fatto è costituito da un accadimento irrilevante per il diritto; diventa fatto giuridico se in grado di produrre effetti giuridici. I fatti giuridici possono essere naturali o umani (voluti).

Atti giuridici: possiamo distinguerli in leciti (atti negoziali) e vietati (illeciti). Distinguiamo tra i leciti:

  • Negozi giuridici: manifestazioni di volontà diretta a ottenere determinati effetti giuridici.
  • Atti giuridici in senso stretto: le conseguenze giuridiche sono stabilite dalla legge a priori.
  • Atti reali o operazioni materiali: l’effetto è collegato alla volontarietà dell’atto e non alla volontà delle sue conseguenze.
  • Dichiarazione di scienza o di verità: un atto ha la funzione di affermare ciò che si è o si sa.

Capitolo 2

Sezione 1

Negozio giuridico: strumento di maggior rilievo, con il quale si attua l’autonomia dei soggetti. Modificazione di un rapporto giuridico preesistente.

  • Mortis causa: la morte è considerata presupposto necessario per l’efficacia dell’atto. È il momento in cui il testamento inizia a dare i suoi effetti.
  • Unilaterale: dichiarazione di volontà proveniente da una sola parte, cioè da un unico centro d’interesse. Il concetto di parte non si identifica con quello di persona.
  • Bilaterali: le dichiarazioni di volontà provengono da due parti distinte.
  • Plurilaterali: vi partecipano più parti.
  • Solenni: non basta una manifestazione qualsiasi, la legge prescrive una forma determinata che comporta la validità del negozio, pena la radicale nullità del negozio stesso.
  • Gratuito: un soggetto concede ad un altro vantaggi senza corrispettivo.
  • Oneroso: un soggetto concede vantaggi dietro corrispettivo.
  • Di amministrazione: si conserva l’integrità del patrimonio, limitandosi a trarne i frutti.
  • Di disposizione: prevede mutamenti che incidono sull’essenza economica o giuridica sui vari elementi del patrimonio attraverso vendite, transazioni, donazioni.

Vi sono due tipi di elementi nel negozio giuridico: naturali (previsti dalla norma) ed accidentali (modalità apposte dalle parti, sotto forma di clausole).

Elementi essenziali: Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono:

  • Il soggetto;
  • La volontà;
  • La forma;
  • La causa;
  • L’oggetto (nei contratti).

Soggetto: autore dell’atto volitivo, fornito della capacità d’agire.

Rappresentanza: colui che ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. Non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza: essa è ammessa solo nel diritto patrimoniale.

  • Diretta: il rappresentante agisce per conto e per nome del rappresentato, sul quale ricadranno tutti gli effetti, in modo esplicito nei confronti di terzi;
  • Indiretta: non si manifesta ai terzi e quindi ha rilevanza soltanto tra il rappresentante e il rappresentato.

La rappresentanza è un atto unilaterale rivolto ai terzi e costituisce dei poteri. Non è necessario che risulti da un documento ad esclusione del compimento di un atto formale. Se il rappresentante ha agito senza poteri o eccedendone i limiti, i terzi non possono sottrarsi dall’affare, solo al dominus (il rappresentato) può sanare con una ratifica l’atto compiuto. Se il rappresentato non ratifica, l’affare è inefficace. Il dominus per dare la procura deve essere capace di agire, mentre il rappresentante è necessaria la capacità di intendere e volere.

Una categoria degna di nota sono gli institori, operatori preposti all’esercizio di tutta un’impresa o di un suo ramo per il compimento degli affari corrispondenti. I loro poteri derivano dalla preposizione institoria, essi hanno anche la rappresentanza processuale.

Volontà: è “l’anima” del negozio; devono essere voluti dalle parti sia la dichiarazione sia gli effetti che derivano dal negozio, la mancanza di tale elemento essenziale provoca la nullità del negozio.

La volontà deve essere vera e seria, ovvero il negozio è nullo in caso di dichiarazione resa per gioco o scopo didattico, è altresì nullo in caso di violenza assoluta (una delle parti è costretta a seguito a costrizione fisica). Un affare rimane valido in caso di riserva mentale: un soggetto emette una dichiarazione mentre in realtà vorrebbe emetterne un’altra, questo perché non sempre è riconoscibile dall’esterno tale fatto psichico.

La simulazione è l'istituto mediante il quale due soggetti pongono in essere un negozio giuridico (cosiddetto apparente) con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti allo scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi.

Simulazione assoluta: le parti stipulano un negozio con il tacito accordo che di esso non si debbano mai produrre gli effetti che ne risulterebbero.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher turry di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Zaccaria Alessio.
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