Appunti Diritto Privato 2
Beni e Diritti Reali
Proprietà Diritti Reali Limitati, Possesso
Il Libro III tratta della e dei (Non rientra tra i diritti) e dei
Beni la loro fonte di appartenenza.
Il Concetto di Bene, Può assumere 2 Declinazioni:
Economica Qualunque utilità che sia idonea a soddisfare un bisogno dell’uomo
1. = è una
definizione maggiore rispetto a quella data dal C.C perché vi comprende anche le cose
non materiali (Es. Un facere)
Giuridica Sono beni le cose che possono essere oggetto di diritti
2. = (Art 810) , solo le
entità materiali salvo le energie naturali (Art 814), perciò sono esclusi i beni immobili
(Es. Invenzioni, Brevetti)
Rientrano nelle cose possibili oggetto di diritto tutto ciò che è suscettibile di appropriazione, vi
sono escluse le res communes omnium (aria, sole)
Distinzione tra Diritti Reali di Godimento e Diritti Personali di Godimento
Assoluti Tipici
I Diritti Reali di Godimento/Minori sono e e sono:
Superfice
Usufrutto
Uso
Servitù predali
Enfiteusi
+ Diritti reali di garanzia (Pegno, Ipoteca)
I Beni Pubblici (Appratenti allo stato e agli enti pubblici)
Si distinguono in:
Demanio
1. Beni del (Vige la non Usucapibilità dei beni demaniali)
Demanio (Art 822)
Si Suddivide:
Demanio Necessario 1
- (Art 822 ) Comprende Es. Lido del mare, Spiagge, Porti, Fiumi,
Torrenti
Demanio Indispensabile 2
- (Art 822 ) Comprende, sono beni che appartengono allo stato
Es. Autostrade, Strade, Acquedotti
I Beni demaniali sono inalienabili, non possono essere oggetto di diritto o possesso dei privati e
può essere concessa solo l’amministrazione da parte della P.A per farlo sdemanializzazione.
Patrimonio
2. Beni del
Patrimonio (Art 826) Si distingue in:
Indisponibile
- sono soggetti a un vincolo di destinazione e l’alienabilità è limitata
(foreste, miniere, cave,)
Disponibile
- sono tutti i beni che non sono demaniali e non sono nel patrimonio
indisponibile, e sono soggetti allo stesso regime dei beni privati.
Beni Privati (Appratenti a Soggetti Privati)
Classificazioni Dei Beni
Immobili (Art 812)
1° Comma Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
2°Comma Sono reputati immobili (per determinazione di legge) i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad
esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
La definizione è che sono beni immobili per natura tutte le cose che non si possono trasportare
da un luogo a un altro senza alterare la consistenza (Definizione)
La documentazione dei beni immobili è affidata al catasto, sia fondi sia edifici, mentre la
circolazione e la pubblicità viene effettuata tramite la trascrizione pena nullità la forma scritta
ad Substantiam (Art 1350) Sono sottoposti al regime
immobiliare i diritti reali che riguardano i beni immobili (Servitù, enfiteusi,) (Art 813)
Alcuni diritti possono essere utilizzati solo sui beni immobili (superfice, enfiteusi, abitazione,
servitù predali, ipoteche), inoltre i beni immobili non possono non essere di nessuno (Nullis) se
non sono di nessuno, sono dello stato (Art 827)
Mobili 3
(Art 812 )
Beni Mobili Sono tutti gli altri non appartenenti agli immobili, più le energie naturali che
hanno valore economico (Art 814).
La forma è libera e la pubblicità si attua con il trasferimento del possesso.
Solo i beni mobili possono essere Res Nullis (Non appartenenti a nessuno) e Res Derelictae
(Abbandonate dal proprietario con l’intento di disfarsene, ai Beni Mobili si applica il principio
possesso vale titolo (Per la certezza dei traffici.
(Es. Se una persona acquista il possesso in buona fede con un titolo idoneo diventa
proprietario)
Sono sottoposti alle disposizioni sui Beni Mobili tutti gli altri diritti che non hanno oggetto i beni
2
immobili (Art 813 )
Mobili Registrati (Art 815)
Beni Mobili Registrati Sono i Beni Mobili iscritti in pubblici registri, e sono soggetti alle
disposizioni che li riguardano in mancanza sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili
(Es. Automobili, navi, aeromobili). Prima di essere registrato è
semplicemente un bene mobili, ai beni mobili registrati non si applica il principio possesso vale
titolo Cose Specifiche
Le Cose Specifiche Sono Determinate nella loro individualità, vige il principio del consenso
traslativo la proprietà si trasferisce con il consenso e vale per le cose specifiche (Art 1376), e
pure il rischio del perimento della cosa (Art 1465). Il perimento non libera solo se è avvenuta
l’individuazione, è importante la distinzione delle cose generiche nel campo delle obbligazioni
siccome il debitore si libera dando la esatta cosa oggetto dell’obbligazione.
Cose Generiche
Le Cose Determinate Sono Determinate in relazione alla loro appartenenza a un genere e in
relazione alla loro quantità, la proprietà non passa con il semplice consenso ma è necessaria
l’Individuazione/Specificazione (Art 1378) che può avvenire in un momento successivo.
È importante la distinzione delle cose generiche nel campo delle obbligazioni (Art 1178)
siccome la cosa da riconsegnare al creditore non deve essere inferiore alla media.
Cose Fungibili
possono essere sostituite
Le Cose Fungibili Sono tutte quelle cose che in quanto considerate
equivalenti, anche soggettivamente (Es. Denaro, Tantundem)
Cose Infungibili
non possono essere sostitute
Le Cose Infungibili Sono tutte quelle cose che in quanto non
sono equivalenti (Oggetto di Comodato)
Cose Consumabili
Le Cose Consumabili Sono le cose per le quali la loro utilizzazione ne implica la distruzione
economica (Mela, Denaro)
Cose Inconsumabili
Le Cose Inconsumabili Possono essere utilizzate più volte nel tempo anche se l’uso provoca il
logorio. Oggetto di comodato anche usufrutto, esiste il quasi usufrutto (Art 995)
che ha oggetto cose consumabili)
Cose Divisibili
Le Cose Divisibile Sono le cose che possono essere frazionate in parti omogenee, la parte si
differenzia dal tutto solo per la minore quantità e non per la sua qualità
Cose Indivisibili
Le Cose Indivisibili Sono le cose che non possono essere frazione se no si perderebbe la sua
funzionalità. Vi può essere:
- Indivisibilità Naturale
- Indivisibilità per Legge
- Indivisibilità Convenzionale
Cose Presenti
Le Cose Presenti Sono quelle che esistono in natura
Cose Future
Le Cose Future Sono quelle che in quel momento non ancora esistenti in natura (raccolto da
seminare edificio da costruire), possono inoltre essere oggetto di contratto (Art 1348) per farlo
è necessaria l’astratta possibilità che venga ad esistenza, salvo Divieti, come il divieto di
donazioni di cose future (Art 771). Inoltre, è possibile
la vendita di cosa futura e solamente al momento in cui questa viene ad esistenza avviene
l’acquisto della proprietà (Art 1472)
Cose Semplici
Le Cose Semplice Sono quelle cose formate da un oggetto solo, sono quelle che
costituiscono un tutto unitario
Cose Complesse
Le Cose Complesse Sono il risultato della fusione di più cose complementari, risultano da più
elementi che conservano la loro individualità materiale, la complementarità economica deve
essere necessaria, perciò, senza un elemento non ci sarebbe la cosa. (Es. Auto senza ruote)
Patrimonio
Il Patrimonio è l’insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una
persona si trova titolare, è quindi una parte della sfera giuridica del soggetto ed è composta da
diritti (anche di natura persona, di famiglia,) e anche da obblighi valutabili pecuniariamente.
Ad ogni persona è legato uno e un solo patrimonio, vi sono dei casi in cui la legge separa alcuni
beni formando un patrimonio separato (Beni sottoposti a speciali garanzie “Ipotecati”), vi sono
in altri casi proprio patrimoni autonomi collegati ad un soggetto al quale non si riconosce una
personalità giuridica (Società senza Personalità Giuridica oppure il patrimonio del defunto).
Distinzione:
Res in patrimonio Cose che sono attualmente nel patrimonio vi sono incluse le cose
Res derelictae
smarrite che si differenziano dalle siccome non vi è l’intento di rinunziarvi
Res extra patrimonium Cose che non sono attualmente in patrimonio, vi sono incluse
Res nullis Res derelictae
anche le (pesci) e le
Res in commercio Cose suscettibili di rapporti giuridici
Res extra commercium Cose non suscettibili di rapporti giuridici, tra queste vi
Res communes omnium,
rientrano e le cose che il diritto vieta di essere oggetto di
rapporti giuridici (sangue umano), tutte le cose extra commercio sono anche extra
patrimonio, ma non viceversa
Incorporazione Quando una cosa viene naturalmente o artificialmente compenetrata in
un'altra anche a solo scopo transitivo, l’incorporazione deve essere materiale (casa con il
suolo)
Pertinenze durevole servizio
(Art 817-819) Sono delle cose destinate in modo a o ad
ornamento di un'altra cosa detta principale (vele per una barca, garage per un’abitazione,
cornice per il quadro), il secondo comma dell’art detta che la destinazione della pertinenza è
decisa dal proprietario o da chi detiene un diritto reale sopra di essa, legame solo economico e
giuridico e non materiale
Rispettano 2 regole (Art 818):
A) Principio generale Gli atti e i rapporti che comprendo la cosa principale comprendono
anche le pertinenze se non viene detto nulla
B) Seconda regola Le pertinenze singolarmente possono essere oggetto di atti e rapporti
separati
(Art 819) Qualora la cosa principale sia un bene immobile o mobile registrato e la pertinenza
venga alienata da un soggetto non avente la proprietà su essa, ciò pregiudica i diritti
preesistenti su di essa a favore dei terzi salvo che risultano da scrittura avente data certa
anteriore; perciò, non è opponibile ai terzi che l’hanno acquistata secondo buona fede se non
risulta da scrittura avente data certa.
Universalità di beni (Art 816) Sono un Complesso/Pluralità di Beni Mobili (omogenei), che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge di pecore,
biblioteca), ogni componente ogni parte può essere alienata singolarmente ed essere oggetto
di atti e rapporti. Vi
Universalità Beni Immobili:
sono dei casi in cui la legge tratta le allo stesso modo dei
1. Possesso Vale Titolo (Art 1153) Come per i beni immobili non vale neanche per le
universalità di beni
2. Usucapione Il possesso va protratto per un certo periodo di tempo che è il medesimo
dei beni immobili
3. Azione di manutenzione È un’azione per la difesa del possesso dei beni immobili e
delle universalità
Frutti Beni prodotti da altri Beni
(Art 820) La Definizione generale è
Si suddividono in 2 categorie:
Naturali direttamente
1) Frutti Provengono dalla cosa sia che vi occorra o no l’opera
dell’uomo, si acquistano dal momento della separazione dalla cosa madre, prima della
si acquistano dal
separazione si possono disporre come bene mobile futuro, i frutti
proprietario della cosa fruttifera 1
salvo che sia stabilito diversamente (Art 821 ) (Es.
Spettano ad altri Usufrutto).
Inoltre, chi fa i frutti deve rimborsare colui che ha fatto le spese per la produzione e il
2
raccolto (Art 821 ). (Es. parti degli animali, prodotti agricoli delle cave delle
miniere e delle torbiere, anche la legna)
Civili indirettamente
2) Frutti Provengono dalla cosa, ossia si traggono come
corrispettivo dal godimento che altri abbiano sulla cosa stessa, si acquistano giorno per
giorno in ragione della durata del diritto. (Es. canone di locazione, gli
interessi dei capitali) La Proprietà
Proprietà
La è regolata dagli Articoli 832-951, assicura le massime facoltà e i massimi poteri al
imprescrittibile
titolare del diritto. La Proprietà è (Art 948) salvi gli effetti dell’usucapione,
non si prescrive l’azione
tramite l’azione di rivendicazione, infatti ultimo comma, per farlo
valere (Non si prescrive la proprietà). Inoltre, il
2
diritto di proprietà è garantito dalla Art 42 della costituzione, garantisce la proprietà privata e
assicura la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Questa può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità contro il pagamento di una giusta
3
indennità (Art 834, Art 42 )
Il Diritto di Proprietà Godere Disporre pieno
(Art 832) È il diritto di e di delle cose in modo ed
esclusivo nei limiti e con l’osservanza stabiliti dall’ordinamento giuridico
Godere Facoltà, ossia traendo tutte le utilità (Usarlo materialmente, Frutti, Locazione)
o mantenendo la titolarità
Disporre Potere, di compiere atti giuridici con i quali si incide sulla titolarità
o (Compravendita) del diritto o sulla pienezza (creazione di diritti reali minori, servitù) del
diritto
Caratteristiche della proprietà:
Pienezza
1) Il Godimento del diritto non è delimitato, salvo i divieti di legge che sono
negativi ossia si può fare tutto quello che non è vietato, e salvo i limiti al godimento
stabiliti dal proprietario (Usufrutto)
Esclusività
2) Potere di impedire le ingerenze altrui rispetto al bene, vi sono dei casi in
cui non si può impedire.
Es. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia
(Art 842). L’esclusività viene garantita
dal (Art 949), per escludere l’ingerenza altrui quando ha motivo di temere un pregiudizio
o per fare cessare molestie o turbative, e il proprietario richiede che queste cessino oltre
al risarcimento del danno.
- Sia Materiale (Art 841 Chiudere il fondo)
- Sia Giuridica
3) Elasticità La proprietà esiste anche se mancano alcuni degli elementi che ne formano
il contenuto normale, è elastica e può essere compressa assieme ai diritti e le facoltà,
anche se compressa torna tale a seguito del cessare delle cause che ne limitavano
l’estensione come, ad esempio, un bene soggetto a diritti reali limitati
4) Perpetuità Non deve essere temporanea, vi sono casi di temporaneità (Proprietà
Superficiaria) (Art 953)
Estensione della Proprietà su un fondo:
La zona di profondità non è determinabile a priori, perciò, vigono dei criteri soggettivi come
interesse del proprietario, il diritto si estende fino ai limiti dello sfruttamento utile.
La disposizione non si applica sulle miniere, cave, torbiere (Art 840).
Orizzontalmente Confini
Verticalmente (Art 840) Si estende sopra e sottosuolo, per tutto quello che è nel
sottosuolo il limite è l’interesse ossia il proprietario non può opporsi all’attività a tale
profondità che egli non vi abbia interesse.
Limiti della proprietà Interesse pubblico
Espropriata 3
Questa può essere per ragioni di Pubblica Utilità (Art 42 , Art 834).
L’Art 835 richiede anche una grave necessità pubblica, militare o civile per le
requisizioni
Facoltà di Edificare, la quale è concessa con un provvedimento autorizzativo di costruire,
si tratta di un provvedimento formale (T.U.Edilizia), una volta rilasciato è irrevocabile,
oneroso e trasferibile con la proprietà, viene utilizzato per garantire un controllo
pubblicistico dello sfruttamento del suolo, per garantire il rispetto delle norme
convenute e il rispetto dell’ambiente.
La P.A controlla gli strumenti urbanistici, e qualora venissero violate le prescrizioni si
incoerebbe in sanzioni se non addirittura in nullità del provvedimento.
Inoltre (Art 872) regola gli abusi di norme edilizie se vi sono soggetti privati danneggiati,
hanno diritto a un risarcimento dei danni e in alcuni casi si può richiedere la riduzione in
pristino (Demolizione)
Limiti della proprietà Interesse Privati (Art 833-ss)
Normalmente limiti posti alla tutela riguardano i proprietari dei fondi vicini, ma vi sono casi in
cui si parla di vicinato intendendo anche Fondi non necessariamente adiacenti
Vi sono 3 elementi dei limiti:
Reciprocità
Vuol dire che il limite è a carico di ciascun proprietario e a vantaggio degli
altri
Automaticità
È automatico vi sono due fondi vicini allora esiste il limite
Gratuità
Non è previsto alcun costo per il vantaggio di questi limiti
Limiti alla Proprietà
Atti emulativi
1) (Art 833) Vieta gli atti emulativi, ossia atti posti in essere dal
proprietario, che non hanno alcuno scopo se non quello di nuocere o recare molestie
agli altri, se tutto ciò non viene fatto con un utilità personale è vietato, e qui si vede il
problema dell’applicabilità dell’articolo siccome se si riesce ad individuare anche un
qualunque vantaggio anche futuro risult
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