II. PERSONE GIURIDICHE
Per il perseguimento di finalità che trascendono le possibilità dei singoli o che possono essere realizzate in
forma collettiva con maggiore efficacia, gli individui costituiscono dalle organizzazioni alle quali
l'ordinamento giuridico riconosce e garantisce dei diritti.
Tali organizzazioni sono denominate enti o persone giuridiche.
La soggettività degli enti va distinta dalla soggettività delle persone fisiche, in quanto la prospettiva impone
di individuare non un unico fondamento normativo per tutti i soggetti giuridici, bensì una pluralità di
fondamenti anche costituzionali secondo i diversi interessi in gioco: altro è la persona umana come valore
unitario e fondamentale del sistema; altro è l'ente come soggetto costituito per la realizzazione di uno scopo
particolare e quindi strumento tecnico previsto dal legislatore per lo svolgimento di un'attività nel rispetto di
una necessaria pluralità di ogni settore di vita: pertanto all'ente non sono applicabili le disposizioni normative
che presuppongono una persona fisica, come quelle sui rapporti familiari, morte presunta ecc… .
Vi sono due teorie classiche della persona giuridica:
→
a. Della finzione secondo la quale l'ordinamento avrebbe creato la soggettività di entità diverse dagli
individui per fini patrimoniali e in particolare di commercio giuridico, come soggetti artificiali.
→
b. Della realtà partendo dal presupposto che tali organismi sussistono nella vita sociale, ha
teorizzato che l'ordinamento prenderebbe solamente atto della loro esistenza.
In seguito le teorie giuridiche della soggettività recuperano un concetto di soggetto di diritto come l'insieme
di uomini e di beni per gli enti e dell'elemento formale come il riconoscimento giuridico della qualità di
soggetto con l'acquisto della personalità giuridica; quindi, posto che la soggettività è comunque conferita
dalla disposizione normativa, sarebbe sempre l'ordinamento ad elevare a soggetti di diritto sia gli uomini che
gli enti.
Tradizionalmente gli enti si distinguono in: enti privati ed enti pubblici.
Gli enti privati a loro volta si distinguono in enti con finalità lucrative o miste (libro V, Titolo V c.c.) ed enti
con finalità ideali (libro I c.c.).
Gli enti sono caratterizzati dalla c.d. autonomia patrimoniale, cioè da una separazione del patrimonio
dell'ente da quello di coloro che fanno parte dell'organizzazione o che l'hanno promossa per le obbligazioni
per conto dell'ente dall'organo.
Tale autonomia patrimoniale è perfetta per gli enti che hanno la personalità giuridica (es. associazioni
riconosciute, fondazioni) e si sostanzia nella netta separazione dei patrimoni.
In linea di principio, per le obbligazioni assunte per conto dell'ente risponde esclusivamente il patrimonio
dell'ente e, nei confronti di questo, i creditori dei soci non possono avanzare alcuna pretesa.
Gli enti che non hanno personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute), invece, sono caratterizzati
dalla c.d. autonomia patrimoniale imperfetta.
Nelle associazioni non riconosciute, per le obbligazioni assunte per conto dell'ente, i terzi possono far valere
i loro diritti sul fondo comune ma rispondono anche personalmente le persone che hanno agito per conto
dell'associazione (38 c.c.)
La soggettività si consegue con la semplice creazione dell'organizzazione secondo gli schemi tipici previsti
dalla legge.
La personalità giuridica si acquista con diverse modalità secondo che l'ente persegua finalità lucrative o
ideali.
Ad es., le società di capitali la conseguono in maniera automatica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Associazioni fondazioni e altre istituzioni di carattere privato l'acquistano mediante il riconoscimento
determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture della provincia
della sede o presso le Regioni.
Per ottenere la registrazione (riconoscimento) è necessario che lo scopo perseguito sia “possibile e lecito”,
che “il patrimonio risulti adeguato” e che “siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o
di regolamento per la costituzione dell'ente.
In presenza delle condizioni richieste, si provvede alla registrazione entro centoventi giorni della
presentazione dell'istanzA. (1.5 d.P.R. cit.).
Se si ravvisano “ragioni ostative all'iscrizione”, sempre entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda, se ne deve dare comunicazione agli istanti (chi presenta un'istanza), i quali nei successivi
trenta giorni possono presentare “memorie e documenti”.
Qualora al termine dei trenta giorni non sia comunicato il motivo di diniego o non si provveda all'iscrizione,
il riconoscimento si intenderà negato (1.6 d.P.R. cit.).
Eventuali modificazioni dell'atto costitutivo, devono essere approvate dall'autorità competente con
l'iscrizione nel registro.
Il registro unico (Runts), istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito da Province
e Regioni autonome, è composto da sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, enti del terzo settore.
Esso contiene qualsiasi informazione che riguardano l'ente iscritto, compresi rendiconti e bilanci. (art. 13; 48;
14 c.t.s.).
Oltre agli enti con finalità lucrative, un fenomeno importante è quello associativo, il quale soddisfa la
tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni.
Il Costituente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni
sociali utili alla formazione e allo sviluppo della persona. (2 cost.)
Con riferimento a queste ultime, è sancito il diritto di “associarsi liberamente senza autorizzazione”
(18 cost.).
Accanto a queste disposizioni di carattere generale, la Carta fondamentale ne contempla altre riferite ad
organizzazioni con finalità rilevanti come quella di professare liberamente la propria fede religiosa o la
libertà delle associazioni sindacali ecc… .
La democraticità opera su due livelli: sul piano esterno, l'associazione deve essere a struttura aperta,
accessibile a tutti e compatibilmente con l'interesse perseguito; sul piano interno deve garantire a tutti i
componenti di poter partecipare con pari dignità alla vita dell'organizzazione (organo deliberante
dell'associazione→ gli associati =democraticità).
Associazione non riconosciuta:
L'associazione è un'organizzazione stabile formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo
comune, non lucrativo e meritevole alla luce dei principi fondamentali.
La stabile organizzazione di uomini e mezzi in funzione del fine costituisce il c.d. elemento materiale
dell'ente.
L'associazione si costituisce con la manifestazione di volontà dei partecipanti, consacrata in un atto
costitutivo, il quale non necessita di specifiche forme purché non implichi il conferimento del “godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente di nove anni o per un tempo
determinato” (1350 c.).
All'atto costitutivo è allegato lo statuto, cioè un insieme di regole , risultato dell'accordo degli associati, che
individuano lo scopo, l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione (36 c.).
Se sul piano logico è possibile distinguere l'atto costitutivo dallo statuto, giacché il primo determina la
nascita dell'ente ed il secondo ne regolamenta il funzionamento in realtà si integrano vicendevolmente.
Non è essenziale, invece, che nello statuto e nell'atto costitutivo siano individuate la denominazione e la sede
dell'associazione, in quanto l'una assume rilevanza al momento dell'esternazione dell'ente ai terzi, l'altra va
determinata nel luogo ove normalmente gli organi sociali svolgono effettivamente l'attività.
Non è neanche necessaria l'individuazione degli organi e delle loro funzioni.
L'associazione così costituita è denominata associazione non riconosciuta.
Il codice civile, contrariamente per l'associazione con personalità giuridica, disciplina soltanto la
rappresentanza processuale (36), il fondo comune (37), la responsabilità patrimoniale (38).
Hanno assunto e mantengono la forma di associazioni non riconosciute organizzazioni che svolgono ruoli
particolarmente importanti nella società moderna, come partiti politici e sindacati (sindacati=associazione
libera e spontanea dei lavoratori es. CGIL “confederazione generale italiana del lavoro”) ai quali la
Costituzione prevede il conseguimento della personalità giuridica con la registrazione presso “uffici o locali
centrali” secondo norme di legge mai emanate. E' compito dell'interprete, quindi, valutare la tutela degli
accordi degli associati e individuare, in assenza di specifica regolamentazione, la disciplina applicabile a tali
associazioni.
Con l'introduzione del codice del terzo settore (cts), le associazioni non riconosciute in possesso dei requisiti
per divenire Ets (enti del terzo settore) possono chiedere l'iscrizione nel registro unico Runts.
→
(registrazione acquisto della capacità giuridica di concedere accordi aventi efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti)
Il fenomeno associativo è unitario a prescindere che il riconoscimento sia avvenuto o meno.
Gli organi necessari delle associazioni non riconosciute sono gli stessi organi previsti per le associazioni
riconosciute: l'assemblea e gli amministratori.
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L’assemblea è l'organo sovrano, delibera secondo il principio maggioritario e ad essa spettano tutte le
decisioni più importanti come l'individuazione degli amministratori.
Gli amministratori provvedono alla gestione dell'associazione ed hanno il potere di agire all'esterno in nome
e per conto dell'ente. (organi di gestione con potere di rappresentanza organica).
Specifica rilevanza assumono la tutela del singolo associato riguardo all'eventuale esclusione del diritto di
recesso e l'ammissibilità di clausole statuarie che demandano ad appositi organi interni (probiviri) le
controversie che possono nascere tra l'ente e gli associati.
La prospettiva costituzionale impone la non meritevolezza di tutela e la nullità di clausole come quella che
prevede la facoltà di esclusione ad nutum o di quella che sopprime il diritto di recesso anche se per giusta
causa ecc… .
L'associazione non riconosciuta ha un proprio p
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