LESIONI DELLA PERSONALITA' E STRUMENTI DI TUTELA
La riparazione dei danni in materia di diritti della personalità si pone con il ripristino della situazione
antecedente alla lesione.
Anche quando il danno subito può essere risarcito pecuniariamente, si ha non un risollevamento della
situazione precedente, ma semplicemente une equivalente in termini monetari.
La lesione delle situazioni esistenziali si considera risarcibile in presenza di tre condizioni:
a. La rilevanza costituzionale dell'interesse leso;
b. La gravità dell'offesa, che superi una soglia minima di tollerabilità;
c. La serietà del pregiudizio, che non deve identificarsi in meri disagi o futilità;
Affermata la tutela del danno alla salute in una norma costituzionale (32 cost.), la risarcibilità del danno
trova seri ostacoli ad una sua piena attuazione.
Vi furono fatti vari tentativi che in vario modo hanno dato interpretazioni alla normativa, anche in relazione
alla determinazione quantitativa del risarcimento; da ciò è evidente l'insufficienza della tutela soprattutto per
quegli aspetti, maggiormente qualificanti la natura dei diritti della personalità, che non hanno contenuto
economico.
In una più idonea prospettiva, si muovono invece altri criteri, già enunciati in relazione a singole ipotesi:
l'inibitoria, ad es., che è diretta a far cessare il comportamento antigiuridico del danneggiante , che può essere
chiesto da chi ha fondato motivo di temere che, nel tempo, questo sia minacciato da pregiudizio imminente.
VI. PRESCRIZIONE E DECADENZA
LIBRO VI, TITOLO V, CODICE CIVILE
Per acquisto di una situazione soggettiva→ prescrizione acquisitiva o usucapione
→
Per estinzione di una situazione soggettiva prescrizione estintiva o decadenza.
Il codice civile del 1865 considerava la prescrizione unitariamente come acquisto ed estinzione dei diritti; il
codice vigente ha separato la disciplina della prescrizione acquisitiva da quella estintiva.
LA PRESCRIZIONE
La prescrizione produce l'estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia (inattività) del suo
titolare che non la esercita (2934) o non ne usa per il tempo determinato dalla legge.
Il fondamento della prescrizione è controverso.
Esso è ravvisato nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e nella necessità di paralizzare l'esercizio di
diritti dopo anni di inerzia.
Con il passare degli anni si perdono documenti, muoiono testimoni, si fanno più vaghi i ricordi e la decisione
emessa dall'autorità giudiziaria non dà più garanzie sufficienti di esattezza.
Si richiama la necessità di assicurare la stabilità e di consolidare le situazioni protratte da lungo termine.
La prescrizione tocca un interesse generale, tant'è che la sua disciplina è prospettata come inderogabile.
Non mancano tuttavia posizioni di segno contrario, finalizzate al superamento dell'inderogabilità del termine
di prescrizione.
Per quanto concerne la normativa sancita dal codice civile, l'autonomia negoziale non può modificare la
disciplina della prescrizione modificandone i termini.
Così è ammessa la rinuncia alla prescrizione già compiuta (2937 c.c.) che può essere espressa, ma anche
tacita, desumibile cioè da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (es.,
nell'ipotesi di richiesta di dilazione(proroga) di pagamento).
La rinunzia può essere effettuata soltanto quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Il soggetto avvantaggiato dal compimento della prescrizione ha l'onere di farla valere giudizialmente, in via
di azione o di eccezione.
Il giudice non può, quindi, rilevarla di propria iniziativa (2938): qualora il debitore non faccia valere la
prescrizione, il giudice lo condannerà al pagamento di quanto dovuto, sebbene la prescrizione sia compiuta.
Pertanto la prescrizione opera non automaticamente, bensì in virtù dell'eccezione sollevata dal soggetto
interessato.
Si è sempre attribuita alla prescrizione un'efficacia estintiva del diritto, ma si potrebbe anche affermare che
la prescrizione realizzi la mera liberazione del soggetto passivo.
E' da osservare che se la prescrizione producesse l’estinzione del diritto, al debitore dovrebbe aspettare
l’azione di ripetizione di quanto pagato: si sarebbe in presenza di un pagamento non dovuto al quale
conseguirebbe l’applicazione dell’art. 2033 c.c.
Ma così non è poiché l’art. 2940 sancisce che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente
pagato in adempimento di un debito prescrittivo.
La prescrizione ha, quindi, un’efficacia più complessa che potrebbe essere qualificata modificativa, ma non
direttamente estintiva.
Poiché, scaduto il termine di prescrizione, il rapporto subirebbe una semplice modificazione della disciplina.
Una volta superato il termine di prescrizione, il primo effetto immediato sul rapporto sarebbe la
modificazione del regolamento del rapporto, ossia una fase di “prescrittibilità” che può essere definita
quiescenza, nella quale il rapporto giuridico si pone in una condizione di idoneità a subire la vicenda
estintiva, qualora venga esercitato il diritto potestativo alla prescrizione.
In riferimento all’adempimento previsto dall’art. 2940, l’esercizio del diritto alla prescrizione finirebbe per
porsi come elemento “strumentale” all’operatività della disposizione in parola: perché possa operare la soluti
retentio (2034) dopo l’adempimento spontaneo, è dunque necessario che la prescrizione sia compiuta.
Secondo altri, la prescrizione estinguerebbe l’azione ma non il diritto.
Il pagamento del debito prescritto non sarebbe indebito, perché il diritto non si sarebbe estinto.
Il rischio in tal modo è di separare gli istituti creando una frattura tra processo e giudizio, ossia tra la realtà
accertata nel processo ed il contenuto dell’accertamento giudiziale.
Infine, secondo una diversa posizione, la prescrizione precluderebbe l’iniziativa giurisdizionale intrapresa dal
titolare del diritto: il giudice, a fronte dell’eccezione di prescrizione, potrebbe respingere la domanda
prescindendo da ogni giudizio sul merito.
Esista o no il diritto, l’eccezione di prescrizione produrrebbe lo stesso effetto: il rigetto della domanda.
La prescrizione, quindi, più che l’efficacia estintiva, comporterebbe un’efficacia preclusiva, ossia il rigetto
della domanda sia nell’ipotesi di sussistenza del diritto, sia in quella di sua insussistenza.
In una prospettiva dinamica, la prescrizione viene anche qualificata come “procedimento normativa”, in
ragione sia della precostituzione delle sua fasi, sia del prevalente carattere inderogabile della sua disciplina,
sia infine della natura principalmente pubblica della sua funzione.
La regola della prescrivibilità dei diritti conosce alcune eccezioni.
Non si prescrivono i diritti indisponibili: se il titolare non può disporne, non può neppure. Perderli per
l’inerzia protratta nel tempo.
Così come non si prescrivono i diritti della personalità, i diritti familiari o di dichiarazione giudiziale della
paternità o della maternità riguardo al figlio.
Si avanzano dubbi, sull’azione volta a far valere l’invalidità del matrimonio contratto da persona già sposata.
Quanto al diritto di proprietà, la sua imprescrittibilità è desunta dell’azione di rivendicazione prevista a sua
difesa.
Tuttavia all’inerzia del proprietario può corrispondere il prolungato possesso di altri, dal momento che essi
acquistano la proprietà per usucapione.
A prescindere dai dubbi, non è agevole individuare la giustificazione della sua imprescrittibilità.
Secondo l’opinione più accreditata, esso andrebbe individuata nella circostanza che a fronte del proprietario
inerte non vi è controinteressato, in quanto con l'estinzione del diritto di proprietà per prescrizione la cosa
diverrebbe una res nullius.
Qualora vi sia un controinteressato, opera l'usucapione.
Per effetto della prescrizione il debitore è liberato dall’obbligazione e la situazione proprietaria si libera
dall’altrui diritto reale.
La prescrizione sarebbe quindi come una moneta a due facce: vi è da un lato l’estinzione del diritto,
dall’altro la corrispondente liberazione del soggetto passivo.
Non si prescrive la qualità di erede; non si prescrive il diritto di far valere la nullità del contratto e cioè
l'azione di nullità.
Non si prescrivono neanche le facoltà che formano il contenuto della situazione giuridica; la loro estinzione
e conseguente all'estinzione della situazione di appartenenza: così si prescrive il diritto di usufrutto, non la
facoltà dell'usufruttuario di locare il bene. →
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Il termine prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere (2935 c.c.).
La prescrizione presuppone l’inerzia del titolare del diritto: non vi è inerzia sino a quando non è
giuridicamente possibile far valere il diritto.
Così, se il diritto è sottoposto a condizione o termine, la prescrizione decorre dal giorno nel quale la
condizione si verifica o il termine scade.
La prescrizione inizia da decorrere anche se il titolare della situazione, senza colpa, ignori ho di essere tale
oppure se ignora l'identità del soggetto passivo.
Invece, la prescrizione rimane sospesa, e quindi non decorre, tra il debitore che ha dolosamente occultato
l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Il termine di prescrizione del diritto di far valere l'annullabilità del contratto decorre dal giorno della sua
conclusione; e se l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal
giorno nel quale e c'è stata la violenza o è stato scoperto l'errore.
Allo stesso modo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso
decorre dal giorno nel quale il danneggiato è venuto a conoscenza del danno.
Considerata la diseguaglianza di forza contrattuale tra le parti, peculiare è l'individuazione del termine
iniziale di decorrenza dei diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato.
L’inizio del corso della prescrizione è rinviato al momento della cessazione del rapporto di lavoro; sino a
quel momento la prescrizione è sospesa a tutela del lavoratore.
Il calcolo dei termini di
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