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Infine, il concetto di diritto è strettamente legato a quello di giustizia: non a caso, il

potere giudiziario fa capo al "Ministero della Giustizia". Tuttavia, nessun ordinamento è

perfettamente giusto: per questo è essenziale una costante riflessione critica sui valori

su cui si fonda la società.

3. La struttura della norma: la fattispecie

La norma giuridica si presenta come un enunciato prescrittivo articolato in due

parti: una fattispecie (ipotesi di fatto),

 una conseguenza giuridica che si verifica se l’ipotesi si realizza.

La norma funziona quindi come un periodo ipotetico: “se accade A, allora si produce

B”.

Si parla di:

fattispecie astratta quando ci si riferisce a una situazione ipotetica descritta

 dalla norma;

fattispecie concreta quando si verifica una situazione reale a cui applicare la

 norma.

Le fattispecie possono essere:

semplici, se composte da un solo fatto,

 oppure complesse, se composte da più eventi o condizioni.

4. L’ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti

L’ordinamento è il complesso di regole, modelli e schemi che organizzano una

collettività. La funzione dell’ordinamento giuridico è quindi quella di “ordinare” la

realtà sociale.

Gli esseri umani si associano in molteplici forme: partiti, sindacati, chiese, associazioni

culturali. Tuttavia, la collettività per eccellenza è la società politica, che si preoccupa

di garantire le condizioni per il pacifico svolgimento delle attività sociali.

Nel corso della storia, le società politiche hanno assunto forme diverse. Lo Stato

moderno si fonda su:

una popolazione (i cittadini),

 un territorio,

 e un potere sovrano organizzato tramite un ordinamento giuridico.

Un ordinamento è detto originario quando non dipende dalla validità di un altro

ordinamento.

5. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea

La partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale implica una relazione tra il

diritto interno e quello internazionale. L’art. 10 della Costituzione stabilisce che

l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

Il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati sovrani. Le sue fonti sono:

consuetudinarie, fondate sulla prassi,

 oppure pattizie, cioè derivanti da accordi tra Stati.

L’art. 11 della Costituzione italiana sancisce due principi fondamentali:

a) Lo Stato può limitare la propria sovranità per aderire a organizzazioni

sovranazionali, in vista della pace e della giustizia fra le Nazioni;

b) La Repubblica promuove lo sviluppo di tali organizzazioni.

Nel contesto europeo, l’Italia ha partecipato al processo di integrazione

comunitaria:

Trattato di Roma (1957) – istituisce la CEE;

 Trattato di Maastricht (1992) – istituisce l’Unione Europea;

 Trattati di Amsterdam (1997) e Nizza (2001) – introducono modifiche

 importanti;

Trattato di Roma (2004) – propone una Costituzione europea;

 Trattato di Lisbona (2007) – riforma il funzionamento dell’UE, modificando i

 trattati precedenti.

Questo processo ha determinato una limitazione della sovranità nazionale, giustificata

dalla partecipazione a un ordinamento giuridico sovranazionale.

6. L’equità

La norma giuridica, di regola, descrive in modo astratto una situazione-tipo. Quando il

giudice deve decidere su un caso concreto, applica la norma preesistente che ritiene

pertinente rispetto alla fattispecie sottoposta al suo esame. Questo processo di

collegamento tra il caso concreto e la norma generale prende il nome di sussunzione.

Tuttavia, in alcune situazioni particolari, il giudice può decidere senza fare riferimento

a una norma precisa, ma basandosi su criteri di equità, ovvero su un equilibrio tra

interessi contrapposti e valori di giustizia condivisi dalla collettività. Questo accade

quando l'applicazione rigida della norma porta a risultati percepiti come ingiusti – ad

esempio nel caso di norme che impongono decadenze o che finiscono per escludere la

tutela di una parte.

L’equità è definita come la “giustizia del caso concreto”, ma il suo utilizzo è

ammesso solo in casi eccezionali. L’ordinamento, infatti, preferisce sacrificare la

giustizia nel singolo caso in favore della certezza del diritto, considerata

fondamentale per permettere ai cittadini di prevedere le conseguenze giuridiche delle

proprie azioni. Affidare troppo potere discrezionale al giudice, invece, rischierebbe di

compromettere tale certezza.

Secondo l’art. 113 del codice di procedura civile, il giudice deve decidere seguendo le

norme dell’ordinamento giuridico. Può discostarsene solo quando la legge stessa

gli attribuisce il potere di decidere secondo equità. Ciò avviene, ad esempio:

nelle controversie di modesto valore affidate al Giudice di Pace;

 oppure quando sono le parti stesse a conferire congiuntamente al giudice il

 potere di decidere secondo equità (art. 114 c.p.c.), ma solo se si tratta di diritti

disponibili.

Negli altri casi, il giudice è tenuto ad applicare la norma, anche se questa può

condurre a una decisione percepita come “ingiusta” (da cui il noto principio latino:

summum ius, summa iniuria).

Quando è ammesso il ricorso all’equità, il giudice non può affidarsi a valutazioni

personali o soggettive (la cosiddetta “equità cerebrina”), ma deve invece ispirarsi

ai valori accolti dall’ordinamento giuridico o cercare di ricostruire come si sarebbe

comportato il legislatore se avesse potuto prevedere quel caso.

Va inoltre distinta l’equità come criterio decisorio dall’equità integrativa: in

quest’ultimo caso è la legge stessa che prevede che il giudice intervenga “secondo

equità” per completare o determinare uno degli elementi della fattispecie, come

avviene, ad esempio, nella liquidazione equitativa di un danno che non può

essere determinato con precisione.

CAPITOLO 2: IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

7. Diritto pubblico e diritto privato

Una distinzione tradizionalmente rilevante nel sistema giuridico è quella tra diritto

pubblico e diritto privato.

Il diritto pubblico si occupa dell’organizzazione dello Stato e degli altri enti

 pubblici. Regola il loro funzionamento interno e i rapporti con i cittadini,

imponendo a questi ultimi comportamenti necessari per il rispetto della

convivenza civile e per il reperimento delle risorse destinate al perseguimento

degli interessi collettivi. Comprende branche come il diritto costituzionale,

amministrativo e penale.

Il diritto privato, invece, disciplina i rapporti tra soggetti privati – siano essi

 individui o enti – senza che vi sia un’autorità pubblica in posizione di

supremazia. L’attuazione delle norme è spesso affidata all’iniziativa dei singoli, i

quali operano su un piano di parità giuridica, senza essere subordinati a un

potere pubblico.

Tuttavia, la separazione tra diritto pubblico e diritto privato non è rigida:

lo Stato può assumere compiti che un tempo spettavano ai privati;

 enti pubblici possono svolgere attività di tipo privatistico, anche in concorrenza

 con imprese private;

soggetti privati possono essere chiamati a gestire servizi pubblici;

 uno stesso fatto può essere regolato contemporaneamente da norme

 pubblicistiche e privatistiche.

8. Norme cogenti e norme derogabili

Nel diritto privato, le norme si distinguono in tre categorie principali:

Norme derogabili (o dispositive): sono quelle norme la cui applicazione può

 essere evitata mediante un accordo tra le parti. Il legislatore le prevede per

offrire un modello tipico di regolamentazione, che vale in assenza di diversa

volontà delle parti.

Norme inderogabili (o cogenti): si applicano obbligatoriamente,

 indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti. Spesso il loro carattere è

chiaramente espresso dal testo normativo, come ad esempio nell’art. 147 c.c.,

che stabilisce l’obbligo per entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare i

figli.

Norme supplettive: intervengono nei casi in cui le parti non abbiano

 disciplinato un determinato aspetto del rapporto giuridico. La legge supplisce

così alla mancanza, fornendo una regolazione automatica. Un esempio è l’art.

1193 c.c., che disciplina l’imputazione del pagamento quando il debitore ha più

debiti verso lo stesso creditore.

Anche se, in linea generale, le norme di diritto pubblico sono quasi sempre

cogenti e quelle di diritto privato prevalentemente dispositive, esistono

eccezioni in entrambi i sensi:

norme pubblicistiche derogabili;

 norme privatistiche cogenti (che tuttavia richiedono comunque l'iniziativa del

 singolo per essere attivate).

Le norme dispositive, infine, servono anche a garantire certezza del diritto:

esprimono soluzioni tipiche, comunemente adottate, che il legislatore presume

rispecchino la volontà delle parti nel caso in cui non sia espressamente dichiarata.

CAPITOLO 2: IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

7. Diritto pubblico e diritto privato

Una distinzione tradizionalmente rilevante nel sistema giuridico è quella tra diritto

pubblico e diritto privato.

Il diritto pubblico si occupa dell’organizzazione dello Stato e degli altri enti

 pubblici. Regola il loro funzionamento interno e i rapporti con i cittadini,

imponendo a questi ultimi comportamenti necessari per il rispetto della

convivenza civile e per il reperimento delle risorse destinate al perseguimento

degli interessi collettivi. Comprende branche come il diritto costituzionale,

amministrativo e penale.

Il diritto privato, invece, disciplina i rapporti tra soggetti privati – siano essi

 individui o enti – senza che vi sia un’autorità pubblica in posizione di

supremazia. L’attuazione delle norme è spesso affidata all’iniziativa dei singoli, i

quali operano su un piano di parità giuridica, senza essere subordinati a un

potere pubblico.

Tuttavia, la separazione tra diritto pubblico e diritto privato non è rigida:

lo Stato può assumere compiti che un tempo spettavano ai privati;

 enti pubblici possono svolgere attività di tipo privatistico, anche in concorrenza

 con imprese private;

soggetti privati possono essere chiamati a gestire servizi pubblici;

 uno stesso fatto può essere regolato contemporaneamente da norme

 pubblicistiche e privatistiche.

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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.005.net di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.