I diritti di credito
Il rapporto obbligatorio
L’obbligazione è un vincolo tra parti in forza del quale una di esse (debitore) si obbliga a eseguire una determinata prestazione, che può avere ad oggetto un dare, un fare o un non fare, a favore dell’altra parte (creditore).
Il rapporto obbligatorio dà dunque luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva (di debito) fa da contraltare quella attiva (di credito).
Elementi essenziali del diritto di credito
Gli elementi essenziali del diritto di credito sono:
- Relatività: il diritto può essere fatto valere solo nei confronti di una persona, del debitore;
- Mediatezza: il soddisfacimento del diritto del creditore necessita della cooperazione del debitore.
La giuridicità del vincolo giuridico è sanzionata esclusivamente con la responsabilità patrimoniale. Ovvero qualora il debitore disattenda il vincolo giuridico risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Fonti delle obbligazioni
Fonte dell’obbligazione può essere:
- Il contratto
- L’atto illecito
- Ogni altro atto e fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento.
Si tratta della tripartizione Gaiana che venne in seguito ripudiata dalla quadripartizione di Giustiniano.
L’obbligazione naturale
Si distingue:
- Dall’obbligazione “civile” (il debitore è vincolato giuridicamente all’esecuzione della prestazione),
- Quella “naturale” (il debitore naturale è obbligato solo di un piano morale o sociale ad eseguire una attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto).
Ipotesi di obbligazioni naturali sono il debito prescritto ed il debito di gioco. I presupposti di tale obbligazioni sono:
- Spontaneità di esecuzione
- Capacità del soggetto che esegue
- Proporzionalità tra quanto eseguito e quanto dovuto
Tali obbligazioni non producono altro effetto che quello dell’irrepeatibilità di ciò che è stato pagato = soluti retentio (il debitore non può ottenerne la restituzione).
Gli elementi del rapporto obbligatorio
I soggetti
Elementi del rapporto giuridico sono anzitutto:
- I soggetti: il creditore o soggetto attivo, e il debitore o soggetto passivo
- La prestazione (condotta o comportamento del debitore).
Di regola sono entrambi determinati (o quanto meno determinabili) all’epoca in cui il vincolo sorge.
Le obbligazioni plurisoggettive
Perché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti: il debitore e il creditore. È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (c.d. obbligazione plurisoggettiva). Siffatta ipotesi ricorre in caso di:
- Obbligazione solidale, che si ha allorquando:
- Ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri (obbligazione solidale passiva); per esempio un mutuo bancario di due coniugi;
- Ovvero ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei due creditori estingue l’obbligazione (obbligazione solidale attiva); per esempio due coniugi contestatari di un unico conto.
- Obbligazione parziaria, che si ha allorquando:
- Ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita, da ciascuno per la sua parte, dagli altri condebitori (obbligazione parziaria passiva);
- Ovvero ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto della unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore di ciascuno degli altri creditori, per la quota di rispettiva spettanza (obbligazione parziaria attiva).
Con riferimento all’ipotesi in cui più siano i soggetti obbligati (c.d. condebitori) ovvero i soggetti creditori (c.d. concreditori), si pone il problema di sapere se l’obbligazione sia solidale ovvero parziaria. L’art. 1294 cod. civ. statuisce il principio secondo cui, in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi “sono tenuti in solido”, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (c.d. presunzione di solidarietà passiva).
L’obbligazione solidale
In relazione all’obbligazione solidale passiva, va rilevato che:
a) Nei rapporti esterni debitori-creditore, valgono i seguenti principi:
- Il creditore può rivolgersi, per ottenere l’unica prestazione, ad uno qualsiasi ovvero a taluni, a sua scelta, dei coobbligati: il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dall’adempimento integrale; salvo che la legge ovvero il titolo non prevedano, a suo favore, il c.d. beneficio di escussione, cioè l’onere del creditore di procedere preventivamente nei confronti di un altro condebitore;
- L’effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l’obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ulteriore obbligo nei confronti del creditore;
- Il condebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione, può opporre le c.d. eccezioni comuni (che attengono, cioè, all’intero rapporto obbligatorio), ma non quelle c.d. personali altrui (che attengono, cioè, esclusivamente al rapporto tra il creditore e uno o più degli altri coobbligati);
- La costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri;
b) Nei rapporti interni fra coobbligati, valgono i seguenti principi:
- Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se non risulta diversamente, salvo che l’obbligazione sia sorta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori;
- Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza (c.d. azione di regresso); se, invece, l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione ha diritto di richiedere a quest’ultimo il rimborso dell’intera prestazione eseguita;
- Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori.
Divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione
Le obbligazioni si distinguono in:
- Indivisibili, per tali intendendosi quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale: o per sua natura (c.d. indivisibilità oggettiva) o per volontà delle parti (c.d. indivisibilità soggettiva);
- Divisibili, che sono le altre.
La distinzione fra obbligazioni divisibili e indivisibili ha importanza in tema di obbligazioni plurisoggettive: l’obbligazione plurisoggettiva indivisibile è, infatti, solidale. Conseguentemente, alla stessa trova applicazione la disciplina della solidarietà, seppure con alcune differenze: la principale riguarda il fatto che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e del creditore.
La prestazione
La prestazione cui il debitore è obbligato deve essere:
- Suscettibile di valutazione economica (c.d. requisito della patrimonialità della prestazione) o rispondere ad un interesse del creditore.
La prestazione può consistere in un:
- Dare (nel trasferimento del diritto su un bene ovvero nella consegna di un bene),
- Facere (nel compimento di un’attività materiale o giuridica) o
- Non facere (nell’osservanza di una condotta omissiva).
In relazione al contenuto della prestazione dovuta, si suola distinguere fra:
- Obbligazioni di mezzi, in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza peraltro garantire che per il creditore ne derivi il risultato sperato;
- Obbligazioni di risultato, in cui il debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività.
La prestazione si dice:
- Infungibile quando assumono rilievo le qualità personali dell’obbligato,
- Si dice fungibile quando ciò è irrilevante.
Perché un’obbligazione sia validamente assunta occorre che la prestazione dovuta sia:
- Possibile: ad es. non sorge l’obbligazione di consegnare una cosa inesistente;
- Lecita: ad es. è certamente illecito l’impegno di non sposarsi;
- Determinata o determinabile: nel senso che siano determinati (dalle parti o dalla legge) i criteri per giungere alla sua specifica determinazione.
L'oggetto
Oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta. Con riferimento alle obbligazioni di dare si distinguono:
- Le obbligazioni generiche, quando il debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate ed appartenenti ad un genere (cento quintali di grano),
- Dalle obbligazioni specifiche, quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata (questa automobile).
In caso di obbligazione generica il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. L’obbligazione da generica si trasforma in specifica quando si perviene all’individuazione delle res scelte per adempiere.
Obbligazioni semplici, alternative e facoltative
Con riferimento alla prestazione dovuta, si suole distinguere fra:
- Obbligazioni semplici, che hanno ad oggetto un’unica prestazione, che il debitore è tenuto senz’altro ad eseguire;
- Obbligazioni alternative, che hanno ad oggetto due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola, senza peraltro poter costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra; si dà quindi luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazioni dedotte ad una sola). La scelta di presume competere al debitore, salvo sia disposto diversamente.
- Obbligazioni facoltative, che hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra.
La distinzione fra obbligazione alternative e obbligazione facoltativa assume decisiva importanza pratica in caso di “impossibilità sopravvenuta” di una delle prestazioni:
- In caso di obbligazione alternativa, se una delle prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’obbligazione si considera semplice ed il debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione;
- In caso di obbligazione facoltativa, se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile l’altra, l’obbligazione permane ed il debitore non può liberarsi che eseguendo la prestazione dedotta in obbligazione.
Le obbligazioni pecuniarie (art. 1277)
L’obbligazione pecuniaria – consistente nell’obbligo di procurare al creditore una somma di denaro – è l’obbligazione di gran lunga più frequente e per estinguerla occorre utilizzare moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. Quando il debitore non è tenuto a pagare contestualmente al sorgere del debito, l’obbligazione si dice a termine, ossia va adempiuta dopo un certo intervallo di tempo rispetto al momento in cui è sorta.
Per la restituzione, nel nostro ordinamento, vale il c.d. principio nominalistico, ossia il principio per cui il debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima quantità di moneta inizialmente fissata, indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, il potere d’acquisto del denaro sia più o meno diminuito: in forza del principio nominalistico, quindi, il rischio del deprezzamento monetario grava sul creditore. Al fine di cautelarsi contro le oscillazioni di valore della moneta, le parti possono concordare – attraverso apposite clausole di indicizzazione – di ancorare l’importo pecuniario dovuto a parametri al cui variare si modificherà parallelamente l’entità della somma da corrispondere.
Dottrina e giurisprudenza ritengono che il principio nominalistico trovi applicazione non già a tutte le obbligazioni destinate ad essere estinte mediante la dazione di una somma di denaro, bensì a quelle sole obbligazioni – c.d. obbligazioni di valuta – aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, non importa se già quantificata ovvero suscettibile di esatta quantificazione solo in esito all’operazione di liquidazione. Con ciò, si sottraggono all’applicazione del principio nominalistico tutte quelle obbligazioni – c.d. obbligazioni di valore – aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto.
Gli interessi
Gli interessi formano oggetto di obbligazione pecuniaria accessoria che, cioè, si aggiunge (quale frutto civile) ad un’obbligazione pecuniaria avente carattere principale (capitale); in altre parole, il debitore di una somma di danaro è tenuto a corrispondere, oltre l’ammontare di questa, un’altra quantità di danaro, la cui entità varia in funzione del tasso di produzione degli interessi.
Gli interessi possono essere:
- Legali, se dovuti in forza di una previsione di legge. Secondo il codice, i crediti liquidi ed esigibili aventi oggetto somme di danaro producono interessi di pieno diritto;
- Convenzionali, quando sono le parti stesse, nel titolo costitutivo dell’obbligazione, a pattuire il versamento degli interessi;
- Usurari: sono quelli superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari e quelli che superano del 50% i saggi pubblicati. Ove siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
In linea di principio è proibito l’anatocismo, ossia la capitalizzazione degli interessi dovuti affinché questi producano a loro volta nuovi interessi. È per altro possibile distinguere tra interessi:
- Moratori: quando il debitore di una somma di danaro è in mora, ossia è in ritardo nel pagamento, deve al creditore, a titolo di risarcimento del danno, almeno gli interessi legali;
- Corrispettivi: dovuti su capitali concessi a mutuo;
- Compensativi: dovuti nelle obbligazioni di valore.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Successione nel debito e nel credito
Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono, nel corso della vita del rapporto stesso, sostituirsi ed aggiungersi altri soggetti. Tale modificazione viene denominata attiva se riguarda il creditore, e passiva se, al contrario, riguarda il debitore. Ciò può verificarsi:
- Nell’ambito di una successione a titolo universale, nel qual caso la modificazione riguarda contemporaneamente tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del dante causa;
- Per effetto di una successione a titolo particolare, nel qual caso la modificazione riguarda il singolo rapporto.
Modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio
La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi per atto inter vivos mediante le figure:
- Della cessione del credito;
- Della delegazione attiva;
- Della surrogazione di pagamento.
La cessione del credito: effetti e rapporti fra cedente e cessionario
Si parla di cessione del credito sia per indicare il contratto mediante il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento, in capo a quest’ultimo, del suo diritto verso il debitore (ceduto), sia per indicare l’effetto di tale contratto, ossia il trasferimento del credito in capo al cessionario.
Il contratto di cessione può avere per oggetto qualsiasi credito purché:
- Non abbia carattere personale,
- Non sia vietato dalla legge o
- Non sia stato diversamente pattuito nell'obbligazione.
Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario). Non è invece richiesto il consenso del debitore, al quale peraltro la cessione dovrà essere notificata; in mancanza della notifica, la cessione non ha effetto nei confronti del debitore e quindi questo viene liberato anche se paga al creditore originario, a meno che il cessionario non dimostri che pur senza notifica il debitore ceduto era a conoscenza dell'avvenuta cessione. [Art 1264 codice civile].
La cessione del credito viene spesso definita un contratto a causa variabile in considerazione delle molteplici funzioni che può svolgere:
- A favore del cedente, un corrispettivo in denaro (“vendita del credito”).
- Può aver luogo anche senza corrispettivo (“donazione del credito”),
- Ovvero essere effettuata in funzione di garanzia,
- Ovvero per estinguere un diverso debito del cedente verso il cessionario (“cessione solutoria”).
Quanto agli effetti della cessione, l'obbligazione resta inalterata a seguito della cessione [Art. 1260 codice civile]: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali, e gli accessori.
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