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LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE
La garanzia generica (art.2740)
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si
suole dire che tutto il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica e il debitore si trova
dunque in uno stato di soggezione rispetto ai propri beni di cui può essere espropriato se
inadempiente.
Infatti, se il debitore non adempie, il creditore può ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica.
Più spesso tuttavia una sentenza condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro, sia
equivalente alla prestazione originariamente dovuta, sia come liquidazione del risarcimento danni
arrecati. Detta sentenza di denaro attribuisce al creditore il diritto di promuovere l'espropriazione
dei beni del debitore, ovvero farli vendere giudizialmente per soddisfarsi sul ricavato.
Concorso di creditori e cause di prelazione
Se vi sono più creditori, tutti hanno uguale diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni
del debitore (parità di trattamento tra i creditori= par condicio: 1741)) in base all’entità del credito.
Tuttavia, ad alcuni creditori la legge assicura il soddisfacimento a preferenza degli altri.
Le cause legittime di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la legge assicura questa
preferenza, sono: i privilegi,
il pegno e
l’ipoteca.
Se la cosa oggetto di privilegio, pegno o ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare
il diritto di prelazione. Tuttavia si verifica la surrogazione reale per cui la compagnia assicurativa
non può pagare l'indennità all'assicurato, ma ai creditori privilegiati.
Il privilegio
Il privilegio è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito. Alcuni
creditori sono, cioè, considerati dal legislatore con particolare favore e sono preferiti, nella
distribuzione del ricavato della vendita dei beni, ai creditori chirografari, non assistiti cioè da cause
di prelazione. Tra i vari creditori privilegiati l'ordine è stabilito dalla legge sessa
Il privilegio è :
generale (su tutti i beni mobili del debitore) : non attribuisce il diritto di sequela , non
costituisce quindi un diritto soggettivo, ma una qualità del credito.
o speciale (su determinati beni mobili o immobili): costituisce invece un diritto reale di
garanzia. Perciò il privilegio speciale sui mobili può esercitarsi anche in pregiudizio dei
diritti acquistati da terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso. D’altro canto, se la
cosa è mobile ed il terzo acquirente è di buona fede, la proprietà e i gli altri diritti si
acquistano liberi dai diritti altrui, quindi, dai privilegi. Il pegno è preferito al privilegio
speciale sui mobili, il privilegio speciale sugli immobili è preferito all’ipoteca.
In alcuni casi l'esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la stessa di
trovi in un determinato luogo ovvero in possesso del creditore: privilegio possessuale.
I DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO E IPOTECA)
A) CARATTERI GENERALI E COMUNI
Natura
Pegno e ipoteca sono diritti reali; essi presentano, dunque, quel carattere che è comune ai diritti
reali in generale: l’inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore, relativamente ai
beni su cui sono costituiti, il c.d. diritto di sequela: cioè, il potere di esercitare la garanzia,
espropriando il bene e soddisfacendosi sul prezzo ricavato dalla vendita, anche se la loro proprietà
sia passata ad altri.
Appartengono alla categoria dei diritti reali su cosa altrui e si distinguono dall’ulteriore
sottocategoria di questi ultimi (i c.d. diritti reali di godimento) perché, mentre i diritti reali di
godimento limitano il potere di godimento del proprietario, quelli in esame – detti diritti reali di
garanzia – finiscono con il limitarne il potere di disposizione.
Il carattere della realità distingue senz’altro il pegno e l’ipoteca dal privilegio generale che non ha
carattere reale.
D’altro canto, il pegno e l’ipoteca non hanno mai carattere generale, ma concernono sempre beni
determinati. Mentre il privilegio cade sempre su un bene del debitore, pegno ed ipoteca possono
essere concessi anche da un terzo (c.d. terzo datore di pegno o di ipoteca). La figura di questo terzo
datore di pegno o di ipoteca si distingue da quella del fideiussore: sia il terzo datore di pegno che il
fideiussore garantiscono il debito di un terzo, ma il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo
datore solo con il bene su cui è costituito il pegno o l’ipoteca. (La fideiussione ha carattere
personale e non attribuisce diritto di sequela).
Se i privilegi sono stabiliti dalla legge per la causa del credito, il credito è privilegiato o meno fin
dal momento della sua nascita; Al contrario pegno e ipoteca richiedono un proprio titolo costitutivo.
Pegno e ipoteca danno luogo, entrambi, a rapporti accessori, nel senso che presuppongono un
credito di cui garantiscono l’adempimento. Dunque nel caso in cui diminuisca la garanzia, ovvero
la cosa oggetto di pegno o ipoteca si deteriori il creditore può chiedere:
che sia prestata un'ulteriore garanzia,
ovvero, che si paghi immediatamente il debito.
Il pegno e l’ipoteca attribuiscono inoltre al creditore:
• il ius distrahendi, ossia la facoltà di far espropriare la cosa, se il debitore non paga;
• il ius praelationis, ossia la preferenza rispetto ad altri creditori in ordine alla distribuzione
di quanto venga ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto della garanzia;
• il diritto di sequela, ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, anche se
divenuto di proprietà di terzi.
Pegno ed ipoteca: differenze
La differenza tra il pegno e l’ipoteca sta, innanzitutto, nella diversità dell’oggetto:
il pegno ha per oggetto cose mobili, mentre
l’ipoteca ha per oggetto:
beni immobili o
diritti reali immobiliari (superficie, enfiteusi)
i mobili registrati e le rendite dello Stato.
Ulteriore differenza tra pegno e ipoteca sta nel fatto che, nel pegno, il possesso della cosa passa al
creditore, nell’ipoteca rimane al debitore. (tale spossessamento è l'unico modo per far conoscere a
terzi che il bene è costituito in pegno Il patto commissorio
Pegno e ipoteca assicurano al creditore la soddisfazione del credito. Peraltro, la legge tutela il
debitore contro il rischio che, confidando di poter riuscire a pagare il debito, accetti di pattuire, per
il caso di mancato adempimento, l’automatico trasferimento in favore del creditore della proprietà
del bene concesso in garanzia. Ha perciò sancito la nullità di tale patto (detto commissorio).
Altrimenti non si potrebbe accertare che la cosa ipotecata vala più o meno del debito garantito.
Di regola invece, il bene ipotecato o pignorato va venduto agli incanti (vendita pubblica al miglior
offerente) e il ricavato serve per soddisfare il creditore nel limite del suo credito:
Al migliore offerente così che il debitore possa ottenere il prezzo più elevato possibile.
Pegno e ipoteca attribuiscono perciò al creditore soltanto la facoltà di espropriare il bene e la
preferenza rispetto agli altri creditori. B) IL PEGNO(2784)
Natura
Il pegno è un diritto reale su beni mobili (non registrati) del debitore o di un terzo, che il creditore
può acquistare mediante un apposito accordo con il proprietario a garanzia del suo credito.
Possono inoltre essere concessi in pegno:
crediti,
universalità di mobili
e altri diritti (es. usufrutto) aventi per oggetto beni mobili (c.d. diritti reali mobiliari).
E’ vietato invece il suppegno, ossia il pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno.
Il pegno attribuisce al creditore:
in primo luogo una prelazione: il creditore munito di pegno ha diritto di soddisfarsi con
priorità sul ricavato della vendita coatta del bene costituito in pegno, rispetto ai creditori
chirografari (cioè non assistiti da pegno, ipoteca o privilegio);
e ciò perfino se, nel frattempo, la cosa sia stata trasferita in proprietà di terzi (c.d. diritto di
sequela), purchè la cosa rimanga in suo possesso!!!
ius distrahendi, ovvero facoltà del creditore di vendere coattivamente la cosa ricevuta in
pegno, previa intimazione al debitore di pagare.
La vendita può essere effettuata ai:
pubblici incanti
a prezzo corrente
oppure può chiedere che la cosa gli sia data in pagamento fino alla
concorrenza del debito, pagando dunque l'eventuale eccedenza.
Talvolta, a garanzia del soddisfacimento di un credito, vengono consegnate al creditore cose
fungibili. Il creditore ne acquista la disponibilità e diviene debitore della somma: si parla in tal caso
di cauzione (o deposito cauzionale). L’istituto assume il nome di pegno irregolare e si distingue da
quello regolare perchè se ne può disporre e il debitore è tenuto alla restituzione del semplice
tantundem. Costituzione
Affinché il pegno sia opponibile ai terzi, e possa essere valido come garanzia di un credito, è
necessario che:
• il contratto costitutivo risulti da atto scritto;
• che la notifica del debitore, ovvero l'accettazione dell'atto costitutivo abbia data certa;
• che nella scrittura risultino indicati sia il credito garantito ed il suo ammontare, sia il bene
dato in pegno.
Infine, per la costituzione del pegno, occorre lo “spossessamento” del debitore, nel senso che la
cosa oggetto del pegno deve essere consegnata al creditore, ovvero ad un terzo di comune fiducia.
Solo ricorrendo queste condizioni il creditore acquista il ius praelationis.
L'importante è che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del
creditore. Effetti del pegno
Gli effetti prodotti dalla costituzione del pegno:
Il creditore
• ha diritto di trattenere la cosa affidatagli in pegno,
• ma ha l’obbligo di custodirla;
Il pegno non attribuisce altro potere se non la funzione di garanzia: perciò il creditore non può:
• usare o disporre della cosa.
• Peraltro, il creditore non può far suoi i frutti della cosa;
Se viola questo divieto il costituente può ottenere il sequestro della cosa.
Il creditore:
• per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può chiedere la vendita all’incanto dei beni
del debitore
• o l’assegnazione della cosa (valida come pagamento) sino all’estinzione del debito.
• È tenuto alla restituzi