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Il Patrimonio

Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto. Non è considerato come bene unico quindi non è una universitas. Ogni soggetto ha un patrimonio solo, con il quale risponde dei propri debiti.

Patrimoni separati: la legge consente la separazione di cespiti dal restante patrimonio di un medesimo soggetto (es. fondo patrimoniale).

Beni pubblici, comuni, collettivi, degli enti ecclesiastici

Beni pubblici:

  • in senso soggettivo: appartenenti ad enti pubblici
  • in senso oggettivo: assoggettati ad un regime speciale, diverso dalla proprietà privata, per favorire il raggiungimento di fini pubblici (beni pubblici e beni demaniali).

Beni comuni: indipendentemente da se sono privati o pubblici, risultano funzionali al perseguimento ed alla realizzazione di interessi della collettività.

Beni collettivi: terre di originaria proprietà collettiva, le terre di...

Proprietà di soggetti pubblici o privati, i corpi idrici il cui regime giuridico è caratterizzato da:

  • inalienabilità
  • indivisibilità
  • inusucapibilità
  • perpetua destinazione agro-silvo-pastorale
  • a damento dell'amministrazione ad enti esponenziali delle collettività titolari.

Beni degli enti ecclesiastici: trovano applicazione le norme del codice civile, ove non diversamente previsto dalle leggi speciali.


IL FATTO, L'ATTO ED IL NEGOZIO GIURIDICO

I FATTI GIURIDICI

Qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi conseguenze giuridiche. Si distinguono in materiali (mutamento della situazione preesistente in rerum natura, nel mondo esterno,

percepibile dall'uomo con i sensi) e fatti in senso ampio, comprensivi di omissioni e fatti interni e psicologici. Si parla di atti giuridici invece se l'evento consiste in un'azione umana e si distinguono in:

  1. Leciti: conformi alle prescrizioni dell'ordinamento e sono:
    • Operazioni (es. presa in possesso di una cosa)
    • dichiarazioni, dirette a comunicare ad altri il proprio pensiero (es. negozio giuridico).
  2. Illeciti: compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui

NEGOZIO GIURIDICO: è una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto dai dichiaranti. Il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di ritagliare una sfera di autonomia entro la quale i privati possano decidere da sé come regolare i propri interessi. Si classificano in:

In relazione alla struttura

A. unilaterale: se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte (es. il testamento).

recettizi e non recettizi: recettizi, i negozi giuridici unilaterali si distinguono in se, per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona, e se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad un destinatario specifico (es. riconoscimento di un figlio naturale).

bilaterale: negozio bilaterale (se le parti sono più di due) o plurilaterale (se le parti sono più di due).

atto collegiale: volontà di più parti che si fondono in modo da formarne una sola. Nell'atto collegiale si applica il principio della maggioranza: la deliberazione è valida ed efficace anche se è approvata dalla maggioranza e non da tutti coloro che hanno diritto di partecipazione alla formazione della volontà della persona giuridica.

18 di 35 Paolo Sarpiffi

fi fi ff ff ff fi fi ff ffi- atto complesso: nell'atto complesso se vi è un vizio di una sola parte questo vizia la dichiarazione complessa, mentre nell'atto collegiale se una dichiarazione di voto è viziata si procede.

B. In relazione alla funzione- mortis causa e inter vivos: mortis causa Si distinguono così i negozi (unico es. il testamento), i inter vivos, cui effetti presuppongono la morte di una persona, dai negozi che prescindono dal tale presupposto (es. vendita).

- patrimoniali e apatrimoniali: Secondo che si riferiscano ad interessi economici o meno si distinguono i negozi apatrimoniali, dai negozi patrimoniali che a loro volta si distinguono in negozi di accertamento (eliminare controversie sulla situazione esistente) e negozi di attribuzione patrimoniale (es. vendita).

Negozi a titolo gratuito: si dice a titolo gratuito il negozio per effetto del quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.

Negozi a titolo oneroso: si ha quando

un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto, accetta un correlativo sacri cio. La rinuncia: (negozio abdicativo) dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri. Elementi del negozio giuridico: si distinguono in elementi essenziali, senza i quali il negozio è nullo ed elementi accidentali (es. la condizione il termine e il modo), che le parti sono libere di apporre o meno. Generali: se si riferiscono ad ogni tipo di contratto (es. la volontà, la dichiarazione, la causa) Particolari: se si riferiscono a quel particolare tipo considerato (es. il prezzo). Naturali: essi si producono senza bisogno di previsione delle parti, salva la loro contraria volontà manifestata. La dichiarazione: La volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, cioè esternata. A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa sidichiarazione: - espressa: se fatta con parole, cenni, alfabeto Morse ecc… - tacita: comportamento che secondo il comune modo di pensare risulti incompatibile con la volontà contraria La forma: ogni dichiarazione deve avere una forma, che secondo il nostro ordinamento è libera, tranne quando si parla di forma solenne, imposta dall’ordinamento per una questione di conoscibilità dell’atto. Bollo e registrazione: non richiedono la forma. Per molti negozi lo Stato, per ragioni scali, carta bollata, impone l’uso della poiché le parti acquistandola versano all’erario l’importo dei valori bollati acquistati. L’inosservanza di tale prescrizione non dà luogo, tuttavia, alla nullità del negozio, registrazione ma ad una sanzione pecuniaria notevole. Anche il deposito del documento presso l’ufficio del registro serve prevalentemente a scopi scali. Pubblicità: Determinati fatti per avere conseguenze.

giuridiche rilevanti devono essere conosciutio conoscibili da chi è interessato, la legge soddisfa questa esigenza con l'iscrizione del negozio in registri tenuti dalla pubblica amministrazione, che chiunque può consultare, o in giornali u ciali, bollettini, etc. La pubblicità serve, pertanto, a dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico o lo stato delle persone siche e le vicende delle persone giuridiche. notizia dichiarativa Esistono 3 tipi di pubblicità: (semplice informazione dei fatti), (l'atto sia costitutiva oponibile da tutti), (condiziona sia la validità che l'efficacia dell'atto es. iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari). 19 di 35 Paolo Sarpiffi ff fi fi fi ff ffifi ff fi ffi

L'influenza del tempo sulle vicende giuridiche

IL COMPUTO DEL TEMPO

Spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati: da

ciò lanecessità di regole che stabiliscano come i termini devono essere calcolati.

  1. Non si conta il giorno iniziale;
  2. Si computa quello nale;
  3. Il termine scadente il giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo;
  4. Se il termine è a mese, si segue il seguente criterio: il termine scade nel giorno corrispondentea quello del mese iniziale (es. un termine di un mese a decorrere dal 2 ottobre scade il 2 novembre e non il 1 novembre).
  5. Se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese (es. se inizia il 31 gennaio, finisce il 28 febbraio).

Il decorso di un determinato periodo di tempo, insieme con altri elementi, può dar luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto soggettivo: se il decorso del tempo serve a far acquisire un diritto soggettivo, l’istituto che viene in considerazione è l’usucapione, o come si

dice, l'estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo forma oggetto di due altri istituti, che sono la prescrizione estintiva e la decadenza. Questi due istituti si distinguono tra loro. La prescrizione estintiva, disciplinata dall'articolo 2934 del codice civile, produce l'estinzione del diritto soggettivo a causa dell'inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non se ne serve per il tempo stabilito dalla legge. La prescrizione estintiva è inderogabile. L'estinzione del diritto e il tempo necessario affinché ciò avvenga sono consentiti solo dopo il decorso del termine di prescrizione. Sono esclusi dalla prescrizione estintiva solo i diritti indisponibili, come ad esempio la potestà genitoriale. Inizio: La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. Sospensione e interruzione della prescrizione: - La sospensione è determinata da particolari rapporti intercorrenti tra le parti o dalla condizione

Interruzione: o perché il titolare compie un atto che importa esercizio dei suo fatto o perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto.

Durata: si divide in:

  • Prescrizione ordinaria: 10 anni
  • Prescrizioni brevi: 5 anni (es. per il diritto al risarcimento).

LA DECADENZA

La decadenza consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche, infatti non sono ammesse interruzioni e sospensioni. Può essere:

  • Legale - riguarda sia i diritti disponibili che indisponibili, non può essere modificata dalle parti.
  • Giudiziale - il giudice sa i termini di decadenza.
  • Convenzionale - i termini di decadenza li stabiliscono i privati, unico limite è evitare che i.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo310801 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.