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MUTUO
È il prestito di determinate quantità di denaro o alter cose fungibili. Le cose consegnate dal mutuante
passano in proprietà al mutuatario, il quale è obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie e
quantità. Il mutuo può essere:
- contratto reale: si perfeziona con la consegna e il passaggio di proprietà delle cose dal mutuante al
mutuatario
- contratto consensuale: il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario. Di regola, il
mutuo è un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il mutuatario deve al mutuante consiste nel
pagamento degli interessi, dovuti secondo il tasso legale o secondo il più alto tasso pattuito, che deve
essere per iscritto.
L’appalto
7.
In alcuni settori dell’attività produttiva l’imprenditore opera su commissione del cliente.
È un contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro
corrispettivo in denaro, a compiere un’opera o un servizio con propria organizzazione dei mezzi
necessari e congestione a proprio rischio.
L’appaltatore si assume il rischio di:
- non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione ed esecuzione dell’opera
- non ricevere dal committente nessun corrispettivo se non riesce a realizzare l’opera, non l’ha
realizzata secondo il progetto convenuto, se l’opera perisce prima della consegna.
L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato: l’appaltatore è inadempiente
se non realizza l’opera ma ha diritto a un compenso per la parte già compiuta se l’impossibilità della
prestazione non sia imputabile a nessuna delle due parti. L’appaltatore è inadempiente anche se
realizza l’opera in modo difforme dal progetto convenuto: in tal caso l’appaltatore può invocare la
garanzia dell’appaltatore chiedendo che le difformità siano eliminate o che sia ridotto il corrispettivo. Il
committente può recedere dal contratto anche se è già iniziata l’opera ma deve rimborsare l’appaltatore
per le spese sostenute e per il mancato guadagno.
Appalto-somministrazione: l’appalto può avere per oggetto prestazioni continuative o periodiche di
servizi (es. manutenzione degli impianti industriali)
8. Il contratto d’opera
Ha la medesima struttura dell’appalto: il prestatore d’opera si obbliga verso il committente a
compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio: prestatore d’opera differisce dall’appaltatore
88
perché il esegue l’opera o il servizio con il lavoro prevalentemente proprio. L’appalto è il contratto
del grande medio imprenditore, il contratto d’opera e il contratto del piccolo imprenditore e
dell’artigiano. Il lavoro deve essere autonomo, cioè senza vincoli di subordinazione nei confronti del
committente circa le modalità di esecuzione della prestazione. Il contratto d’opera è il contratto
mediante il quale il lavoratore autonomo (l’artigiano) si procura il sostentamento. Il corrispettivo si
determina, quando non è convenuto dalle parti, in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro
normalmente necessario per ottenerlo. Il rischio del lavoro incombe sul prestatore d’opera e non sul
committente: se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile, il prestatore d’opera ha diritto solo a un
compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.
Il contratto d’opera può essere:
- un contratto d’opera manuale: il lavoro dell’artigiano: il rischio incombe sul prestatore d’opera
- un contratto d’opera intellettuale: il lavoro dell’ingegnere, avvocato, ecc.: il rischio incombe sul
Cliente.
L’obbligazione del prestatore d’opera manuale è un’obbligazione di risultato: l’oggetto del
contratto è il risultato del lavoro. L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è, invece,
un’obbligazione di mezzi: l’oggetto del contratto è il comportamento diligente ed esperto
9. Il trasporto
È un servizio di trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro. Il committente è il
viaggiatore nel trasporto di persone e il mittente nel trasporto di cose; chi si obbliga al trasporto
è il vettore. L’obbligazione del vettore è un’obbligazione di risultato: egli si obbliga a portare incolumi
le persone e intatte le cose.
Il vettore è, perciò, inadempiente e responsabile del danno:
1) per la mancata esecuzione o ritardo del trasporto (salvo che non sia per cause a lui non
imputabili)
2) per il sinistro che durante il trasporto le persone abbiano subito o per la perdita o il deterioramento
delle cose trasportate
La prova liberatoria di quest’ultima responsabilità è diversa a seconda dei casi:
- nel trasporto di cose il vettore è responsabile dal momento in cui le riceve al momento in cui le
consegna al destinatario a meno che non provi che la perdita o il deterioramento derivi da un caso
fortuito
- nel trasporto di persone il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di aver
adottato tutte le misure idonee per evitare il danno
Differenza: il vettore di persone può essere chiamato a rispondere anche di fronte ad eventi fortuiti
che, nel trasporto di cose, lo esornerebbero da responsabilità.
10. Il deposito
È un contratto che consiste nella custodia di una cosa mobile con l’obbligo:
per il depositario di restituire la cosa in natura a richiesta del depositante,
per il depositante di riprenderla al termine convenuto o a richiesta del depositario. 89
Il deposito, a differenza del trasporto, è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della
cosa. Generalmente il deposito è gratuito a meno che il depositario non esercita professionalmente
l’attività, es. custodi dei parcheggi. Il deposito ha come oggetto cose infungibili delle quali il
depositario non può servirsi e che deve restituire in natura.
Deposito irregolare: ha per oggetto denaro e altre cose fungibili e il depositario ne diventa proprietario
con la facoltà di servirsene, (es. nelle operazioni di banca.) Sono applicate le stesse norme che
regolano il mutuo.
Ha una duplice funzione: nell’interesse del depositante ha una funzione di custodia; nell’interesse del
depositario ha una funzione di credito. Il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Egli
è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza a un fatto a
lui non imputabile ma è inadempiente se non dà la prova dello specifico fatto che gli ha fatto perdere la
detenzione della cosa.
DEPOSITO IN ALBERGO: L’albergatore risponde alla perdita delle cose portate dai clienti
nell’albergo, e a lui non consegnate, sino a un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell’alloggio
giornaliero in albergo. La sua responsabilità è illimitata quando:
1) la perdita riguarda cose consegnate in custodia all’albergatore o che si è rifiutato di custodire
2) la perdita è dovuta a colpa sua o dei suoi ausiliari.
11. I contratti nelle liti
Transazione: è un contratto con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una
lite già insorta o che può insorgere. È un contratto largamente diffuso: i litiganti eliminano così
l’incertezza dell’esito del giudizio e l’attesa del processo.
Le parti, accordandosi, dispongono dei propri diritti.
La transazione presuppone l’incertezza sull’esito della lite: è annullabile la transizione su lite già
decisa con sentenza ma della quale le parti non avevano notizia. La transizione non determina
l’estinzione del rapporto da cui è nata la lite ma se una delle parti non adempie gli obblighi nascenti
dalla transizione, l’altra parte può chiederne la risoluzione. Il contratto di transizione deve essere
provato per iscritto.
12 . I contratti di assicurazione e rendita
Il contratto di assicurazione è definito dall’art.1882 c.c., come:
“è il contratto con cui l’assicuratore si obbliga, dietro il pagamento di un premio, a rilevare
l’assicurato dal danno prodotto dal verificarsi di un sinistro che colpisca i suoi beni, o a pagare
una somma di denaro una tantum o in forma di prestazioni periodiche al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana”.
L’impresa di assicurazione, con i premi pagati dall’insieme dei clienti, forma un fondo premi dal quale
attinge per indennizzare i singoli colpiti da un sinistro; in questo modo, anziché essere sopportato per
intero da chi lo ha subito, il sinistro viene distribuito fra tutti coloro che ad esso sono esposti e riportato
nella misura del premio pagato all’assicuratore (più sono gli assicurati, più il rischio è ripartito, minore
è il premio richiesto dall’assicuratore).
La funzione del contratto di assicurazione, ossia la sua causa, è quindi il trasferimento del rischio 90
dall’assicurato all’assicuratore, dietro versamento di un premio.
il rischio trasferito all’assicuratore è, secondo l’art. 1900 c.c., quello al quale le cose o la vita
dell’assicurato sono esposte per caso fortuito o forza maggiore, per fatto doloso/colposo di terzi,
per fatto colposo lieve dello stesso assicurato,
se il rischio:
- non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto
è nullo per mancanza originaria della causa (art. 1895) e i premi eventualmente pagati dovranno
essere restituiti (es. la persona assicurata non esiste, la casa assicurata non è mai stata
costruita etc.)
- cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, il contratto è sciolto per mancanza
sopravvenuta della causa (art. 1896) e i premi sono dovuti finché la cessazione del rischio non
viene comunicata all’assicuratore (es. la casa assicurata viene demolita)
- diminuisce/si aggrava, l’assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto o di modificare
l’entità del premio (art. 1897-1898)
L’assicurato è il soggetto esposto al rischio dedotto in contratto; tuttavia, non sempre coincide con la
parte che contrae l’assicurazione; essa, infatti, può essere stipulata per conto altrui (contraente diverso
dall’ assicurato) ovvero a favore di terzo (beneficiario diverso dall’assicurato).
Il contratto di assicurazione rientra fra i contratti di adesione, in quanto predisposto interamente
dall’impresa di assicurazione su moduli un