L’ AZIONE DI RIVENDICAZIONE NON SI PRESCRIVE, SALVI GLI EFFETTI
DELL’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DI ALTRI PER USUCAPIONE.
b) l’azione negatoria: viene fatta dall’attore (il proprietario) che vuole provare
l’inesistenza di un diritto reali minore (usufrutto, servitù ecc) da parte del convenuto.
Anche in questo caso l’attore dovrà provare l’esistenza del suo diritto di proprietà
sulla cosa (provare l’inesistenza del diritto minore del convenuto non è sufficiente)
affinché il giudice faccia cessare al convenuto, i comportamenti che costituiscono
esercizio del suo preteso diritto sulla cosa. (contrapposta all’azione confessoria: cfr
diritto reale minore di servitù)
c) l’azione di regolamento dei confini e per apposizione di termini:
- l’azione di regolamento dei confini mira alla determinazione, da parte del
giudice, di quale sia il confine reale tra due fondi confinanti. Ogni mezzo di
prova ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene alle
mappe catastali.
Il diritto di proprietà non si prescrive, non si estingue solo per il fatto che il titolare cessi di
esercitarlo (permane in capo al titolare e successivamente ai suoi eredi).
La legge esige che ogni bene abbia un proprietario a cui rivolgersi per l'adempimento delle
disposizioni che riguardano il regime dei beni.
La proprietà su un bene si può perdere, solo per non uso prolungato nel tempo e nel caso
un'altra persona abbia, su tale bene, il possesso prolungato nel tempo: il possessore in
questo caso potrebbe diventare proprietario attraverso l’istituto dell’usucapione: secondo il
Codice civile, infatti, l’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
IL POSSESSO → art 1140 cc:
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all’esercizio:
- del diritto di proprietà (possesso pieno)
- o di altro diritto minore (possesso minore).
Modi di esercizio del possesso:
- diretto: il possessore detiene la cosa e la considera propria
- indiretto: il detentore è una persona diversa dal possessore (ma il possessore
considera sempre sua la cosa → es: il possessore che riscuote i canoni di locazione
dal detentore)
POSSESSO E PROPRIETÀ
- Il possesso non è una situazione di diritto (essere titolari di un diritto), è una
situazione di fatto (esercitare un diritto) → il possessore si comporta come il
proprietario, senza esserlo.
- il possesso, pur essendo una situazione di fatto, è tutelato dall’ordinamento giuridico.
- Di solito il proprietario è anche il possessore, ma non sempre (es: furto).
POSSESSO E DETENZIONE
Il possesso richiede due requisiti:
1) disporre materialmente della cosa (requisito materiale)
2) intenzione di comportarsi come proprietario (requisito psicologico)
Nel caso della detenzione manca il secondo requisito: il detentore dispone materialmente
della cosa ma riconosce di non esserne proprietario
Presunzione di possesso: riguarda la prova di essere possessori e non semplicemente
detentori → nei confronti di chi dispone materialmente la cosa (ovvero chi è detentore) si
presume che sia anche possessore, a meno che non ci sia un titolo che dimostra l’altrui
proprietà
Atti di tolleranza: il detentore che detiene per un periodo di tempo la cosa di altri, con la
tolleranza del proprietario, non può acquistarne il possesso.
Successione e accessione nel possesso:
- successione: il possesso continua nell’erede a partire dal momento dell’apertura
della successione.
- accessione: il successore, a titolo particolare, può unire il suo possesso a quello
dell’autore (possessore precedente) per goderne degli effetti (es: il successore può
sommare il tempo del suo possesso col tempo del possesso dell’autore per godere
degli effetti dell’usucapione)
MODI DI ACQUISTO DEL POSSESSO:
A titolo originario → interversione del possesso ossia trasformazione della detenzione in
possesso: due modi:
- il detentore acquista il possesso a causa del mutamento del suo titolo sulla cosa per
cause provenienti da terzi (es: detengo una casa a titolo di locazione, ma questo
titolo muta perchè una terza persona, proprietario o non, me la vende o me la dà in
eredità e io divengo possessore)
- il detentore fa opposizione contro il possessore e dichiara di voler tenere la cosa
come propria (es: il detentore smette di pagare l’affitto)
A titolo derivativo →tramite:
- consegna materiale
- consegna simbolica (es: consegno le chiavi di una casa)
- senza consegna (il nuovo possessore già deteneva la cosa)
- un soggetto acquista una cosa dal proprietario e gliela dà in locazione (il
precedente possessore diventa detentore)
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ TRAMITE IL POSSESSO
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri:
- beni mobili: se qualcuno aliena ad altri un bene mobile che era già stato alienato al
altri ne acquista la proprietà chi ha acquisito per primo il possesso (in buona fede)
- beni immobili: se qualcuno aliena ad altri un bene immobile che era già stato
alienato ad altri, ne acquista la proprietà il primo che ha concluso il contratto di
vendita (o altro atto)
Possesso vale titolo: chi acquista in buona fede e con un titolo idoneo una cosa mobile
da uno che non era il proprietario ne acquista la proprietà tramite il possesso.
Usucapione di bene mobile: se manca una o entrambe le condizioni di cui sopra la
proprietà si acquista tramite il possesso prolungato nel tempo (10 anni)
Usucapione di bene immobile o mobile registrato: acquisto della proprietà grazie al
possesso continuato nel tempo.
Usucapione decennale: chi acquista in buona fede e con titolo idoneo trascritto un bene
immobile da chi non è proprietario usucapisce il bene in 10 anni (anziché 20)
L’usucapione vale anche se il possesso è in mala fede (cambiano solo le tempistiche)
L’usucapione non vale se il possesso è clandestino o violento.
AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO (POSSESSORIE)
a) azione di reintegrazione o di spoglio:
- spetta al possessore, al proprietario o al detentore che è stato spogliato
violentemente o clandestinamente della cosa
- deve essere fatta entro un anno dallo spoglio o dalla scoperta dello spoglio (se
clandestino)
- deve essere chiesta al giudice
b) azione di manutenzione:
- spetta al possessore o proprietario (non al detentore) che sia stato molestato nel
possesso o che abbia avuto uno spoglio del bene in modo non violento o clandestino
- deve trattarsi di un bene immobile, universalità di beni, diritto reale su un immobile.
- l’azione deve essere esercitata entro un anno dalla molestia
- può essere esercitata solo dai possessori il cui possesso del bene dura da più di un
anno.
Le azioni possessorie spettano anche al proprietario che in tal caso agirebbe come
possessore: a differenza delle azioni petitorie non è necessario dare l’onere della prova
(cioè la prova di essere proprietari) e sono più rapide (ma si prescrivono dopo un anno)
Le azioni possessorie possono essere utilizzate anche dal possessore nei confronti del
proprietario.
c) azione di nunciazione: servono per prevenire un danno alla cosa
Hanno la finalità di prevenire un danno che minaccia la cosa (funzione cautelare) di
cui si è proprietari, possessori o titolari di altro diritto reale:
- denuncia di nuova opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di una nuova opera, da
altri intrapresa, che si presuma possa recare un danno a una cosa di cui si è
possessori o proprietari o titolari di altro diritto reale. Si può fare entro un anno
dall’inizio dell’opera e prima che questa sia terminata.
- denuncia di danno temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria che si fa quando si
teme che una cosa di proprietà altrui possa minacciare l’integrità di un’altra cosa di
cui si è proprietari, possessori o titolari di altro diritto reale.
I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI (DIRITTI MINORI)
Caratteristiche:
- Appartengono a soggetti diversi dal proprietario
- Riducono il contenuto del diritto di proprietà (proprietà nuda)
- Possono coesistere più diritti minori sullo stesso bene
- Hanno diritto di seguito (se la proprietà viene trasferita continuano ad essere
esercitati nei confronti del nuovo proprietario) ma solo se tale trasferimento avviene a
titolo derivativo (contratto o successione per morte)
- Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario tramite possesso
- Sono diritti tipici, a numero chiuso (esistono esclusivamente quelli stabiliti dal
legislatore)
- Si prescrivono in 20 anni
Consolidazione: si ha quando il titolare del diritto minore è anche il proprietario per diverse
cause, come ad esempio a causa di confusione (es: cessazione usufrutto, successione
ereditaria del diritto minore)
Azione confessoria: → azione a tutela dei diritti reali minori che mira al riconoscimento del
diritto nei confronti di chi lo contesta (proprietario o terzi) e a far cessare attività turbative.
ELENCO DIRITTI REALI MINORI
1) diritto di superficie:
È il diritto di costruire una propria costruzione (edifici o altre installazioni) su un suolo (o nel
sottosuolo) altrui → un soggetto ha la proprietà del suolo e l’altro soggetto ha la proprietà della
costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie.
Scaturisce da un contratto concluso tra il proprietario del suolo e il proprietario della costruzione e
sospende il principio di accessione
Può essere acquisito da un soggetto dopo l’acquisto della proprietà della costruzione (già esistente)
che prima apparteneva al proprietario del suolo.
Il diritto di superficie può essere
- perpetuo
- a tempo determinato: alla sua scadenza, torna in vigore il principio di accessione e il
proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione
Questo diritto è anche uno strumento di pianificazione urbanistica: i suoli espropriati invece di essere
ceduti ai costruttori rimangono di proprietà comunale e ai costruttori viene concesso il diritto di
superficie per un tempo determinato.
2) usufrutto: → somiglia alla proprietà
Consiste nella facoltà di godere della cosa rispettandone però la destinazione economica che il
proprietario le ha dato (differenza con p
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