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L’ AZIONE DI RIVENDICAZIONE NON SI PRESCRIVE, SALVI GLI EFFETTI

DELL’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DI ALTRI PER USUCAPIONE.

b)​ l’azione negatoria: viene fatta dall’attore (il proprietario) che vuole provare

l’inesistenza di un diritto reali minore (usufrutto, servitù ecc) da parte del convenuto.

Anche in questo caso l’attore dovrà provare l’esistenza del suo diritto di proprietà

sulla cosa (provare l’inesistenza del diritto minore del convenuto non è sufficiente)

affinché il giudice faccia cessare al convenuto, i comportamenti che costituiscono

esercizio del suo preteso diritto sulla cosa. (contrapposta all’azione confessoria: cfr

diritto reale minore di servitù)

c)​ l’azione di regolamento dei confini e per apposizione di termini:

-​ l’azione di regolamento dei confini mira alla determinazione, da parte del

giudice, di quale sia il confine reale tra due fondi confinanti. Ogni mezzo di

prova ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene alle

mappe catastali.

Il diritto di proprietà non si prescrive, non si estingue solo per il fatto che il titolare cessi di

esercitarlo (permane in capo al titolare e successivamente ai suoi eredi).

La legge esige che ogni bene abbia un proprietario a cui rivolgersi per l'adempimento delle

disposizioni che riguardano il regime dei beni.

La proprietà su un bene si può perdere, solo per non uso prolungato nel tempo e nel caso

un'altra persona abbia, su tale bene, il possesso prolungato nel tempo: il possessore in

questo caso potrebbe diventare proprietario attraverso l’istituto dell’usucapione: secondo il

Codice civile, infatti, l’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti

dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione.

IL POSSESSO → art 1140 cc:

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente

all’esercizio:

-​ del diritto di proprietà (possesso pieno)

-​ o di altro diritto minore (possesso minore).

Modi di esercizio del possesso:

-​ diretto: il possessore detiene la cosa e la considera propria

-​ indiretto: il detentore è una persona diversa dal possessore (ma il possessore

considera sempre sua la cosa → es: il possessore che riscuote i canoni di locazione

dal detentore)

POSSESSO E PROPRIETÀ

-​ Il possesso non è una situazione di diritto (essere titolari di un diritto), è una

situazione di fatto (esercitare un diritto) → il possessore si comporta come il

proprietario, senza esserlo.

-​ il possesso, pur essendo una situazione di fatto, è tutelato dall’ordinamento giuridico.

-​ Di solito il proprietario è anche il possessore, ma non sempre (es: furto).

POSSESSO E DETENZIONE

Il possesso richiede due requisiti:

1)​ disporre materialmente della cosa (requisito materiale)

2)​ intenzione di comportarsi come proprietario (requisito psicologico)

Nel caso della detenzione manca il secondo requisito: il detentore dispone materialmente

della cosa ma riconosce di non esserne proprietario

Presunzione di possesso: riguarda la prova di essere possessori e non semplicemente

detentori → nei confronti di chi dispone materialmente la cosa (ovvero chi è detentore) si

presume che sia anche possessore, a meno che non ci sia un titolo che dimostra l’altrui

proprietà

Atti di tolleranza: il detentore che detiene per un periodo di tempo la cosa di altri, con la

tolleranza del proprietario, non può acquistarne il possesso.

Successione e accessione nel possesso:

-​ successione: il possesso continua nell’erede a partire dal momento dell’apertura

della successione.

-​ accessione: il successore, a titolo particolare, può unire il suo possesso a quello

dell’autore (possessore precedente) per goderne degli effetti (es: il successore può

sommare il tempo del suo possesso col tempo del possesso dell’autore per godere

degli effetti dell’usucapione)

MODI DI ACQUISTO DEL POSSESSO:

A titolo originario → interversione del possesso ossia trasformazione della detenzione in

possesso: due modi:

-​ il detentore acquista il possesso a causa del mutamento del suo titolo sulla cosa per

cause provenienti da terzi (es: detengo una casa a titolo di locazione, ma questo

titolo muta perchè una terza persona, proprietario o non, me la vende o me la dà in

eredità e io divengo possessore)

-​ il detentore fa opposizione contro il possessore e dichiara di voler tenere la cosa

come propria (es: il detentore smette di pagare l’affitto)

A titolo derivativo →tramite:

-​ consegna materiale

-​ consegna simbolica (es: consegno le chiavi di una casa)

-​ senza consegna (il nuovo possessore già deteneva la cosa)

-​ un soggetto acquista una cosa dal proprietario e gliela dà in locazione (il

precedente possessore diventa detentore)

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ TRAMITE IL POSSESSO

Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri:

-​ beni mobili: se qualcuno aliena ad altri un bene mobile che era già stato alienato al

altri ne acquista la proprietà chi ha acquisito per primo il possesso (in buona fede)

-​ beni immobili: se qualcuno aliena ad altri un bene immobile che era già stato

alienato ad altri, ne acquista la proprietà il primo che ha concluso il contratto di

vendita (o altro atto)

Possesso vale titolo: chi acquista in buona fede e con un titolo idoneo una cosa mobile

da uno che non era il proprietario ne acquista la proprietà tramite il possesso.

Usucapione di bene mobile: se manca una o entrambe le condizioni di cui sopra la

proprietà si acquista tramite il possesso prolungato nel tempo (10 anni)

Usucapione di bene immobile o mobile registrato: acquisto della proprietà grazie al

possesso continuato nel tempo.

Usucapione decennale: chi acquista in buona fede e con titolo idoneo trascritto un bene

immobile da chi non è proprietario usucapisce il bene in 10 anni (anziché 20)

L’usucapione vale anche se il possesso è in mala fede (cambiano solo le tempistiche)

L’usucapione non vale se il possesso è clandestino o violento.

AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO (POSSESSORIE)

a)​ azione di reintegrazione o di spoglio:

-​ spetta al possessore, al proprietario o al detentore che è stato spogliato

violentemente o clandestinamente della cosa

-​ deve essere fatta entro un anno dallo spoglio o dalla scoperta dello spoglio (se

clandestino)

-​ deve essere chiesta al giudice

b)​ azione di manutenzione:

-​ spetta al possessore o proprietario (non al detentore) che sia stato molestato nel

possesso o che abbia avuto uno spoglio del bene in modo non violento o clandestino

-​ deve trattarsi di un bene immobile, universalità di beni, diritto reale su un immobile.

-​ l’azione deve essere esercitata entro un anno dalla molestia

-​ può essere esercitata solo dai possessori il cui possesso del bene dura da più di un

anno.

Le azioni possessorie spettano anche al proprietario che in tal caso agirebbe come

possessore: a differenza delle azioni petitorie non è necessario dare l’onere della prova

(cioè la prova di essere proprietari) e sono più rapide (ma si prescrivono dopo un anno)

Le azioni possessorie possono essere utilizzate anche dal possessore nei confronti del

proprietario.

c)​ azione di nunciazione: servono per prevenire un danno alla cosa

Hanno la finalità di prevenire un danno che minaccia la cosa (funzione cautelare) di

cui si è proprietari, possessori o titolari di altro diritto reale:

-​ denuncia di nuova opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di una nuova opera, da

altri intrapresa, che si presuma possa recare un danno a una cosa di cui si è

possessori o proprietari o titolari di altro diritto reale. Si può fare entro un anno

dall’inizio dell’opera e prima che questa sia terminata.

-​ denuncia di danno temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria che si fa quando si

teme che una cosa di proprietà altrui possa minacciare l’integrità di un’altra cosa di

cui si è proprietari, possessori o titolari di altro diritto reale.

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI (DIRITTI MINORI)

Caratteristiche:

-​ Appartengono a soggetti diversi dal proprietario

-​ Riducono il contenuto del diritto di proprietà (proprietà nuda)

-​ Possono coesistere più diritti minori sullo stesso bene

-​ Hanno diritto di seguito (se la proprietà viene trasferita continuano ad essere

esercitati nei confronti del nuovo proprietario) ma solo se tale trasferimento avviene a

titolo derivativo (contratto o successione per morte)

-​ Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario tramite possesso

-​ Sono diritti tipici, a numero chiuso (esistono esclusivamente quelli stabiliti dal

legislatore)

-​ Si prescrivono in 20 anni

Consolidazione: si ha quando il titolare del diritto minore è anche il proprietario per diverse

cause, come ad esempio a causa di confusione (es: cessazione usufrutto, successione

ereditaria del diritto minore)

Azione confessoria: → azione a tutela dei diritti reali minori che mira al riconoscimento del

diritto nei confronti di chi lo contesta (proprietario o terzi) e a far cessare attività turbative.

ELENCO DIRITTI REALI MINORI

1)​ diritto di superficie:

È il diritto di costruire una propria costruzione (edifici o altre installazioni) su un suolo (o nel

sottosuolo) altrui → un soggetto ha la proprietà del suolo e l’altro soggetto ha la proprietà della

costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie.

Scaturisce da un contratto concluso tra il proprietario del suolo e il proprietario della costruzione e

sospende il principio di accessione

Può essere acquisito da un soggetto dopo l’acquisto della proprietà della costruzione (già esistente)

che prima apparteneva al proprietario del suolo.

Il diritto di superficie può essere

-​ perpetuo

-​ a tempo determinato: alla sua scadenza, torna in vigore il principio di accessione e il

proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione

Questo diritto è anche uno strumento di pianificazione urbanistica: i suoli espropriati invece di essere

ceduti ai costruttori rimangono di proprietà comunale e ai costruttori viene concesso il diritto di

superficie per un tempo determinato.

2)​ usufrutto: → somiglia alla proprietà

Consiste nella facoltà di godere della cosa rispettandone però la destinazione economica che il

proprietario le ha dato (differenza con p

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucia.maffucci89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanese Antonio.
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