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Diritti della personalità: ci sono diritti che sono creati dal diritto oggettivo, ma ci sono diritti soggettivi che
si dicono solo trovati dal diritto oggettivo, sono i diritti dell’uomo. Essi si considerano esistenti
indipendentemente da ogni diritto oggettivo, si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale.
Tali diritti sono identificati nelle Carte costituzionali.
Carattere fondamentale dei diritti della personalità è l’inviolabilità, sia da parte della pubblica autorità, sia
da parte degli altri uomini. La protezione avviene su due fronti:
Protezione penale: si manifesta nel codice penale nelle norme che puniscono i delitti contro la
persona
Protezione civile: deriva dalle norme che riconoscono il diritto al risarcimento per danno ingiusto e
alla reintegrazione in forma specifica
I diritti della personalità possono classificarsi come:
Assoluti: diritti protetti nei confronti di tutti
Indisponibili: diritti che il titolare non può alienare o far rinunciare
Imprescrittibili: diritti che non si estinguono, che non si prescrivono
Alcuni diritti della personalità:
Diritto all’onore: diritto alla dignità e al decoro personale che si desume dalle norme del codice
penale che puniscono la diffamazione
Diritto al nome: in quanto mezzo di identificazione della persona; si parla di:
Uso proprio del nome: diritto di identificarsi ed essere identificati come sé stessi
o Uso esclusivo del proprio nome: contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé o altri
o
Diritto all’immagine: è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della
persona ritratta, salvo che non si tratti di una persona nota oppure che l’immagine sia stata
pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico
Diritto all’indennità personale: diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o
sociale con l’attribuzione di azioni/convinzioni non compiute/professate. Diversamente dal diritto
all’onore, qui il diritto è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di
per sé disonorevoli e lesive della sua reputazione.
Diritto alla riservatezza: diritto a che non siano divulgati fatti attinenti alla vita privata della
persona.
Dati personali: qualsiasi informazione relativa a persone fisiche o giuridiche, identificate o identificabili. Per
trattamento si intende l’attività consistente nella raccolta e conservazione, elaborazione, comunicazione,
blocco o eliminazione dei dati.
CAPITOLO 4
Beni: le cose, o beni, sono il mezzo attraverso il quale l’uomo soddisfa i suoi bisogni; sono beni le risorse
della natura, le cose che l’uomo produce, i beni di consumo e i mezzi di produzione, i beni produttivi.
In diritto, sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a
fare proprie, escludendo gli altri dalla loro utilizzazione; giuridicamente non sono beni quelle cose che la
natura offre in quantità illimitata.
In generale, sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili di valutazione economica.
Ogni sistema giuridico:
Riconosce il diritto di proprietà: di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
Regola i conflitti tra gli uomini per l’appropriazione delle cose determinando i modi di acquisto
della proprietà. La proprietà si acquista solo nei modi stabiliti dalla legge.
Beni pubblici: quei beni che, essendo di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità di
approvazione e vengono qualificati come beni appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici. Questi
ultimi hanno il compito di:
1. Consentirne il disciplinato uso da parte di tutti
2. Utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti
Pone limiti e obblighi alla proprietà del proprietario
I diritti sulle cose, la proprietà e gli altri diritti reali: i diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali. Nel
nostro sistema giuridico sono 7:
1. Proprietà
2. Superficie
3. Enfiteusi
4. Usufrutto
5. Uso
6. Abitazione
7. Servitù
La proprietà è il diritto che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una
cosa. Esame del diritto di proprietà:
Facoltà di godere delle cose: facoltà del proprietario di utilizzare la cosa; qualora si tratti di cose
fruttifere, tale facoltà include anche il diritto di fare propri i frutti, sia civili (denaro che il
proprietario ricava dalla cessione ad altri della cosa) che naturali (provengono direttamente dalla
cosa).
Facoltà di disporre delle cose: è la disposizione giuridica delle cose, essa include anche la facoltà
del proprietario di costruire sulle cose le garanzie reali
Pienezza della proprietà: può farne tutto ciò che non è espressamente vietato. Viene meno quando
sulla cosa sono costituiti diritti reali minori che limitino fortemente la facoltà di godimento del
proprietario. In tal caso si parla di proprietà nuda.
Esclusività della proprietà: il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e tale
pretesa è protetta dall’autorità giudiziaria, dalle norme del codice penale che puniscono il furto,
l’appropriazione indebita, la violazione di domicilio …
Limiti alla facoltà di godere e disporre: nascono dalla necessità di trovare un punto di equilibrio tra
la capacità del proprietario del godere e disporre della cosa a suo piacimento e l’interesse della
collettività. Divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della cosa al solo scopo di
nuocere o recare molestia ad altri. Per quanto riguarda il terreno, il proprietario non può scegliere il
destino del proprio terreno, questa scelta spetta al comune.
Obblighi del proprietario:il proprietario di terreni destinati all’agricoltura deve coltivarli; deve
poter accedere i vicini al proprio terreno per fargli recuperare oggetti di loro proprietà caduti
accidentalmente …
Le cose oggetto di diritti, la classificazione dei beni: fondamentale distinzione dei beni è quella che
intercorre tra:
Beni immobili: suolo e tutto ciò che vi appartiene, naturalmente o artificialmente. Al suolo viene
dato il nome di fondo e può essere rustico se destinato all’agricoltura oppure urbano se per
l’edificazione. La circolazione di tali beni avviene in modo lento e complesso poiché viene dato
maggiore interesse a conservare la proprietà più che la circolazione della ricchezza.
Beni mobili: sono tutti i beni che non sono classificati come beni immobili, comprese energie e
denaro (bene mobile per eccellenza). La circolazione di tali bene è semplice e veloce in modo da
favorire al massimo la circolazione della ricchezza
Beni mobili registrati: si trovano in una situazione intermedia poiché si tratta di beni iscritti nei
registri pubblici
Universalità di cose: insieme di cose mobili appartenenti al medesimo proprietario e indirizzate verso una
destinazione unitaria.
Pertinenze: cose mobili o immobili destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un'altra cosa
mobile o immobile. Il rapporto pertinenziale collega più cose che però rimangono una pluralità delle cose;
esso, può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, che tuttavia può non essere
proprietario delle pertinenze.
Cose composte: cose che vengono unite in modo da formare un'unica cosa; le singole cose non possono
essere separate senza che la cosa risultante perda la propria identità. Il rapporto di connessione collega più
cose che vanno a formare un’unica cosa.
Altre distinzioni si hanno con:
Cose fungibili: dette anche beni di genere, le cose appartengono ad un genere all’interno del quale
sono indifferentemente sostituibili; vengono prese in considerazione in rapporto al peso, numero e
misura
Cose infungibili: dette anche beni di specie, si tratta di cose esistenti in un unico esemplare, ovvero
dotate di caratteri distintivi
Cose consumabili: cose che si estinguono all’uso
Cose inconsumabili: cose che consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se tale uso può
deteriorare
Proprietà fondiaria: il fondo, sia rustico che urbano, è delimitato nello spazio in senso:
Orizzontale: ci sono i confini che segnano il limite del diritto del proprietario
Verticale: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un
interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo
sono da considerarsi cose comuni a tutti.
CAPITOLO 5
Concetto di possesso: proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni fra loro diverse; la prima è una
situazione di diritto, è il diritto sulla cosa, la seconda è una situazione di fatto ed un potere sulla cosa.
Differenza tra titolarità ed esercizio del diritto, ossia fra essere proprietario e comportarsi come
proprietario di una cosa.
Di regola il proprietario è anche possessore della cosa, ma può accadere che il proprietario non possieda la
cosa, come ad esempio il caso del furto. Tipologie di possesso:
Pieno: quando è corrispondente al diritto di proprietà
Minore: quando è corrispondente a diritti reali minori
Detenzione: consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità
Infatti ciò che caratterizza il possesso, e che trasforma la detenzione in possesso, è l’animo o intenzione di
possedere, ossia l’intenzione di comportarsi come proprietari della cosa.
Si può possedere in due modi:
Direttamente: detenendo la cosa con l’animo di considerarla propria
Indirettamente: si possiede la cosa per mezzo di altri che ne abbia la detenzione
Riguardo alla prova del possesso, vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ossia ne è
materiale detentore, si presumo possessore, salvo che non si provi che la detenzione è basata su di un
titolo che implica il riconoscimento dell’altrui possesso.
Sono previsti due casi di interversione del possesso, ossia di mutamento della detenzione in possesso:
Quando il titolo, per il quale si ha la materiale disponibilità, muta per cause provenienti da terzi
Quando il detentore fa opposizione contro il possessore e dichiara di voler tenere la cosa come
propria
Fuori da questi casi il possesso è escluso giuridicamente parlando.
Il possessore si dice in buona fede quando possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto, mentre si
dice in mala fede