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Il rapporto interno che sussiste fra rappresentante e rappresentato è regolato da un contratto, che può essere
di lavoro, di agenzia o, nei casi in cui non è possibile qualificarlo diversamente, di mandato.
Procura e mandato sono perciò differenti:
- mandato: contratto in forza del quale il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante, che
dovrà corrispondergli un compenso per l’attività svolta (art. 1703)
- procura: atto unilaterale con cui il mandatario è legittimato ad agire in nome del mandante (art. 1704)
Qualora ad un soggetto venga conferito un mandato, ma non anche una procura, si verifica il c.d. mandato
senza rappresentanza: il mandatario, pur agendo per conto del mandante, lo fa in nome proprio,
acquistando personalmente i diritti derivanti dal contratto concluso con il terzo (art. 1705); tali diritti
vengono poi ritrasferiti al mandante mediante un nuovo contratto (se ciò non avviene, il mandante potrà agire
nei suoi confronti e ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligazione di contrattare).
tale tipologia di mandato viene denominata anche rappresentanza indiretta, poiché tramite i due
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contratti si perviene allo stesso risultato della rappresentanza, o interposizione reale di persona,
poiché il mandatario si frappone fra mandante e terzo (≠ dall’interposizione fittizia in cui il
contraente è simulato e non reale)
Per ciò che concerne la tutela del terzo e del mandante, vediamo che il secondo gode di una tutela maggiore:
- terzo: non può agire nei confronti del mandante per ottenere l’adempimento del contratto concluso dal
mandatario senza rappresentanza; ciò vale anche nell’ipotesi in cui fosse a conoscenza del mandato
- mandante: può rivendicare come propri i beni mobili acquistati dal mandatario senza rappresentanza
(anche nei confronti dei terzi), così come può esigere direttamente i crediti derivanti dal contratto da
questi concluso; il suo diritto sui beni mobili, inoltre, è tutelato anche contro le pretese dei creditori del
mandatario, che non possono agire su di essi (sempre che il mandato risulti da scrittura e abbia data certa
anteriore al pignoramento)
XVI: Gli effetti del contratto
-Gli effetti del contratto fra le parti-
Il rapporto contrattuale è dato dall’insieme di diritti e obbligazioni nascenti dal contratto mentre
l’adempimento di tali obbligazioni, da parte dei contraenti, assume il nome di esecuzione del contratto; a tal
proposito, si possono distinguere contratti ad esecuzione:
- istantanea: l’adempimento si esaurisce, per ciascuna parte, nel compimento di un solo fatto simultaneo
alla conclusione del contratto (es. vendita: il venditore consegna la cosa, il compratore la paga;
generalmente, ciò avviene alla conclusione del contratto)
- differita: l’adempimento si esaurisce nel compimento anche di una pluralità di fatti alla scadenza di un
termine pattuito, differito rispetto alla conclusione del contratto (es. vendita con pagamento a rate)
- continuata o periodica: l’esecuzione si protrae nel tempo poiché le parti, o una di esse, si obbligano ad
una prestazione di dare/fare continuativa o periodicamente ripetuta (es. somministrazione); poiché spesso
durano anche parecchi anni, vengono definiti anche contratti di durata
una tipologia complessa è data dai contratti di organizzazione: sono contratti plurilaterali che per
essere attuati necessitano di una stabile organizzazione
Il contratto, una volta concluso, ha forza di legge per le parti (art. 1372); tuttavia, vi sono delle cause che
possono portare al suo scioglimento:
- mutuo dissenso: è un nuovo atto di autonomia contrattuale uguale e contrario al precedente
- recesso unilaterale (art. 1373): è un atto unilaterale che può essere previsto dal contratto quale facoltà
di una o entrambe le parti; esso non necessita dell’accettazione dell’altra parte (ma solo della sua
conoscenza) e deve avere la stessa forma del contratto cui è riferito.
Nei contratti ad esecuzione istantanea o differita tale facoltà può essere esercitata solo prima che il
contratto abbia avuto un principio di esecuzione, mentre nei contratti ad esecuzione continuata o
periodica può essere esercitata anche dopo, tuttavia senza avere effetto retroattivo sulle prestazioni già
eseguite o in esecuzione; nei contratti plurilaterali, come per l’invalidità, il recesso non comporta lo
scioglimento dell’intero contratto qualora la partecipazione ad esso non debba considerarsi essenziale.
È possibile che la clausola che prevede la facoltà di recesso, preveda anche un corrispettivo; in tal caso,
il recesso si dirà efficace solo nel momento in cui il corrispettivo verrà prestato
le stesse regole, valgono anche per eventuali modificazioni del contenuto del contratto
- altre cause previste per i contratti a titolo oneroso: si tratta della risoluzione e della rescissione
- altre cause previste per i contratti di durata: il codice civile è ispirato ad un principio di sfavore per i
rapporti contrattuali perpetui, ossia per quei rapporti che vincolano le parti per l’intera esistenza; ciò per
due ragioni: l’accettazione di tali vincoli, da una parte equivarrebbe alla rinuncia della libertà
contrattuale del singolo, e dall’altra, ostacolerebbe il più proficuo impiego delle risorse materiali/umane.
Per tali motivi la legge dispone di due strumenti:
• termine finale massimo: per alcuni contratti ad esecuzione continuata o periodica il termine di durata
costituisce un requisito essenziale del contratto (es. contratto di società di capitali), mentre per altri
viene stabilito direttamente dalla legge (es. locazione: non oltre i 30 anni)
• recesso legale: è una facoltà delle parti prevista per i contratti cui è ammessa una durata a tempo
indeterminato; il recesso si dice puro e semplice quando non richiedere giustificazione (es.
somministrazione), mentre si dice solo per giusta causa quando la richiede (es. recesso del datore dal
contratto di lavoro) 44
-Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali; contratti consensuali e reali-
Per ciò che concerne gli effetti, si può parlare di:
- contratti con effetti obbligatori: si tratta di quei contratti che sono solo fonte di obbligazioni di una o
entrambe le parti (es. locazione, mandato, comodato)
- contratti con effetti reali: si tratta di quei contratti che, oltre a produrre obbligazioni, trasferiscono la
proprietà o altri diritti (es. vendita, donazione, permuta).
Il nostro sistema legislativo si basa sul principio consensualistico (art. 1376) in base al quale la
proprietà o gli altri diritti si trasmettono/acquistano per effetto del consenso (es. nella vendita la
proprietà passa subito anche se il pagamento del prezzo avviene in un secondo momento); perché esso
possa operare, tuttavia, è necessario che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di una cosa
determinata, perciò se la cosa è determinata solo nel genere, per il passaggio sarà necessaria
l’individuazione (art. 1378)
per le cose trasportate, l’individuazione avviene al momento della consegna al vettore; per le masse
di cose, invece, l’individuazione non è necessaria
Stabilire il momento in cui la proprietà passa è importante: infatti, il rischio del perimento della cosa
incombe su chi ne è proprietario (es. se è stata venduta una cosa determinata, il rischio incombe sul
compratore anche se la cosa non è stata ancora consegnata)
Per ciò che invece concerne il perfezionamento, si può parlare di:
- contratti consensuali: lo sono i contratti che si perfezionano con il solo accordo delle parti
se una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa,
prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa (art. 1380)
- contratti reali: lo sono i contratti che, oltre all’accordo delle parti, richiedono la consegna della cosa che
ne forma oggetto (es. deposito, comodato, mutuo, pegno)
-Gli effetti del contratto rispetto ai terzi-
Secondo la regola generale, il contratto vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372);
coerenti con tale principio sono:
- promessa del fatto del terzo (art. 1381): tale promessa è valida (es. Tizio vende la sua quota a Caio e
promette che anche Sempronio gli venderà la sua), ma il soggetto che la esprime vincola solo se stesso;
ciò significa che se il terzo si rifiuta di compiere il fatto promesso, sarà il promittente a dover
indennizzare il danno subito dall’altro contraente
- patto di non alienare (art. 1379): tale patto è valido (es. Tizio vende a Caio, e questo si obbliga a non
rivendere a sua volta), ma ha effetto solo fra le parti, deve essere contenuto entro convenienti limiti di
tempo e deve rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti; esso, ha efficacia meramente
obbligatoria.
Limite contrattuale connesso all’alienazione della cosa è il patto di prelazione, ossia il patto con cui una
parte si obbliga nei confronti dell’altra per l’eventualità che intenda alienare un proprio bene; prima di
alienarlo ad un terzo, dovrà offrirlo, alle stesse condizioni, a chi ha conseguito il diritto di prelazione.
Tale diritto può essere legale (es. prelazione del conduttore nell’affitto di fondi rustici) ovvero
contrattuale (es. patto di preferenza nella somministrazione); la prima tipologia ha efficacia reale, in
quanto opponibile al terzo acquirente, mentre la seconda, ha efficacia meramente obbligatoria.
L’offerta in prelazione ha la natura di proposta contrattuale, perciò il contratto può dirsi perfezionato solo
quando l’accettazione dell’offerta giunge a conoscenza della controparte
- contratto per persona da nominare (art. 1401): alla conclusione del contratto una parte può riservarsi
la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni
derivanti dal contratto; tale riserva di nomina è valida, tuttavia la nomina deve essere fatta nel termine
stabilito o, in mancanza, entro 3 giorni e deve essere accompagnata dall’accettazione del terzo (art.
1402), altrimenti gli effetti si producono in capo agli originari contraenti (art. 1405).
L’accettazione, fa sì che il terzo acquisti i diritti e assuma le obbligazioni contrattuali con effetto
retroattivo alla data del contratto (art. 1403)
Costituisce un’eccezione al principio generale il contratto a favore di terzo (vendita a favore di terzo,
assicurazione personale a favore di terzo etc.); parti del contratto sono lo stipulante, ossia colui che contratta
a favore di un terzo, e il promittente, ossia colui che si o