FONTI COMPETENTI A OCCUPARSI DI AGRITURISMO
- fonti statali
- fonti regionali
Posto che vi siano profili riconducibili a materie diverse: materia si intreccia con più
materie di spettanza dello Stato e più materie di spettanza delle Regioni
COMPRESENZA dei due legislatori.
- Agricoltura e turismo
- Agriturismo come materia.
Legge nazionale sull’Agriturismo (legge n.96 del 2006)
Adottata dallo Stato in base alle competenze statali
- ambiente e beni culturali
- tutela della concorrenza
- governo del territorio
- alimentazione e salute
(benchè turismo e agricoltura siano competenze esclusive delle regioni)
↓
Agriturismo
- riconnette le attività agrituristiche al settore dell’agricoltura (più che alle attività
artigianali, professionali, commerciali o imprenditoriali)
- si applica esclusivamente all’imprenditore agricolo
- richiede che l’esercizio agrituristico sia strettamente funzionale all’attività
agricola.
Es. magari si vuole agriturismo per agevolazione fiscale.
↓
In presenza dei requisiti previsti dalla legge statale
- impresa agricola chiede iscrizione in appositi Registri Regionali
- in seguito chiede al Comune autorizzazione a svolgere attività agrituristica con la
possibilità di spenderne il nome (di agriturismo) davanti alla clientela ed ottenere
conseguenti agevolazioni fiscali.
IMPRESA AGRICOLA ISCRIZIONE IN REGISTRI REGIONALI AUTORIZZAZIONE DEL
COMUNE PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’ AGRITURISTICA SPENDERE IL NOME E
AGEVOLAZIONI FISCALI.
Leggi regionali
Attraverso le quali le singole regioni, nel quadro delineato a livello generale dalla
legge 96/2006 , possono dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell’attività agrituristica in funzione delle particolari caratteristiche del
territorio – regole specifiche, particolareggiate.
Legge Regione Umbria (n.28/1997)
In materia di attività agrituristiche si possa creare attività agrituristica solo a
condizione di usare strutture esistenti prima dell’entrata in vigore della legge
medesima.
No costruzione nuovi fabbricati finalizzati all’attività agrituristica.
Fine: tutela agriturismo vero e proprio evitando la costruzione di nuovi edifici
costruendo in maniera autentica con fine strettamente economico.
Ditta – voleva NUOVI EDIFICI per agriturismo
Comunità Montana Umbra – NEGATA autorizzazione
CONTROVERSIA TAR UMBRIA
Ricorso ditta per annullamento di due provvedimenti adottati dalla Comunità
Montana Umbra che negano la possibilità di utilizzo a fini agrituristici di un
edificio costruito successivamente all’entrata in vigore della legge regionale.
↓
Solleva la questione di legittimità costituzionale (qlc) della legge regionale davanti alla
CORTE COSTITUZIONALE
↓
Ravvisa 3 POSSIBILI CONTRASTI CON 3 NORME
art.3
- oligopolio a favore degli agriturismi già esistenti, vecchi e nuovi
imprenditori non trattati allo stesso modo, non si apre la concorrenza
art.9
- porta a progressivo abbandono delle campagne con deterioramento del
territorio e dell’ambiente
art.41
- congela l’esercizio dell’attività agrituristica impedendo in modo
ingiustificato la libertà di iniziativa economica.
CORTE COSTITUZIONALE
Premesso che le leggi regionali devono attenersi ai principi fissati dalla legge
n.96
statale del 2006 (legge nazionale sull’agriturismo).
↓
Ricorda che la stessa legge statale:
“contiene un principio fondamentale, la cui ratio è quella di promuovere l’attività
agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento
delle attività agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il mantenimento della
natura peculiare del territorio e preservarlo dalla proliferazione di fabbricati sorti in
vista soltanto dell’esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte, ab
origine, dell’azienda agricola”.
Anche a livello STATALE si vuole evitare l’utilizzo strumentale che non è proprio
dell’agriturismo.
“La norma statale si limita all’enunciazione di un principio, destinato a trovare
specifiche attuazioni nelle legislazioni delle diverse Regioni, in conformità alle
caratteristiche morfologiche, storiche e culturali di ciascuna di esse”.
↓
L’obiettivo della legge ad avviso della Corte è anche quello di
“prevenire il sorgere e il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano col
il prevalere su quelle agricole, con l’effetto pratico di uno snaturamento del territorio,
usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività
ricettive connesse al prevalente esercizio dell’impresa agricola”.
Si tratta di un principio che spetta poi alle REGIONI specificare in base alle proprie
peculiarità.
↓
La Regione UMBRIA – fissato una data precisa al fine di bloccare nuove
costruzioni destinate a fini agrituristici nei territori delle campagne umbre.
↓
La Corte osserva che ciò NON INIBISCE l’ingresso nel mercato di nuovi prodotti o
di nuove iniziative, ma che prescrive l’esigenza che si faccia uso di fabbricati già
esistenti su fondi rustici.
↓
La Corte RIGETTA
“emerge in modo evidente l’interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di
quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che
facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici,
nei quali l’attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e
subalterna ad attività alberghiere. Ciò determinerebbe l’alterazione del paesaggio, che
deve essere invece tutelato e mantenuto, pur nella cura e nel rinnovamento delle
strutture esistenti, nella sua essenziale natura agreste”.
Faccio finta di fare agricoltura, ma l’obiettivo è il turismo e la struttura alberghiera.
Art.9 prevale
L’attività agrituristica, riconducibile alle iniziative imprenditoriali, deve misurarsi
con la tutela del paesaggio, così come devono fare eventuali altre attività di natura
commerciale – iniziativa imprenditoriale subisce limiti.
3) SENTENZA N.171 DEL 2012 – Lazio, strutture ricettive in aree
naturali protette
Legge Regione Lazio (in base a materia turismo)
Consente di installare fabbricati – bungalow, capanni, gusci e tukul, case mobili,
roulotte, caravan e maxicaravan – anche all’interno di aree naturali protette, senza
forme di controllo e senza il parere dell’ente gestore del parco.
Governo impugna legge Regione Lazio – VIOLAZIONE COMPETENZA ESCLUSIVA
STATALE: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Ritiene che sia lesa la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed
ecosistema.
Procedimento in via PRINCIPALE
Stato che impugna legge della regione, entro 80 giorni
↓
Corte ACCOGLIE
Riconosce che la disciplina delle aree protette rientra nella tutela dell’ambiente di
(art.117)
competenza esclusiva statale
Ricorda che non si tratta di una materia in senso stretto ma di un valore
costituzionalmente protetto, di una materia trasversale e che interventi regionali
possono solo ampliare e non peggiorare i livelli di tutela posti dallo Stato.
No soggetto specifico ma obiettivo e tocca tanti settori, tra cui anche il turismo.
La Regione può sempre innalzare la tutela ma no al di sotto del livello fissato dallo
Stato.
In nome dell’ambiente il turismo deve essere declinato in un certo modo.
↓ n.384/1991
A livello statale – Legge (Legge quadro sulle aree protette)
Fissa principi importanti che le Regioni devono rispettare.
In particolare è disposto che nei parchi sono vietate le opere e le attività che
possono compromettere la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali con
riguardo alla flora e alla fauna protette.
↓
Corte conclude ritenendo la legge regionale in contrasto con la legge statale
“in attuazione degli art. 9 e art. 32 della Costituzione detta principi fondamentali per
l’istituzione e gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”.
Prevale art.9 (art.41 cede di fronte agli art. 9 e 32 Costituzione): Corte dichiara
incostituzionale la legge della Regione Lazio, in quanto lesiva, in contrasto con i
principi fondamentali della legge statale a tutela dell’ambiente.
Entra in gioco una MATERIA TRASVERSALE
Ambiente = materia trasversale in forza della quale lo Stato opera anche in settori che
sarebbero delle Regioni.
Turismo della regione ma in nome dell’ambiente legifera anche in materia turistica.
Attraverso essa lo Stato si occupa di tanti argomenti, materie che sarebbero delle
Regioni:
- edilizia abitativa
- uso del territorio
- servizio smaltimento rifiuti
- circolazione nei centri storici
- impiego di concimi
- taglio dei boschi …
SOVRAPPORIZIONE TRA LEGGI – questioni sottoposte alla Corte
criterio della prevalenza
Se attraverso il criterio della prevalenza si riesce a trovare cosa predomina, si cerca di
individuare l’oggetto principale e si vedrà in base al 117 se è competenza statale
o regionale.
predilezione statale – principio di leale collaborazione
Se la prevalenza non c’è ma ci sono tante materie che si intrecciano senza che
ce ne sia una ritenuta prevalente in linea di massima la Corte predilige lo Stato sulle
leggi delle Regioni.
La potestà spetta quindi allo Stato, ma la legge deve prevedere che in fase
applicativa venga rispettato il principio di leale collaborazione.
Articoli 9 e 41 non in contrasto (si conciliano) – esigenze di sviluppo
dell’economia si conciliano con la tutela dell’ambiente e della cultura
4) SENTENZA N.88 DEL 2007 – Villaggi turistici e aree demaniali
marittime degradate
Legge statale n.266/2005
Prevedeva la possibilità di creazione di villaggi turistici in aree demaniali
marittime degradate.
Incentivazione costruzione villaggi turistici, consentiva di costruire.
Impugnata dalle Regioni – Valle d’Aosta, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia – VIOLAZIONE COMPETENZA IN MATERIA DI TURISMO:
disciplinando in modo dettagliato gli insediamenti turistici di qualità di interesse
nazionale.
Procedimento in via PRINCIPALE
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