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FONTI COMPETENTI A OCCUPARSI DI AGRITURISMO

- fonti statali

- fonti regionali

Posto che vi siano profili riconducibili a materie diverse: materia si intreccia con più

materie di spettanza dello Stato e più materie di spettanza delle Regioni 

COMPRESENZA dei due legislatori.

- Agricoltura e turismo

- Agriturismo come materia.

Legge nazionale sull’Agriturismo (legge n.96 del 2006)

Adottata dallo Stato in base alle competenze statali

- ambiente e beni culturali

- tutela della concorrenza

- governo del territorio

- alimentazione e salute

(benchè turismo e agricoltura siano competenze esclusive delle regioni)

Agriturismo

- riconnette le attività agrituristiche al settore dell’agricoltura (più che alle attività

artigianali, professionali, commerciali o imprenditoriali)

- si applica esclusivamente all’imprenditore agricolo

- richiede che l’esercizio agrituristico sia strettamente funzionale all’attività

agricola.

Es. magari si vuole agriturismo per agevolazione fiscale.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge statale

- impresa agricola chiede iscrizione in appositi Registri Regionali

- in seguito chiede al Comune autorizzazione a svolgere attività agrituristica con la

possibilità di spenderne il nome (di agriturismo) davanti alla clientela ed ottenere

conseguenti agevolazioni fiscali.

IMPRESA AGRICOLA ISCRIZIONE IN REGISTRI REGIONALI AUTORIZZAZIONE DEL

 

COMUNE PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’ AGRITURISTICA SPENDERE IL NOME E

 

AGEVOLAZIONI FISCALI.

Leggi regionali

Attraverso le quali le singole regioni, nel quadro delineato a livello generale dalla

legge 96/2006 , possono dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo

svolgimento dell’attività agrituristica in funzione delle particolari caratteristiche del

territorio – regole specifiche, particolareggiate.

Legge Regione Umbria (n.28/1997)

In materia di attività agrituristiche si possa creare attività agrituristica solo a

condizione di usare strutture esistenti prima dell’entrata in vigore della legge

medesima.

No costruzione nuovi fabbricati finalizzati all’attività agrituristica.

Fine: tutela agriturismo vero e proprio evitando la costruzione di nuovi edifici

costruendo in maniera autentica con fine strettamente economico.

Ditta – voleva NUOVI EDIFICI per agriturismo

Comunità Montana Umbra – NEGATA autorizzazione

CONTROVERSIA TAR UMBRIA

Ricorso ditta per annullamento di due provvedimenti adottati dalla Comunità

Montana Umbra che negano la possibilità di utilizzo a fini agrituristici di un

edificio costruito successivamente all’entrata in vigore della legge regionale.

Solleva la questione di legittimità costituzionale (qlc) della legge regionale davanti alla

CORTE COSTITUZIONALE

Ravvisa 3 POSSIBILI CONTRASTI CON 3 NORME

art.3

- oligopolio a favore degli agriturismi già esistenti, vecchi e nuovi

imprenditori non trattati allo stesso modo, non si apre la concorrenza

art.9

- porta a progressivo abbandono delle campagne con deterioramento del

territorio e dell’ambiente

art.41

- congela l’esercizio dell’attività agrituristica impedendo in modo

ingiustificato la libertà di iniziativa economica.

CORTE COSTITUZIONALE

Premesso che le leggi regionali devono attenersi ai principi fissati dalla legge

n.96

statale del 2006 (legge nazionale sull’agriturismo).

Ricorda che la stessa legge statale:

“contiene un principio fondamentale, la cui ratio è quella di promuovere l’attività

agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento

delle attività agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il mantenimento della

natura peculiare del territorio e preservarlo dalla proliferazione di fabbricati sorti in

vista soltanto dell’esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte, ab

origine, dell’azienda agricola”.

Anche a livello STATALE si vuole evitare l’utilizzo strumentale che non è proprio

dell’agriturismo.

“La norma statale si limita all’enunciazione di un principio, destinato a trovare

specifiche attuazioni nelle legislazioni delle diverse Regioni, in conformità alle

caratteristiche morfologiche, storiche e culturali di ciascuna di esse”.

L’obiettivo della legge ad avviso della Corte è anche quello di

“prevenire il sorgere e il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano col

il prevalere su quelle agricole, con l’effetto pratico di uno snaturamento del territorio,

usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività

ricettive connesse al prevalente esercizio dell’impresa agricola”.

Si tratta di un principio che spetta poi alle REGIONI specificare in base alle proprie

peculiarità.

La Regione UMBRIA – fissato una data precisa al fine di bloccare nuove

costruzioni destinate a fini agrituristici nei territori delle campagne umbre.

La Corte osserva che ciò NON INIBISCE l’ingresso nel mercato di nuovi prodotti o

di nuove iniziative, ma che prescrive l’esigenza che si faccia uso di fabbricati già

esistenti su fondi rustici.

La Corte RIGETTA

“emerge in modo evidente l’interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di

quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che

facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici,

nei quali l’attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e

subalterna ad attività alberghiere. Ciò determinerebbe l’alterazione del paesaggio, che

deve essere invece tutelato e mantenuto, pur nella cura e nel rinnovamento delle

strutture esistenti, nella sua essenziale natura agreste”.

Faccio finta di fare agricoltura, ma l’obiettivo è il turismo e la struttura alberghiera.

Art.9 prevale

L’attività agrituristica, riconducibile alle iniziative imprenditoriali, deve misurarsi

con la tutela del paesaggio, così come devono fare eventuali altre attività di natura

commerciale – iniziativa imprenditoriale subisce limiti.

3) SENTENZA N.171 DEL 2012 – Lazio, strutture ricettive in aree

naturali protette

Legge Regione Lazio (in base a materia turismo)

Consente di installare fabbricati – bungalow, capanni, gusci e tukul, case mobili,

roulotte, caravan e maxicaravan – anche all’interno di aree naturali protette, senza

forme di controllo e senza il parere dell’ente gestore del parco.

Governo impugna legge Regione Lazio – VIOLAZIONE COMPETENZA ESCLUSIVA

STATALE: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Ritiene che sia lesa la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed

ecosistema.

Procedimento in via PRINCIPALE

Stato che impugna legge della regione, entro 80 giorni

Corte ACCOGLIE

Riconosce che la disciplina delle aree protette rientra nella tutela dell’ambiente di

(art.117)

competenza esclusiva statale

Ricorda che non si tratta di una materia in senso stretto ma di un valore

costituzionalmente protetto, di una materia trasversale e che interventi regionali

possono solo ampliare e non peggiorare i livelli di tutela posti dallo Stato.

No soggetto specifico ma obiettivo e tocca tanti settori, tra cui anche il turismo.

La Regione può sempre innalzare la tutela ma no al di sotto del livello fissato dallo

Stato.

In nome dell’ambiente il turismo deve essere declinato in un certo modo.

↓ n.384/1991

A livello statale – Legge (Legge quadro sulle aree protette)

Fissa principi importanti che le Regioni devono rispettare.

In particolare è disposto che nei parchi sono vietate le opere e le attività che

possono compromettere la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali con

riguardo alla flora e alla fauna protette.

Corte conclude ritenendo la legge regionale in contrasto con la legge statale

“in attuazione degli art. 9 e art. 32 della Costituzione detta principi fondamentali per

l’istituzione e gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”.

Prevale art.9 (art.41 cede di fronte agli art. 9 e 32 Costituzione): Corte dichiara

incostituzionale la legge della Regione Lazio, in quanto lesiva, in contrasto con i

principi fondamentali della legge statale a tutela dell’ambiente.

Entra in gioco una MATERIA TRASVERSALE

Ambiente = materia trasversale in forza della quale lo Stato opera anche in settori che

sarebbero delle Regioni.

Turismo della regione ma in nome dell’ambiente legifera anche in materia turistica.

Attraverso essa lo Stato si occupa di tanti argomenti, materie che sarebbero delle

Regioni:

- edilizia abitativa

- uso del territorio

- servizio smaltimento rifiuti

- circolazione nei centri storici

- impiego di concimi

- taglio dei boschi …

SOVRAPPORIZIONE TRA LEGGI – questioni sottoposte alla Corte

criterio della prevalenza

Se attraverso il criterio della prevalenza si riesce a trovare cosa predomina, si cerca di

individuare l’oggetto principale e si vedrà in base al 117 se è competenza statale

o regionale.

predilezione statale – principio di leale collaborazione

Se la prevalenza non c’è ma ci sono tante materie che si intrecciano senza che

ce ne sia una ritenuta prevalente in linea di massima la Corte predilige lo Stato sulle

leggi delle Regioni.

La potestà spetta quindi allo Stato, ma la legge deve prevedere che in fase

applicativa venga rispettato il principio di leale collaborazione.

Articoli 9 e 41 non in contrasto (si conciliano) – esigenze di sviluppo

dell’economia si conciliano con la tutela dell’ambiente e della cultura

4) SENTENZA N.88 DEL 2007 – Villaggi turistici e aree demaniali

marittime degradate

Legge statale n.266/2005

Prevedeva la possibilità di creazione di villaggi turistici in aree demaniali

marittime degradate.

Incentivazione costruzione villaggi turistici, consentiva di costruire.

Impugnata dalle Regioni – Valle d’Aosta, Campania, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia – VIOLAZIONE COMPETENZA IN MATERIA DI TURISMO:

disciplinando in modo dettagliato gli insediamenti turistici di qualità di interesse

nazionale.

Procedimento in via PRINCIPALE

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martisup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Carlotto Ilaria.
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