CONFIGURAZIONE DI UN DIRITTO AL TURISMO? IL TURISMO COME DIRITTO SOCIALE O COME LIBERTÀ INDIVIDUALE
La dottrina e gli studiosi hanno elaborato due teorie:
• turismo come diritto sociale: il turismo dovrebbe qualificarsi esso stesso come diritto sociale, implicando un
obbligo di prestazione e un servizio da parte dello Stato, che dovrebbe garantire turismo anche a chi non ha
disponibilità economica. Si tratta più di una pretesa verso lo Stato affinché eroghi e soddisfi attraverso i suoi servizi.
La problematica fondamentale è il bilancio statale --> è un problema delle risorse limitate dello Stato, quindi lo
Stato deve scegliere bene dove investire e deve stabilire una sorta di scala di priorità dei diritti del singolo;
• turismo come libertà dell’individuo: il turismo sarebbe una delle preferenze di vita del singolo e non
rappresenterebbe un’esigenza fondamentale per lo sviluppo dell’individuo. Lo Stato dovrebbe semplicemente
promuovere il turismo ma non dovrebbe erogare nessun servizio. In questo caso, il turismo rappresenterebbe una
libertà dell’individuo ma non un diritto che deve essere garantito e non potrebbe esservi alcuna pretesa nei
confronti delle pubbliche istituzioni --> in questo caso, però, è come se si sminuisse l’importanza del turismo.
Il turismo diventa strumento attraverso il quale contribuire a dare spessore e consistenza ai classici diritti sociali, quali il
diritto alla salute o il diritto all’istruzione. Il turismo contribuisce al benessere psico-fisico della persona, alla sua elevazione
culturale e anche alla sua integrazione sociale.
Nel Codice del Turismo troviamo anche il:
• turismo culturale (art. 24, art. 25, art. 26);
• turismo sociale (art. 27);
• turismo termale e del benessere (art. 28).
LE FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO
In materia di turismo, abbiamo diverse fonti del diritto come:
• Fonti statali:
o Fonti costituzionali:
Costituzione e Statuti delle Regioni speciali;
o Fonti primarie:
Legge n. 217 del 1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica;
Legge n. 135 del 2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo – Legge quadro);
Decreto legislativo n. 23 del 2011, art. 4 (Imposta di soggiorno);
Decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo – c.d. “Codice del turismo”);
Legge n. 106 del 2014 (Conversione decreto legge n. 83 del 2014, tutela del patrimonio culturale,
sviluppo della cultura e rilancio del turismo);
Legge n. 182 del 2015 (Conversione decreto legge n. 146 del 2015, fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione);
Decreto legislativo n. 62 del 2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati);
Legge n. 55 del 2021 (Conversione del d.l. n. 22/2021 in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri);
o Fonti secondarie:
Regolamento D.p.c.m. 13 settembre 2002 (Recepimento accordo Stato-Regioni 2002 per
armonizzazione, valorizzazione, sviluppo del sistema turistico);
Regolamento D.p.c.m. 8 settembre 2005 (Istituzione del Comitato nazionale per il turismo);
Regolamento D.p.c.m. 26 luglio 2006 (Istituzione del comitato delle politiche turistiche);
Regolamento D.p.c.m. 20 maggio 2021 n. 102 (Regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’Organizzazione indipendente di valutazione
della performance);
Regolamento D.m. Turismo 23 giugno 2021 (Istituzione del Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia);
Regolamento D.m. 15 luglio 2021 (Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero del turismo);
Regolamento D.p.c.m. 20 gennaio 2022 (Approvazione del nuovo Statuto ENIT – Agenzia nazionale
del turismo);
• Fonti regionali: Campania: l.r. n. 18 del 2014 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)
Lombardia: l.r. n. 27 del 2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio
lombardo)
Liguria: l.r. n. 16 del 2014 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di
imprese turistiche)
Toscana: l.r. n. 86 del 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Umbria: l.r. n. 13 del 2013 (Testo unico in materia di turismo e relative modifiche)
Veneto: l.r. n. 11 del 2013 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto)
• Fonti degli enti locali: i regolamenti dei Comuni;
• Fonti internazionali:
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio del 1962, resa esecutiva in Italia con
legge n. 1084 del 1977
Statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), reso esecutivo in Italia con legge n. 1018
del 1977
Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in
albergo del 1962, resa esecutiva in Italia con legge n. 316 del 1978
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Risoluzione ONU del 2015)
• Fonti dell’Unione europea:
o Regolamenti (direttamente applicabili):
Regolamento n. 261 del 2004 che pone regole comuni su compensazione e assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione dei voli o ritardo prolungato
Regolamento n. 450 del 2008 istitutivo del codice doganale comunitario
Regolamento n. 692 del 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo.
o Direttive (da recepire da parte dello Stato con atti interni):
Direttiva in materia di servizi di albergo e simili e terreni per campeggio n. 368 del 1968
Direttiva sulle attività di accompagnatore turistico e di interprete turistico n. 368 del 1975 attuata
con d.lgs. n. 391/1991
Direttiva sui viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” n. 314 del 1990, (attuata dal Codice del
turismo)
Direttiva sui contratti di multiproprietà n. 122 del 2008
Direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati n. 2302 del 2015
o Misure di soft law: documenti e agende che non sono vere e proprie fonti del diritto in senso tecnico ma
vengono comunque adottate dagli Stati e indicano degli obiettivi da perseguire.
TURISMO: RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI
REGIONI A STATUTO SPECIALE
Il turismo è sempre stato materia di competenza primaria ed esclusiva delle Regioni speciali.
Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, prima della riforma il turismo era materie concorrente (lo Stato doveva
porre la Legge quadro e i principi fondamentali, e le Regioni dovevano declinare in base alle specifiche esigenze politiche).
La 1° Legge quadro n°217 risale al 1983 ed è la Legge quadro per il turismo e gli interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica.
A questa prima legge quadro, subentra una 2° Legge quadro n° 135 del 2001 che abrogava quella precedente e fa
riferimento alla Riforma della legislazione nazionale del turismo.
La 2° Legge quadro viene approvata nel marzo del 2001 --> anno in cui accade la riforma e, con riferimento al turismo e
alle competenze Stato-Regioni, la fa diventare materia esclusiva e residuale delle Regioni, quindi le Regioni
autonomamente decidono come legiferare sul turismo, anche sui principi fondamentali. A ottobre 2001, di fatti, entra in
vigore la revisione costituzionale --> ciò è anomalo perché si va ad approvare una legge generale che pone i principi
fondamentali in una materia del turismo, dove da lì a poco i principi fondamentali statali non doveva più esserci.
Dopo la riforma del 2001, l’art. 117 non elenca più il turismo, ma ad oggi il turismo è diventato competenza esclusiva
residuale delle Regioni, quindi una competenza totale che include principi e dettagli.
Art. 117, co. 4, Cost. --> Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla
--> tutto ciò che non è presente negli elenchi è della Regione. La Regione non è più soggetta alla
legislazione dello Stato
legislazione statale di principio dello Stato.
LA VICENDA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI TURISMO
Prima della riforma del 2001 avevamo la cosiddetta 1° Legge quadro n°217 del 1983 che poneva i principi fondamentali
della materia. Successivamente per coinvolgere di più le Regioni viene approvato il decreto legislativo n°112 del 1998, il
quale prevedeva al suo interno che le linee guida relative ai principi e agli obiettivi per la valorizzazione del turismo
venissero fissati con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottato d’intesa con la conferenza Stato-
Regionali --> il DPCM è un regolamento sub-secondario perché è un regolamento ministeriale.
La 2° Legge Quadro n°135 del 2001, approvata a marzo prima della riforma del 2001, ribadisce e prevede ancora che i
principi e gli obiettivi in materia di turismo venissero fissati in un DPCM d’intesa con la conferenza Stato-Regioni.
➔ In sostanza, prima della riforma, sia il decreto legislativo del 1998 sia la seconda legge quadro del 2001 affidano
ad un regolamento ministeriale il compito di fissare i principi fondamentali della materia concorrente del turismo.
La 2° Legge quadro disponeva l’abrogazione della 1° legge quadro a seguito dell’entrata in vigore del DPCM --> si tratta di
un regolamento ministeriale di delegificazione.
PROBLEMATICHE --> l’art. 117 prevedeva e prevede tuttora che i principi fondamentali fossero posti dalla legge statale.
Poneva quindi una riserva di legge, cioè la legge statale ha il compito di porre i principi fondamentali. Qui invece prevede
che siano i regolamenti di delegificazione, che non possono esserci se c’è una riserva di legge. Quindi, l’art. 117,
prevedendo la riserva di legge, esclude di per sé i regolamenti del Governo --> possiamo già dubitare della legittimità di
questa Legge quadro perché va contro la riserva di legge.
L’altro profilo problematico è l’imminente riforma del 2001. Dopo il 2001, né la Legge né una fonte secondaria ha la
competenza di porre principi fondamentali in materia di turismo ma è tutto in mano alla Regione.
Oggi l’approvazione di un regolamento statale in materia di turismo risulta non ammissibile per due motivi:
• perché il turismo è diventato competenza residuale, dove non sono previsti i principi fondamentali dello Stato;
• perché l’art. 117 (comma 6) non prevede che lo Stato approvi regolamenti nelle materie di competenza delle
Regioni, salvo il discorso della chiamata in sussidiarietà.
Quindi, a questo punto, la Legge statale del marzo 2001 prevedeva che il regolamento di delegificazione ponesse i principi
fondamentali ma la riforma costituzione dell’ottobre 2001 elimina i princi
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