LEGISLAZIONE DEL TURISMO
> pre-appello
> Manuale di diritto del turismo curato da Morandi Franceschelli (Giappichelli Torino 2013= casa
editrice)
> giovedì 14:30-16:30 via Santissima trinità,7 (ricevimento)
Diritto del turismo= branca del diritto pubblico
Diritto: > Oggettivo= complesso delle leggi e regole di comportamento che siamo tenuti a
rispettare ma che sono tenuti a rispettare anche i pubblici poteri
> Soggettivo= pretesa. Noi abbiamo delle pretese che sono diritti veri e propri (riconosciuti
da leggi), pretese che possiamo rivolgere e che sono tutelate nei confronti
degli altri cittadini e nei confronti dei pubblici poteri.
- Libertà negativa: pretesa che gli altri non turbino l’esercizio della
nostra libertà.
> sono titolare di un diritto che ha all’oggetto una
pretesa => tutti gli altri non devono interferire
nella mia sfera di libertà.
> es: proprietà
- Libertà positiva/sociale: quando noi pretendiamo che la pubblica
amministrazione ci fornisca una prestazione
> il diritto alla sanità, istruzione…
diritti sono riconosciuti dalla legge fondamentale dell’ordinamento= Costituzione.
> Legge diverso da Norma (> norma prevede una sanzione per chi la viola)
FONTI DEL DIRITTO
Costituzione
1) e Leggi costituzionali= legge suprema che riconosce i diritti a una parte
dedicata alla tutela dei diritti (civili,sociali…). Riconosce, garantisce e li dovrebbe/deve far
rispettare. É la legge fondamentale/fonte rigida => se viene violata come si difende?
> può essere cambiata: le leggi ordinarie vengono approvate dal Parlamento a
maggioranza semplice (metà + 1 dei presenti votanti) MA per cambiare la Costituzione
servirebbero i 2/3 dei membri delle camere => maggioranza forte. Tutti i componenti, anche
l’opposizione e i non presenti=> 2/3 degli aventi diritto di voto
> viene rispettata tramite una Corte Costituzionale= tribunale con 15 giudici che hanno il
compito di annullare le leggi/norme che vanno VS la costituzione o che la costituzione
affida a un altro ente => rispetta la distribuzione delle competenze (divisione tra le materie
in cui possono intervenire le regioni e quelle in cui interviene solo lo stato)
1948 viene approvata e vi era menzionato il turismo come materia di competenza
concorrente => concorrono sia lo Stato che le regioni sulla materia turistica. La legge
dello stato fissa i principi fondamentali della materia. Regione regola il dettaglio della
materia nel rispetto dei principi fissati dallo stato. Se la regione fa una legge regionale che
viola il principio fondamentale è considerata anticostituzionale. Le regioni non possono
istituire figure professionali (es: Emilia Romagna > animatore turistico)
> diritti e principi/valori intoccabili => anche se si seguisse il procedimento previsto per
cambiarla, se si interviene su questi è illegittimo. Sono i principi sotto menzionati (dei primi
12 articoli della Costituzione)
Quella italiana ha 3 parti:
1) dedica a:
- principi fondamentali della Repubblica:
> tra i principi fondamentali “Rep. Italiana fondata sul lavoro= valore che
fonda il nostro ordinamento” (non viene applicata > disoccupazione).
ART.3 – Principio di eguaglianza.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali; È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
> Altro principio: “Eguaglianza” che è visto in 2 sensi:
- formale: davanti alla legge: la legge non può discriminare in base al sesso,
razza, lingua, religione
- sostanziale: trasformare la società esistente per renderla più equa. É il
principio che fonda i diritti sociali => i diritti a ricevere una prestazione per
venire incontro a uno stato di bisogno
ART.5 – “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce promuove le autonomie locali”
ART.6 – .
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”
> Ciò che emancipa gli esseri umani dal bisogno, vuole dei soggetti attivi
nella comunità.
> ART.9 – “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
.
tecnica, e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»
- Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
nazione > Il valore del paesaggio prevale sulla libertà di impresa.
- La Corte Costituzionale ha detto che questo articolo va letto in riferimento
all’art. 32 sulla salute: la tutela del paesaggio è una sintesi di una serie di
valori che riguardano interessi fondamentali della persona umana, come
naturalistici/sanitari/culturali/ricreativi/educativi e di partecipazione, e ciò è
un bene prevalente rispetto all’attività dell’impresa. Il paesaggio favorisce
ma limita il turismo (perché limita l’impresa), è un territorio che esprime
un’identità che deve essere il frutto di un’armonia tra fattori naturali e
intervento umano.
> ART.11 – Apertura della Costituzione alla dimensione Internazionale.
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [...], consente un'ordinamento
che assicuri la pace e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo" (articolo essenziale per l'adesione a ONU e UE).
Costituzione prevede che l’Italia consente a limitare la propria sovranità per
-
dare vita a un diritto/ordinamento che sta sopra gli stati nazionali e che
assicuri la pace fra le nazioni => Ordinamento Europeo= creato dagli stati e
consiste che gli stati trasferiscono e cedono sovranità agli ordinamenti => le
leggi europee prevalgono sul nostro diritto dello stato. Se una legge dello
stato italiano viola una norma europea, prevale quella europea.
> Principio di autonomia territoriale.
> Principio di tutela delle autonomie linguistiche.
2) Parte I – Diritti e Doveri dei cittadini:
Dall'art. 13 in poi abbiamo i Diritti, i Doveri, i Rapporti Civili (la famiglia), i Rapporti
Economici (libertà d'impresa, la proprietà, norme sull'economia, ecc) e i Rapporti Politici
(diritto di voto e partiti).
3) Parte II – Ordinamento della Repubblica:
Dall'art. 55 fino all 139 (l'ultimo) abbiamo l'ordinamento della Repubblica, quindi i poteri
dello stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte
Costituzionale) e i rapporti con le regioni, gli enti territoriali + come modificare la
costituzione.
1b) stesso grado della fonte Costituzione sono gli Statuti delle Regioni dotate di autonomia
speciale:
> le 5 regioni speciali (Trentino, Friuli, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta) hanno fonti di
autonomia molto più elevate rispetto alle regioni ordinarie e la loro autonomia è indicata dai
loro statuti che sono le loro “costituzioni”. Hanno sempre avuto piena competenza in
materia turistica. Statuti speciali vengono approvati nello stesso modo delle leggi
costituzionali => sono fonti costituzionali anche gli statuti speciali
fonti del diritto europeo= leggi che sono prodotte dalle istituzioni
2)
europee (art 11)
> I 28 Stati che hanno dato vita all’UE firmano un trattato con il quale cedono i poteri
all’ordinamento europeo. Perché abbia effetto nel territorio dello stato, il trattato deve
essere approvato dal Parlamento. Trattato comprende le fonti del diritto europeo, ossia le
leggi prodotte dalle istituzioni europee che poi hanno effetto per lo stato e sono:
- regolamenti europei: leggi con 3 caratteristiche importanti
* hanno portata generale => colpiscono tutti gli stati dell’U.E.
* son obbligatori e vanno rispettati in tutti i loro elementi
* direttamente applicabili > senza che es. l’Italia faccia una legge di esecuzione
- direttive europee:
* legge europea che obbliga gli stati rispetto all’obiettivo da raggiungere.
* eseguite dagli stati che approvano una legge di esecuzione della direttiva e decide
la forma e i mezzi per raggiungere l’obiettivo fissato dalla direttiva.
* termine di recepimento
* concede una libertà su come perseguire l’obiettivo
* es: contratti di viaggio con pacchetto all-inclusive
direttiva Bolkenstein
sono fonti del diritto che prevalgono sulle leggi nazionali => non tengo conto della legge
italiana e applico il regolamento europeo (per l’art 11 della costituzione)
NB. Se una qualsiasi legge italiana si scontra con una norma europea, prevale il diritto Europeo
anche sulla costituzione (fatti salvi i princìpi intoccabili). L’art.11 prevede che l’Italia limiti la propria
sovranità a favore di organizzazioni internazionali.
leggi statali e regionali
3) > costrette a rispettare la Costituzione e il diritto europeo
> 2 fonti molto importante del diritto statale in ambito turistico sono:
DECRETI LEGISLATIVI = DLGS
= fonte del diritto statale che viene adottato dal governo nel rispetto di una legge fatta dal
Parlamento chiamata legge di delega o delegazione che si limita a autorizzare il governo a
adottare un decreto => regolare una determinata materia nel rispetto di principi e dei criteri
direttivi posti dal parlamento.
= è lo strumento con cui in Italia si legifera maggiormente > usato per regolare materie
tecniche
> il Codice del Turismo è stato adottato con un dlgs nel 2011 e regolava aspetti come la
classificazione delle strutture ricettive, disciplina strutture extra alberghiere => ambito
turistico.
> corte costituzionale nel 2012: il codice del turismo deve limitarsi a quelle materie
di competenza dello stato come il diritto privato/civile => questa legge costituzionale
ha eliminato il 90% di questo codice perché violava il patto di competenza
> nel 2001 non si parla più di turismo perché teoricamente il turismo è materia di
competenza esclusiva regionale dal 2001 perché tra le materie di competenza esclusiva di
competenza dello stato non appare il turismo => tutte le materie che non sono date alla
competenza esclusiva dello stato, sono affidate alle leggi regionali.
DECRETI LEGGE
= fonte del diritto che ha un meccanismo inverso rispetto ai decreti delegati
> Quando in casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta un provvedimento
provvisorio che è una legge vera e propria. Il decreto entra subito in vigore e pubblicate
sulla gazzetta ufficiale. Devono essere approvati dal Parlamento entro 60gg. Se il
Parlamento non lo approva entro 60gg il decreto decade.
LEGGI DI DELEGAZIONE
LEGGI DI CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE
4) Regolamenti del governo
> fonti secondarie che stanno sotto la legge => atti normativi adottati dal governo
> diversi tipi. REGIONI E RAPPORTO STATO-REGIONE
Autonomie territoriali
> Costituzione prevede un sistema di enti territoriali che sono;
1) Regioni
2) Città metropolitane= enti territoriali che riguardano alcune città e la circoscrizione
territoriale provinciale delle città più grosse
3) Province
4) Comuni
> regioni a statuto ordinario e speciale
> potere di fare leggi spetta a livello territoriale alle regioni (no alle province eccetto Trento e
Bolzano che hanno potere legislativo nelle materie di competenza assegnate dallo statuto)
> funzione amministrativa= funzioni attraverso le quali le pubbliche amministrazioni applicano le
leggi nei rapporti con i cittadini
- erogare un servizio ai cittadini che ne fanno richiesta
- curare l’interesse pubblico nel concreto
- spettano ai Comuni => erogazione dei servizi
salvo che siano conferite a Province, Città metro, Regioni e Stato
sulla base dei principi di sussidiarietà*, differenziazione e
adeguatezza.
*sussidiarietà= le funzioni amministrative spettano all’ente più vicino ai
cittadini che è il comune, a meno che per ragioni di mal
organizzazione del comune o perché non garantisce il livello richiesto
=> intervengono gli enti superiori perché più efficaci, efficienti, +
budget
principio di sussidiarietà verticale perché riguarda i poteri pubblici =>
ente più vicino ai cittadini che godono del servizio, svolgono la
funzione. Gerarchia tra enti pubblici
principio di sussidiarietà orizzontale: art 118 comma 4 > i privati
possono svolgere funzioni di interesse generale/pubblico. Es: Italo,
scuole private, sanità nelle cliniche. Enti privati nel turismo svolgono
la funzione di promozione dell’offerta turistica come il CAI.
COMPETENZE FRA STATO-REGIONE
> art 117 Costituzione fa una ripartizione delle materie: competenza legge dello Stato Centrale e
quelle che sono le materie dove interviene la legge regionale
> Stato fa leggi:
- politica estera
- ordinamento civile
- diritto privato: disciplina del contratto d’albergo, del contratto di viaggio
- il diritto penale: norme contro il turismo sessuale in danno dei minori
- le norme giurisdizionali: art. 117 comma 2 lett. l Cost. che riservano alla legge statale
l’ordinamento civile e penale, la giurisdizione e le norme sui processi. Tribunali ai quali mi
rivolgo di fronte ai miei diritti violati per risarcimento danno (anche se danno durante il
viaggio)
>> dispone delle materie trasversali: ha una materia di competenza esclusiva (es: concorrenza,
tutela ambiente) => usando questa materia lo stato può interferire con quelle assegnate
alle regioni => si limita glia abiti assegnati alle regioni
> competenza concorrente: legge dello Stato fissa i principi e la Regione i dettagli
> Regioni fa leggi:
- tutto ciò che non è attribuito allo Stato e alla competenza concorrente
- diritto amministrativo: funzioni delle pubbliche amministrazioni locali in materia di
promozione turistica, controllo sulla qualità delle imprese turistiche e sulla capacità
professionale degli operatori turistici.
- turismo:
dal 2001 diventa materia di competenza esclusiva. Prima l’art 117 della Costituzione del
1948 “turismo e industria alberghiera” definiva il turismo come materia di competenza
concorrente > legge statale pone i principi fondamentali della materia
> legge regionale disciplina il dettaglio della materia
Vi erano 2 leggi statali di principio:
1) legge del 1983 = legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica: prima legge dello stato in materia turistica
- procedimenti per aprire le agenzie di viaggio
- norme igieniche delle strutture ricettive
2) marzo 2001 nuova legge statale sul turismo la legge 135: riforma della
legislazione nazionale del turismo
Riforma costituzionale del titolo V del 2001 > scompare l’espressione turismo e
industria alberghiera => turismo non è materia di competenza legislativa esclusiva statale
né concorrente. É materia residuale= materia di competenza legislativa regionale piena o
esclusiva.
Parti del turismo che spettano alla regione:
>> funzioni di promozione e accoglienza turistica
>> attività di ricezione turistica (alberghiera, extralberghiera)
>> professioni turistiche nel rispetto dei principi fissati dallo Stato
>> imprese di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi (tour operator)
>> associazioni senza scopo di lucro a fini turistici (ostelli)
Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte costituzionale ha affermato che le Regioni
possono fare leggi in materia di turismo, leggi che possono sostituire le leggi statali di
principio (sentenza n. 197 del 2003).
La Corte costituzionale parla di potestà legislativa regionale piena ed esclusiva delle
Regioni ordinarie.
La stessa cosa avviene per le Regioni a Statuto speciale in cui il turismo è materia di
competenza legislativa piena ed esclusiva.
Tuttavia bisogna ricordare che sia la potestà legislativa regionale piena ed esclusiva delle
Regioni ordinarie sia la potestà legislativa regionale primaria delle Regioni speciali
incontrano dei limiti che hanno fondamento nella Costituzione.
Limiti = leggi statali di principio (legge cornice n. 217 del 1983 = funzione di indirizzo e di
coordinamento perché gli interessi che vengono in gioco sono ultraregionali).
Corte costituzionale (sentenza n. 195 del 1986) = la legge statale n. 217 del 1983 può
andare a limitare persino la competenza legislativa piena delle Regioni speciali = funzione
statale di indirizzo e coordinamento.
Bisogna vedere se ogni settore del turismo, un tempo di competenza concorrente Stato-
Regioni, sia andato a finire nella competenza piena o esclusiva regionale (non sottoposta a
legge statale di principio) oppure vi siano settori che si siano staccati dalla materia turismo
per entrare a fare parte di altre materie o esclusive dello Stato o concorrenti Stato-Regione.
> conflitti in alcune materie turistiche: professioni, porti turistici, sport
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI
> professioni per la nostra costituzione è una materia di competenza concorrente => lo Stato fissa i
principi fondamentali e la regione regola il dettaglio
> ART 117
L’attribuzione della materia delle professioni turistiche alla competenza dello Stato prescinde dal
settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina
uniforme sul piano nazionale che sia coerente con i principi dell’ordinamento europeo (sentenze
della Corte costituzionale: n. 222 del 2008 e n. 271 del 2009 che hanno dichiarato
l’incostituzionalità di una legge regionale dell’Emilia Romagna che aveva istituito una nuova
pro
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