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Il Piano Sanitario Nazionale e il ruolo delle regioni
Viene definito un PIANO SANITARIO NAZIONALE con il contributo delle regioni.
Le regioni assumono un ruolo sempre maggiore nell'organizzazione sanitaria.
Lo scopo di questa legge è stato quello di cercare di limitare la spesa sanitaria e creare un'uguaglianza sul territorio nazionale per quanto riguarda la copertura sanitaria.
La LEGGE 299 del '99 (LEGGE BINDI) ha portato ad una modifica della legge 502 sempre per una razionalizzazione della spesa sanitaria: SSN deve essere un'attenzione alla cispesa. Le regioni devono elaborare un piano sanitario regionale, che poi verrà trasmesso al governo in modo che esso possa predisporre un piano sanitario nazionale che tenga conto di quello richiesto dalle regioni. Si ridefinisce ancora meglio la funzione della Asl.
Evoluzione normativa delle farmacie (dal 1888 ad oggi)
LEGGE CRISPI (1888): prevedeva che la farmacia fosse un bene privato, trasferibile anche a non farmacisti, e che l'esercizio della
RIFORMA GIOLITTI (1913) introdusse:
- La pianta organica per far sì che le farmacie non fossero concentrate tutte in un unico punto, ma fossero distribuite su tutto il territorio nazionale.
- La concessione ad personam: la farmacia veniva data ad un farmacista dopo aver superato un concorso pubblico, in cui venivano valutati solo i titoli, e non poteva essere tramandata agli eredi. Inoltre le farmacie potevano essere vendute una sola volta, dopo di che diventavano di diritto ordinario, cioè non potevano essere vendute di nuovo.
- Le farmacie furono classificate in legittime (conformi alla legge, quindi potevano continuare l’esercizio), illegittime (non conformi alla legge, quindi andavano chiuse) etollerate (potevano restare aperte).
RIFORMA MARIOTTI (1968):
Reintrodusse la possibilità di...
trasferire la farmacia agli eredi.
Le farmacie potevano essere vendute dopo 5 anni.
Si poteva acquistare una nuova farmacia entro 2 anni e per una sola volta nella vita,
avendo dimostrato di aver lavorato almeno 6 mesi in farmacia nei 2 anni precedenti.
Per chi avesse già acquistato una farmacia i concorsi erano bloccati per 10 anni.
Introdusse il concorso per titoli ed esami.
LEGGE 362 del 1991:
L'apertura di una farmacia è condizionata dal rapporto tra n° di abitanti residenti nel comune e il n° di farmacie nei comuni con + di 12.500 residenti si può aprire una farmacia ogni 4000 abitanti; nei comuni con n° < di residenti si può aprire una farmacia ogni 5000 abitanti; la seconda farmacia può essere aperta al superamento del 50% del parametro.
Si dà la possibilità di gestire UNA SOLA farmacia privata anche ad una società di persone (minimo 2 soci iscritti all'albo ed idonei alla titolarità).
La direzione dellafarmacia doveva essere affidata ad uno dei soci. Si può vendere la farmacia solo dopo 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione (con Mariotti erano 5). Questa legge modifica anche il periodo di tempo entro cui l'erede poteva succedere al titolare deceduto: poteva aspettare il compimento dei 30 anni oppure aveva 10 anni di tempo per prendere la laurea in farmacia ed ottenere l'idoneità alla titolarità. LEGGE 405 del 2001: fa delle modifiche per cercare di limitare la spesa sanitaria. Viene determinato il prezzo di rimborso dei medicinali equivalenti e la possibilità di dispensare i medicinali anche in altri ambiti che non siano la farmacia, quali le Asl e gli ospedali, mediante distribuzione diretta e distribuzione per conto. Inoltre questa legge stabilisce che sulle confezioni dei medicinali senza obbligo di ricetta deve esserci un bollino di riconoscimento. DECRETO STORACE del 2005: ribadisce il compito del farmacista diInformare il paziente circa la presenza in commercio di medicinali equivalenti e se sulla ricetta non è apposto l'indicazione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso e qualora il paziente volesse un altro medicinale deve pagare la differenza.
Inoltre, con la legge Storace è stata introdotta la possibilità per il farmacista di effettuare uno sconto fino al 20% sui farmaci senza obbligo di ricetta, quindi SOP e OTC.
LEGGE 248 del 2006 (RIFORMA BERSANI): Vengono creati degli esercizi commerciali (parafarmacie) che possono effettuare la vendita dei medicinali senza l'obbligo di prescrizione (SOP e OTC), previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio. Mentre la farmacia è un presidio sanitario, la parafarmacia è un esercizio commerciale che posso aprire dove voglio, dandone la comunicazione al Ministero della Salute e alla regione.
È necessarioperò che nelle parafarmacie ci siano uno o più farmacisti abilitati ed iscritti all’ordine.
Stabilisce che per i SOP e gli OTC si può fare uno sconto libero scompare il tetto del 20% scompare e questo fa aumentare la concorrenza tra le farmacie.
La società di persone può gestire fino a 4 farmacie (non + 1) e quindi il n° minimo di soci si innalza da 2 a 4 (perché c’è il vincolo che ogni socio deve essere direttore di una farmacia). Le farmacie devono avere sede nella provincia in cui ha sede legale la società.
L’erede può ottenere l’idoneità alla titolarità massimo in 2 anni (invece che 10: legge 362 del ’91).
I servizi aggiuntivi che potevano essere offerti dalla farmacia: FARMACIA DEI SERVIZI a LEGGE 69 del 2009: 1 legge per l’introduzione di nuovi servizi erogati dalle farmacie per aumentare l’attenzione nei confronti dei pazienti.
soprattutto quelli con patologie croniche e quelli in assistenza domiciliare, infatti viene data la possibilità di dispensare e consegnare a domicilio farmaci e dispositivi medici, anche per favorire l'aderenza alla terapia. Altre finalità di questa legge: campagne di prevenzione, consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture convenzionate (devono rientrare nell'ambito SSN -> ricetta elettronica). DECRETO 16 DICEMBRE 2010: introduce la possibilità di ospitare all'interno della farmacia figure professionali, quali fisioterapisti e infermieri (in possesso di titolo abilitante e iscritti al collegio professionale), che potevano svolgere la loro attività o all'interno della farmacia o presso il domicilio del paziente. Il farmacista è responsabile dell'accertamento che queste figure professionali siano in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare la loro professione. Questo decretodà anche la possibilità di effettuare all'interno della farmacia delle analisi di prima istanza (test per la glicemia, colesterolo, trigliceridi, misurazione dell'Hb, test di gravidanza, etc: possono essere eseguite dal paziente stesso), o di secondo livello (misurazione della p, elettrocardiogramma, etc -> in generale il farmacista si deve supportare ad uno studio medico per poterli refertare) mediante l'utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici. Il titolare della farmacia/farmacista è responsabile della corretta manutenzione di queste apparecchiature. All'interno della farmacia devono esserci degli spazi appositi per l'uso, la manutenzione e la conservazione di queste apparecchiature. Nel 2011 è stata introdotta la possibilità di prenotare in farmacia le prestazioni di assistenza mediante il CUP e di ritirare i referti (solo per le prescrizioni che rientrano nell'ambito del SSN). Tuttavia questi nuovi servizi non sonostati ben accolti perché le farmacie dovevano dotarsi di spazi appositi. Per far sì che le farmacie aderissero è stata avviata una sperimentazione su tutto il territorio nazionale per il monitoraggio di questi servizi (nel triennio 2017-2020, ma poi è stata prolungata fino agli anni 2021-2022). Gli obiettivi della sperimentazione erano quelli di implementare il controllo sull'aderenza terapeutica del paziente e la condivisione di un fascicolo sanitario elettronico, che potesse portare ad una maggiore comunicazione tra il farmacista e il medico per una più efficiente gestione del paziente. La LEGGE 41 del 2021 ha dato la possibilità di eseguire le vaccinazioni contro SARS-Cov-2 all'interno delle farmacie. Ci devono essere dei locali separati per la vaccinazione e non tutte le farmacie sono dotate di questi spazi. La LEGGE 27 del 2012 (LEGGE CRESCI ITALIA), sotto il governo Monti, ha portato ad un rivoluzionamento delle farmacie: a: sipuò aprire una farmacia ogni 3300 abitanti, mentre la 2ª sede può essere aperta al superamento del 50% del parametro, quindi 3300 + 1650 (50%) +1 = 4951 abitanti sono sufficienti per aprire una nuova sede. Se prima il parametro era di 4000 o 5000 abitanti, con questa legge è stata data la possibilità di aprire più sedi farmaceutiche, che venivano assegnate tramite un concorso straordinario, che non va ad annullare il concorso ordinario (quello stabilito con la riforma Mariotti), ma serve solo per assegnare le nuove sedi vacanti. Il comune non poteva vantare il diritto di prelazione, quindi tutte le nuove sedi sono state messe a concorso. Caratteristiche del concorso straordinario: - Solo per titoli - Non potevano parteciparvi i farmacisti titolari (tranne quelli delle farmacie rurali sussidiate e delle farmacie soprannumerarie), quindi l'intento era quello di favorire l'accesso ai giovani. Il limite di età perpartecipare al concorso viene spostato da 60 a 65 anni.
E' stata data la possibilità di partecipare al concorso anche in gestione associata: i titoli venivano valutati in maniera cumulativa e come età del partecipante al concorso veniva considerata la media delle età dei partecipanti alla società. Il vincolo era che la società dovesse rimanere unita per i 10 anni successivi alla data di assegnazione della sede farmaceutica (poi questo vincolo è caduto con la legge 124 del 2017).
Si possono aprire farmacie all'interno di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc.. In questo caso la distanza dalla farmacia più vicina viene spostata a 400 metri (normalmente è di 200 metri). Viene data anche la possibilità di aprire una farmacia all'interno di centri commerciali molto grandi, purché non ci sia un'altra farmacia ad una distanza di 1500 metri.
E' stata data la possibilità di aprire
la farmacia in orari differenti rispetto a